NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

27 dicembre 2017

LEGGE BILANCIO 2018: LE NOVITÀ PER I TRIBUTI LOCALI

Sabato 23 dicembre è stata posta la fiducia definitiva al Senato alla legge di Bilancio, legge che ha fatto discutere le camere per giorni e che ha trovato come ogni anno non pochi cavalli da sciogliere prima della loro risoluzione definitiva. Le questioni dibattute sono state di svariata natura, le più controversie relative al nostro interesse sono senza dubbio quelle circa l'iscrizione all'albo delle imprese che svolgono attività di supporto all'accertamento ed alla riscossione delle entrate, le quali, almeno per ora non saranno più riservate ai soggetti iscritti all'albo ministeriale, l'estensione della deroga ai coefficienti delle tariffe dei rifiuti e il rinvio di un anno dell’obbligo di tenere conto dei fabbisogni standard.

Per meglio dire, la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2018 potrà godere della facoltà di deroga ai coefficienti di produttività dei rifiuti, oltre che dell'incidenza dei fabbisogni standard.

L'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013 ha consentito ai Comuni, nella determinazione dei coefficienti per il calcolo della quota variabile delle utenze domestiche (Kb) e delle quote fissa e variabile delle utenze non domestiche (Kc e Kd) per il periodo 2014-2017, di derogare ai limiti massimi e minimi stabiliti dalle tabelle allegate al Dpr n. 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare. Inoltre, per il medesimo periodo, è stata data facoltà ai Comuni, nel calcolo della quota fissa delle utenze domestiche, di non considerare i coefficienti Ka, vale a dire di determinare tale quota senza tenere conto dell'incidenza del numero degli occupanti, basandola solo sulla superficie del locale.

Dette disposizioni derogatorie risultano prorogate con la legge di bilancio 2018, approvata dal senato il 23/12/2017 e non ancora pubblicata, con la conseguenza che tutti i Comuni potranno continuare con i parametri di legge in uso descritti nel paragrafo precedente. Pertanto si ritiene estesa di un anno tale facoltà di deroga ai coefficienti del metodo normalizzato di calcolo della Tari, mentre slitta di un anno l'obbligo di tenere conto dei fabbisogni standard, di contro nessun intervento, come invece da molti auspicato, sulla annosa questione degli errati calcoli a danno dei contribuenti.

In merito alla discrezionalità nella scelta dei coefficienti, anche recentemente la giurisprudenza ha evidenziato come gli enti non abbiano un obbligo di motivazione se rispettano i limiti imposti dalla legge (Tar Lecce, sentenza n. 486/2016, nella Tarsu Cassazione sentenza n. 11966/2016-8351/2015-7044/2014), pur se in presenza di precedenti pronunce in senso contrario (Consiglio di Stato, sentenza n. 5616/2010). La facoltà derogatoria di cui sopra interessava anche i coefficienti impiegati per le tariffe delle utenze domestiche, con il rischio che il suo superamento determini nel 2018 un incremento del prelievo nei confronti delle famiglie più numerose. Con i piani finanziari 2018 doveva applicarsi anche la norma del comma 653 dell'articolo 1 della legge 147/2013, in base alla quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune avrebbe dovuto  avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”. La norma si riferisce ai fabbisogni approvati con il Dpcm 29 dicembre 2016, il quale ha fornito, tra l'altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard relativo al servizio di gestione dei rifiuti. Tutto ciò descritto però appare posticipato di un anno. La legge di Bilancio pertanto nella sua ratifica in Senato pospone tale termine precedentemente fissato.

18 dicembre 2017

L'IMMANCABILE PROROGA DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ' DI FINE ANNO

La fine dell’anno si avvicina e come di consueto si corre ai “ripari”. Il decreto legge 148/2017, ratificato dalla Camera e pubblicato in gazzetta ufficiale il 05/12/2017 immediatamente esecutivo, ha allungato i tempi di attesa degli enti creditori per essere informati dagli agenti della riscossione suoi ruoli a loro affidati.

Come noto, la legge 190/2014 ha riscritto la disciplina delle comunicazioni di inesigibilità Equitalia anche per i carichi pregressi modificando i termini di presentazione e la disposizione ordinaria che definisce i tempo di presentazione delle comunicazioni è contenuta nel comma 1 dell’articolo 19 del d. lgs 112/99.

Tralasciando le modalità di trasmissioni delle comunicazioni, argomento già trattato nell’articolo precedente "COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA': SENZA IL CONTROLLO E' DISCARICO AUTOMATICO" , la disposizione del 2014 conferma che la presentazione avviene entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo. Un dato quest’ultimo che coincide con il termine forfettario quindicinale dettato dal dm 321/99 in materia di formazione del ruolo. Da questo termine decorrono i tre anni ai fini della presentazione. La norma tuttavia fa salvo le diverse disposizioni di legge che, nel nostro caso, si trovano contenute nel comma 684 dell’articolo 1 della legge 190/2014.

La disciplina da seguire era dunque che le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell’anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con la pubblicazione del decreto 148/2017 si assiste alla proroga per detto termine, ovvero all’articolo 1, comma 10-quinquies “All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative  alle  quote  affidate  agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000  al  31  dicembre  2017,anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i  ruoli  consegnati  negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli  consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun  anno successivo al 2021 ».”

Pertanto la proroga per la presentazione delle domande d’inesigibilità per le quote iscritte a ruolo consegnate dal 2000 al 2015, darà tempo fino al 2036 e non più termine sarà il 2033. La regola temporale, scritta a “fisarmonica”, con cadenza annuale, che matura di anno in anno, partirà non già dal 2017 come stabilito originalmente ma dal 2021.

Permangono dunque dubbi e incertezze sulle somme ancora da riscuotere e che vanno inscritte in bilancio come quote esigibili proprio in vista della latitante determinazione della disciplina e della fermezza con cui un argomento di tale spessore e delicatezza dovrebbe essere affrontato.

5 dicembre 2017

FALLIMENTO: AL RIPARO I CREDITI PA

Con l’espressione “fallimento” si indica lo stato patrimoniale dell’imprenditore che non ha più la capacità obiettiva di far fronte alle obbligazioni aziendali. Caratteri del fallimento sono dunque:

- l’universalità: il fallimento coinvolge l’intero patrimonio del debitore, inteso quale complesso dei beni e dei rapporti giuridici presenti e futuri del fallito;
- la concorsualità: la procedura si svolge nell’interesse di tutti i creditori del fallito, i quali devono essere soddisfatti in egual misura, salvo il rispetto delle legittime cause di prelazione (par condicio creditorum).
L'istituto del “fallimento” è regolato dal r.d. n. 267 del 16/03/1942 (Legge Fallimentare), disciplina che ha subito profonde modifiche per adeguarla al diritto nazionale e comunitario, in un'ottica tesa a garantire (nei limiti del possibile) la conservazione dell'impresa come complesso produttivo.

Nel rispetto di questi principi ispiratori, il disegno di legge di riforma, approvato in Senato l'11 ottobre 2017, delega il Governo ad adottare uno o più decreti per riformare organicamente la disciplina delle procedure concorsuali, della normativa sulla composizione della crisi e da sovraindebitamento. Tra i principi ispiratori più importanti del disegno di legge quello indicato nel punto b) art. 1 prevede la sostituzione del termine “fallimento” con “liquidazione giudiziale.” Il Governo dovrà altresì eliminare dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la dichiarazione di fallimento d'ufficio (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 270/1999).

Percorrendo la storia normativa di tale disciplina troviamo, la riforma del diritto fallimentare avvenuta con d.lgs. n. 5/2006; le novità apportate dal d.l. n. 83/2012 (convertito con legge n. 134/2012) relative al nuovo istituto del preconcordato; quelle del decreto n. 179/2012 (convertito con legge n. 221/2012); le modifiche della legge di stabilità n. 228/2012; la riforma dell'art. 161 nell'ambito del concordato preventivo, da parte del d.l. n. 69/2013 (c.d. decreto del fare), convertito con modificazioni dalla l. n. 98/2013; le innovazioni del d.lgs. 16/11/2015 n. 180; quelle del d.l. 3/05/2016 n. 59 e quelle apportate dalla legge n. 232 del 11/12/2016, in vigore dal 01 gennaio 2017, che offre la possibilità di proporre il pagamento parziale o rateale di crediti tributari, contributivi e Iva, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti.

Secondo il primo comma dell'art. 9 L.F., il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. Secondo l'art. 16 del r.d. n. 267/1942, modificato dalla novella del 2006, il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale vengono nominati il giudice delegato per la procedura e il curatore e viene ordinato al fallito il deposito dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori entro 3 giorni. La sentenza fissa inoltre il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo (entro il termine perentorio di 120 giorni) e assegna ai creditori e dei terzi, che vantano diritti reali o personali sui beni del fallito il termine (entro 30 giorni prima dell'adunanza dei creditori) per proporre domanda di insinuazione al passivo in cancelleria. Tale domanda sarà poi valutata dal Tribunale insieme al curatore onde stabilire se le somme sono effettivamente dovute. Per presentare l’istanza di insinuazione al passivo e partecipare all’udienza non serve necessariamente l’avvocato. Ciascun creditore può adoperarsi autonomamente. Il fallimento del contribuente determina per l’ente locale, gli effetti comuni a tutti i creditori concorsuali, tra i quali: il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive collettive (art. 51 l.fall.), il concorso sul patrimonio del fallito (art.52) e la necessità di proporre domanda per l’ammissione al passivo come descritto per ottenere la qualifica di creditore concorsuale. Così, come per qualsiasi altro creditore concorsuale, la Pubblica Amministrazione ha l’onere di presentare tale domanda entro i termini e secondo le modalità previste dall’artt. 93 e ss della legge fallimentare. Se tali adempimento non verranno posti in essere non si avrà più alcun titolo per concorrere al riparto dell’attivo. La domanda deve contenere:

– una apposita richiesta di essere ammessi al passivo;

– i documenti che provano l’esistenza del credito (per es.: avvisi di accertamento, ingiunzioni ecc.);

La domanda deve essere inviata, come file allegato scansionato in pdf, esclusivamente sulla PEC (posta elettronica certificata) del curatore. Insieme alla domanda “scannerizzata” devono essere anche allegati i documenti che provano il credito. Nella domanda deve essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata sul quale ricevere tutte le comunicazioni. Le domande depositate o inviate a mezzo posta normale alla cancelleria non vengono esaminate, così come le domande inviate al curatore in formato cartaceo o in modalità difformi da quanto descritto.

Elemento caratterizzante la pretesa tributaria nell’insinuazione al passivo è quello per cui, al giudice fallimentare viene preclusa la possibilità di valutazione della stessa, essendo essa esclusivamente devoluta per espressa previsione dell’art. 2 del Dlgs 546/1992 alle giurisdizioni tributarie.

In conclusione la procedura di insinuazione al passivo per la riscossione di un credito verso un contribuente dichiarato in liquidazione giudiziale è l’unica strada percorribile per vedersi garantito il proprio credito e poterlo rivendicare in sede di spartizione dell’attivo. In tutti gli atri casi la pretesa tributaria decade e il nostro credito perderà di esigibilità

RIMBORSI TARI E ACCANTONAMENTI SUL NUOVO PEF

Ancora incertezze e criticità sull’applicazione della parte variabile della Tari, le questioni sollevate nei giorni scorsi non accennano a diminuire e producono invero un nuovo quesito. Oggetto è l’ulteriore effetto che poteva rischiare di produrre la soluzione della quota variabile unica, nel caso in cui una stessa famiglia possieda nel Comune due abitazioni di cui una non locata. Il Ministero ha chiarito, per bocca del sottosegretario ai Rapporti col Parlamento Sesa Amici, che ad ogni utenza corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. La quota variabile dovendo essere calcolata per ciascuna utenza, va considerata tante volte quante sono le utenze possedute dalla famiglia. Pertanto, costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti anche la sola presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, di calore, di gas, telefonica o informatica.

Ulteriore precisazione viene data sul numero degli occupanti, ai fini del computo della quota variabile del secondo immobile. Sulla scorta della sentenza della Corte di Cassazione n. 8383 del 5 aprile 2013, in caso di abitazioni per le quali non è quindi possibile stabilire il numero dei componenti, il comune può stabilire, nell’ambito della propria potestà regolamentare, un criterio presuntivo circa il numero degli occupanti, in alternativa a quello dettato dal riferimento alla residenza.

Arduo quesito con cui il sottosegretario si è dovuto confrontare è sulla modalità di reperimento delle risorse finanziarie per far fronte ai rimborsi, nel caso in cui la duplicazione delle quote variabili non abbia comportato un aumentato di gettito rispetto al piano finanziario.  Le modalità con cui i singoli comuni procedono alla copertura delle somme rimborsate ai contribuenti rientrano nella sfera di autonomia degli stessi, così come la possibilità di intervenire in autotutela. Tuttavia, la possibilità di riportare nel nuovo PEF lo scostamento di gettito è operazione ammessa solo in caso di riduzione della superficie e di eventi imprevedibili. Il caso di specie, che riguarda lo scostamento tra gettito preventivato e quello che il
Comune conseguirebbe in esito ai rimborsi, data l’invarianza dei costi, non rientrerebbe tra le ipotesi indicate. Questo quanto ribadito dalla stessa analizzando le linee guida normative della Tares, tributo per il quale vengono adottate le medesime regolamentazioni.

La soluzione appare una “non soluzione”, gli enti locali si trovano dunque nella piena autonomia ma contestualmente questa stessa è limitata. Il Pef appare l’unico strumento atto a gestire tale situazione e nello stesso momento l’unico ad essere escluso dall’autonomia di scelta dei comuni.

Vero è che la circolare ministeriale non fa mai riferimento al ricalcolo delle tariffe, anche perché si coinvolgerebbero così tutte le utenze domestiche con rideterminazione degli importi dovuti anche per quelle utenze al momento non interessate alla questione, ma che in realtà hanno versato una quota minore rispetto alla quota variabile rideterminata. La stessa circolare altresì invita al rimborso su richiesta e non a procedere massivamente al rimborso d’ufficio e per onore del vero, nemmeno fa cenno alla questione del ricalcolo. Dunque, ad oggi, a fronte di quanto analizzato appare uno scenario ancora in forte evoluzione, dai contorni poco chiari e per nulla definiti.

29 novembre 2017

TARI SUPERFICIE ABITATIVA E PERTINENZE: IL CALCOLO CORRETTO

Negli ultimi giorni si è focalizzata l’attenzione intorno all'applicazione della Tari e la sua corretta modalità di calcolo circa le pertinenze all’area abitativa. A seguito dunque di quanto accaduto e delle criticità riscontrate dagli uffici e l’esigenza di ripristinare una corretta modalità d’uso procedendo ai necessari adeguamenti, analizziamo la disciplina della Tari, partendo dai riferimenti normativi.

Al riguardo, l’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”. Relativamente alla determinazione della tariffa il DPR citato stabilisce che la Tari è composta da una parte fissa e una variabile. 
La parte fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, al contrario la parte variabile è commisurata alla quantità di rifiuti conferiti. Altra distinzione che viene apportata è relativa alla tipologia, difatti le tariffe vengono divise in utenze domestiche e utenze non domestiche. 

In relazione alla tariffa, l’art. 5, comma 1 del DPR 158/1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata secondo quanto specificato nell’allegato 1 al DPR, ovvero, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare.
Per la parte variabile, sempre il comma 2 dello stesso articolo, sancisce che la tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati per kg, prodotta da ciascuna utenza. 
Descritto il criterio secondo il quale vengono computate tali tariffe, passiamo ad analizzare il motivo principale della disputa che vede come protagonista l’utenza domestica e la relativa pertinenza. Per utenza domestica deve intendersi quella comprensiva sia della superficie adibita ad uso abitativo sia quella relativa alla pertinenza. A supporto di quanto espresso, e ribadito anche dalla circolare 1/DF del Ministero delle Finanze redatta in data 20 novembre 2017 proprio a supporto della corretta applicazione della norma, si evidenzia l’art. 16 del prototipo di Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI, il quale prevede che, la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti.

Appare evidente che la quota fissa dell’utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto. Dunque modalità corretta di imputazione relativamente alla quota variabile appare computarla una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.

Nel caso in cui tale calcolo non sia così effettuato è da intendersi errato e non legittimo, pertanto rimborsabile al contribuente la somma erroneamente versata. Il caso portato alla luce nei giorni scorsi è relativo alla sì detta fattispecie, per la quale, il calcolo Tari sulla quota variabile è risultato anomalo in quanto la quota variabile è stata calcolata più volte sulle pertinenze dell’abitazione domestica. 

Il caso della TARI gonfiata sulla quota variabile, pertanto, nasce dall'errata applicazione della normativa visto che la quota variabile TARI deve essere calcolata si sulla cantina e sul garage in quanto pertinenze dell'abitazione domestica ma, come detto, una sola volta.

Il Ministero, con la circolare sopra menzionata, invita i contribuenti che hanno riscontrato un calcolo errato della parte variabile della Tari, a chiedere il rimborso dell’importo dal 2014 ad oggi, anche se è meglio precisare che il rimborso è richiedibile anche per l'anno 2013 in cui vigeva la TARES, diverso Tributo, ma applicato con le stesse modalità della TARI.
L'istanza è comunque da proporre al Comune o al soggetto gestore del servizio rifiuti e dovrà contenere: tutti i dati sul contribuente, l’importo versato, l’importo da rimborsare e i dati della pertinenza che è stata calcolata erroneamente. La Circolare precisa, inoltre, che non è possibile chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), governata da regole diverse da quelle della TARI, che non prevedevano la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile. Né, è possibile procedere alla richiesta di rimborso laddove i comuni abbiano adottato in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva TARIP, esattamente per il principio in base al quale la modalità di calcolo della tariffa non corrisponde con quello adottato per il calcolo della TARI e delle sue componenti.

28 novembre 2017

SCACCO MATTO DEL GOVERNO SULLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO

E’ stato approvato con voto di fiducia al Senato, nella seduta del 16 novembre 2017, il maxiemendamento con il quale viene modificato il decreto fiscale 148/2017, ora fermo in attesa di esame alla Camera dei Deputati, in commissione bilancio per la conversione in legge.

Per tale maxiemendamento è stato previsto tra le altre modifiche, l’inserimento di un articolo, alla fine del comma 8, dell’articolo 1 del decreto legge 193/2016, secondo il quale “Per la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate a soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

Dunque, la disciplina così come modificata, andrebbe a cassare di netto quella che ad oggi è la giurisprudenza che regola tali fattispecie. Viene richiesto difatti un generale principio di "idoneità professionale" per l’affidamento di tutte le attività concernenti l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate degli enti ai soggetti privati che ne vogliono operare in tale settore, ovvero viene richiesta l'iscrizione all’albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che fino ad oggi per i fornitori di un servizio di mero supporto a tali attività non era previsto. Non solo, tale condizione era ritenuta sproporzionata dai giudici di merito e dallo stesso Consiglio di Stato.

Questa modifica genera problemi interpretativi ed operativi, orbene, ricomprendendo alla stessa regolamentazione tutte le attività che sono funzionali all’esecuzione della pretesa tributaria da parte dell’ente, si andrebbe a rivoluzionare interamente un settore che opera a supporto della Pubblica Amministrazione, nelle varie fasi delle attività menzionate, dall’estrazione ed elaborazione dei dati, alla stampa, l’imbustamento e la notifica, per ricomprendere ovviamente l’accertamento e tutti gli adempimenti amministrativi per la riscossione coattiva. Per comprendere al meglio quale sia la capacità professionale richiesta agli operatori, ricordiamo che ad oggi sono iscritti all'albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate (articolo 53 Dlgs del 446/1997 e Dm 289/2000) 76 società. L'albo, divenuto operativo verso la fine del 2002, è nato per garantire l'affidabilità di soggetti privati incaricati di ingerirsi in modo rilevante nelle attività degli enti locali dedicate al reperimento delle entrate, con la previsione di requisiti finanziari, di onorabilità e di capacità tecnica, disciplinati dal Dm 289/2000.

Il perimetro di azione dell'albo è sempre stato oggetto di contrasti giurisprudenziali, in particolare sulle attività strumentali e propedeutiche alla gestione delle entrate. Nel corso degli anni, è stato affermato che l'iscrizione all'albo è necessaria soltanto per l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi, quindi non in caso di attività di supporto (Consiglio di Stato n. 1878/2006). Posizione, quest'ultima, ribadita dai giudici amministrativi sul rilievo che si tratta di attività senza maneggio di denaro pubblico (Consiglio di Stato n. 1421/2014 e n. 380/2017, Tar Bari n. 424/2016, Tar Lazio n. 5470/2016). La stessa giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato n. 1421/2014, n. 380/2017, Tar Lazio, seconda sezione, n. 4649/2016) e l'Anac (parere n. 170/2013 e n. 90/2015) che sono state chiamate a esprimersi sulla necessità o meno dell'iscrizione all'albo dei concessionari per svolgere attività strumentali alla gestione delle entrate degli enti hanno più volte chiarito come il requisito dell'iscrizione all'albo ha senso solo laddove l'ente affidi a terzi, ex articolo 52, comma 2, lettera b, n. 1) del Dlgs 446/1997 lo svolgimento delle attività di accertamento o di riscossione dei tributi e di tutte le entrate. In virtù del fatto che in tale senso l'oggetto dell'affidamento è il maneggio del denaro di pertinenza dell'ente pubblico e la legge ha previsto un sistema di garanzie professionali e patrimoniali volto a tutelare l'affidamento. 

Pertanto, nel caso in cui le prestazioni richieste non attengono all'attività di riscossione e non attribuiscono all'affidatario funzioni pubblicistiche, bensì consistono in un'attività di supporto all'accertamento e al recupero dei tributi e resta in capo all'ente locale quindi la titolarità degli atti e la riscossione delle entrate derivanti dal servizio, oltre ai poteri di vigilanza e controllo dell'attività e all'emanazione di direttive comunali e pertanto non è richiesta l'iscrizione all'albo.

La generalizzata previsione dell'iscrizione all'albo per lo svolgimento delle attività di supporto va quindi a stravolgere tutto il sistema su cui gli enti locali, soprattutto quelli di medie e piccole dimensioni, hanno fondato negli ultimi anni la propria attività impositiva e presenta un notevole profilo di criticità per tutte quelle imprese che da anni hanno ormai concentrato la propria attività nel supporto alla gestione di attività meramente strumentali e funzionali ad attività direttamente gestite dagli enti. 

Non da ultimo ricordiamo che nel 2012 la Corte di giustizia Ue, nelle cause C-357/10 e C-359/10, aveva già prodotto un principio al quanto stringente, ovvero l'applicazione generalizzata a ogni tipologia di gara, a prescindere dall'importo del contratto, del requisito di capitale minimo necessario per l'iscrizione all'albo dei concessionari, costituisce una misura sproporzionata rispetto al pur legittimo obiettivo perseguito dall'amministrazione di tutelarsi rispetto all'inadempimento del privato affidatario, poiché quest'ultimo può essere realizzato senza arbitrarie barriere di ingresso, semplicemente modulando i requisiti di capacità tecnica e finanziaria in funzione del valore dei contratti di cui essa è effettivamente titolare.

Il principio affermato dal giudice europeo è applicabile al caso dal momento che ci troveremo di fronte a situazioni in cui non viene in rilievo una concessione del servizio di accertamento o di riscossione delle imposte ma quella dell'affidamento, mediante appalto di servizi di attività meramente prodromiche e strumentali all'accertamento ed alla riscossione delle imposte e delle entrate degli enti. In conclusione la nuova disposizione, non avendo valenza retroattiva, è comunque applicabile ai bandi di gara pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 148/2017. Pertanto i contratti in corso restano invariati fino alla loro naturale scadenza.

23 novembre 2017

COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA': SENZA IL CONTROLLO E' DISCARICO AUTOMATICO

Parlare di inesigibilità è di certo un tema caldo e complesso, nel senso letterale si indica lo stato di una somma di denaro che, nonostante sia stata avviata al procedimento di riscossione coattiva per rimediare all'inadempimento dovuto al mancato pagamento del debitore, non è stata riscossa.
L’inesigibilità che deriva dal procedimento di riscossione coattiva pubblico, ovvero la speciale procedura disciplinata dalla legge per le entrate degli enti locali mediante ruolo, proprio per la sua particolare natura fa discendere da essa la conseguenza della responsabilità amministrativa e contabile connessa ai diversi gradi di colpa che possono coinvolgere un funzionario che non eserciti il controllo sull'operato del soggetto agente.

Con l’abrogazione del DPR 43/88, che per lungo tempo ha disciplinato la procedura coattiva di riscossione delle entrate pubbliche, i carichi non riscossi hanno ampliato e costruito l’intero sistema delle così dette quote inesigibili. Con tale termine si definiscono le somme iscritte a ruolo, in applicazione del citato decreto, non riscosse né ugualmente assoggettate ad altra procedura di definizione delle stesse.

Nel 1999 con il decreto legislativo 112 ci fu un cambio di orientamento, che nell’ottica di chiudere tutto il pregresso accumulato negli anni, diede la possibilità agli enti territoriali di definire le quote contenute in domande di rimborso e di discarico per inesigibilità con l’istituto della definizione automatica contenuto negli art. 60 e 61 dello stesso decreto. Successivamente con l’art. 79 della legge 342/2000 il legislatore diede la possibilità di attivare l’istituto anche per le annualità successive.
In merito ai controlli da eseguire da parte dell'ente impositore, il comma 10 della legge 342/2000 prevedeva che sulle quote oggetto di definizione automatica restava salva la facoltà degli uffici di procedere, anche mediante controlli a campione, ad un esame di merito della relativa documentazione secondo le modalità previste dal DPR 43/88.

Il sistema di riscossione delle entrate locali mediante ruolo è stato costituito da un numero crescente di riforme, e venne così introdotto il concetto di “comunicazione di inesigibilità”, alla quale non va attribuito il significato di documentazione attestante il completo svolgimento dell’attività esecutiva, bensì quello di documentazione comprovante l’avvenuto infruttuoso inizio dell’attività di riscossione. Si accresce dunque l’attività di vigilanza dell’ente impositore, quanto maggiore diventa l’autonomia del concessionario nel decidere la sua azione. Tale comunicazione dovrà seguire le direttive imposte nell’allegato al decreto 112/1999 circa la redazione e la trasmissione.

Partendo dal dispositivo contenuto al comma 3, dell’art. 19 del Dlgs 112/1999, nella sua formulazione originaria in vigore fino al 31 dicembre 2014, si prevedeva che “decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario e' automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.” Con la legge 190/2014 i tempi sono stati ridotti, fissando il nuovo termine in due anni, con decorrenza dal 1 gennaio 2015.

L’impulso all’attività di controllo deve avvenire formalmente con la notifica all’Agente della riscossione competente di una comunicazione di avvio del procedimento, lo stato della riscossione, rappresenta dunque, il vero archivio da cui attingere le informazioni sulle notifiche e sulle procedure attivate ma senza alcun riscontro documentale. I documenti relativi alla notifica, alle misure cautelari ed esecutive sono depositati negli archivi dei Concessionari. I dati necessari al controllo dell’Ente sono scaricabili dal sito web di equitalia, che mette a disposizione sia il canale per accedere allo scarico dei dati, sia l’applicativo Rendiweb/Monitorenti, che offre la lettura dei dati derivanti dal tracciato dello “stato della riscossione”. 

Il comma 6 dell’art. 19 della legge 190/2014 consente all'ufficio che ha affidato il carico di richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle attività svolte. La mancata trasmissione della documentazione potrà quindi costituire causa di diniego al discarico unicamente per quelle quote sulle quali è stata avviata la richiesta per i controlli ai sensi dell’art. 20.

Se le condizioni esposte all’art. 19, comma 2, “Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:
a) la mancata notificazione della cartella di pagamento entro l'ottavo mese successivo alla consegna del ruolo, se imputabile al concessionario;
b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli da porre in riscossione ad una stessa scadenza; la prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione e' effettuata con le modalità
 stabilite con decreto del Ministero delle finanze;
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione e' soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo;
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.”, non vengono rispettate l’Ufficio provvede a notificare atto di contestazione, che deve esser notificato entro il termine perentorio, pena decadenza del procedimento, di centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento. L’atto deve contenere l’esposizione analitica delle omissioni, vizi o irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione sulle corrette modalità di svolgimento dell’attività.
Il concessionario può produrre osservazioni in merito entro i successivi 90 giorni.
Decorso il termine, l'Amministrazione ammette o rifiuta il discarico, che in caso di rifiuto, diviene il titolo esecutivo per la riscossione delle somme previste, a pena di risarcimento, ai sensi del comma 4 articolo 19 Dlgs 112/1999.
Il Concessionario, a sua volta, ha la facoltà di scegliere se definire la controversia mediante il pagamento, entro 90 giorni, della somma pari ad un ottavo dell'importo iscritto a ruolo, somma cui vanno aggiunti gli interessi legali, dal termine ultimo previsto per la notifica dell'atto oppure di ricorrere in giudizio innanzi alla Corte dei Conti.

In materia di controllo dell’attività svolta dall’agente della riscossione è stato affermato il principio innovativo e di estrema rilevanza dalla Corte dei Conti del Lazio, sentenza 255, per il quale è stata condannata la società Equitalia a risarcire i danni causati ad un comune laziale per oltre 12 milioni di euro, ovvero l’intero carico delle somme non riscosse

Nella condanna viene assunto particolare rilievo il fatto che la società pubblica non ha fornito i dettagliati chiarimenti riguardo ai ruoli affidati, nello specifico «[…] la società Equitalia si è limitata a recapitare solo dei rendiconti in formato Excel, chiaramente insoddisfacenti ad assolvere l’obbligo di fornire idonei strumenti di riscontro delle effettive cause di inesigibilità dei ruoli stessi […]».

In conclusione viene ulteriormente prorogato il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, prevedendo che: “Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019”.

22 novembre 2017

ROTTAMAZIONE-BIS: RIAPERTURA ANCHE PER MULTE E TRIBUTI LOCALI

Con la fiducia del Senato al maxi emendamento relativo alle modifiche al decreto fiscale, torniamo ad affrontare la tematica della definizione agevolata, o come comunemente definita, rottamazione-bis. Si riapre così la rottamazione anche per multe e tributi locali, in tutti i Comuni, anche in quelli che non avevano aderito alla prima definizione agevolata.

Relativamente alle modalità operative, gli enti locali avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale. In linea con la riapertura generale prevista per le cartelle del fisco nazionale, infatti, il correttivo si riferisce a tutti i Comuni e a tutti gli arretrati, evitando di far riferimento alle sole ingiunzioni notificate negli ultimi mesi.

Con la prima rottamazione l’assimilazione è solo nelle regole generali, che permettono di escludere le sanzioni (ma non gli interessi) sui tributi e, nel caso delle multe, di evitare il pagamento delle maggiorazioni semestrali. Gli enti locali, infatti, dovranno deliberare su modalità di adesione e numero di rate.

Ai sensi dell’art. 1 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, la “rottamazione dei carichi” cioè la definizione agevolata può essere richiesta per i carichi che sono stati affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017. Il pagamento delle somme dovute può essere anche eseguito in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 o comunque in un numero massimo di cinque rate di uguale importo la cui scadenza è fissata ai giorni. Chi non paga le rate, o le paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici in argomento. Altresì, le rate pagate sono acquisite a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Al fine di aderire a tale definizione il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione che sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi indicati nell’istanza. Inoltre, l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche. Il debitore ha pertanto l’interesse a presentare tempestivamente la domanda al fine di prevenire l’attivazione di misure cautelari (cioè il fermo amministrativo e l’ipoteca) o le azioni esecutive (cioè il pignoramento). Nella dichiarazione il contribuente deve non solo indicare il numero delle rate e i carichi interessati ma anche l’eventuale presenza di giudizi aventi ad oggetto le somme pretese con l’impegno a rinunciare alla coltivazione delle cause. 

In conclusione riportiamo una sintesi delle date di interesse della definizione:

26 ottobre 2017: Agenzia delle entrate – Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il modello DA – 2017 dell’istanza di definizione per l’adesione dei carichi affidatigli dal 1.1 al 30 settembre dell’anno 2017.

16 novembre 2017: Approvato emendamento al Senato e contestuale apertura alla definizione anche per multe e tributi locali.

15 maggio 2018: il debitore comunica l’adesione all’agente della riscossione o ente locale.

2 luglio 2018: (essendo sabato il 30 giugno): l’Agenzia delle entrate – Riscossione comunica al debitore l’ammontare delle somme  dovute e le eventuali scadenze delle rate di pari importo.

31 luglio 2018: scade il termine per il pagamento in unica soluzione o della prima rata.

1 ottobre 2018 (essendo domenica il 30 settembre): scade il termine di pagamento della seconda rata.

31 ottobre 2018: scade il termine di pagamento della terza rata.

30 novembre 2018: scade il termine di pagamento della quarta rata.

28 febbraio 2019: scade il termine di pagamento della quinta rata.

10 novembre 2017

BLOCCO DEI TRIBUTI 2018: TASI ANCORA ESENTE

La legge di Bilancio 2018 prevede ancora il blocco del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attributi. Il disegno di legge di Bilancio 2018 proroga la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti, e conferma la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016 e il 2017, con delibera del consiglio comunale.

La legge di Bilancio modifica l’art. 1, comma 26, della legge di Stabilità 2016:
“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. […] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) […], nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, […], o il dissesto […]”.

La disposizione annunciata riguarda l’estensione al 2018 del blocco dei tributi comunali, disposta per la prima volta per l’anno 2016. In particolare, la previsione riguarda le sole entrate tributarie, con espressa eccezione della Tari, (di cui all'art. 1, comma 639, legge n. 147/2013) che invece resta liberamente manovrabile. Non rientrano nell'ambito del divieto neanche le tariffe relative alla Tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui all’art. 1, commi 667 e 668, legge n. 147/2013. Questa tariffa non ha natura tributaria. Nel comma 668, infatti, si parla di “tariffa avente natura corrispettiva”.
Ne consegue pertanto che può essere aumentato, ad esempio, il Cosap, di cui all'art. 63, D.Lgs. n. 446/1997, nei comuni in cui sostituisce la Tosap, mentre il canone di autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità, avendo natura tributaria, è soggetto al vincolo. Il divieto di deliberare aumenti dei tributi non si applica per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'art. 243-bis, D.Lgs. n. 267/2000, o il dissesto, ai sensi dell’art. 246 e seguenti dello stesso decreto. Nel caso di predissesto l'ente, al fine di assicurare il graduale riequilibrio finanziario “può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente”. Nel caso di dissesto, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita.

Altra modifica della legge di Bilancio 2018 all’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015 inserendo il seguente periodo:
“Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”. Si ricorda che il secondo periodo del comma 28 prevede che “per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016”. C'è quindi la conferma della maggiorazione anche per il 2018. Tale aspetto normativo impone un effetto “a catena”, che esige un breve inciso relativo alla disciplina delle determinazioni delle aliquote Tasi. A partire dall’anno 2015, la maggiorazione costituisce condizione per procedere legittimamente alla conferma della stessa negli anni 2016, 2017 e 2018. Con riferimento all’anno 2015, va chiarito che a seguito delle deliberazioni l’efficacia si perfezionava solo se trasmesse al Mef mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale nei giusti tempi previsti dal dispositivo normativo. Tale termine come più volte osservato, ha natura perentoria e pena di decadenza di quanto regolamentato, dunque la violazione del suddetto è di per sé sufficiente all’automatica illegittimità degli atti comunali e altresì la conseguente inapplicabilità per l’anno 2016 della maggiorazione Tasi.
Dunque, la fattispecie in esame comporta non già la conservazione del livello impositivo previgente, bensì l’inapplicabilità, per tale anno della Tasi e la definitiva perdita per il comune della facoltà di disporre l’applicazione nei successivi anni d’imposta 2017 e 2018.

Ciò descritto perché, ai fini dell’applicabilità della maggiorazione successivamente all’istituzione del blocco dei tributi con la Finanziaria del 2016, il citato comma 28 dell’art.1 della legge 208/2015 richiede che la stessa fosse applicabile nell’anno 2016, condizione che, se non fosse stata soddisfatta annullerebbe la possibilità di applicabilità per gli anni successivi in quanto esistente il blocco dei tributi.

Riassumendo, considerato il carattere straordinario della norma di cui al comma 28, che ricordiamo consente in via eccezionale l’applicazione di una misura d’imposta la cui vigenza è cessata a decorrere dal 1 gennaio 2016, la circostanza che la maggiorazione Tasi non sia stata validamente confermata per l’anno 2016 comporta che la stessa, non possa essere più considerata vigente nell’ordinamento dei tributi locali e che, quindi, per lo stesso Ente sia venuta meno la possibilità di utilizzare la leva fiscale anche per gli anni successivi 2017/2018.
A questo proposito si ricorda che la prima parte del comma 28 aveva tenuto ferma per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati da imposta, la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell’aliquota TASI fino allo 0,8 per mille (di cui al comma 677 della legge di Stabilità 2014), nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio comunale.

3 novembre 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

L’attività di riscossione consta di varie fasi, l’una propedeutica all'altra. La forma e l’esatta modalità di esecuzione di tali procedure è essenziale alla legittimità dell’intera fase, che se viziata perde la sua intera efficacia.
La riscossione coattiva viene attivata con l’emissione dell’ingiunzione fiscale, strumento per la riscossione dei tributi che consente snellezza e celerità, l’ente titolare dell’entrata può infatti emettere il titolo esecutivo nell'immediato verificarsi del presupposto e manifestarlo con l’ingiunzione stessa e la relativa notifica. Da qui pertanto si dà avvio alla riscossione che consta di fasi come di seguito riportate:

Osservate e analizzate tali fasi, appare evidente come esista la necessità di una figura chiave per l’espletamento delle procedure descritte, tale ruolo potrebbe essere assolto dall'ufficiale giudiziario.  
L’ufficiale giudiziario è un pubblico ufficiale, dipendente pubblico in forza presso il tribunale, il quale svolge le funzioni proprie del suo ufficio ai sensi del RD 639/1910. Possiamo identificare lo stesso come organo del processo esecutivo. Al suo magistero era ricompresa la notifica di tutti gli atti amministrativi e giudiziari, nonché l’esecuzione dei titoli esecutivi. Tutto incorrendo nel rigoroso limite territoriale, difatti, l’ufficiale giudiziario può eseguire le sue funzioni esclusivamente nel territorio di sua competenza, demandando al servizio postale il resto delle attività extra territorio.

In seguito per aumentare l’autonomia procedurale dell’ingiunzione e pertanto della riscossione con DPR 602/1973, all'articolo 49, comma 3 sono stati nominati gli ufficiali della riscossione, stabilendo che, tali figure esercitassero le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari. Così, questa nuova figura taglia la scena e viene ad equipararsi agli ufficiali giudiziari. Anch'essi incorrono nel limite territoriale e la loro attribuzione di natura pubblica deve essere autorizzata dal prefetto della provincia di competenza. Gli ufficiali della riscossione sono nominati fra le persone la cui idoneità' allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, e dalle altre norme vigenti; con il regolamento di cui all'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei criteri ivi indicati, sono individuati gli organi competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di abilitazione. Tali ufficiali sono previsti per le attività svolte dall'Agente della riscossione, e svolgono, nella procedura della riscossione dei tributi, le medesime funzioni che, nell'ordinario procedimento esecutivo regolato dal codice di procedura civile, sono svolte dall'ufficiale giudiziario.

Nell'ambito degli enti locali il ruolo esercitato dall'ufficiale della riscossione è affidato a quelli che sono nominati funzionari responsabili per la riscossione (DL 209/2002). Si crea così un'equivalenza normativa tra Ufficiale giudiziario/Ufficiale di riscossione/ Funzionario responsabile per la Riscossione. Il funzionario responsabile per la riscossione per espresso dettato normativo esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione i quali, ai sensi del DPR 602/1973 art 49, comma 3, svolgono le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari. 
Il ruolo del funzionario della riscossione è, alla pari dell’ufficiale giudiziario, quello di eseguire le notifiche e i pignoramenti mobiliari e immobiliari. 
Il funzionario responsabile della riscossione è il soggetto per mezzo del quale l’ente compie l’esecuzione. 
Dunque, il funzionario responsabile della riscossione  è uno strumento in presenza del quale si facilita l’esercizio dell’attività e si ampliano gli istituti esecutivi disponibili. 
La precisazione è d’obbligo dato che la nomina di questa figura è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 42 del D.lgs 112/99, che prevede il requisito dell’iscrizione nell'apposito elenco degli abilitati presso la Prefettura, dopo aver superato gli esami di idoneità indetti con decreto dall'Agenzia delle Entrate sulla base di esigenze nazionali di riscossione.

Occorre precisare che altra figura rilevante è il funzionario responsabile dell’entrate, firmatario degli atti, il quale compie l’esecuzione per mezzo del funzionario responsabile per la riscossione.

31 ottobre 2017

ESENZIONE DAL CANONE IDRICO INTEGRATO, UN NODO SCIOLTO

La tariffa del canone di fognatura e depurazione, così come disciplinata dal previgente art. 14, L. 5.1.1994, n. 36, venne costruita quale sommatoria ponderata dei costi di gestione delle opere necessarie al servizio idrico integrato, nonché dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio pubblico.

Prima delle modifiche legislative introdotte dall’art. 24, D.Lgs. 18.8.2000, n. 258 e solo fino al 3.10.2000, il canone in esame era considerato un tributo, dovuto a prescindere dall’effettiva stipula di un contratto di utenza. Solo a partire dal 4.10.2000 la giurisprudenza è unanime nella considerazione della tariffa in esame quale corrispettivo di un servizio pubblico a tutti gli effetti, la cui debenza è quindi collegata inscindibilmente alla concreta fruizione del servizio da parte dell’utente.

La tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall’Autorità d’Ambito, ai sensi dell’articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”.

Anche i giudici amministrativi hanno affermato che “la definizione della tariffa è ispirata alla rigorosa applicazione del principio di corrispettività, al quale sono improntate tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato (articolo 154, comma 1, ult. per. d.lgs n. 152/2006) e la cui valenza è tale che, per l’ipotesi in cui esso non possa trovare piena esplicazione, e ciononostante il legislatore ritenga ugualmente necessaria la corresponsione integrale della tariffa, sono state dettate apposite disposizioni volte a derogarvi”

Le controversie relative alla debenza, a partire dal 3.10.2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue rientrano nella giurisdizione ordinaria, e non in quella delle commissioni tributarie, anche se promosse successivamente al 3.12.2005, proprio a fronte della natura corrispettiva del servizio idrico integrato, inteso quale insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Tale definizione, ha rappresentato il presupposto normativo su cui è stato imperniato il concetto di “unitarietà” tanto in relazione al modello organizzativo di gestione del servizio idrico quanto, conseguenzialmente, alla “essenza” della quota tariffaria ad esso afferente.

Negli anni però questione giurisprudenziale dibattuta è stata la debenza della tariffa della quota spettante il servizio della depurazione delle acque reflue, con sentenza della Corte Costituzionale, 10.10.2008, n. 335, è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 155, co. 1, primo periodo, D.Lgs. 152/2006, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. È stata quindi ravvisata nella norma illegittima l’irragionevole eliminazione di qualsiasi diretta relazione tra il pagamento della quota afferente la depurazione e l’effettivo svolgimento del servizio che tale pagamento avrebbe dovuto retribuire, disciplinando in tal modo la corresponsione della quota in modo non coerente con la sua natura di corrispettivo contrattuale. La Suprema Corte è altresì concorde nel considerare a carico del soggetto gestore del servizio di fognatura e depurazione, il quale pretenda la riscossione degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue riferite ad un determinato periodo temporale, l’onere di dimostrare l’esistenza di un impianto di depurazione funzionante proprio in relazione a tale preciso periodo, oggetto di fatturazione.
Avendo natura di corrispettivo di una prestazione contrattuale a partire dal 4.10.2000, non deve essere imputato a chi non beneficia del servizio soggetto al rapporto di condizionalità reciproca delle prestazioni, pertanto il contribuente non può essere tenuto a pagare il corrispettivo di un servizio di depurazione delle acque che non viene erogato.

Con Sentenza 7210 del 2016 la Cassazione ha ribadito tale principio, dunque, pur essendo pacifico che all’utente non allacciato alla rete fognaria non siano erogati i relativi servizi, l’assunto afferma che il servizio di fognatura e depurazione non è reso per mancata istituzione o predisposizione degli impianti da parte del Comune o per la loro temporanea inattività non è altresì equivalente al concetto di servizio non usufruito dall’utente che non abbia voluto allacciarsi alla rete di fognatura e depurazione comunale predisposta e funzionante.

Nel caso in cui l’utente sia dotato di sistemi di collettamento e depurazione propri, deve essere verificata secondo il principio “chi inquina paga”, riportato nell’art. 154, co. 1, D.Lgs. 152/2006, nel rispetto delle disposizioni europee in materia ambientale espresse nell’art. 191, Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea. In particolare, l’art. 155, co. 1, ultimo periodo, D.Lgs. 152/2006, prevede che la tariffa non sia dovuta se l’utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’ente di governo dell’ambito.

Tale sentenza conclude affermando quindi il principio di diritto in base al quale la debenza della tariffa di fognatura e depurazione, quale componente del corrispettivo del servizio idrico integrato, non è automaticamente esclusa nel caso in cui i relativi impianti di fognatura e depurazione siano stati dall’ente locale predisposti e siano attivi e la mancata fruizione dei relativi servizi dipenda da un comportamento volontario dell’utente che non intenda allacciarvisi, provvedendo alle rispettive esigenze con sistemi propri.

In tal caso infatti incombe all’utente, che intenda sottrarsi al pagamento della tariffa, l’onere probatorio di dimostrare la compatibilità dei propri sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue provenienti da scarichi di insediamenti domestici con le preminenti finalità di tutela ambientale e della concorrenza relative all’istituzione del servizio idrico integrato così come disciplinate in ambito comunitario.



Si riassumono in tabella i principali casi di esenzione dal canone di fognatura e depurazione
COMPONENTI TARIFFA
SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
Natura quale componente tariffaria fino al 3.10.2000
Natura quale componente tariffaria dal 4.10.2000
Canone fognatura
Tributo
Corrispettivo
Canone depurazione
Tributo
Corrispettivo
ESENZIONI:
CANONE FOGNATURA a
partire dal 4.10.2000
CANONE DEPURAZIONE a
partire dal 4.10.2000
1) Mancato allaccio alla rete fognaria con impianto di depurazione non esistente o temporaneamente non funzionante
Non dovuto
Non dovuto
2) Mancato allaccio alla rete fognaria esistente e funzionante con impianto di depurazione esistente e funzionante
Non dovuto solo se l’utente dimostra la compatibilità dei propri sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue domestiche con le preminenti finalità di tutela ambientale e della concorrenza relative all’istituzione del servizio idrico integrato.
Non dovuto solo se l’utente dimostra la compatibilità dei propri sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue domestiche con le preminenti finalità di tutela ambientale e della concorrenza relative all’istituzione del servizio idrico integrato.
3) Allaccio alla rete fognaria con impianto di depurazione inesistente o non funzionante
Dovuto
Non dovuto
4) Allaccio alla rete fognaria con impianto di depurazione esistente e funzionante
Dovuto
Dovuto

30 ottobre 2017

FONDO RISCHI CONTENZIOSO

Nelle amministrazioni pubbliche la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione. La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione. La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell’amministrazione stessa. Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale.

Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa. Alla fine dell’esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.

L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

In tale ottica confluisce l’ultima deliberazione della Corte dei conti n. 238/2017 con la quale si approfondisce la complessa questione dell’operatività del Fondo rischi e spese di cui all’allegato 4.2, D.lgs 118/2011. In forza di detta deliberazione, l’Ente che preveda un contenzioso con rilevanti probabilità di soccombenza è tenuto ad accantonare le risorse necessarie con apposito fondo rischi per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese, che a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

Tale conclusione appare evidente che riprenda il principio esposto già nell’allegato 4.2 di cui sopra. Difatti su tale documento, punto 5, lettera h): “nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente, fermo restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente (compreso l’esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del bilancio. In occasione dell’approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).” Questo quanto esposto dal Legislatore per disciplinare tale intricata materia.

Dunque, le quote accantonate, saranno utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate le relative risorse; altresì quando si accerta che la spesa non può più verificarsi la corrispondente quota è liberata dal vincolo. Nel caso di risultato negativo, l’Ente dovrà ripartire le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano destinate originariamente le entrate vincolate nel risultato di amministrazione e nel successivo bilancio preventivo occorrerà trovare le risorse necessarie per finanziarie le spese relative che al contrario saranno prive di copertura.

Il debito che deriva dalla sentenza di condanna dell'ente, che ha per oggetto le sole spese legali per il giudizio, determina un debito fuori bilancio se non è stato disposto un accantonamento di somme nel fondo rischi. Nel caso di un debito fuori bilancio il responsabile del procedimento di spesa deve avviare la specifica procedura sul riconoscimento da parte dell'organo consiliare che, oltre ad una istruttoria debitamente motivata, esige il parere del revisore dei conti ed il successivo invio della deliberazione alla Procura della Corte dei Conti per la verifica delle eventuali responsabilità.
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa