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TUTTE LE NEWS SUI TRIBUTI LOCALI

15 gennaio 2016

LEGGE DI STABILITA’ 2016: I COMMI DI MAGGIOR INTERESSE DEI TRIBUTI LOCALI PER GLI ENTI

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208  “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”  (15G00222) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)




Comma 10. Comodati
10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole da: «, nonche' l'unita' immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;
b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
d) il comma 8-bis e' abrogato;
e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».
Commento: Per le abitazioni concesse in comodato d’uso a figli o genitori Imu e Tasi sono ridotte del 50%. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile nello stesso Comune. Sono esclusi gli immobili di lusso.

Commi 11-16. Tasi
11. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo e' soppresso.
12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».
13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.
14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;
d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;
e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».
15. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».
16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e' sostituito dal seguente: «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita' immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».
Commento: Dal 2016 niente più Tasi sulle abitazioni principali, compresa la «quota inquilini» dovuta dall’occupante non proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza l’immobile come prima casa. Rimane l’imposta (e un residuo Imu del 4 per mille) su abitazioni signorili, case storiche e ville. Vengono assimilati all’abitazione principale (che resta quella dove dimora e risiede il possessore): la casa assegnata al coniuge dopo separazione legale; gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche in assenza della residenza anagrafica; gli alloggi sociali; le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate. Risolto il problema dei macchinari “imbullonati”: dal 2016 non pagheranno Imu a parte se inseriti in immobili di categoria D e E la cui rendita include il valore dei macchinari e degli impianti connessi al procedimento di produzione La La norma sugli imbullonati non è retroattiva. Facilitazioni anche per chi possiede terreni agricoli: via l’Imu per tutte le proprietà di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, anche se si trovano in Comuni di pianura (dove nel 2015 hanno dovuto pagare). Per le altre tipologie di proprietari, invece, l’Imu resta dovuta. Viene ridefinita la regola dei comuni “montani”, tornando alla definizione contenuta nella circolare del ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Commi 17 e 18. Regole di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale
17. Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del presente articolo prevista per l'IMU e la TASI, all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' incrementata di 3.767,45 milioni di euro» e il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarieta' comunale, a decorrere dall'anno 2016, la dotazione del predetto Fondo e' corrispondentemente ridotta in misura pari a 1. 949,1 milioni di euro annui»;
b) al comma 380-ter, lettera a), l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarieta' comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, e' destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione»;
c) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli anni 2015 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015, entro il 30 aprile per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi»;
d) al comma 380-ter, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) puo' essere variata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
e) al comma 380-quater:
1) dopo le parole: «20 per cento» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 percento per l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018»;
2) le parole: «approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»;
3) le parole: «l'anno 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2015 e 2016»;
f) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti:
«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, e' ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarieta' comunale, pari a 80 milioni di euro, e' accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarieta' comunale e' ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.
380-septies. A decorrere dall'anno 2016 l'ammontare del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune:
a) della Regione siciliana e della regione Sardegna e' determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015;
b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui al comma 380-quater e' determinato in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015.
380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun comune, e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune».
18. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disciplinate le modalita' di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilita' sia data priorita' alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianita' e che le eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»;
b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
Commento: Vengono modificate le regole di alimentazione e gestione del fondo di solidarietà comunale per garantire ai Comuni il rimborso del mancato gettito determinato dall’abolizione della Tasi sull’abitazione principale e dell’imposta Imu sui terreni Agricoli In particolare: viene aumentata di 3.767,45 milioni la dotazione del fondo, e viene ridotta a 2.768,8 milioni la quota di fondo alimentata dal gettito Imu di spettanza comunale, che viene redistribuita fra gli enti locali con finalità perequative. I 3.767,45 milioni vengono assegnati a ciascun Comune per una somma pari al gettito Imu e Tasi registrato nel 2015 da abitazioni principali e terreni agricoli. Viene accantonato un fondo cuscinetto da 80 milioni di euro da ripartire fra i Comuni che hanno abbassato le aliquote al di sotto dei livelli standard: a questi Comuni sarà garantito un “rimborso” pari al gettito stimato ad aliquota standard

Comma 19. Mancato gettito
19. Per le medesime finalita' di cui al comma 17, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.
Commento: Per i rimborsi del mancato gettito Imu-Tasi nei Comuni di Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia vengono destinati 85.978 milioni. In pratica come misura compensativa al minor gettito Imu per i comuni delle regioni a statuto specia viene loro richiesto un minor accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali  

Comma 20. Fondo Tasi
20. Per l'anno 2016 e' attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo. Le disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al presente comma, che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.
Commento: Viene replicato il fondo Tasi, con una dotazione da 390 milioni che non entra nei calcoli del pareggio di bilancio. Questo contributo viene attribuito in conseguenza delle norme di fiscalità immobiliare relative ai limiti massimi posti delle aliquote d'imposta

Comma 21. Stima diretta determinazione rendita catastale
21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Commento: Dal 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, categorie catastali dei gruppi D ed E, va effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento

Comma 22. Riaccatastamento immobili D ed E
22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili gia' censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.
Commento: È possibile rideterminare la rendita catastale secondo le nuove regole dal 1° gennaio 2016

Comma 23. Effetto retroattivo
23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
Commento: Solo per l'anno di imposizione 2016 per gli atti presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016, con effetto retroattivo

Comma 24. Imbullonati
24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro e' ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle gia' iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.
Commento: Altri 155 milioni sono destinati al rimborso dell'esenzione Imu per i macchinari imbullonati. Si tratta di un contributo compensativo del minor gettito derivante dalle norme (commi 11-13) sull'accatastamento degli immobili produttivi e a destinazione speciale

Comma 25. Imus
25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' abrogato.
Commento: È abrogata l'Imposta municipale secondaria

Comma 26. Tributi locali
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Commento: Viene bloccata nel 2016 la possibilità per Comuni e Regioni di incrementare le aliquote dei tributi rispetto ai livelli applicati nel 2015. Fanno eccezione gli aumenti nelle Regioni in caso di extradeficit sanitario o di manovre per la copertura dei rimborsi delle anticipazioni sblocca-debiti, e nei Comuni in caso di pre-dissesto. Nel blocco non rientra la Tari

Comma 27. Tari
27. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017»;
b) al comma 653, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2018».
Commento: Vengono confermate per due anni le deroghe ai criteri standard per il calcolo della Tari

Comma 28. Tasi
28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.
Commento: L’aliquota aggiuntiva Tasi dello 0,8 per mille può essere confermata ai livelli 2015 con delibera ad hoc

Commi 53 e 54. Canone concordato
53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento».
54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».
Commento: Sconto del 25% su Imu e Tasi per le abitazioni affittate a canone concordato

Commi 129-132. Accertamento
129. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2016 con le modalita' previste nel medesimo comma. Per l'anno 2016 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
130. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 57. - (Termine per gli accertamenti). - 1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'articolo 55 puo' essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto».
131. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
«Art. 43. - (Termine per l'accertamento). - 1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».
132. Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui e' stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.
Commento: Cambiano le regole relative alla decadenza dei termini per l’accertamento. Viene abrogato il meccanismo del raddoppio dei termini in presenza di reati tributari. A decorrere dal periodo in corso al 31 dicembre 2016 il potere di accertamento deve essere esercitato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in luogo dell’attuale quarto anno) a quello di presentazione della dichiarazione, e quindi entro il 31 dicembre 2022 per il periodo 2016, in caso di dichiarazione infedele ed entro il 31 dicembre del settimo anno in caso di dichiarazione omessa e quindi entro il 31 dicembre 2024 per il periodo 2016. Per il passato invece si osservano le regole attuali di recente modificate dal Dlgs 128/2015. Le ultime dichiarazioni cui si applicheranno le regole in vigore saranno quelle relative al 2015 (Unico 2016). Queste potranno essere rettificate entro il 31 dicembre 2020, ove non vi siano reati tributari, ovvero entro il 31 dicembre 2024 in caso di reati denunciati all’autorità giudiziaria entro il 31 dicembre 2016

Comma 133. Entrata in vigore sanzioni amministrative
133. All'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016». Restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al periodo precedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, possono essere allo stesso notificati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, mediante posta elettronica certificata, con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Per i fini di cui al periodo precedente il contribuente deve manifestare la propria volonta' di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste. La notifica si intende comunque perfezionata nel momento in cui il gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del servizio di posta elettronica certificata del professionista trasmette all'ufficio. Se la casella di posta elettronica del professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.
Commento: Viene anticipata al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore delle sanzioni amministrative di cui al Dlgs 158 del 2015; Dalla medesima data sono abrogate le norme previgenti . Il Dlgs 158 ha disposto la revisione del sistema penale tributario, mediante modifiche del Dlgs 74 del 2000 (Titolo I) e la modifica dell'impianto sanzionatorio amministrativo (Titolo II), in attuazione all'articolo 8 della legge di delega per la riforma del sistema fiscale (legge 23 del 2014). Restano ferme le sanzioni nella misura vigente alla data di presentazione della istanza per la collaborazione volontaria

Commi 134-140. Sanzioni amministrative
134. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.
135. Ai fini di cui al comma 134, il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinche' lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorche' rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:
a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;
b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.
136. Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma 135.
137. Il debitore decade dal piano di rateazione a cui e' stato riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.
138. A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione e' richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la stessa non puo' essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
139. Al fine di garantire la stabilita' del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non e' coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione puo' richiederne il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione e' subordinata:
a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;
b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorita' giudiziaria o dall'Amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.
3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, e' legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione finanziaria. Il Fondo puo', esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorita' giudiziaria l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo puo' agire esecutivamente sull'indennita' dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, puo' notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennita' nello stesso limite.
3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono disciplinate le modalita' procedurali e l'erogazione delle somme da parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la successiva surroga ad essa del Fondo medesimo.
3-quinquies. Se e' accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo»;
b) al comma 4 dell'articolo 22 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno e' dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed e' quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto»;
c) all'articolo 93-bis, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' richiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale»;
d) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis e' inserito il seguente: «2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con modalita' telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione»;
e) all'articolo 19:
1) al comma 1, le parole: «con oneri a carico del proprio bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo e' riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalita' di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La misura dei contributi e' determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed e' ragguagliata ai parametri soggetti ad annota-mento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999»;
f) al comma 1 dell'articolo 142-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il notaio e' punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati»;
g) dopo il comma 1 dell'articolo 144 e' inserito il seguente: «1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno e' sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non e' recidivo nella stessa infrazione».
140. Le disposizioni di cui al comma 139 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Commento: Per la collaborazione volontaria tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente possono essere allo stesso notificati, dal competente ufficio dell’agenzia delle Entrate, in deroga a ogni altra disposizione di legge, mediante Pec inviata al professionista che lo assiste, se richiesto dal contribuente. Si prevede che nel caso in cui il notaio ometta il versamento di tributi riscossi in riferimento ad atti da lui rogati o autenticati, ove il danno non sia coperto da polizza assicurativa l’agente della riscossione si può avvalere direttamente al Fondo. Quest’ultimo è tenuto al pagamento, surrogandosi nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all’amministrazione finanziaria, qualora contestualmente nei confronti del notaio vi sia azione penale con pronuncia del suo rinvio a giudizio ed emissione di un atto esecutivo dell’Agenzia, non sospeso dall’autorità giudiziaria o dall’amministrazione finanziaria.

Commi 429-431. Ripresa versamenti tributi sospesi o differiti
429. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.
2-ter. Per i tributi non sospesi ne' differiti ai sensi del comma 2, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale e' dichiarato lo stato di emergenza possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare al competente ufficio, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
430. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, disposto ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' attuative e di alimentazione del medesimo fondo. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
431. All'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole: «entro trenta giorni dal» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo al».
Commento: I versamenti dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali riprendono, senza sanzioni, anche a rate mensili dal mese successivo alla scadenza della sospensione. Per i tributi non sospesi né differiti, i contribuenti dei territori colpiti da eventi calamitosi, possono chiedere la rateizzazione dei tributi in scadenza nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. I versamenti sospesi di tributi, contributi e premi per l’assicurazione obbligatoria, ai soggetti interessati da eventi eccezionali, avvengono entro il mese successivo dal termine del periodo di sospensione

Comma 708. Chiarimento Tasi 2014
708. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente in via telematica, fissato al 10 settembre 2014 dall'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli comuni che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014.
Commento: Il termine per l’invio delle delibere 2014 entro il 10 settembre al dipartimento Finanze riguarda solo i Comuni che non avevano effettuato l’invio entro il 23 maggio, quindi in tempo utile per il pagamento ordinario dell’acconto

Comma 739. Imposta di pubblicità
739. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facolta' dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicita', ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano gia' avvalsi di tale facolta' prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012.
Commento: Vengono fatti salvi gli aumenti dell’imposta sulla pubblicità decisi ante 2012




SCONTO IMU E TASI 2016 SOLO SE IL COMODATO È REGISTRATO ENTRO IL 20 GENNAIO

Dall'incrocio di due norme: la manovra, appunto, che concede la riduzione del 50% dell'imponibile, e quindi dell'imposta da pagare, solo ai contratti registrati all'agenzia delle Entrate, e le regole dell'imposta di registro, che impongono la registrazione entro 20 giorni dalla data dell'atto (articolo 13, comma 1 del Dpr 131/1986) è scaturito l’obbligo di registrare entro il 20 gennaio i contratti sulle case date in comodato gratuito a figli e genitori per ottenere il dimezzamento dell'imposta riconosciuto dalla legge di Stabilità. Per tutti coloro che registreranno i contratti più tardi, si aprono due opzioni: pagare le sanzioni sul ritardo o considerare il contratto solo dal momento della registrazione, pagando le imposte piene per i mesi non "coperti" dalla registrazione.

L'obbligo
Il problema riguarda soprattutto i Comuni, circa 6.300, in cui finora non c'erano agevolazioni per i comodati, e quindi i proprietari non avevano necessità della registrazione, passaggio che costa 200 euro di imposta di registro e 16 euro di bollo ogni quattro pagine. La norma (comma 10 della legge 208/2015) riserva lo sconto alle «unità immobiliari» diverse da quelle di lusso concesse in comodato a parenti che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante/possessore possieda «un solo immobile» in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. L'agevolazione è concessa anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato ne possieda un altro adibito a propria abitazione principale.

Quando «cade» lo sconto
Interpretando alla lettera, occorrerebbe escludere dall'agevolazione tutti i casi in cui il comodante possieda un altro immobile diverso da un'abitazione, come un negozio, un ufficio, un area fabbricabile, un terreno agricolo. Se così fosse, però, si potrebbero verificare situazioni al limite della ragionevolezza. Facendo rientrare nel limite degli immobili posseduti anche le pertinenze all'abitazione. Si potrebbe arrivare a situazioni paradossali, come nel caso di possesso in percentuali ridotte di terreni agricoli. Se si ha la "sfortuna" di aver ereditato lo 0,1% di un terreno agricolo, l'agevolazione per i comodati non potrebbe più operare. Un’ interpretazione rigorosa richiederebbe anche il mancato riconoscimento nell'ipotesi di possesso di fabbricato inagibile.

Poi ci sono ulteriori problemi, come la possibilità o meno di cumulare la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni storiche date in comodato, problema già presente anche con riferimento ai fabbricati storici e inagibili. Si dovrebbe ritenere che il cumulo non operi in quanto entrambe le disposizioni parlano di «riduzione» della base imponibile, che è unica. Sarebbe opportuno quanto meno un chiarimento ufficiale tempestivo per evitare che i contribuenti registrino inutilmente contratti di comodato che non hanno diritto a sconti. 


13 gennaio 2016

LA MEDIAZIONE SI ALLARGA ALLE LITI CATASTALI

Dal 1° gennaio 2016 la mediazione è stata estesa anche alle liti catastali di valore indeterminabile. Secondo, infatti, quanto previsto dal decreto di riforma del contenzioso tributario (decreto legislativo 156/2015), ferma restando la preclusione del reclamo mediazione a tutti gli atti di valore indeterminabile, saranno invece reclamabili tutti gli atti di classamento.
Questi atti, lo si ricorda, sono quelli emessi dall'Ufficio provinciale Territorio dell'agenzia delle Entrate, che, a seguito di un accertamento catastale, rettifica il classamento di un immobile, rideterminandone il valore della rendita catastale.
Non riportando alcuna pretesa tributaria, dunque, gli avvisi di classamento rappresentano atti dal valore indeterminabile e, come tali, fino al 31 dicembre 2015 dovevano essere impugnati mediante la presentazione, improrogabilmente entro 60 giorni dalla loro notifica, di un ricorso all'Ufficio che lo aveva emesso con successivo deposito, nei 30 giorni successivi, con gli allegati presso la segreteria della Commissione tributaria.


Le nuove regole
Dal 1° gennaio 2016, invece, questi atti devono essere impugnati mediante la presentazione, anche in questo caso improrogabilmente entro 60 giorni dalla loro notifica, dell'istanza di reclamo mediazione, unitamente agli allegati richiamati nel testo, all'Ufficio che lo ha emesso.
In questo caso si può innanzitutto eccepire, sotto il profilo del diritto, la carenza di motivazione dell'atto di accertamento. Di frequente, infatti, accade che l'Ufficio si limiti a elencare una serie di norme ed espressioni generiche, adattabili a qualsiasi altra situazione, senza riportare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la rettifica.
Sotto il profilo del merito, occorrerà contestare la modalità con cui è stata effettuata la rettifica e, dunque, inficiarne le risultanze anche con l'ausilio di una perizia giurata di stima redatta da un tecnico, quale, per esempio, ingegnere, architetto e geometra.
In ogni caso, le nuove disposizioni non modificano la preclusione dell'accertamento con adesione, anche se sarà possibile, in sede di reclamo, formulare una proposta di mediazione. Pertanto, come accaduto finora, una volta ricevuto l'atto di classamento, prima della sua impugnazione, continua a non essere possibile la presentazione di alcuna istanza di accertamento con adesione, rimanendo invece possibile soltanto la richiesta del riesame dell'atto in autotutela.


Termini per l'impugnazione senza sospensione
La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende, però, i termini per l'impugnazione che – a pena di inammissibilità – va fatta entro 60 giorni dalla notifica dell'atto (ferma restando la sospensione feriale dei termini processuali). Inoltre, trattandosi di controversie di valore indeterminabile, come già accade, il contributo unificato da versare al momento del deposito del ricorso in Ctp sarà pari a 120 euro.
Tuttavia, alcuni dubbi stanno emergendo in merito alla effettiva decorrenza della nuova disposizione: non è, infatti, chiaro se il reclamo è obbligatorio per gli atti di classamento notificati dal 1° gennaio 2016 o anche per quegli atti notificati a decorrere dal 2 novembre 2015 il cui termine di impugnazione è scaduto o sta per scadere dopo il 1° gennaio 2016.
Fermo restando l'auspicio di un tempestivo chiarimento di prassi, l'obbligatorietà del nuovo reclamo dovrebbe valere per gli atti di classamento notificati dal 1° gennaio 2016, anche per non incorrere in rischi di inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio.
Se, infatti, a gennaio 2016 si impugnasse mediante reclamo un atto di classamento notificato, per esempio, a dicembre 2015 e si depositasse il ricorso in Ctp dopo 90 giorni dalla notifica all'Ufficio, se il giudice ritenesse la lite non reclamabile, il ricorso sarebbe dichiarato inammissibile per non aver effettuato la costituzione in giudizio rispettando il termine di 30 giorni.

11 aprile 2015

TARI DEI MAGAZZINI: ESTESA AL COMUNE LA POTESTÀ DI FISSARE LE REGOLE DI DETASSAZIONE

In mano ai Comuni la "gestione" della tassabilità dei magazzini delle attività produttive di rifiuti speciali. L'articolo 1, comma 649 della legge di stabilità 2014 (di cui la risoluzione ministeriale 9 dicembre 2014 n. 2/Df ha recentemente offerto una interessante chiave di lettura) dispone che il Comune, con regolamento, "individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione".

La tassazione delle superfici 
La previsione si inserisce nell'ambito della disciplina della tassazione delle superfici ove si producono rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilati, che caratterizza il comma 649, ma il relativo ambito applicativo ne risulta del tutto autonomo.
Infatti, mentre il primo periodo introduce il concetto della prevalenza della produzione di rifiuti speciali come condizione sufficiente a giustificare la detassazione delle superfici che ne sono interessate, i periodi successivi attribuiscono al comune potestà regolamentare in due precisi ambiti: uno attiene alla produzione di rifiuti assimilati che, se avviati al riciclo, possono dar luogo a riduzioni della quota variabile del tributo, l'altro attiene ai rifiuti non assimilabili, che danno luogo in via ordinaria alla esclusione dal tributo delle superfici di produzione.

La potestà regolamentare del Comune 
Il terzo periodo del comma 649 interviene in quest'ultimo ambito, riconoscendo al Comune una precisa potestà regolamentare, finalizzata ad estendere l'ambito di detassazione (propria dei rifiuti speciali) a locali e aree che ordinariamente non lo sarebbero.
Si tratta di una deroga alla indisponibilità delle entrate tributarie dell'ente, che ha ingenerato aspettative ben oltre il dettato normativo: infatti il legislatore non ha esteso né in via generalizzata né in via diretta la detassazione dei magazzini, ma ha riconosciuto al Comune la potestà regolamentare di estendere il divieto di assimilazione a beni che non lo sarebbero.

Come correttamente affermato dal ministero si tratta di una autolimitazione su base regolamentare della pretesa tributaria del Comune in un ambito assai circoscritto: non tutte le attività produttive di rifiuti non assimilabili ne sono beneficiarie, ma solo quelle che il Comune andrà ad individuare in regolamento. Il riferimento poi è alla produzione di rifiuto non assimilabile che è cosa diversa dal rifiuto non assimilato. 
In questo ambito opererà l'estensione della non assimilabilità prevista dal legislatore, che potrà riguardare i magazzini (ordinariamente tassabili) delle attività produttive dei rifiuti aventi le caratteristiche indicate, nei limiti di quelle che il regolamento comunale ammetterà al regime fiscale di favore. Con ciò si intende che la scelta regolamentare attiene non tanto alla declinazione di categorie di attività ammesse, ma alla individuazione specifica di attività in ragione del rifiuto speciale prodotto.
La natura della disposizione in commento, che si pone come deroga alla indisponibilità della pretesa impositiva, ne impone una applicazione strettamente limitata all'ambito previsto e dunque non riguarderà tutti i magazzini delle attività produttive di rifiuti speciali, né tutti i magazzini delle attività individuate dal regolamento, ma soltanto quelli di ‘materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio' delle attività produttive dei rifiuti non assimilabili individuati, con esclusione dei magazzini o di porzioni di essi che ospitano beni di altra natura, compresi quelli dei prodotti finiti, che non sono funzionalmente collegati all'attività che produce il rifiuto preso a riferimento, ma costituiscono il risultato del processo produttivo.

FONTE: IlSole24Ore

AUTORE: Nadia Bertolini e Pasquale Mirto

RISCOSSIONE, SULLE VECCHIE QUOTE L'UNICA CHANCE È RIPARTIRE DALL'INGIUNZIONE

 Con la legge di stabilità è proseguito l'abbandono strisciante della riscossione delle quote inesigibili affidate dagli enti locali a Equitalia (almeno per quelle di minore entità), quindi si assiste a un sostanziale condono. L'operazione è iniziata con la legge di stabilità 2013 (commi da 527 a 529 della legge 228/2012), che ha previsto la cancellazione dai ruoli di tutte le quote di importo complessivo inferiore ai 2mila euro (quindi la quasi totalità di quelle degli enti locali) di tutte le annualità fino al 1999, e il discarico a esaurimento senza possibilità di impugnativa di tutte quelle di entità superiore. Manca il decreto ministeriale attuativo che deve fissare le modalità di trasmissione delle informazioni agli enti creditori al fine della cancellazione dalle scritture contabili e di rimborso agli agenti della riscossione delle spese sostenute.

Il problema 
Gli effetti di questa norma sono pesantemente negativi per i Comuni, che da un lato perdono tutto il potenziale gettito delle quote sotto i 2mila euro (e probabilmente anche quello delle quote di valore superiore) e dall'altro si troveranno a dover rimborsare le spese sostenute dagli agenti della riscossione. L'unica soluzione che hanno i Comuni per recuperare la mancata riscossione è quella di riprenderla con l'emissione di un'ingiunzione per le quote non andate in prescrizione, ed eventualmente richiedere i danni per le quote andate in prescrizione prima del 1° luglio 2013.

I passi successivi 
L'azione di abbandono della riscossione viene proseguita con i commi 682-688 della legge di stabilità 2015. Equitalia cesserà l'attività di accertamento e riscossione per conto dei Comuni al 30 giugno 2015 (salvo proroga), tuttavia proseguirà le attività di riscossione in corso con i Comuni che cesseranno o hanno già cessato il rapporto con Equitalia. Le spese concernenti le procedure esecutive effettuate per conto dei Comuni dal 2000 al 2013 sono rimborsate dallo Stato secondo le modalità previste dal comma 685. Ciò significa che i Comuni, salvo per quello che eventualmente hanno già anticipato, non devono rimborsare le spese per le procedure infruttuose sostenute dagli agenti della riscossione in quegli anni. Tuttavia restano a carico dei Comuni le spese che eventualmente sono state sostenute e verranno sostenute dagli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2014 in poi, anche in riferimento a quote di anni dal 2000 al 2013. Inoltre, come già detto, probabilmente saranno recuperate le spese relative alle quote degli anni precedenti già condonate, se inferiori a 2mila euro, o in fase di discarico senza possibilità di impugnativa, se di importo superiore (commi da 527 a 529 della legge 228/2012).

Controlli a ostacoli 
L'attività di controllo, che non dovrebbe superare il 5% delle comunicazioni, è resa molto più articolata e impegnativa, e comunque le motivazioni per il diniego riguardano esclusivamente: 
• la mancata notificazione, imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del Dlgs 46/1999, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo; 
• la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge; 
• il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del ministero delle Finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata dall'ufficio;
• il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio; 
• la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero. 
In pratica solo i vizi previsti al primo e al quarto punto e l'eventuale prescrizione della quota possono essere rilevati con una certa probabilità di ottenere il modesto e ulteriormente ridotto risarcimento per la mancata riscossione. Inoltre il controllo non può essere effettuato su tutte le quote inferiori ai 300 euro. In questo modo vengono sottratte al controllo le comunicazioni di discarico di circa il 70% delle quote iscritte a ruolo dai Comuni. 


Il calendario delle comunicazioni 
Le comunicazioni di discarico verranno presentate a partire da quelle del 2014, che devono essere presentate entro il 31 dicembre 2017, in maniera inversa anno per anno: il 2013 entro il 31 dicembre 2018 e così via, con ultima scadenza per i ruoli del 2000 per le cui comunicazioni il termine è il 31 dicembre 2031. In sintesi: i Comuni potranno, gradualmente negli anni dal 2018 al 2033 (ci sono due anni di tempo per controllare le comunicazioni) controllare, di regola, il 5% di circa il 30% delle quote iscritte a ruolo e non riscosse, con scarsissime possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge a fronte di una attività impegnativa.

FONTE: IlSole24Ore
AUTORE: Ennio Dina

IMU SOSPESA PER GLI IMMOBILI SEQUESTRATI


Il versamento dell'Imu dovuta sugli immobili oggetto di sequestro e di confisca non definitiva trova una nuova disciplina in seguito all'emanazione del Dlgs 175/2014, attuativo della "delega fiscale" (Legge 23/2014).

La nuova disciplina 
L'articolo 32 del Dlgs 175/2014 ha modificato il comma 3-bis dell'articolo 51 della Dlgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), chiarendo il trattamento fiscale dei beni immobili oggetto di misure di sequestro e di confisca non definitiva disposte in seguito alle norme del codice.
In particolare, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e di confisca, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli  stessi. La sospensione opera, in ogni caso, fino alla definitiva assegnazione o destinazione dei beni.
Nell'ambito applicativo della citata disposizione rientrano anche l'imposta municipale propria (Imu), in quanto tributo dovuto dal possessore di immobili, ai sensi dell'articolo 13,c. 2, del Dl 201/2011, nonchè la Tasi, quantomeno per la quota gravante sul possessore (articolo 1, c. 669, Legge 147/2013).
La norma prevede, innovando rispetto al passato e con decorrenza dal 1/1/2014, la sola sospensione del tributo durante il periodo dell'amministrazione giudiziaria del bene e non più l'esenzione, come era invece stabilito fino alla fine del 2013. La stessa permette altresì di limitare meglio l’ambito di applicazione del suddetto regime fiscale, finalizzato ad evitare che l’amministrazione giudiziaria anticipi il versamento di somme in una fase del procedimento di prevenzione in cui non è ancora chiara la destinazione finale dell’immobile che è stato appreso (devoluzione allo Stato o restituzione al soggetto proposto). Pertanto, nel caso in cui l'immobile dovesse tornare nella disponibilità del proprietario, in seguito alla cessazione della misura di prevenzione, il medesimo sarà tenuto al versamento del tributo maturato nel periodo di amministrazione giudiziale del bene.
Secondo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 31/e del 30/12/2014, poichè la norma dispone solo la sospensione del versamento del tributo, la stessa non dispensa l'amministratore giudiziario dall’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva.

Temporaneità dell’esenzione 
In precedenza, la medesima disposizione, in origine introdotta dalla Legge 228/2012, con decorrenza dal 1/1/2013, aveva disposto l'esenzione da imposte, tasse e tributi dovuti in relazione ai beni immobili oggetto dei provvedimenti di prevenzione. Esenzione, comunque, temporanea dal momento che, in caso di restituzione dei suddetti beni al soggetto sottoposto alla misura cautelare, era prevista la liquidazione, in capo a quest’ultimo, di quanto dovuto per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziale.
E' infatti confermato l'onere, in capo all'amministratore giudiziario, di dare comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate  ed  agli  altri  enti competenti della revoca della confisca, in modo che quest'ultimi provvedano alla liquidazione delle  imposte,  tasse  e tributi,  dovuti  per  il  periodo  di  durata   dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.
In vigenza dell'Ici, invece (e dell'Imu fino al 2012), è stata più volte affermata la permanenza della soggettività passiva dei beni immobili sequestrati in capo al proprietario, seppure, è stato evidenziato che risulta possibile che il giudice, nel disporre l’adozione di tali misure e nel nominare il custode/amministratore giudiziario, impartisca, nell’ambito dell’esercizio del proprio potere discrezionale, le direttive e le istruzioni all’uopo necessarie, determinando i compiti del custode in ragione delle diverse situazioni concrete (interrogazione Camera dei Deputati del 4/7/2012). Per la giurisprudenza di merito (Ctp Savona, sentenza, n. 5/4/2012, Ctr Lazio, sentenza 7/2004, Ctr Toscana, sentenza 72/2005), in caso di sequestro preventivo il custode giudiziario ha solo compiti di gestione conservativa dei beni del debitore, sicché questi, ancorché privo del potere dispositivo dei beni medesimi, continua ad essere soggetto passivo Ici, quale titolare del diritto reale sugli immobili ed è tenuto, quindi, alla liquidazione e versamento del tributo.
In definitiva, la  soggettività passiva permaneva in capo al proprietario del bene, salvo che il giudice non avesse assegnato all'amministratore giudiziario anche il compito di provvedere agli adempimenti fiscali, in vigenza della misura cautelare. Con la definitiva confisca del bene, invece, si realizza il passaggio della soggettività passiva in capo allo Stato.

FONTE: IlSole24Ore
AUORE: Stefano Baldoni

COSÌ IL NUOVO CATASTO RIDISEGNA LA MAPPA DELLE CATEGORIE

La riforma del catasto stravolgerà le "etichette" con cui sono classificati gli immobili. La nuova categoria O/1 – quella che indica gli alloggi inseriti in palazzine e condomini – sarà la più numerosa e raccoglierà quasi 18 milioni di unità immobiliari sui 63 milioni dotati di una rendita catastale. A seguire, con poco meno di 17 milioni di unità, ci saranno le abitazioni isolate e le villette a schiera (categoria O/2) e i posti auto coperti e scoperti, compresi box auto e garage (O/6), mentre altri 5 milioni di unità saranno costituite da cantine e soffitte (O/5). Messe insieme, queste tre categorie arriveranno coprire quasi il 90% del patrimonio edilizio censito e dotato di una rendita. I dati sono stati elaborati dal Quotidiano degli enti locali e della Pa in collaborazione con Agefis (Associazione dei geometri fiscalisti), tenendo conto delle statistiche catastali e dei dati Istat sulla struttura degli edifici italiani, così da simulare gli effetti della riforma del catasto in base alle anticipazioni sul progetto di revisione trapelate nelle scorse settimane.

La nuova ripartizione 
Mentre il decreto delegato sui criteri estimativi è ancora in attesa del primo via libera in Consiglio dei ministri, è interessante vedere come potrebbe cambiare la distribuzione delle unità immobiliari tra le diverse categorie. Non è solo una questione di inventario, perché la classificazione in una categoria o in un'altra determinerà anche il tipo di funzione statistica – cioè di formula matematica – che sarà usata per risalire al valore patrimoniale dei diversi immobili. Oltretutto, la nuova "tavola" delle categorie delineata nel progetto di riforma messo a punto dalle Entrate cambia filosofia rispetto all'attuale classificazione, quanto meno per le abitazioni. Tra le tante ingiustizie del sistema attuale, oggi due alloggi con caratteristiche quasi identiche, situati nello stesso quartiere, possono essere accatastati come A/2 (abitazioni di tipo civile) e A/3 (abitazioni di tipo economico), con notevoli differenze di rendita catastale a fronte di prezzi di mercato tutto sommato simili. Dopo la riforma finiranno entrambi in O/1, categoria che indicherà – a grandi linee – le abitazioni situate in edifici che abbiano almeno due piani fuori terra, accessi e scale in comune, con destinazione interamente residenziale o promiscua (ad esempio, una palazzina di tre piani con il pianterreno interamente dedicato a negozi). L'attribuzione di una stessa categoria agli appartamenti che fanno parte di edifici strutturalmente simili supererà una delle iniquità più frequenti del catasto attuale e faciliterà l'individuazione di un valore patrimoniale corretto: a quel punto conteranno le caratteristiche reali dei due immobili, come l'affaccio o lo stato di manutenzione.

Ville e case isolate in «O/2»
Lo stesso ragionamento vale anche per l'altra categoria destinata a raccogliere il grosso delle abitazioni, la O/2. Oggi una casa monofamiliare in zona semicentrale o periferica può essere classificata come A/2 (abitazione civile) o A/7 (villino), mentre dopo la riforma – indicativamente dall'anno d'imposta 2021 – sarà sempre in O/2. Per avere un'idea delle differenze di rendita catastale che oggi si possono riscontrare in catasto, basta pensare che un alloggio di 5 vani catastali, con classe medio-alta, nella zona censuaria 3 di Milano ha una rendita di 800,51 euro se è classificato in A/3, di 1.032,91 euro se è in A/2 e di 1.730,13 euro se è in A/7.

Addio ai vani catastali 
Il riordino delle categorie supererà anche le sperequazioni dovute alla superficie media dei vani, che varia anche in base alla classificazione catastale, oltre che all'epoca di costruzione e alla struttura dell'immobile. Un esempio? Secondo le ultime statistiche catastali, ad Alessandria il vano medio in classe A/2 è 19,7 metri quadrati, mentre in A/3 arriva a 21,6 metri. Sembra poco, ma su un appartamento di 100 metri quadrati può voler dire passare da 4,5 vani (in A/3) a 5 vani (in A/2) andando ad amplificare la differenza di valore riconducibile alle diverse tariffe d'estimo. Ora si tratta di vedere quale sarà l'assetto definitivo del decreto dopo il passaggio in Consiglio dei ministri e alle commissioni parlamentari. Finora il dibattito è stato alla larga da questi aspetti più tecnici, ma è probabile che avranno un effetto tutt'altro che secondario sull'attribuzione dei nuovi valori e, in ultima analisi, sulle imposte che saranno pagate dai contribuenti.

FONTE: IlSole24Ore
AUTORE: Cristiano Dell'Oste


AUMENTO DELLE TARIFFE COMUNALI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E SINDACATO DEL CONTRIBUENTE

In che limiti è sindacabile l'aumento delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti? Secondo la recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 699 del 10 febbraio 2015, sez. V), considerato che si è di fronte ad apprezzamenti tecnici complessi, è necessario che chi contesta i regolamenti comunali che stabiliscono le tariffe, indichi elementi circostanziati, idonei, sotto il profilo tecnico a evidenziare l’erroneità della tariffa adottata in relazione ai parametri individuati dalla legge. Diversamente, il rinvio –contenuto nel regolamento- alla disciplina normativa che pone come obbiettivo la graduale copertura integrale del servizio, è ragione valida e sufficiente alla giustificazione dell’aumento delle tariffe.

I precedenti giurisprudenziali e le continue modifiche normative

In modo più stringente aveva, invece, ritenuto il Tar Puglia, (sentenza 2183 del 2013) con la pronuncia poi riformata in appello, che il provvedimento di aumento delle tariffe è illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, quando dallo stesso non sia ricavabile alcun "elemento idoneo a ricostruire i presupposti di fatto e di diritto in ordine all’aumento della tariffa" sicché l’amministrazione è tenuta a dare conto in modo analitico delle scelte espresse. Nel caso di specie, contrariamente al Consiglio di Stato, il Tar aveva ritenuto illegittimo l’aver omessa l’indicazione di "qualsivoglia criterio metodologico ai fini della determinazione tariffaria, essendosi limitata a riportare generiche classificazioni" senza indicare con chiarezza i criteri logici utilizzati (tra questi si ricorda l’obbligo di tenere conto della capacità contributiva della famiglia, oggi sancito tra i criteri dettati dal comma 682 a) dell’articolo 1, legge 147/ 2013 per la Tari).
Vero è che la valutazione tecnica che spetta al Comune, e che è sindacabile dal Giudice amministrativo nei limiti della verifica della correttezza dei criteri tecnici seguiti, non è certo scevra da incertezze sia di natura logico-giuridica che prettamente tecnica.
La disciplina della tassa dei rifiuti, infatti, è stata oggetto di continue modifiche normative, con rilevanti conseguenze sia sul piano della sovrapposizione di norme, che di complessità interpretativa, sia per il Comune che per il contribuente (non da ultimo la non chiara modalità di liquidazione, con le conseguenze sanzionatorie in caso di ritardi o omissioni; se per opera del Comune –tramite l’invio dell’apposito modulo- o del cittadino con autoliquidazione. In quest’ultimo senso, con riguardo alla Tarsu si era espressa Cassazione con la sentenza n. 9134 del 2005. Anche la nuova disciplina della Tari fa riferimento alla dichiarazione del contribuente ultrattiva- comma 685 legge 147/2013-, che prevede però la formalizzazione della stessa “su un modello messo a disposizione del Comune”. Quid iuris?).

L’evidente contrasto tra una tassazione sempre più pesante e lo stato di sporcizia delle città

Che la disciplina sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non funzioni adeguatamente, è provato dall’ evidente contrasto tra una tassazione sempre più pesante per il cittadino e lo stato di degrado e di sporcizia delle grandi città, contro ogni criterio di buona amministrazione, nonché del principio comunitario, cui si ispira la normativa, del "chi inquina paga".
Dalle "grida" municipali, di manzoniana memoria, che vietavano ai cittadini di gettare i rifiuti dalle finestre, alla recente istituzione della Tari, dopo il periodo della Tarsu, e poi Tia 1, Tia 2 e Tares, le cose non sembrano cambiate di molto.
E questo nonostante i propositi del legislatore, sia di semplificazione normativa, che di differenziazione delle tariffe e della raccolta.
Si ponga mente al fatto che la ultima versione della tassa di raccolta dei rifiuti solidi urbani, la Tari, è stata istituita con la legge di stabilità del 2014 (legge n. 147 del 2013) la quale, dopo aver sancito l’unicità dell’imposta sulla casa (la Uic), provvede contraddittoriamente a distinguerla in tre tributi diversi, e cioè l’Imu, la Tasi (relativa ai servizi indivisibili) e la Tari, dettando norme spesso sovrapponibili alle precedenti in materia di Tares, di difficile lettura e con chiaro solo l’ obiettivo di addivenire tendenzialmente alla copertura integrale del servizio di raccolta dei rifiuti. Lasciando liberi i Comuni di scegliere, in luogo della Tari, per l’applicazione di una tariffa "avente natura corrispettiva" (art. 1 comma 668). Presupposto indispensabile, a tal fine, è che gli stessi abbiano realizzato " sistemi di rilevazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico" che in attesa del regolamento più generale previsto dal comma 667, sembra allo stato ipotizzabile per piccoli realtà comunali, ove il controllo sociale e il senso civico sono deterrenti per la violazione delle regole (si pensi ai comuni del Trentino ove la tariffa è effettivamente commisurata alla quantità di rifiuti perché correlata al costo dei singoli sacchetti della spazzatura, unico modello che può essere utilizzato per la raccolta, pena gravi sanzioni.) Diversamente si dovrà pensare ad altri sistemi (qualcuno ipotizza i cassonetti con sistemi di utilizzo con microchip e peso dei rifiuti) che comunque comporta investimenti per l’amministrazione comunale non di poco conto.

Conclusioni

Nell’attesa, i Comuni continuano in "ordine sparso" all’approvazione delle tariffe e dei regolamenti. E i cittadini, per quanto possono, si difendono. O con l’impugnazione del regolamento avanti al Tar con la possibilità, di vederlo annullato "erga omnes" se illegittimo, o con l’impugnazione degli accertamenti o cartella avanti al Giudice tributario, trattandosi comunque di tributo (come ha chiarito a suo tempo la Corte costituzionale, sentenza n.238/2009 a proposito della Tia, sempre che il Comune interessato non sia transitato ad un corrispettivo di carattere privatistico.). E chiedendo, se del caso, la disapplicazione del regolamento comunale ritenuto illegittimo, con efficacia, in tal caso solo tra le parti.
Già, infatti, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che anche se spetta al Giudice amministrativo la cognizione, in sede di legittimità, delle delibere tariffarie, il Giudice tributario può disapplicare l’atto amministrativo illegittimo (articolo 7 Dlgs n.546 del 1992) e segnatamente, le delibere comunali di approvazione della tassa dei rifiuti (oggi Tari), "presupposte agli atti impositivi" (Cassazione, Sez. Unite, n. 8278 del 2008).
In conclusione la strada per giungere ad una maggiore trasparenza ed efficienza è ancora lunga, e ciò sia in considerazione della difficoltà di individuare le soluzioni tecniche più adeguate alle singole realtà, che per la volontà dell’amministrazione comunale di porle in essere.

FONTE: IlSole24Ore
AUTORE: Paola Maria Zerman

ARMONIZZAZIONE, IL FONDO CREDITI GONFIA LA TARIFFA RIFIUTI

La disciplina Tari, come quella relativa alla Tares e alla Tia, impone di approvare tariffe in grado di garantire il gettito necessario alla copertura integrale di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti. Tale obbligo, peraltro, è espressamente previsto anche nell'articolo 2, comma 2, del Dpr 158/1999.
L'applicazione di tale principio vieta al Comune di "fare proprie" eventuali maggiori entrate rispetto a quelle preventivate al momento dell'approvazione delle tariffe, ma vieta anche di farsi carico di eventuali maggiori costi rispetto a quelli preventivati. Tant'è che l'articolo 8, comma 2 del Dpr n. 158 impone di inserire nel Piano finanziario anche una relazione relativa agli scostamenti verificatisi con «riferimento al piano dell'anno precedente».

La redazione del piano finanziario 
Coerentemente con tale principio,
 il ministero dell'Economia ha precisato, nelle linee guida per la redazione del piano finanziario , che deve essere riportato nel piano dell'anno successivo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo.
Con riferimento ai crediti occorre distinguere i crediti che si ritiene esigibili da quelli che presumibilmente diventeranno inesigibili.
Per i
 crediti esigibili è possibile inserire nei costi diversi un fondo rischio generico nella misura massima dello 0,5% per anno del valore nominale dei crediti, ovvero del complesso dell'entrata Tari, fermo restando che l'ammontare del fondo, nel corso del tempo, non può superare il limite complessivo del 5% dell'entrata Tari.
I
 crediti inesigibili , invece, vanno considerati per intero. Le linee guida predisposte dal ministero dell'Economia, precisano che per tali debbono intendersi i crediti per i quali "non vi sono fondate speranze di riscossione" e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del credito stesso. Il credito tributario Tari diventa pertanto inesigibile decorsi sei mesi dalla notifica del titolo esecutivo (cartella o ingiunzione di pagamento), ovviamente preceduto dall'emissione di un atto di accertamento. Per il ministero, inoltre, è inesigibile il credito tributario per il quale il Comune è decaduto dall'accertamento o dalla riscossione.

Costi non previsti e incremento delle tariffe 
Pertanto, tutti i crediti accertati come inesigibili concorrono, con gli altri costi, alla determinazione delle tariffe degli anni successivi, senza possibilità per il bilancio comunale di farsene carico. L'inserimento nel piano finanziario di altri costi, specificatamente non previsti dal Dpr 158/1999, determinerebbe un incremento illegittimo delle tariffe, e tale evenienza rischia di concretizzarsi oggi in sede di raccordo tra le regole "speciali" previste per la Tari e gli obblighi di accantonamento al fondo crediti di dubbia inesigibilità (FCDE), imposto dall'armonizzazione contabile (Dlgs 118/2011). In base a tale obbligo, deve essere stanziato nel bilancio di previsione, tra le spese correnti, una quota, calcolata in base al rapporto tra l'entrata accertata ed incassata nel quinquennio precedente. Questa quota, per l'anno 2015 può essere ridotta fino al 36% di quella calcolata con il predetto rapporto. La percentuale dovrà salire gradualmente fino al 100 % nel 2019.

Accantonamenti al FCDE 
I due ambiti vanno mantenuti ben distinti, col divieto di inserimento in Tari di quote di crediti inesigibili contabilizzate secondo le regole di determinazione degli accantonamenti al FCDE.
In realtà, stante il principio di pareggio tra entrate e costi della Tari non dovrebbe essere necessario accantonare alcunché nel FCDE, ma occorrerebbe una modifica delle regole.
 
La difficoltà deriva dal fatto che il fondo inesigibili calcolato in base al Dpr 158/1999 può essere sensibilmente diverso da quello accantonato nel FCDE in base al Dlgs 118/2011: nel caso in cui il fondo inesigibili sia superiore all'FCDE, è senz'altro possibile accantonare nell'FCDE l'importo, più alto. Non è però possibile fare il contrario: perciò, fermo restando che nel piano finanziario Tari occorre necessariamente inserire il fondo inesigibili calcolato con i criteri di cui al Dpr n. 158 se l'FCDE risultasse superiore, anche nella misura minima del 36% del totale da accantonare, la differenza dovrà essere finanziata con altre entrate correnti del Comune.
Si tratta di un tema rilevante, non solo per le dimensioni dell'entrata complessiva (più di 8 miliardi, di cui 2,3 miliardi di ex Tia) ma anche per il rischio di disporre incrementi della Tari collegati non ad aumenti di costo ma ad artifizi contabili.


FONTE: IlSole24Ore
AUTORE:di Pasquale Mirto e Nicola Rebecchi

ARMONIZZAZIONE, FONDO CREDITI ALLEGGERITO ANCHE NEL CONSUNTIVO

Si alleggeriscono per gli enti locali i vincoli di accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel consuntivo 2015, allineandoli alla procedura progressiva già sancita per il preventivo. La novità arriva da Arconet, la commissione ministeriale sull'armonizzazione contabile, che risolve in questo modo uno dei principali problemi posti dalla riforma dei bilanci locali. Per comprendere il quadro occorre distinguere il Fondo crediti, cioè gli obblighi di copertura imposti agli enti in modo proporzionale al loro tasso di mancata riscossione delle entrate, nei suoi diversi momenti: il primo accantonamento, il bilancio preventivo, il rendiconto.

Il primo accantonamento
In sede di riaccertamento straordinario, in relazione all'importo dei residui risultanti dopo la cancellazione dei crediti cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute al 1° gennaio 2015, gli enti dovranno accantonare nel risultato di amministrazione, riferito al 1° gennaio 2015, un importo di fondo desunto dalla percentuale del non riscosso. Se la percentuale (riscossioni in conto residui diviso residui attivi iniziali degli ultimi cinque anni) risulta, ad esempio, pari al 60%, l'accantonamento sarà pari al 40% dei residui. Con questa operazione, in sostanza, gli enti "bonificano" i vecchi residui attivi conservati dopo il riaccertamento straordinario. Il tutto evidenziato nell'allegato 5/2 della delibera di Giunta da adottare entro il 30 aprile, nello stesso giorno in cui il Consiglio approva il rendiconto 2014. L'importo del fondo da accantonare nel risultato di amministrazione potrà contribuire a determinare un disavanzo per il quale è stato previsto il ripiano in un periodo fino a 30 anni.

Il preventivo
In ogni esercizio considerato nel preventivo gli enti dovranno accantonare un fondo crediti calcolato sui nuovi importi di entrate previste in bilancio, finalizzato ad evitare l'utilizzo di entrate di difficile esazione. La legge di stabilità ha ridotto la percentuale minima di questo accantonamento: nel 2015, gli enti locali devono stanziare almeno il 36 per cento dell'importo quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti da allegare al bilancio di previsione (negli enti sperimentatori la percentuale sale al 55%). Negli anni successivi le percentuali minime saranno le stesse per tutti gli enti: nel 2016 il 55%, nel 2017 il 70%, nel 2018 l'85% e dal 2019 l'intero importo. I conteggi per determinare la media delle riscossioni in sede di preventivo si effettuano prendendo il rapporto fra riscossioni e accertamenti nel rispetto delle indicazioni del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Il consuntivo

Qui interviene la novità in arrivo: dal rendiconto 2015 al 2018, gli enti potranno non recuperare ulteriori risorse a titolo di fondo crediti da accantonare nel risultato di amministrazione, in quanto sarà possibile limitare l'accantonamento all'importo di prima costituzione post riaccertamento straordinario sommato al fondo accantonato nel preventivo. È evidente che se l'ente si trovasse a utilizzare il fondo crediti, emergerà la necessità di reintegrare la quota utilizzata.

FONTE:Il Sole 24 Ore
AUTORE: di Paola Mariani e Patrizia Ruffini

«NO» ALLE ESENZIONI TOSAP PER I CASSONETTI, MA A PAGARE SONO I CITTADINI

Il gestore del servizio di igiene urbana è tenuto al pagamento della Tosap per i cassonetti portarifiuti, se non è prevista la devoluzione gratuita al Comune al termine dell'appalto. Lo ha chiarito la sezione tributaria della Cassazione con la sentenza 2921/2015, confermando l'esito del giudizio di merito. Il gestore del servizio chiedeva invece l'esenzione dal tributo, in virtù dell'articolo 49 del Dlgs 507/93. Ma la Cassazione ha respinto il ricorso evidenziando in primo luogo che la Tosap è compatibile con la concessione in uso di beni appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile di un ente territoriale. Pertanto, la società appaltatrice di un Comune per il servizio rifiuti, salvo che dall'atto di concessione non emerga una diversa volontà, non ha diritto all'esenzione dalla Tosap prevista dalla lettera a) dell'articolo 49, cioè della fattispecie di esonero per le occupazioni effettuate dagli enti pubblici.
Le regole 
Tra l'altro non è possibile sostenere che l'occupazione del suolo demaniale sia direttamente riconducibile all'ente locale, non trattandosi di occupazione temporanea connessa all'esecuzione di lavori ma di occupazione continuativa con strutture e macchinari finalizzata allo svolgimento di un servizio pubblico per conto del Comune. L'unica ipotesi di esonero è invece contemplata dalla lettera e) dell'articolo 49, che tuttavia subordina l'esenzione dalla Tosap al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita degli impianti al Comune al termine del contratto. Inoltre la Cassazione evidenzia che le esenzioni, ponendosi come norme eccezionali rispetto alla regola generale della tassazione, devono essere interpretate restrittivamente, per cui non è possibile un'applicazione analogica o estensiva delle stesse. Per aggirare l'ostacolo l'impresa non può neppure decidere unilateralmente di cedere gratuitamente i cassonetti al Comune, dovendo questa previsione essere pattuita nella convenzione originaria o da una convenzione successiva che disciplina i rapporti tra le parti.

I precedenti 
Le conclusioni della Cassazione sono conformi a due precedenti sentenze del 2004, la n. 11175/2004, che integrava il concetto di «impianti adibiti al servizio» con tutte le attrezzature necessarie all'impresa per lo svolgimento dell'attività (compresi i cassonetti) e la n. 15629/2004, che negava l'esonero dalla Tosap dei cassonetti portarifiuti, pur essendo l'attività svolta nell'interesse dell'ente territoriale e della collettività. La giurisprudenza di vertice non crea problemi con il regime Tarsu ma finisce per scontrarsi con l'attuale sistema di imputazione dei costi nel piano finanziario Tari. In sostanza l'importo della Tosap a carico del gestore finirebbe per aumentare i costi del servizio rifiuti, da coprire necessariamente con maggiori entrate. Conclusione che non avrebbe molto senso perché imporre al gestore del servizio di pagare la Tosap sui cassonetti dei rifiuti significherebbe, di fatto, richiedere gli stessi soldi ai contribuenti.

FONTE: Il Sole 24 Ore
AUTORE: di Giuseppe Debenedetto
 
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