Il problema
Gli effetti di questa norma sono pesantemente negativi per i Comuni, che da un lato perdono tutto il potenziale gettito delle quote sotto i 2mila euro (e probabilmente anche quello delle quote di valore superiore) e dall'altro si troveranno a dover rimborsare le spese sostenute dagli agenti della riscossione. L'unica soluzione che hanno i Comuni per recuperare la mancata riscossione è quella di riprenderla con l'emissione di un'ingiunzione per le quote non andate in prescrizione, ed eventualmente richiedere i danni per le quote andate in prescrizione prima del 1° luglio 2013.
Gli effetti di questa norma sono pesantemente negativi per i Comuni, che da un lato perdono tutto il potenziale gettito delle quote sotto i 2mila euro (e probabilmente anche quello delle quote di valore superiore) e dall'altro si troveranno a dover rimborsare le spese sostenute dagli agenti della riscossione. L'unica soluzione che hanno i Comuni per recuperare la mancata riscossione è quella di riprenderla con l'emissione di un'ingiunzione per le quote non andate in prescrizione, ed eventualmente richiedere i danni per le quote andate in prescrizione prima del 1° luglio 2013.
I passi
successivi
L'azione di abbandono della riscossione viene proseguita con i commi 682-688 della legge di stabilità 2015. Equitalia cesserà l'attività di accertamento e riscossione per conto dei Comuni al 30 giugno 2015 (salvo proroga), tuttavia proseguirà le attività di riscossione in corso con i Comuni che cesseranno o hanno già cessato il rapporto con Equitalia. Le spese concernenti le procedure esecutive effettuate per conto dei Comuni dal 2000 al 2013 sono rimborsate dallo Stato secondo le modalità previste dal comma 685. Ciò significa che i Comuni, salvo per quello che eventualmente hanno già anticipato, non devono rimborsare le spese per le procedure infruttuose sostenute dagli agenti della riscossione in quegli anni. Tuttavia restano a carico dei Comuni le spese che eventualmente sono state sostenute e verranno sostenute dagli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2014 in poi, anche in riferimento a quote di anni dal 2000 al 2013. Inoltre, come già detto, probabilmente saranno recuperate le spese relative alle quote degli anni precedenti già condonate, se inferiori a 2mila euro, o in fase di discarico senza possibilità di impugnativa, se di importo superiore (commi da 527 a 529 della legge 228/2012).
L'azione di abbandono della riscossione viene proseguita con i commi 682-688 della legge di stabilità 2015. Equitalia cesserà l'attività di accertamento e riscossione per conto dei Comuni al 30 giugno 2015 (salvo proroga), tuttavia proseguirà le attività di riscossione in corso con i Comuni che cesseranno o hanno già cessato il rapporto con Equitalia. Le spese concernenti le procedure esecutive effettuate per conto dei Comuni dal 2000 al 2013 sono rimborsate dallo Stato secondo le modalità previste dal comma 685. Ciò significa che i Comuni, salvo per quello che eventualmente hanno già anticipato, non devono rimborsare le spese per le procedure infruttuose sostenute dagli agenti della riscossione in quegli anni. Tuttavia restano a carico dei Comuni le spese che eventualmente sono state sostenute e verranno sostenute dagli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2014 in poi, anche in riferimento a quote di anni dal 2000 al 2013. Inoltre, come già detto, probabilmente saranno recuperate le spese relative alle quote degli anni precedenti già condonate, se inferiori a 2mila euro, o in fase di discarico senza possibilità di impugnativa, se di importo superiore (commi da 527 a 529 della legge 228/2012).
Controlli a
ostacoli
L'attività di controllo, che non dovrebbe superare il 5% delle comunicazioni, è resa molto più articolata e impegnativa, e comunque le motivazioni per il diniego riguardano esclusivamente:
• la mancata notificazione, imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del Dlgs 46/1999, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
• la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge;
• il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del ministero delle Finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata dall'ufficio;
• il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio;
• la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero.
In pratica solo i vizi previsti al primo e al quarto punto e l'eventuale prescrizione della quota possono essere rilevati con una certa probabilità di ottenere il modesto e ulteriormente ridotto risarcimento per la mancata riscossione. Inoltre il controllo non può essere effettuato su tutte le quote inferiori ai 300 euro. In questo modo vengono sottratte al controllo le comunicazioni di discarico di circa il 70% delle quote iscritte a ruolo dai Comuni.
L'attività di controllo, che non dovrebbe superare il 5% delle comunicazioni, è resa molto più articolata e impegnativa, e comunque le motivazioni per il diniego riguardano esclusivamente:
• la mancata notificazione, imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del Dlgs 46/1999, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
• la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge;
• il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del ministero delle Finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata dall'ufficio;
• il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio;
• la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero.
In pratica solo i vizi previsti al primo e al quarto punto e l'eventuale prescrizione della quota possono essere rilevati con una certa probabilità di ottenere il modesto e ulteriormente ridotto risarcimento per la mancata riscossione. Inoltre il controllo non può essere effettuato su tutte le quote inferiori ai 300 euro. In questo modo vengono sottratte al controllo le comunicazioni di discarico di circa il 70% delle quote iscritte a ruolo dai Comuni.
Il
calendario delle comunicazioni
Le comunicazioni di discarico verranno presentate a partire da quelle del 2014, che devono essere presentate entro il 31 dicembre 2017, in maniera inversa anno per anno: il 2013 entro il 31 dicembre 2018 e così via, con ultima scadenza per i ruoli del 2000 per le cui comunicazioni il termine è il 31 dicembre 2031. In sintesi: i Comuni potranno, gradualmente negli anni dal 2018 al 2033 (ci sono due anni di tempo per controllare le comunicazioni) controllare, di regola, il 5% di circa il 30% delle quote iscritte a ruolo e non riscosse, con scarsissime possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge a fronte di una attività impegnativa.
Le comunicazioni di discarico verranno presentate a partire da quelle del 2014, che devono essere presentate entro il 31 dicembre 2017, in maniera inversa anno per anno: il 2013 entro il 31 dicembre 2018 e così via, con ultima scadenza per i ruoli del 2000 per le cui comunicazioni il termine è il 31 dicembre 2031. In sintesi: i Comuni potranno, gradualmente negli anni dal 2018 al 2033 (ci sono due anni di tempo per controllare le comunicazioni) controllare, di regola, il 5% di circa il 30% delle quote iscritte a ruolo e non riscosse, con scarsissime possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge a fronte di una attività impegnativa.
FONTE: IlSole24Ore
AUTORE: Ennio Dina