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11 aprile 2015

ARMONIZZAZIONE, IL FONDO CREDITI GONFIA LA TARIFFA RIFIUTI

La disciplina Tari, come quella relativa alla Tares e alla Tia, impone di approvare tariffe in grado di garantire il gettito necessario alla copertura integrale di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti. Tale obbligo, peraltro, è espressamente previsto anche nell'articolo 2, comma 2, del Dpr 158/1999.
L'applicazione di tale principio vieta al Comune di "fare proprie" eventuali maggiori entrate rispetto a quelle preventivate al momento dell'approvazione delle tariffe, ma vieta anche di farsi carico di eventuali maggiori costi rispetto a quelli preventivati. Tant'è che l'articolo 8, comma 2 del Dpr n. 158 impone di inserire nel Piano finanziario anche una relazione relativa agli scostamenti verificatisi con «riferimento al piano dell'anno precedente».

La redazione del piano finanziario 
Coerentemente con tale principio,
 il ministero dell'Economia ha precisato, nelle linee guida per la redazione del piano finanziario , che deve essere riportato nel piano dell'anno successivo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo.
Con riferimento ai crediti occorre distinguere i crediti che si ritiene esigibili da quelli che presumibilmente diventeranno inesigibili.
Per i
 crediti esigibili è possibile inserire nei costi diversi un fondo rischio generico nella misura massima dello 0,5% per anno del valore nominale dei crediti, ovvero del complesso dell'entrata Tari, fermo restando che l'ammontare del fondo, nel corso del tempo, non può superare il limite complessivo del 5% dell'entrata Tari.
I
 crediti inesigibili , invece, vanno considerati per intero. Le linee guida predisposte dal ministero dell'Economia, precisano che per tali debbono intendersi i crediti per i quali "non vi sono fondate speranze di riscossione" e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del credito stesso. Il credito tributario Tari diventa pertanto inesigibile decorsi sei mesi dalla notifica del titolo esecutivo (cartella o ingiunzione di pagamento), ovviamente preceduto dall'emissione di un atto di accertamento. Per il ministero, inoltre, è inesigibile il credito tributario per il quale il Comune è decaduto dall'accertamento o dalla riscossione.

Costi non previsti e incremento delle tariffe 
Pertanto, tutti i crediti accertati come inesigibili concorrono, con gli altri costi, alla determinazione delle tariffe degli anni successivi, senza possibilità per il bilancio comunale di farsene carico. L'inserimento nel piano finanziario di altri costi, specificatamente non previsti dal Dpr 158/1999, determinerebbe un incremento illegittimo delle tariffe, e tale evenienza rischia di concretizzarsi oggi in sede di raccordo tra le regole "speciali" previste per la Tari e gli obblighi di accantonamento al fondo crediti di dubbia inesigibilità (FCDE), imposto dall'armonizzazione contabile (Dlgs 118/2011). In base a tale obbligo, deve essere stanziato nel bilancio di previsione, tra le spese correnti, una quota, calcolata in base al rapporto tra l'entrata accertata ed incassata nel quinquennio precedente. Questa quota, per l'anno 2015 può essere ridotta fino al 36% di quella calcolata con il predetto rapporto. La percentuale dovrà salire gradualmente fino al 100 % nel 2019.

Accantonamenti al FCDE 
I due ambiti vanno mantenuti ben distinti, col divieto di inserimento in Tari di quote di crediti inesigibili contabilizzate secondo le regole di determinazione degli accantonamenti al FCDE.
In realtà, stante il principio di pareggio tra entrate e costi della Tari non dovrebbe essere necessario accantonare alcunché nel FCDE, ma occorrerebbe una modifica delle regole.
 
La difficoltà deriva dal fatto che il fondo inesigibili calcolato in base al Dpr 158/1999 può essere sensibilmente diverso da quello accantonato nel FCDE in base al Dlgs 118/2011: nel caso in cui il fondo inesigibili sia superiore all'FCDE, è senz'altro possibile accantonare nell'FCDE l'importo, più alto. Non è però possibile fare il contrario: perciò, fermo restando che nel piano finanziario Tari occorre necessariamente inserire il fondo inesigibili calcolato con i criteri di cui al Dpr n. 158 se l'FCDE risultasse superiore, anche nella misura minima del 36% del totale da accantonare, la differenza dovrà essere finanziata con altre entrate correnti del Comune.
Si tratta di un tema rilevante, non solo per le dimensioni dell'entrata complessiva (più di 8 miliardi, di cui 2,3 miliardi di ex Tia) ma anche per il rischio di disporre incrementi della Tari collegati non ad aumenti di costo ma ad artifizi contabili.


FONTE: IlSole24Ore
AUTORE:di Pasquale Mirto e Nicola Rebecchi
 
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