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15 gennaio 2016

LEGGE DI STABILITA’ 2016: I COMMI DI MAGGIOR INTERESSE DEI TRIBUTI LOCALI PER GLI ENTI

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208  “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”  (15G00222) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)




Comma 10. Comodati
10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole da: «, nonche' l'unita' immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;
b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
d) il comma 8-bis e' abrogato;
e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».
Commento: Per le abitazioni concesse in comodato d’uso a figli o genitori Imu e Tasi sono ridotte del 50%. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile nello stesso Comune. Sono esclusi gli immobili di lusso.

Commi 11-16. Tasi
11. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo e' soppresso.
12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».
13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.
14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;
d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;
e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».
15. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».
16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e' sostituito dal seguente: «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita' immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».
Commento: Dal 2016 niente più Tasi sulle abitazioni principali, compresa la «quota inquilini» dovuta dall’occupante non proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza l’immobile come prima casa. Rimane l’imposta (e un residuo Imu del 4 per mille) su abitazioni signorili, case storiche e ville. Vengono assimilati all’abitazione principale (che resta quella dove dimora e risiede il possessore): la casa assegnata al coniuge dopo separazione legale; gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche in assenza della residenza anagrafica; gli alloggi sociali; le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate. Risolto il problema dei macchinari “imbullonati”: dal 2016 non pagheranno Imu a parte se inseriti in immobili di categoria D e E la cui rendita include il valore dei macchinari e degli impianti connessi al procedimento di produzione La La norma sugli imbullonati non è retroattiva. Facilitazioni anche per chi possiede terreni agricoli: via l’Imu per tutte le proprietà di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, anche se si trovano in Comuni di pianura (dove nel 2015 hanno dovuto pagare). Per le altre tipologie di proprietari, invece, l’Imu resta dovuta. Viene ridefinita la regola dei comuni “montani”, tornando alla definizione contenuta nella circolare del ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Commi 17 e 18. Regole di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale
17. Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del presente articolo prevista per l'IMU e la TASI, all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' incrementata di 3.767,45 milioni di euro» e il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarieta' comunale, a decorrere dall'anno 2016, la dotazione del predetto Fondo e' corrispondentemente ridotta in misura pari a 1. 949,1 milioni di euro annui»;
b) al comma 380-ter, lettera a), l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarieta' comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, e' destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione»;
c) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli anni 2015 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015, entro il 30 aprile per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi»;
d) al comma 380-ter, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) puo' essere variata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
e) al comma 380-quater:
1) dopo le parole: «20 per cento» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 percento per l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018»;
2) le parole: «approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»;
3) le parole: «l'anno 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2015 e 2016»;
f) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti:
«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, e' ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarieta' comunale, pari a 80 milioni di euro, e' accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarieta' comunale e' ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.
380-septies. A decorrere dall'anno 2016 l'ammontare del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune:
a) della Regione siciliana e della regione Sardegna e' determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015;
b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui al comma 380-quater e' determinato in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015.
380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun comune, e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune».
18. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disciplinate le modalita' di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilita' sia data priorita' alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianita' e che le eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»;
b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
Commento: Vengono modificate le regole di alimentazione e gestione del fondo di solidarietà comunale per garantire ai Comuni il rimborso del mancato gettito determinato dall’abolizione della Tasi sull’abitazione principale e dell’imposta Imu sui terreni Agricoli In particolare: viene aumentata di 3.767,45 milioni la dotazione del fondo, e viene ridotta a 2.768,8 milioni la quota di fondo alimentata dal gettito Imu di spettanza comunale, che viene redistribuita fra gli enti locali con finalità perequative. I 3.767,45 milioni vengono assegnati a ciascun Comune per una somma pari al gettito Imu e Tasi registrato nel 2015 da abitazioni principali e terreni agricoli. Viene accantonato un fondo cuscinetto da 80 milioni di euro da ripartire fra i Comuni che hanno abbassato le aliquote al di sotto dei livelli standard: a questi Comuni sarà garantito un “rimborso” pari al gettito stimato ad aliquota standard

Comma 19. Mancato gettito
19. Per le medesime finalita' di cui al comma 17, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.
Commento: Per i rimborsi del mancato gettito Imu-Tasi nei Comuni di Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia vengono destinati 85.978 milioni. In pratica come misura compensativa al minor gettito Imu per i comuni delle regioni a statuto specia viene loro richiesto un minor accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali  

Comma 20. Fondo Tasi
20. Per l'anno 2016 e' attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo. Le disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al presente comma, che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.
Commento: Viene replicato il fondo Tasi, con una dotazione da 390 milioni che non entra nei calcoli del pareggio di bilancio. Questo contributo viene attribuito in conseguenza delle norme di fiscalità immobiliare relative ai limiti massimi posti delle aliquote d'imposta

Comma 21. Stima diretta determinazione rendita catastale
21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Commento: Dal 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, categorie catastali dei gruppi D ed E, va effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento

Comma 22. Riaccatastamento immobili D ed E
22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili gia' censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.
Commento: È possibile rideterminare la rendita catastale secondo le nuove regole dal 1° gennaio 2016

Comma 23. Effetto retroattivo
23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
Commento: Solo per l'anno di imposizione 2016 per gli atti presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016, con effetto retroattivo

Comma 24. Imbullonati
24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro e' ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle gia' iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.
Commento: Altri 155 milioni sono destinati al rimborso dell'esenzione Imu per i macchinari imbullonati. Si tratta di un contributo compensativo del minor gettito derivante dalle norme (commi 11-13) sull'accatastamento degli immobili produttivi e a destinazione speciale

Comma 25. Imus
25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' abrogato.
Commento: È abrogata l'Imposta municipale secondaria

Comma 26. Tributi locali
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Commento: Viene bloccata nel 2016 la possibilità per Comuni e Regioni di incrementare le aliquote dei tributi rispetto ai livelli applicati nel 2015. Fanno eccezione gli aumenti nelle Regioni in caso di extradeficit sanitario o di manovre per la copertura dei rimborsi delle anticipazioni sblocca-debiti, e nei Comuni in caso di pre-dissesto. Nel blocco non rientra la Tari

Comma 27. Tari
27. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017»;
b) al comma 653, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2018».
Commento: Vengono confermate per due anni le deroghe ai criteri standard per il calcolo della Tari

Comma 28. Tasi
28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.
Commento: L’aliquota aggiuntiva Tasi dello 0,8 per mille può essere confermata ai livelli 2015 con delibera ad hoc

Commi 53 e 54. Canone concordato
53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento».
54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».
Commento: Sconto del 25% su Imu e Tasi per le abitazioni affittate a canone concordato

Commi 129-132. Accertamento
129. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2016 con le modalita' previste nel medesimo comma. Per l'anno 2016 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
130. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 57. - (Termine per gli accertamenti). - 1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'articolo 55 puo' essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto».
131. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
«Art. 43. - (Termine per l'accertamento). - 1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».
132. Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui e' stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.
Commento: Cambiano le regole relative alla decadenza dei termini per l’accertamento. Viene abrogato il meccanismo del raddoppio dei termini in presenza di reati tributari. A decorrere dal periodo in corso al 31 dicembre 2016 il potere di accertamento deve essere esercitato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in luogo dell’attuale quarto anno) a quello di presentazione della dichiarazione, e quindi entro il 31 dicembre 2022 per il periodo 2016, in caso di dichiarazione infedele ed entro il 31 dicembre del settimo anno in caso di dichiarazione omessa e quindi entro il 31 dicembre 2024 per il periodo 2016. Per il passato invece si osservano le regole attuali di recente modificate dal Dlgs 128/2015. Le ultime dichiarazioni cui si applicheranno le regole in vigore saranno quelle relative al 2015 (Unico 2016). Queste potranno essere rettificate entro il 31 dicembre 2020, ove non vi siano reati tributari, ovvero entro il 31 dicembre 2024 in caso di reati denunciati all’autorità giudiziaria entro il 31 dicembre 2016

Comma 133. Entrata in vigore sanzioni amministrative
133. All'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016». Restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al periodo precedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, possono essere allo stesso notificati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, mediante posta elettronica certificata, con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Per i fini di cui al periodo precedente il contribuente deve manifestare la propria volonta' di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste. La notifica si intende comunque perfezionata nel momento in cui il gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del servizio di posta elettronica certificata del professionista trasmette all'ufficio. Se la casella di posta elettronica del professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.
Commento: Viene anticipata al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore delle sanzioni amministrative di cui al Dlgs 158 del 2015; Dalla medesima data sono abrogate le norme previgenti . Il Dlgs 158 ha disposto la revisione del sistema penale tributario, mediante modifiche del Dlgs 74 del 2000 (Titolo I) e la modifica dell'impianto sanzionatorio amministrativo (Titolo II), in attuazione all'articolo 8 della legge di delega per la riforma del sistema fiscale (legge 23 del 2014). Restano ferme le sanzioni nella misura vigente alla data di presentazione della istanza per la collaborazione volontaria

Commi 134-140. Sanzioni amministrative
134. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.
135. Ai fini di cui al comma 134, il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinche' lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorche' rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:
a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;
b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.
136. Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma 135.
137. Il debitore decade dal piano di rateazione a cui e' stato riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.
138. A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione e' richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la stessa non puo' essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
139. Al fine di garantire la stabilita' del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non e' coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione puo' richiederne il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione e' subordinata:
a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;
b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorita' giudiziaria o dall'Amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.
3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, e' legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione finanziaria. Il Fondo puo', esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorita' giudiziaria l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo puo' agire esecutivamente sull'indennita' dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, puo' notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennita' nello stesso limite.
3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono disciplinate le modalita' procedurali e l'erogazione delle somme da parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la successiva surroga ad essa del Fondo medesimo.
3-quinquies. Se e' accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo»;
b) al comma 4 dell'articolo 22 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno e' dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed e' quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto»;
c) all'articolo 93-bis, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' richiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale»;
d) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis e' inserito il seguente: «2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con modalita' telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione»;
e) all'articolo 19:
1) al comma 1, le parole: «con oneri a carico del proprio bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo e' riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalita' di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La misura dei contributi e' determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed e' ragguagliata ai parametri soggetti ad annota-mento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999»;
f) al comma 1 dell'articolo 142-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il notaio e' punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati»;
g) dopo il comma 1 dell'articolo 144 e' inserito il seguente: «1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno e' sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non e' recidivo nella stessa infrazione».
140. Le disposizioni di cui al comma 139 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Commento: Per la collaborazione volontaria tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente possono essere allo stesso notificati, dal competente ufficio dell’agenzia delle Entrate, in deroga a ogni altra disposizione di legge, mediante Pec inviata al professionista che lo assiste, se richiesto dal contribuente. Si prevede che nel caso in cui il notaio ometta il versamento di tributi riscossi in riferimento ad atti da lui rogati o autenticati, ove il danno non sia coperto da polizza assicurativa l’agente della riscossione si può avvalere direttamente al Fondo. Quest’ultimo è tenuto al pagamento, surrogandosi nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all’amministrazione finanziaria, qualora contestualmente nei confronti del notaio vi sia azione penale con pronuncia del suo rinvio a giudizio ed emissione di un atto esecutivo dell’Agenzia, non sospeso dall’autorità giudiziaria o dall’amministrazione finanziaria.

Commi 429-431. Ripresa versamenti tributi sospesi o differiti
429. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.
2-ter. Per i tributi non sospesi ne' differiti ai sensi del comma 2, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale e' dichiarato lo stato di emergenza possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare al competente ufficio, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
430. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, disposto ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' attuative e di alimentazione del medesimo fondo. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
431. All'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole: «entro trenta giorni dal» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo al».
Commento: I versamenti dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali riprendono, senza sanzioni, anche a rate mensili dal mese successivo alla scadenza della sospensione. Per i tributi non sospesi né differiti, i contribuenti dei territori colpiti da eventi calamitosi, possono chiedere la rateizzazione dei tributi in scadenza nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. I versamenti sospesi di tributi, contributi e premi per l’assicurazione obbligatoria, ai soggetti interessati da eventi eccezionali, avvengono entro il mese successivo dal termine del periodo di sospensione

Comma 708. Chiarimento Tasi 2014
708. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente in via telematica, fissato al 10 settembre 2014 dall'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli comuni che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014.
Commento: Il termine per l’invio delle delibere 2014 entro il 10 settembre al dipartimento Finanze riguarda solo i Comuni che non avevano effettuato l’invio entro il 23 maggio, quindi in tempo utile per il pagamento ordinario dell’acconto

Comma 739. Imposta di pubblicità
739. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facolta' dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicita', ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano gia' avvalsi di tale facolta' prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012.
Commento: Vengono fatti salvi gli aumenti dell’imposta sulla pubblicità decisi ante 2012




 
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