I precedenti giurisprudenziali e le continue modifiche normative
In modo più stringente aveva, invece, ritenuto il Tar Puglia, (sentenza 2183 del 2013) con la pronuncia poi riformata in appello, che il provvedimento di aumento delle tariffe è illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, quando dallo stesso non sia ricavabile alcun "elemento idoneo a ricostruire i presupposti di fatto e di diritto in ordine all’aumento della tariffa" sicché l’amministrazione è tenuta a dare conto in modo analitico delle scelte espresse. Nel caso di specie, contrariamente al Consiglio di Stato, il Tar aveva ritenuto illegittimo l’aver omessa l’indicazione di "qualsivoglia criterio metodologico ai fini della determinazione tariffaria, essendosi limitata a riportare generiche classificazioni" senza indicare con chiarezza i criteri logici utilizzati (tra questi si ricorda l’obbligo di tenere conto della capacità contributiva della famiglia, oggi sancito tra i criteri dettati dal comma 682 a) dell’articolo 1, legge 147/ 2013 per la Tari).
Vero è che la valutazione tecnica che spetta al Comune, e che è sindacabile dal Giudice amministrativo nei limiti della verifica della correttezza dei criteri tecnici seguiti, non è certo scevra da incertezze sia di natura logico-giuridica che prettamente tecnica.
La disciplina della tassa dei rifiuti, infatti, è stata oggetto di continue modifiche normative, con rilevanti conseguenze sia sul piano della sovrapposizione di norme, che di complessità interpretativa, sia per il Comune che per il contribuente (non da ultimo la non chiara modalità di liquidazione, con le conseguenze sanzionatorie in caso di ritardi o omissioni; se per opera del Comune –tramite l’invio dell’apposito modulo- o del cittadino con autoliquidazione. In quest’ultimo senso, con riguardo alla Tarsu si era espressa Cassazione con la sentenza n. 9134 del 2005. Anche la nuova disciplina della Tari fa riferimento alla dichiarazione del contribuente ultrattiva- comma 685 legge 147/2013-, che prevede però la formalizzazione della stessa “su un modello messo a disposizione del Comune”. Quid iuris?).
L’evidente contrasto tra una tassazione sempre più pesante e lo stato di sporcizia delle città
Che la disciplina sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non funzioni adeguatamente, è provato dall’ evidente contrasto tra una tassazione sempre più pesante per il cittadino e lo stato di degrado e di sporcizia delle grandi città, contro ogni criterio di buona amministrazione, nonché del principio comunitario, cui si ispira la normativa, del "chi inquina paga".
Dalle "grida" municipali, di manzoniana memoria, che vietavano ai cittadini di gettare i rifiuti dalle finestre, alla recente istituzione della Tari, dopo il periodo della Tarsu, e poi Tia 1, Tia 2 e Tares, le cose non sembrano cambiate di molto.
E questo nonostante i propositi del legislatore, sia di semplificazione normativa, che di differenziazione delle tariffe e della raccolta.
Si ponga mente al fatto che la ultima versione della tassa di raccolta dei rifiuti solidi urbani, la Tari, è stata istituita con la legge di stabilità del 2014 (legge n. 147 del 2013) la quale, dopo aver sancito l’unicità dell’imposta sulla casa (la Uic), provvede contraddittoriamente a distinguerla in tre tributi diversi, e cioè l’Imu, la Tasi (relativa ai servizi indivisibili) e la Tari, dettando norme spesso sovrapponibili alle precedenti in materia di Tares, di difficile lettura e con chiaro solo l’ obiettivo di addivenire tendenzialmente alla copertura integrale del servizio di raccolta dei rifiuti. Lasciando liberi i Comuni di scegliere, in luogo della Tari, per l’applicazione di una tariffa "avente natura corrispettiva" (art. 1 comma 668). Presupposto indispensabile, a tal fine, è che gli stessi abbiano realizzato " sistemi di rilevazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico" che in attesa del regolamento più generale previsto dal comma 667, sembra allo stato ipotizzabile per piccoli realtà comunali, ove il controllo sociale e il senso civico sono deterrenti per la violazione delle regole (si pensi ai comuni del Trentino ove la tariffa è effettivamente commisurata alla quantità di rifiuti perché correlata al costo dei singoli sacchetti della spazzatura, unico modello che può essere utilizzato per la raccolta, pena gravi sanzioni.) Diversamente si dovrà pensare ad altri sistemi (qualcuno ipotizza i cassonetti con sistemi di utilizzo con microchip e peso dei rifiuti) che comunque comporta investimenti per l’amministrazione comunale non di poco conto.
Conclusioni
Nell’attesa, i Comuni continuano in "ordine sparso" all’approvazione delle tariffe e dei regolamenti. E i cittadini, per quanto possono, si difendono. O con l’impugnazione del regolamento avanti al Tar con la possibilità, di vederlo annullato "erga omnes" se illegittimo, o con l’impugnazione degli accertamenti o cartella avanti al Giudice tributario, trattandosi comunque di tributo (come ha chiarito a suo tempo la Corte costituzionale, sentenza n.238/2009 a proposito della Tia, sempre che il Comune interessato non sia transitato ad un corrispettivo di carattere privatistico.). E chiedendo, se del caso, la disapplicazione del regolamento comunale ritenuto illegittimo, con efficacia, in tal caso solo tra le parti.
Già, infatti, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che anche se spetta al Giudice amministrativo la cognizione, in sede di legittimità, delle delibere tariffarie, il Giudice tributario può disapplicare l’atto amministrativo illegittimo (articolo 7 Dlgs n.546 del 1992) e segnatamente, le delibere comunali di approvazione della tassa dei rifiuti (oggi Tari), "presupposte agli atti impositivi" (Cassazione, Sez. Unite, n. 8278 del 2008).
In conclusione la strada per giungere ad una maggiore trasparenza ed efficienza è ancora lunga, e ciò sia in considerazione della difficoltà di individuare le soluzioni tecniche più adeguate alle singole realtà, che per la volontà dell’amministrazione comunale di porle in essere.
FONTE: IlSole24Ore
AUTORE: Paola Maria Zerman