Ai sensi dell'articolo 162, comma 6 del Tuel, il bilancio di
previsione deve rispettare, sia in fase iniziale sia durante la gestione e
nelle variazioni, il pareggio finanziario complessivo per la competenza,
comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del
disavanzo di amministrazione. Inoltre, le previsioni di competenza relative
alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai
trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e
alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri
prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli
dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo
dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di
finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio
applicato alla contabilità finanziaria. Oltre all'equilibrio di competenza, gli
enti devono rispettare anche l'equilibrio di cassa. In caso di gravi squilibri
riguardanti la gestione dei residui, l'ente è tenuto adeguare il fondo crediti
di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.
L'articolo 193 del Tuel stabilisce l'obbligo di verifica da parte degli enti
locali del permanere degli equilibri generali di bilancio almeno una volta nel
corso dell'esercizio e comunque entro il 31 luglio di ogni anno.
Il ripristino degli equilibri è assicurato attraverso
l'utilizzo, per l'anno in corso e per i due successivi, di possibili economie
di spesa e di tutte le entrate. Possono essere utilizzati, nei casi previsti
dalla legge, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali
disponibili e da altre entrate in c/capitale, nonché la quota libera del
risultato di amministrazione. In deroga all'articolo 1, comma 169 della
legge 296/2006, l'ente può modificare, in sede di salvaguardia degli equilibri
di bilancio, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza.
La leva tributaria non potrà essere utilizzata nel 2016 in
sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio. La legge di stabilità 2016 così, (articolo 1, comma 26 della legge 208/2015)
sospende la possibilità di aumentare l'imposizione fiscale per l'esercizio
2016.
Per contenere il livello complessivo della pressione tributaria ed in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è infatti sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (Tari) nè per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.
Per contenere il livello complessivo della pressione tributaria ed in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è infatti sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (Tari) nè per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.