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15 gennaio 2016

SCONTO IMU E TASI 2016 SOLO SE IL COMODATO È REGISTRATO ENTRO IL 20 GENNAIO

Dall'incrocio di due norme: la manovra, appunto, che concede la riduzione del 50% dell'imponibile, e quindi dell'imposta da pagare, solo ai contratti registrati all'agenzia delle Entrate, e le regole dell'imposta di registro, che impongono la registrazione entro 20 giorni dalla data dell'atto (articolo 13, comma 1 del Dpr 131/1986) è scaturito l’obbligo di registrare entro il 20 gennaio i contratti sulle case date in comodato gratuito a figli e genitori per ottenere il dimezzamento dell'imposta riconosciuto dalla legge di Stabilità. Per tutti coloro che registreranno i contratti più tardi, si aprono due opzioni: pagare le sanzioni sul ritardo o considerare il contratto solo dal momento della registrazione, pagando le imposte piene per i mesi non "coperti" dalla registrazione.

L'obbligo
Il problema riguarda soprattutto i Comuni, circa 6.300, in cui finora non c'erano agevolazioni per i comodati, e quindi i proprietari non avevano necessità della registrazione, passaggio che costa 200 euro di imposta di registro e 16 euro di bollo ogni quattro pagine. La norma (comma 10 della legge 208/2015) riserva lo sconto alle «unità immobiliari» diverse da quelle di lusso concesse in comodato a parenti che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante/possessore possieda «un solo immobile» in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. L'agevolazione è concessa anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato ne possieda un altro adibito a propria abitazione principale.

Quando «cade» lo sconto
Interpretando alla lettera, occorrerebbe escludere dall'agevolazione tutti i casi in cui il comodante possieda un altro immobile diverso da un'abitazione, come un negozio, un ufficio, un area fabbricabile, un terreno agricolo. Se così fosse, però, si potrebbero verificare situazioni al limite della ragionevolezza. Facendo rientrare nel limite degli immobili posseduti anche le pertinenze all'abitazione. Si potrebbe arrivare a situazioni paradossali, come nel caso di possesso in percentuali ridotte di terreni agricoli. Se si ha la "sfortuna" di aver ereditato lo 0,1% di un terreno agricolo, l'agevolazione per i comodati non potrebbe più operare. Un’ interpretazione rigorosa richiederebbe anche il mancato riconoscimento nell'ipotesi di possesso di fabbricato inagibile.

Poi ci sono ulteriori problemi, come la possibilità o meno di cumulare la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni storiche date in comodato, problema già presente anche con riferimento ai fabbricati storici e inagibili. Si dovrebbe ritenere che il cumulo non operi in quanto entrambe le disposizioni parlano di «riduzione» della base imponibile, che è unica. Sarebbe opportuno quanto meno un chiarimento ufficiale tempestivo per evitare che i contribuenti registrino inutilmente contratti di comodato che non hanno diritto a sconti. 


 
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