Si alleggeriscono per gli enti locali i vincoli di
accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel consuntivo 2015,
allineandoli alla procedura progressiva già sancita per il preventivo. La
novità arriva da Arconet, la commissione ministeriale sull'armonizzazione
contabile, che risolve in questo modo uno dei principali problemi posti dalla
riforma dei bilanci locali. Per comprendere il quadro occorre distinguere il
Fondo crediti, cioè gli obblighi di copertura imposti agli enti in modo
proporzionale al loro tasso di mancata riscossione delle entrate, nei suoi
diversi momenti: il primo accantonamento, il bilancio preventivo, il
rendiconto.
Il primo accantonamento
In sede di riaccertamento straordinario, in relazione
all'importo dei residui risultanti dopo la cancellazione dei crediti cui non
corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute al 1° gennaio
2015, gli enti dovranno accantonare nel risultato di amministrazione, riferito
al 1° gennaio 2015, un importo di fondo desunto dalla percentuale del non
riscosso. Se la percentuale (riscossioni in conto residui diviso residui attivi
iniziali degli ultimi cinque anni) risulta, ad esempio, pari al 60%,
l'accantonamento sarà pari al 40% dei residui. Con questa operazione, in
sostanza, gli enti "bonificano" i vecchi residui attivi conservati
dopo il riaccertamento straordinario. Il tutto evidenziato nell'allegato 5/2
della delibera di Giunta da adottare entro il 30 aprile, nello stesso giorno in
cui il Consiglio approva il rendiconto 2014. L'importo del fondo da accantonare
nel risultato di amministrazione potrà contribuire a determinare un disavanzo
per il quale è stato previsto il ripiano in un periodo fino a 30 anni.
Il preventivo
In ogni esercizio considerato nel preventivo gli enti
dovranno accantonare un fondo crediti calcolato sui nuovi importi di entrate
previste in bilancio, finalizzato ad evitare l'utilizzo di entrate di difficile
esazione. La legge di stabilità ha ridotto la percentuale minima di questo
accantonamento: nel 2015, gli enti locali devono stanziare almeno il 36 per
cento dell'importo quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti da
allegare al bilancio di previsione (negli enti sperimentatori la percentuale
sale al 55%). Negli anni successivi le percentuali minime saranno le stesse per
tutti gli enti: nel 2016 il 55%, nel 2017 il 70%, nel 2018 l'85% e dal 2019
l'intero importo. I conteggi per determinare la media delle riscossioni in sede
di preventivo si effettuano prendendo il rapporto fra riscossioni e
accertamenti nel rispetto delle indicazioni del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria.
Il consuntivo
Qui interviene la novità in arrivo: dal rendiconto 2015 al
2018, gli enti potranno non recuperare ulteriori risorse a titolo di fondo
crediti da accantonare nel risultato di amministrazione, in quanto sarà
possibile limitare l'accantonamento all'importo di prima costituzione post
riaccertamento straordinario sommato al fondo accantonato nel preventivo. È evidente
che se l'ente si trovasse a utilizzare il fondo crediti, emergerà la necessità
di reintegrare la quota utilizzata.
FONTE:Il Sole 24 Ore
AUTORE: di Paola Mariani e Patrizia Ruffini