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24 gennaio 2016

IL NUOVO RAVVEDIMENTO NELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE



Con il DLgs 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio amministrativo che sarebbe dovuto decorrere dal 01/01/2017 anticipandolo al 01/01/2016 con la Legge di Stabilità 2016 al comma 133. Per quanto di interesse ai fini del Ravvedimento operoso IMU, TASI e TARI, il DLgs 158/2015 prevede all'articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'Art. 13 del DLgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza:

"1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."

"3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto."


In base a queste modifiche normative il Ravvedimento operoso viene applicato con una sanzione ridotta della metà per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza e viene a modificarsi la variazione tasso di interesse legale 2016. Dal 1° gennaio 2016, difatti, il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari allo 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015).
Pertanto tutti coloro che, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU, TASI o TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso, il quale consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo. Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del Dlgs 472/97, è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Quattro sono le tipologie di ravvedimento (il "Ravvedimento Medio" è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) di cui le prime tre modificate nell'entità della sanzione dal DLgs 158/2015:

Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).

Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Giorni ritardo Sanzione  ACCERTAMENTO Sanzione ridotta con ravvedimento  Ravvedimento
1 giorno di ritardo 1% 0,10% sprint
Ritardo – giorno 2 2% 0,20% sprint
Ritardo – giorno 3 3% 0,30% sprint
Ritardo – giorno 4 4% 0,40% sprint
Ritardo – giorno 5 5% 0,50% sprint
Ritardo – giorno 6 6% 0,60% sprint
Ritardo – giorno 7 7% 0,70% sprint
Ritardo – giorno 8 8% 0,80% sprint
Ritardo – giorno 9 9% 0,90% sprint
Ritardo – giorno 10 10% 1,00% sprint
Ritardo – giorno 11 11% 1,10% sprint
Ritardo – giorno 12 12% 1,20% sprint
Ritardo – giorno 13 13% 1,30% sprint
Ritardo – giorno 14 14% 1,40% sprint
Ritardo – dal 15° al 30°giorno 15% 1,50% breve
Ritardo – dal 31° al 90°giorno 15% 1,67% intermedio
Ritardo – dal 90° entro 1 anno 30% 3,75% lungo

Le novità sul ravvedimento operoso, introdotte dal Dlgs 158/2015, riguardano solo i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, per i quali le sanzioni sono state dimezzate (si veda l'articolo in apertura di queste pagine).

Doveroso però porre l’attenzione sulla disciplina del ravvedimento “lungo” per la quale sorge però il dubbio sull'individuazione del termine entro il quale effettuare il ravvedimento “lungo”, posto che la norma offre una duplice possibilità, la prima relativa ai tributi per i quali è prevista la dichiarazione periodica, la seconda per tutti gli altri tributi. Sul punto l'agenzia delle Entrate, con la circolare 28/E del 9 giugno 2015, ha confermato l'orientamento ministeriale sul ravvedimento “lungo”, che andrebbe effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, e non entro il termine di un anno dalla violazione. Al riguardo la circolare 23/E/2015 richiama la risoluzione 1/DF del 29 aprile 2013 (che in realtà è una “circolare”) e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu approvate con Dm del 30 ottobre 2012, ma in tal senso si esprimono anche le istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu-Tasi enti non commerciali approvate con Dm del 26 giugno 2014. Non si capisce, però, perché la stessa regola prevista per il ravvedimento “intermedio” non può essere applicata anche al ravvedimento “lungo”. In particolare, se a seguito dell'interpretazione dell'agenzia delle Entrate (poi codificata dalla legge di Stabilità 2016) è venuta meno la vecchia distinzione fra tributi periodici e tributi istantanei, sostituita dalla natura della violazione (correlata alla dichiarazione oppure al versamento), è molto difficile accettare una tesi “bipolare” che continui ad affermare la permanenza della vecchia distinzione solo per il ravvedimento “lungo”. Avremmo peraltro un ravvedimento “elastico” a seconda che la regolarizzazione sia riferita all'omesso versamento dell'acconto oppure al saldo di Imu e Tasi: nel primo caso il contribuente avrebbe un lasso di tempo molto più ampio per effettuare il ravvedimento (un anno), rispetto al tempo per regolarizzare l'omesso versamento del saldo (sei mesi). Conclusione in contrasto con il principio di gradualità della sanzione in base al tempo trascorso dalla violazione, segnalato dalla stessa agenzia delle Entrate. Pertanto, se si accoglie l'interpretazione proposta dall'Agenzia sul ravvedimento ”intermedio”, anche il ravvedimento “lungo”, nel caso di omesso versamento, si dovrebbe effettuare considerando il termine di un anno dalla commissione della violazione, e non quello previsto per la dichiarazione. In conclusione, pur rilevando che sul punto non si è ancora formato un orientamento univoco, si ritiene che anche per il ravvedimento “lungo” vada applicata la regola del termine di un anno dall'inadempimento. Conseguentemente, nel caso illustrato dal quesito, il lettore potrà sanare l'omesso pagamento del saldo Imu e Tasi 2015 effettuando il versamento entro il 16 dicembre 2016, applicando al tributo la sanzione del 3,75% e gli interessi legali (0,5% su base annuale fino al 31 dicembre 2015 e 0,2% dal 1° gennaio 2016). La mancata regolarizzazione nei termini indicati (o nei più ampi termini eventualmente stabiliti dal Comune) espone il lettore all'attività di accertamento da parte dell'ente, il quale richiederà il versamento del tributo applicando la sanzione del 30 per cento (non riducibile), gli interessi “moratori” (generalmente più alti di quelli “legali” di 3 punti percentuali) e le spese di notifica.
 
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