Con l’entrata in vigore della nuova Legge di Stabilità è
stato previsto un regime di doppia agevolazione per gli immobili locati a
canone concordato (disciplinato dalla Legge 431/1998). Così sia per l’Imu che
per la Tasi è stata disposta una riduzione
al 75%.
La norma si rifà a quanto stabilito dallo stesso Ente,
relativamente all’aliquota effettivamente deliberata. Se quest’ultimo non
avesse previsto una data aliquota ci troveremmo a dover applicare l’ordinaria,
nel caso contrario applicheremo l’aliquota agevolata, alla quale però
potrebbero gravare ipotesi specifiche. Così, ad esempio, alcuni Comuni hanno
previsto un'aliquota agevolata per i soli contratti di locazione di immobili a
persone fisiche che la utilizzano come abitazione principale. In detta ipotesi,
il possessore pagherà il 75 per cento di quanto dovuto in base all'aliquota
agevolata. Resta ferma la norma generale che se l'immobile è abitazione
principale dell'inquilino, nulla sarà dovuto da questi, perché l'esenzione
dell'abitazione principale vale sia per l'Imu che per il detentore Tasi, mentre
il possessore pagherà la sua quota di Tasi stabilita dal Comune in misura
ridotta al 75 per cento. Tutti gli immobili locati con sopracitato contratto a canone
concordato, per effetto della Legge di stabilità che rimanda alla Legge
431/1998, che disciplina le locazioni e il rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo, sono oggetto dell’agevolazione. La quale tuttavia non viene
applicata in tutti i Comuni ma solo in quelli in cui sono stati sottoscritti gli
accordi territoriali fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni
dei conduttori maggiormente rappresentative.
Bisogna inoltre porre l’attenzione su una alquanto
preoccupante sottostima governativa sulla perdita di gettito causato dall’applicazione
della nuova normativa agevolata. Invero nella relazione illustrativa alla legge
di stabilità si è fatto riferimento ad una stima complessiva di 81,14 milioni
di euro. La stima è stata operata considerando gli immobili indicati in
dichiarazione dei redditi con codice utilizzo 8. Ciò porta chiaramente a
ritenere che il Governo abbia sottostimato la perdita di gettito comunale, in
quanto, il codice utilizzo 8 deve essere inserito per l'immobile locato con
contratto concordato registarto in uno dei Comuni ad alta intensità abitativa,
mentre occorre utilizzare il codice utilizzo 3 per l'immobile locato in regime
di libero mercato o «patti in deroga», oppure concesso in locazione a canone
«concordato» in mancanza dei requisiti relativi al codice 8. Ciò premesso porta
a desumere che ai Comuni forse non verrà interamente compensata la perdita di
gettito, indennizzo che comunque non sfumerà del tutto ma che di certo avverrà
tramite il fondo di solidarietà comunale. Inoltre determinare la perdita dei
singoli Comuni a così detta bassa densità abitativa si rileverà operazione
assai ardua, non potendo contare neanche sulle informazione decisamente
indispensabili disponibili sul portale Puntofisco, il quale non evidenzia la
tipologia del contratto interessato. Per ciò detto dovrebbe considerarsi l’obbligo
per i suddetti Comuni di presentazione della dichiarazione nell’annualità 2017,
proprio ai fini di un controllo dettagliato in quanto impossibile la
rilevazione in altro modo da parte dell’Amministrazione.