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18 gennaio 2016

IL ROMPICAPO DEI RIMBORSI AI COMUNI SUI CANONI CONCORDATI

Con l’entrata in vigore della nuova Legge di Stabilità è stato previsto un regime di doppia agevolazione per gli immobili locati a canone concordato (disciplinato dalla Legge 431/1998). Così sia per l’Imu che per la Tasi è stata disposta una riduzione al 75%.

La norma si rifà a quanto stabilito dallo stesso Ente, relativamente all’aliquota effettivamente deliberata. Se quest’ultimo non avesse previsto una data aliquota ci troveremmo a dover applicare l’ordinaria, nel caso contrario applicheremo l’aliquota agevolata, alla quale però potrebbero gravare ipotesi specifiche. Così, ad esempio, alcuni Comuni hanno previsto un'aliquota agevolata per i soli contratti di locazione di immobili a persone fisiche che la utilizzano come abitazione principale. In detta ipotesi, il possessore pagherà il 75 per cento di quanto dovuto in base all'aliquota agevolata. Resta ferma la norma generale che se l'immobile è abitazione principale dell'inquilino, nulla sarà dovuto da questi, perché l'esenzione dell'abitazione principale vale sia per l'Imu che per il detentore Tasi, mentre il possessore pagherà la sua quota di Tasi stabilita dal Comune in misura ridotta al 75 per cento. Tutti gli immobili locati con sopracitato contratto a canone concordato, per effetto della Legge di stabilità che rimanda alla Legge 431/1998, che disciplina le locazioni e il rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, sono oggetto dell’agevolazione. La quale tuttavia non viene applicata in tutti i Comuni ma solo in quelli in cui sono stati sottoscritti gli accordi territoriali fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
Bisogna inoltre porre l’attenzione su una alquanto preoccupante sottostima governativa sulla perdita di gettito causato dall’applicazione della nuova normativa agevolata. Invero nella relazione illustrativa alla legge di stabilità si è fatto riferimento ad una stima complessiva di 81,14 milioni di euro. La stima è stata operata considerando gli immobili indicati in dichiarazione dei redditi con codice utilizzo 8. Ciò porta chiaramente a ritenere che il Governo abbia sottostimato la perdita di gettito comunale, in quanto, il codice utilizzo 8 deve essere inserito per l'immobile locato con contratto concordato registarto in uno dei Comuni ad alta intensità abitativa, mentre occorre utilizzare il codice utilizzo 3 per l'immobile locato in regime di libero mercato o «patti in deroga», oppure concesso in locazione a canone «concordato» in mancanza dei requisiti relativi al codice 8. Ciò premesso porta a desumere che ai Comuni forse non verrà interamente compensata la perdita di gettito, indennizzo che comunque non sfumerà del tutto ma che di certo avverrà tramite il fondo di solidarietà comunale. Inoltre determinare la perdita dei singoli Comuni a così detta bassa densità abitativa si rileverà operazione assai ardua, non potendo contare neanche sulle informazione decisamente indispensabili disponibili sul portale Puntofisco, il quale non evidenzia la tipologia del contratto interessato. Per ciò detto dovrebbe considerarsi l’obbligo per i suddetti Comuni di presentazione della dichiarazione nell’annualità 2017, proprio ai fini di un controllo dettagliato in quanto impossibile la rilevazione in altro modo da parte dell’Amministrazione.



 
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