Il versamento dell'Imu dovuta sugli immobili oggetto di
sequestro e di confisca non definitiva trova una nuova disciplina in seguito
all'emanazione del Dlgs 175/2014, attuativo della "delega fiscale"
(Legge 23/2014).
La nuova
disciplina
L'articolo 32 del Dlgs 175/2014 ha modificato il comma 3-bis dell'articolo 51 della Dlgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), chiarendo il trattamento fiscale dei beni immobili oggetto di misure di sequestro e di confisca non definitiva disposte in seguito alle norme del codice.
In particolare, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e di confisca, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. La sospensione opera, in ogni caso, fino alla definitiva assegnazione o destinazione dei beni.
Nell'ambito applicativo della citata disposizione rientrano anche l'imposta municipale propria (Imu), in quanto tributo dovuto dal possessore di immobili, ai sensi dell'articolo 13,c. 2, del Dl 201/2011, nonchè la Tasi, quantomeno per la quota gravante sul possessore (articolo 1, c. 669, Legge 147/2013).
La norma prevede, innovando rispetto al passato e con decorrenza dal 1/1/2014, la sola sospensione del tributo durante il periodo dell'amministrazione giudiziaria del bene e non più l'esenzione, come era invece stabilito fino alla fine del 2013. La stessa permette altresì di limitare meglio l’ambito di applicazione del suddetto regime fiscale, finalizzato ad evitare che l’amministrazione giudiziaria anticipi il versamento di somme in una fase del procedimento di prevenzione in cui non è ancora chiara la destinazione finale dell’immobile che è stato appreso (devoluzione allo Stato o restituzione al soggetto proposto). Pertanto, nel caso in cui l'immobile dovesse tornare nella disponibilità del proprietario, in seguito alla cessazione della misura di prevenzione, il medesimo sarà tenuto al versamento del tributo maturato nel periodo di amministrazione giudiziale del bene.
Secondo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 31/e del 30/12/2014, poichè la norma dispone solo la sospensione del versamento del tributo, la stessa non dispensa l'amministratore giudiziario dall’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva.
L'articolo 32 del Dlgs 175/2014 ha modificato il comma 3-bis dell'articolo 51 della Dlgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), chiarendo il trattamento fiscale dei beni immobili oggetto di misure di sequestro e di confisca non definitiva disposte in seguito alle norme del codice.
In particolare, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e di confisca, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. La sospensione opera, in ogni caso, fino alla definitiva assegnazione o destinazione dei beni.
Nell'ambito applicativo della citata disposizione rientrano anche l'imposta municipale propria (Imu), in quanto tributo dovuto dal possessore di immobili, ai sensi dell'articolo 13,c. 2, del Dl 201/2011, nonchè la Tasi, quantomeno per la quota gravante sul possessore (articolo 1, c. 669, Legge 147/2013).
La norma prevede, innovando rispetto al passato e con decorrenza dal 1/1/2014, la sola sospensione del tributo durante il periodo dell'amministrazione giudiziaria del bene e non più l'esenzione, come era invece stabilito fino alla fine del 2013. La stessa permette altresì di limitare meglio l’ambito di applicazione del suddetto regime fiscale, finalizzato ad evitare che l’amministrazione giudiziaria anticipi il versamento di somme in una fase del procedimento di prevenzione in cui non è ancora chiara la destinazione finale dell’immobile che è stato appreso (devoluzione allo Stato o restituzione al soggetto proposto). Pertanto, nel caso in cui l'immobile dovesse tornare nella disponibilità del proprietario, in seguito alla cessazione della misura di prevenzione, il medesimo sarà tenuto al versamento del tributo maturato nel periodo di amministrazione giudiziale del bene.
Secondo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 31/e del 30/12/2014, poichè la norma dispone solo la sospensione del versamento del tributo, la stessa non dispensa l'amministratore giudiziario dall’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva.
Temporaneità
dell’esenzione
In precedenza, la medesima disposizione, in origine introdotta dalla Legge 228/2012, con decorrenza dal 1/1/2013, aveva disposto l'esenzione da imposte, tasse e tributi dovuti in relazione ai beni immobili oggetto dei provvedimenti di prevenzione. Esenzione, comunque, temporanea dal momento che, in caso di restituzione dei suddetti beni al soggetto sottoposto alla misura cautelare, era prevista la liquidazione, in capo a quest’ultimo, di quanto dovuto per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziale.
E' infatti confermato l'onere, in capo all'amministratore giudiziario, di dare comunicazione all'Agenzia delle entrate ed agli altri enti competenti della revoca della confisca, in modo che quest'ultimi provvedano alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.
In vigenza dell'Ici, invece (e dell'Imu fino al 2012), è stata più volte affermata la permanenza della soggettività passiva dei beni immobili sequestrati in capo al proprietario, seppure, è stato evidenziato che risulta possibile che il giudice, nel disporre l’adozione di tali misure e nel nominare il custode/amministratore giudiziario, impartisca, nell’ambito dell’esercizio del proprio potere discrezionale, le direttive e le istruzioni all’uopo necessarie, determinando i compiti del custode in ragione delle diverse situazioni concrete (interrogazione Camera dei Deputati del 4/7/2012). Per la giurisprudenza di merito (Ctp Savona, sentenza, n. 5/4/2012, Ctr Lazio, sentenza 7/2004, Ctr Toscana, sentenza 72/2005), in caso di sequestro preventivo il custode giudiziario ha solo compiti di gestione conservativa dei beni del debitore, sicché questi, ancorché privo del potere dispositivo dei beni medesimi, continua ad essere soggetto passivo Ici, quale titolare del diritto reale sugli immobili ed è tenuto, quindi, alla liquidazione e versamento del tributo.
In definitiva, la soggettività passiva permaneva in capo al proprietario del bene, salvo che il giudice non avesse assegnato all'amministratore giudiziario anche il compito di provvedere agli adempimenti fiscali, in vigenza della misura cautelare. Con la definitiva confisca del bene, invece, si realizza il passaggio della soggettività passiva in capo allo Stato.
In precedenza, la medesima disposizione, in origine introdotta dalla Legge 228/2012, con decorrenza dal 1/1/2013, aveva disposto l'esenzione da imposte, tasse e tributi dovuti in relazione ai beni immobili oggetto dei provvedimenti di prevenzione. Esenzione, comunque, temporanea dal momento che, in caso di restituzione dei suddetti beni al soggetto sottoposto alla misura cautelare, era prevista la liquidazione, in capo a quest’ultimo, di quanto dovuto per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziale.
E' infatti confermato l'onere, in capo all'amministratore giudiziario, di dare comunicazione all'Agenzia delle entrate ed agli altri enti competenti della revoca della confisca, in modo che quest'ultimi provvedano alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.
In vigenza dell'Ici, invece (e dell'Imu fino al 2012), è stata più volte affermata la permanenza della soggettività passiva dei beni immobili sequestrati in capo al proprietario, seppure, è stato evidenziato che risulta possibile che il giudice, nel disporre l’adozione di tali misure e nel nominare il custode/amministratore giudiziario, impartisca, nell’ambito dell’esercizio del proprio potere discrezionale, le direttive e le istruzioni all’uopo necessarie, determinando i compiti del custode in ragione delle diverse situazioni concrete (interrogazione Camera dei Deputati del 4/7/2012). Per la giurisprudenza di merito (Ctp Savona, sentenza, n. 5/4/2012, Ctr Lazio, sentenza 7/2004, Ctr Toscana, sentenza 72/2005), in caso di sequestro preventivo il custode giudiziario ha solo compiti di gestione conservativa dei beni del debitore, sicché questi, ancorché privo del potere dispositivo dei beni medesimi, continua ad essere soggetto passivo Ici, quale titolare del diritto reale sugli immobili ed è tenuto, quindi, alla liquidazione e versamento del tributo.
In definitiva, la soggettività passiva permaneva in capo al proprietario del bene, salvo che il giudice non avesse assegnato all'amministratore giudiziario anche il compito di provvedere agli adempimenti fiscali, in vigenza della misura cautelare. Con la definitiva confisca del bene, invece, si realizza il passaggio della soggettività passiva in capo allo Stato.
FONTE: IlSole24Ore
AUORE: Stefano Baldoni