LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (15G00222) (GU Serie Generale n.302
del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)
Comma 10. Comodati
10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole da: «, nonche' l'unita' immobiliare» fino a: «non
superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;
b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le
unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre
all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita'
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini
dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto
passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione
di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
d) il comma 8-bis e' abrogato;
e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti:
«termine perentorio del 14 ottobre».
Commento: Per le
abitazioni concesse in comodato d’uso a figli o genitori Imu e Tasi sono
ridotte del 50%. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e
il comodante possieda un solo immobile nello stesso Comune. Sono esclusi gli
immobili di lusso.
Commi 11-16. Tasi
11. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, l'ultimo periodo e' soppresso.
12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e' aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare
della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19
aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma
di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».
13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria
(IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del
18 giugno 1993. Sono, altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla
legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione
agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile. A
decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2015, n. 34.
14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita'
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche'
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo
della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e
di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e
dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la
suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino
all' azzeramento»;
d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in
cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel
regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera
entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di
mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel
regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del
possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;
e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti:
«termine perentorio del 14 ottobre».
15. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le unita'
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto
requisito della residenza anagrafica».
16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e' sostituito
dal seguente: «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa
coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, ad eccezione delle unita' immobiliari che in Italia risultano
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica
l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a
concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica».
Commento: Dal 2016 niente
più Tasi sulle abitazioni principali, compresa la «quota inquilini» dovuta
dall’occupante non proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza
l’immobile come prima casa. Rimane l’imposta (e un residuo Imu del 4 per mille)
su abitazioni signorili, case storiche e ville. Vengono assimilati
all’abitazione principale (che resta quella dove dimora e risiede il
possessore): la casa assegnata al coniuge dopo separazione legale; gli immobili
delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti
universitari, anche in assenza della residenza anagrafica; gli alloggi sociali;
le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate. Risolto il problema dei
macchinari “imbullonati”: dal 2016 non pagheranno Imu a parte se inseriti in
immobili di categoria D e E la cui rendita include il valore dei macchinari e
degli impianti connessi al procedimento di produzione La La norma sugli
imbullonati non è retroattiva. Facilitazioni anche per chi possiede terreni
agricoli: via l’Imu per tutte le proprietà di imprenditori agricoli
professionali e coltivatori diretti, anche se si trovano in Comuni di pianura
(dove nel 2015 hanno dovuto pagare). Per le altre tipologie di proprietari,
invece, l’Imu resta dovuta. Viene ridefinita la regola dei comuni “montani”,
tornando alla definizione contenuta nella circolare del ministero delle Finanze
n. 9 del 14 giugno 1993.
Commi 17 e 18. Regole di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale
17. Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e
54 del presente articolo prevista per l'IMU e la TASI, all'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «A decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarieta'
comunale di cui al primo periodo e' incrementata di 3.767,45 milioni di euro» e
il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La dotazione del
Fondo di cui al primo periodo e' assicurata attraverso una quota dell'imposta
municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016
e seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata
del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria,
di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta
municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per
alimentare il Fondo di solidarieta' comunale, a decorrere dall'anno 2016, la
dotazione del predetto Fondo e' corrispondentemente ridotta in misura pari a 1.
949,1 milioni di euro annui»;
b) al comma 380-ter, lettera a), l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione
degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarieta' comunale, non
inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, e' destinata ad
incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi
dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro e' destinata, ai
sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
ai comuni istituiti a seguito di fusione»;
c) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli anni 2015 e
successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015, entro il 30
aprile per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento per gli anni 2017 e successivi»;
d) al comma 380-ter, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) puo'
essere variata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza
comunale di cui alla lettera a) da versare al bilancio dello Stato e,
corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo di cui alla medesima
lettera a). Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate
con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio»;
e) al comma 380-quater:
1) dopo le parole: «20 per cento» sono inserite le seguenti: «per l'anno
2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 percento per l'anno 2017 e il 55
per cento per l'anno 2018»;
2) le parole: «approvati dalla Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio
2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento»
sono sostituite dalle seguenti: «approvati dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard
approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»;
3) le parole: «l'anno 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «gli anni 2015 e 2016»;
f) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti:
«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45
milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di
solidarieta' comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater,
e' ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e
TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni
agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere dall'anno 2016, in deroga a
quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di
solidarieta' comunale, pari a 80 milioni di euro, e' accantonata per essere
ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni
di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad
aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarieta'
comunale e' ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente
periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato
ad aliquota di base.
380-septies. A decorrere dall'anno 2016 l'ammontare del Fondo di
solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter, al netto degli importi erogati
ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune:
a) della Regione siciliana e della regione Sardegna e' determinato in modo
tale da garantire la medesima dotazione netta del Fondo di solidarieta'
comunale per l'anno 2015;
b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui
al comma 380-quater e' determinato in modo tale da garantire proporzionalmente
la dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015.
380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta si intende
la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai
sensi del comma 380-sexies per ciascun comune, e la quota di alimentazione del
fondo a carico di ciascun comune».
18. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno
2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e'
commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno
2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura
non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono disciplinate le modalita' di riparto del
contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilita'
sia data priorita' alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianita' e
che le eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai
sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla
popolazione e al numero dei comuni originari»;
b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
Commento: Vengono
modificate le regole di alimentazione e gestione del fondo di solidarietà comunale
per garantire ai Comuni il rimborso del mancato gettito determinato dall’abolizione
della Tasi sull’abitazione principale e dell’imposta Imu sui terreni Agricoli In
particolare: viene aumentata di 3.767,45 milioni la dotazione del fondo, e
viene ridotta a 2.768,8 milioni la quota di fondo alimentata dal gettito Imu di
spettanza comunale, che viene redistribuita fra gli enti locali con finalità perequative.
I 3.767,45 milioni vengono assegnati a ciascun Comune per una somma pari al gettito
Imu e Tasi registrato nel 2015 da abitazioni principali e terreni agricoli.
Viene accantonato un fondo cuscinetto da 80 milioni di euro da ripartire fra i
Comuni che hanno abbassato le aliquote al di sotto dei livelli standard: a questi
Comuni sarà garantito un “rimborso” pari al gettito stimato ad aliquota standard
Comma 19. Mancato gettito
19. Per le medesime finalita' di cui al comma 17, per i comuni delle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce
competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU
e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma
17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo
IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai
terreni agricoli, relativo all'anno 2015.
Commento: Per i
rimborsi del mancato gettito Imu-Tasi nei Comuni di Valle d'Aosta e Friuli
Venezia Giulia vengono destinati 85.978 milioni. In pratica come misura
compensativa al minor gettito Imu per i comuni delle regioni a statuto specia
viene loro richiesto un minor accantonamento sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali
Comma 20. Fondo Tasi
20. Per l'anno 2016 e' attribuito ai comuni un contributo di complessivi
390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28
febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai
sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le
somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali
valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a
734 del presente articolo. Le disponibilita' in conto residui iscritte in
bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive
modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro, al
finanziamento del contributo di cui al presente comma, che entra in vigore il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato nell'anno 2016.
Commento: Viene
replicato il fondo Tasi, con una dotazione da 390 milioni che non entra nei
calcoli del pareggio di bilancio. Questo contributo viene attribuito in
conseguenza delle norme di fiscalità immobiliare relative ai limiti massimi
posti delle aliquote d'imposta
Comma 21. Stima diretta determinazione rendita catastale
21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita
catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle
categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta,
tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi
strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti
dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico
processo produttivo.
Commento: Dal 2016, la
determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e
particolare, categorie catastali dei gruppi D ed E, va effettuata tramite stima
diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad
essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei
limiti dell'ordinario apprezzamento
Comma 22. Riaccatastamento immobili D ed E
22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli
immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili gia'
censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.
Commento: È possibile rideterminare
la rendita catastale secondo le nuove regole dal 1° gennaio 2016
Comma 23. Effetto retroattivo
23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di
aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite
catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
Commento: Solo per l'anno
di imposizione 2016 per gli atti presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali
rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016, con effetto retroattivo
Comma 24. Imbullonati
24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di
aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unita' immobiliare,
alle rendite proposte e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016;
il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per
ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a
titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere
dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro e' ripartito con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla
base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al
Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita'
immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a
quelle gia' iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.
Commento: Altri 155
milioni sono destinati al rimborso dell'esenzione Imu per i macchinari
imbullonati. Si tratta di un contributo compensativo del minor gettito
derivante dalle norme (commi 11-13) sull'accatastamento degli immobili produttivi
e a destinazione speciale
Comma 25. Imus
25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'
abrogato.
Commento: È abrogata l'Imposta municipale secondaria
Comma 26. Tributi locali
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria,
in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e'
sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve,
per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare
manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di
liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto,
ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Commento: Viene
bloccata nel 2016 la possibilità per Comuni e Regioni di incrementare le aliquote
dei tributi rispetto ai livelli applicati nel 2015. Fanno eccezione gli aumenti
nelle Regioni in caso di extradeficit sanitario o di manovre per la copertura
dei rimborsi delle anticipazioni sblocca-debiti, e nei Comuni in caso di pre-dissesto.
Nel blocco non rientra la Tari
Comma 27. Tari
27. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017»;
b) al comma 653, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2018».
Commento: Vengono
confermate per due anni le deroghe ai criteri standard per il calcolo della
Tari
Comma 28. Tasi
28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei
commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa
deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al
comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa
misura applicata per l'anno 2015.
Commento: L’aliquota
aggiuntiva Tasi dello 0,8 per mille può essere confermata ai livelli 2015 con delibera
ad hoc
Commi 53 e 54. Canone concordato
53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e'
inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando
l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per
cento».
54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata
applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta
al 75 per cento».
Commento: Sconto del 25%
su Imu e Tasi per le abitazioni affittate a canone concordato
Commi 129-132. Accertamento
129. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2016 con le modalita'
previste nel medesimo comma. Per l'anno 2016 il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, previsto nel citato comma 7-bis, e' adottato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
130. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 57. - (Termine per gli accertamenti). - 1. Gli avvisi relativi alle
rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma
dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione
di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo
comma dell'articolo 55 puo' essere notificato entro il 31 dicembre del settimo
anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata.
3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile
risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della
richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna
intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza,
relativo agli anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a
rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il
sedicesimo giorno e la data di consegna.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le
rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante
la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere
specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto».
131. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
«Art. 43. - (Termine per l'accertamento). - 1. Gli avvisi di accertamento
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione
di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il
31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione
avrebbe dovuto essere presentata.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti
l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la
notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere
specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».
132. Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1
e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli
avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e
ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di
dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di
violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del
codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono
raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui e' stata commessa la
violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte
dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di finanza,
sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo
periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5
dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni.
Commento: Cambiano le
regole relative alla decadenza dei termini per l’accertamento. Viene abrogato
il meccanismo del raddoppio dei termini in presenza di reati tributari. A decorrere
dal periodo in corso al 31 dicembre 2016 il potere di accertamento deve essere esercitato
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in luogo dell’attuale quarto
anno) a quello di presentazione della dichiarazione, e quindi entro il 31 dicembre
2022 per il periodo 2016, in caso di dichiarazione infedele ed entro il 31
dicembre del settimo anno in caso di dichiarazione omessa e quindi entro il 31
dicembre 2024 per il periodo 2016. Per il passato invece si osservano le regole
attuali di recente modificate dal Dlgs 128/2015. Le ultime dichiarazioni cui si
applicheranno le regole in vigore saranno quelle relative al 2015 (Unico 2016).
Queste potranno essere rettificate entro il 31 dicembre 2020, ove non vi siano
reati tributari, ovvero entro il 31 dicembre 2024 in caso di reati denunciati all’autorità
giudiziaria entro il 31 dicembre 2016
Comma 133. Entrata in vigore sanzioni amministrative
133. All'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 158, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1°
gennaio 2016». Restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle
norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15
dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data di presentazione della relativa
istanza. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al
periodo precedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati al
contribuente, di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, e successive modificazioni, possono essere allo stesso notificati dal
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra
disposizione di legge, mediante posta elettronica certificata, con le modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo di posta elettronica certificata del
professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione
volontaria. Per i fini di cui al periodo precedente il contribuente deve
manifestare la propria volonta' di ricevere gli atti della procedura
all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo
assiste. La notifica si intende comunque perfezionata nel momento in cui il
gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette all'ufficio la
ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica
l'avvenuta spedizione del messaggio; i termini che hanno inizio dalla
notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella
ricevuta che il gestore del servizio di posta elettronica certificata del
professionista trasmette all'ufficio. Se la casella di posta elettronica del
professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di posta
elettronica del professionista non risulta valido o attivo, si applicano le
disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che
per legge devono essere notificati al contribuente.
Commento: Viene anticipata
al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore delle sanzioni amministrative di cui al
Dlgs 158 del 2015; Dalla medesima data sono abrogate le norme previgenti . Il
Dlgs 158 ha disposto la revisione del sistema penale tributario, mediante
modifiche del Dlgs 74 del 2000 (Titolo I) e la modifica dell'impianto
sanzionatorio amministrativo (Titolo II), in attuazione all'articolo 8 della
legge di delega per la riforma del sistema fiscale (legge 23 del 2014). Restano
ferme le sanzioni nella misura vigente alla data di presentazione della istanza
per la collaborazione volontaria
Commi 134-140. Sanzioni amministrative
134. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa
impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i
contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono
decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione
inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del
1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro
il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.
135. Ai fini di cui al comma 134, il contribuente interessato, nei dieci
giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza
all'ufficio competente affinche' lo stesso proceda alla sospensione dei carichi
eventualmente iscritti a ruolo ancorche' rateizzati ai sensi dell'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo
stesso ufficio:
a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati
anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci
dell'originario piano di rateazione;
b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli
stessi carichi iscritti a ruolo.
136. Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di
quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma 135.
137. Il debitore decade dal piano di rateazione a cui e' stato riammesso ai
sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di due rate anche non
consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.
138. A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere
avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione e' richiesta dopo una
segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la stessa non puo'
essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
139. Al fine di garantire la stabilita' del gettito tributario derivante
dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi
riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non e'
coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione puo' richiederne il
pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione e' subordinata:
a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla
pronuncia del suo rinvio a giudizio;
b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di
un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorita'
giudiziaria o dall'Amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.
3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma
3-bis, e' legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni,
azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione finanziaria. Il Fondo puo',
esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorita'
giudiziaria l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione e' provvisoriamente
esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non e'
ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano
dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo puo' agire esecutivamente
sull'indennita' dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua
cessazione, nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di
procedura civile, e, a tutela del proprio credito, puo' notificare alla Cassa
un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennita' nello
stesso limite.
3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono disciplinate le
modalita' procedurali e l'erogazione delle somme da parte del Fondo
all'Amministrazione finanziaria, e per la successiva surroga ad essa del Fondo
medesimo.
3-quinquies. Se e' accertato con decisione passata in giudicato che il
notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato,
l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se
il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo»;
b) al comma 4 dell'articolo 22 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno e' dimostrato
con l'esibizione dell'atto esecutivo ed e' quantificato sulla base delle
risultanze dello stesso atto»;
c) all'articolo 93-bis, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «nonche' richiedere, anche periodicamente, informazioni e
l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche
di natura fiscale»;
d) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis e' inserito il seguente: «2-bis.
L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato,
esclusivamente con modalita' telematiche entro il secondo mese successivo a
quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti
richiesti ai notai con avviso di liquidazione»;
e) all'articolo 19:
1) al comma 1, le parole: «con oneri a carico del proprio bilancio» sono
sostituite dalle seguenti: «con separata contribuzione obbligatoria a carico di
tutti gli iscritti al ruolo, da versare al Consiglio nazionale del notariato.
Il contributo e' riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le
modalita' di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il
28 febbraio di ciascun anno»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La misura dei
contributi e' determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31
ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi
ed agli oneri da esso pagati ed e' ragguagliata ai parametri soggetti ad
annota-mento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla
legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per
ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999»;
f) al comma 1 dell'articolo 142-bis e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il notaio e' punito in ogni caso con la destituzione quando commette
un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione
agli atti da lui rogati o autenticati»;
g) dopo il comma 1 dell'articolo 144 e' inserito il seguente: «1-bis.
Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la
sospensione per un anno e' sostituita alla destituzione solo se il notaio ha
riparato interamente il danno e non e' recidivo nella stessa infrazione».
140. Le disposizioni di cui al comma 139 si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2016.
Commento: Per la
collaborazione volontaria tutti gli atti che per legge devono essere notificati
al contribuente possono essere allo stesso notificati, dal competente ufficio
dell’agenzia delle Entrate, in deroga a ogni altra disposizione di legge, mediante
Pec inviata al professionista che lo assiste, se richiesto dal contribuente. Si
prevede che nel caso in cui il notaio ometta il versamento di tributi riscossi in
riferimento ad atti da lui rogati o autenticati, ove il danno non sia coperto
da polizza assicurativa l’agente della riscossione si può avvalere direttamente
al Fondo. Quest’ultimo è tenuto al pagamento, surrogandosi nei confronti del
notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all’amministrazione finanziaria,
qualora contestualmente nei confronti del notaio vi sia azione penale con pronuncia
del suo rinvio a giudizio ed emissione di un atto esecutivo dell’Agenzia, non sospeso
dall’autorità giudiziaria o dall’amministrazione finanziaria.
Commi 429-431. Ripresa versamenti tributi sospesi o differiti
429. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il comma 2
sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi
del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri
accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino
a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese
successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e i termini della
ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di
sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.
2-ter. Per i tributi non sospesi ne' differiti ai sensi del comma 2, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo, i contribuenti residenti o aventi
sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con
danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della
Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale e' dichiarato lo stato di
emergenza possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate
mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla
dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare al competente
ufficio, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione».
430. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal
differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, disposto ai sensi
dell'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con una dotazione di 5
milioni di euro per l'anno 2016. Con apposito decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le modalita' attuative e di alimentazione del
medesimo fondo. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
431. All'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 159, le parole: «entro trenta giorni dal» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il mese successivo al».
Commento: I versamenti
dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali riprendono, senza
sanzioni, anche a rate mensili dal mese successivo alla scadenza della sospensione.
Per i tributi non sospesi né differiti, i contribuenti dei territori colpiti da
eventi calamitosi, possono chiedere la rateizzazione dei tributi in scadenza
nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. I
versamenti sospesi di tributi, contributi e premi per l’assicurazione
obbligatoria, ai soggetti interessati da eventi eccezionali, avvengono entro il
mese successivo dal termine del periodo di sospensione
Comma 708. Chiarimento Tasi 2014
708. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente in via
telematica, fissato al 10 settembre 2014 dall'articolo 1, comma 688, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli comuni che non hanno inviato
in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI
entro il 16 giugno 2014.
Commento: Il termine
per l’invio delle delibere 2014 entro il 10 settembre al dipartimento Finanze
riguarda solo i Comuni che non avevano effettuato l’invio entro il 23 maggio, quindi
in tempo utile per il pagamento ordinario dell’acconto
Comma 739. Imposta di pubblicità
739. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte
in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
relativo alla facolta' dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale
sulla pubblicita', ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27
luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto
per i comuni che si erano gia' avvalsi di tale facolta' prima della data di
entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83
del 2012.
Commento: Vengono
fatti salvi gli aumenti dell’imposta sulla pubblicità decisi ante 2012