Il gestore del servizio di igiene urbana è tenuto al
pagamento della Tosap per i cassonetti portarifiuti, se non è prevista la
devoluzione gratuita al Comune al termine dell'appalto. Lo ha chiarito la sezione
tributaria della Cassazione con la sentenza 2921/2015, confermando
l'esito del giudizio di merito. Il gestore del servizio chiedeva invece
l'esenzione dal tributo, in virtù dell'articolo 49 del Dlgs 507/93. Ma la
Cassazione ha respinto il ricorso evidenziando in primo luogo che la Tosap è
compatibile con la concessione in uso di beni appartenenti al Demanio o al
patrimonio indisponibile di un ente territoriale. Pertanto, la società
appaltatrice di un Comune per il servizio rifiuti, salvo che dall'atto di
concessione non emerga una diversa volontà, non ha diritto all'esenzione dalla
Tosap prevista dalla lettera a) dell'articolo 49, cioè della fattispecie di
esonero per le occupazioni effettuate dagli enti pubblici.
Le
regole
Tra l'altro non è possibile sostenere che l'occupazione del suolo demaniale sia direttamente riconducibile all'ente locale, non trattandosi di occupazione temporanea connessa all'esecuzione di lavori ma di occupazione continuativa con strutture e macchinari finalizzata allo svolgimento di un servizio pubblico per conto del Comune. L'unica ipotesi di esonero è invece contemplata dalla lettera e) dell'articolo 49, che tuttavia subordina l'esenzione dalla Tosap al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita degli impianti al Comune al termine del contratto. Inoltre la Cassazione evidenzia che le esenzioni, ponendosi come norme eccezionali rispetto alla regola generale della tassazione, devono essere interpretate restrittivamente, per cui non è possibile un'applicazione analogica o estensiva delle stesse. Per aggirare l'ostacolo l'impresa non può neppure decidere unilateralmente di cedere gratuitamente i cassonetti al Comune, dovendo questa previsione essere pattuita nella convenzione originaria o da una convenzione successiva che disciplina i rapporti tra le parti.
Tra l'altro non è possibile sostenere che l'occupazione del suolo demaniale sia direttamente riconducibile all'ente locale, non trattandosi di occupazione temporanea connessa all'esecuzione di lavori ma di occupazione continuativa con strutture e macchinari finalizzata allo svolgimento di un servizio pubblico per conto del Comune. L'unica ipotesi di esonero è invece contemplata dalla lettera e) dell'articolo 49, che tuttavia subordina l'esenzione dalla Tosap al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita degli impianti al Comune al termine del contratto. Inoltre la Cassazione evidenzia che le esenzioni, ponendosi come norme eccezionali rispetto alla regola generale della tassazione, devono essere interpretate restrittivamente, per cui non è possibile un'applicazione analogica o estensiva delle stesse. Per aggirare l'ostacolo l'impresa non può neppure decidere unilateralmente di cedere gratuitamente i cassonetti al Comune, dovendo questa previsione essere pattuita nella convenzione originaria o da una convenzione successiva che disciplina i rapporti tra le parti.
I
precedenti
Le conclusioni della Cassazione sono conformi a due precedenti sentenze del 2004, la n. 11175/2004, che integrava il concetto di «impianti adibiti al servizio» con tutte le attrezzature necessarie all'impresa per lo svolgimento dell'attività (compresi i cassonetti) e la n. 15629/2004, che negava l'esonero dalla Tosap dei cassonetti portarifiuti, pur essendo l'attività svolta nell'interesse dell'ente territoriale e della collettività. La giurisprudenza di vertice non crea problemi con il regime Tarsu ma finisce per scontrarsi con l'attuale sistema di imputazione dei costi nel piano finanziario Tari. In sostanza l'importo della Tosap a carico del gestore finirebbe per aumentare i costi del servizio rifiuti, da coprire necessariamente con maggiori entrate. Conclusione che non avrebbe molto senso perché imporre al gestore del servizio di pagare la Tosap sui cassonetti dei rifiuti significherebbe, di fatto, richiedere gli stessi soldi ai contribuenti.
Le conclusioni della Cassazione sono conformi a due precedenti sentenze del 2004, la n. 11175/2004, che integrava il concetto di «impianti adibiti al servizio» con tutte le attrezzature necessarie all'impresa per lo svolgimento dell'attività (compresi i cassonetti) e la n. 15629/2004, che negava l'esonero dalla Tosap dei cassonetti portarifiuti, pur essendo l'attività svolta nell'interesse dell'ente territoriale e della collettività. La giurisprudenza di vertice non crea problemi con il regime Tarsu ma finisce per scontrarsi con l'attuale sistema di imputazione dei costi nel piano finanziario Tari. In sostanza l'importo della Tosap a carico del gestore finirebbe per aumentare i costi del servizio rifiuti, da coprire necessariamente con maggiori entrate. Conclusione che non avrebbe molto senso perché imporre al gestore del servizio di pagare la Tosap sui cassonetti dei rifiuti significherebbe, di fatto, richiedere gli stessi soldi ai contribuenti.
FONTE: Il Sole 24 Ore
AUTORE: di Giuseppe Debenedetto