Per effetto della Legge di Stabilità, dal primo gennaio 2016
è mutato il regime impositivo imu per i terreni montani e per i terreni
agricoli. Le novità contenute nell’art. 1, commi 10 e 13, della legge di
Stabilità 2016 procederanno con l’eliminazione del moltiplicatore favorevole,
pari a 75, riservato per la determinazione della base imponibile dei terreni
agricoli dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, vengono
inoltre abrogate le riduzioni previste per gli stessi soggetti e viene
introdotta l’esenzione per i terreni agricoli se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione, ovvero per i terreni agricoli ubicati
nei comuni delle isole minori o, ancora, a immutabile destinazione
agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
IMU: terreni montani
La legge di Stabilità per il 2016 stabilisce che:
“A decorrere dall’anno
2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera
h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”.
Viene ridisegnata l’esenzione IMU per i terreni
agricoli ricadenti in aree montane o di collina. L’esenzione si
applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9/1993.
Si tratta dei criteri in vigore prima della emanazione del D.M. 28 novembre
2014 e del D.L. n. 4/2015.
La circolare riporta la dicitura dei comuni cd. montani
o collinari, in cui opera l’esenzione IMU (originariamente, a fini ICI) in
favore dei terreni agricoli. A decorrere dal 2016 sono esenti da imposta i
terreni agricoli in virtù della loro ubicazione in un comune classificato
montano o collinare. La circolare chiarisce che, se accanto all’indicazione del
comune non sia riportata alcuna annotazione, l’esenzione opera sull’intero
territorio comunale. Invero dove sia riportata l’annotazione “parzialmente
delimitato”, con la sigla “PD’, l’esenzione opera limitatamente ad una parte
del territorio comunale.
IMU: terreni agricoli
Tre sono le disposizioni previste dalla Legge che
stabiliscono l’esenzione dall’IMU:
1) i terreni agricoli
“posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali […], iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione” (art. 1, comma 13, lettera a);
2) i terreni agricoli
ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso
alla legge n. 448/2001 (come integrato dall'art. 1, comma 238, della legge di
Stabilità 2016). Indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da
parte di specifici soggetti. Si tratta di una conferma dell’esenzione prevista
dall’art. 1, D.L. n. 4/2015 (art. 1, comma 13, lettera b).
3) i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva e indivisibile e inusucapibile, indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso. Conferma dell'esenzione prevista dall'art. 1, D.L. n. 4/2015 (art.1, comma13, lettera C).
Inoltre nella stessa Legge viene eliminata la franchigia per l'applicazione dell' IMU ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; vengono abrogati i commi da 1 a 9 bis dell'art. 1, D.L: n. 4/2015. Abrogata di conseguenza dal 2016 la normativa in tema esenzioni IMU per terreni montani e parzialmente montani. Altro mutamento è nella disciplina delle variazioni compensative di risorse per i comuni conseguenti dall' attuazioni del suddetto sistema di esenzioni IMU introdotto dal decreto medesimo. Abrogata anche la disposizione di cui al comma 9-bis, che attribuiva risorse ai comuni, a decorrere dall'anno 2015, per assicurare a tali enti il compenso del miglior gettito dell'imu derivante dall'applicazione della detrazione per i c.d. terreni di collina svantaggiata.
3) i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva e indivisibile e inusucapibile, indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso. Conferma dell'esenzione prevista dall'art. 1, D.L. n. 4/2015 (art.1, comma13, lettera C).
Inoltre nella stessa Legge viene eliminata la franchigia per l'applicazione dell' IMU ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; vengono abrogati i commi da 1 a 9 bis dell'art. 1, D.L: n. 4/2015. Abrogata di conseguenza dal 2016 la normativa in tema esenzioni IMU per terreni montani e parzialmente montani. Altro mutamento è nella disciplina delle variazioni compensative di risorse per i comuni conseguenti dall' attuazioni del suddetto sistema di esenzioni IMU introdotto dal decreto medesimo. Abrogata anche la disposizione di cui al comma 9-bis, che attribuiva risorse ai comuni, a decorrere dall'anno 2015, per assicurare a tali enti il compenso del miglior gettito dell'imu derivante dall'applicazione della detrazione per i c.d. terreni di collina svantaggiata.