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25 gennaio 2016

BLOCCO DEI TRIBUTI ANCHE CON LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

Ai sensi dell'articolo 162, comma 6 del Tuel, il bilancio di previsione deve rispettare, sia in fase iniziale sia durante la gestione e nelle variazioni, il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria. Oltre all'equilibrio di competenza, gli enti devono rispettare anche l'equilibrio di cassa. In caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, l'ente è tenuto adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.
L'articolo 193 del Tuel stabilisce l'obbligo di verifica da parte degli enti locali del permanere degli equilibri generali di bilancio almeno una volta nel corso dell'esercizio e comunque entro il 31 luglio di ogni anno.

Il ripristino degli equilibri è assicurato attraverso l'utilizzo, per l'anno in corso e per i due successivi, di possibili economie di spesa e di tutte le entrate. Possono essere utilizzati, nei casi previsti dalla legge, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale, nonché la quota libera del risultato di amministrazione. In deroga all'articolo 1, comma 169 della legge 296/2006, l'ente può modificare, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.

La leva tributaria non potrà essere utilizzata nel 2016 in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio. La legge di stabilità 2016 così, (articolo 1, comma 26 della legge 208/2015) sospende la possibilità di aumentare l'imposizione fiscale per l'esercizio 2016.
Per contenere il livello complessivo della pressione tributaria ed in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è infatti sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (Tari) nè per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.
 
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