Parlare di inesigibilità è di certo un tema caldo e
complesso, nel senso letterale si indica lo stato di una somma di denaro che,
nonostante sia stata avviata al procedimento di riscossione coattiva per
rimediare all'inadempimento dovuto al mancato pagamento del debitore, non è
stata riscossa.
L’inesigibilità che deriva dal procedimento di riscossione
coattiva pubblico, ovvero la speciale procedura disciplinata dalla legge per le
entrate degli enti locali mediante ruolo, proprio per la sua particolare natura
fa discendere da essa la conseguenza della responsabilità
amministrativa e contabile connessa ai diversi gradi di colpa che possono
coinvolgere un funzionario che non eserciti il controllo sull'operato del soggetto
agente.
Con l’abrogazione del DPR 43/88, che per lungo tempo ha
disciplinato la procedura coattiva di riscossione delle entrate pubbliche, i
carichi non riscossi hanno ampliato e costruito l’intero sistema delle così
dette quote inesigibili. Con tale termine si definiscono le somme iscritte a
ruolo, in applicazione del citato decreto, non riscosse né ugualmente
assoggettate ad altra procedura di definizione delle stesse.
Nel 1999 con il decreto legislativo 112 ci fu un cambio di
orientamento, che nell’ottica di chiudere tutto il pregresso accumulato negli
anni, diede la possibilità agli enti territoriali di definire le quote
contenute in domande di rimborso e di discarico per inesigibilità con
l’istituto della definizione automatica contenuto negli art. 60 e 61 dello
stesso decreto. Successivamente con l’art. 79 della legge 342/2000 il
legislatore diede la possibilità di attivare l’istituto anche per le annualità
successive.
In merito ai controlli da eseguire da parte dell'ente impositore, il comma 10 della legge
342/2000 prevedeva che sulle quote oggetto di definizione automatica restava
salva la facoltà degli uffici di procedere,
anche mediante controlli a campione, ad
un esame di merito della relativa documentazione secondo le modalità previste dal DPR 43/88.
Il sistema di riscossione delle entrate locali mediante
ruolo è stato costituito da un numero crescente di riforme, e venne così introdotto
il concetto di “comunicazione di
inesigibilità”, alla quale non va attribuito il significato di
documentazione attestante il completo svolgimento dell’attività esecutiva,
bensì quello di documentazione
comprovante l’avvenuto infruttuoso inizio dell’attività di riscossione.
Si accresce dunque l’attività di vigilanza dell’ente impositore, quanto
maggiore diventa l’autonomia del concessionario nel decidere la sua azione.
Tale comunicazione dovrà seguire le direttive imposte nell’allegato al decreto 112/1999
circa la redazione e la trasmissione.
Partendo dal dispositivo contenuto al comma 3, dell’art. 19
del Dlgs 112/1999, nella sua formulazione originaria in vigore fino al 31
dicembre 2014, si prevedeva che “decorsi tre anni dalla comunicazione di
inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario e' automaticamente discaricato,
contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali
corrispondenti alle quote discaricate.” Con la legge 190/2014 i tempi sono
stati ridotti, fissando il nuovo termine in due anni, con decorrenza dal 1
gennaio 2015.
L’impulso all’attività di controllo deve avvenire
formalmente con la notifica all’Agente della riscossione competente di una
comunicazione di avvio del procedimento, lo stato della riscossione,
rappresenta dunque, il vero archivio da cui attingere le informazioni sulle
notifiche e sulle procedure attivate ma senza alcun riscontro documentale. I
documenti relativi alla notifica, alle misure cautelari ed esecutive sono depositati
negli archivi dei Concessionari. I dati necessari al controllo dell’Ente sono
scaricabili dal sito web di equitalia, che mette a disposizione sia il canale
per accedere allo scarico dei dati, sia l’applicativo Rendiweb/Monitorenti, che
offre la lettura dei dati derivanti dal tracciato dello “stato della
riscossione”.
Il comma 6 dell’art. 19 della legge 190/2014 consente all'ufficio
che ha affidato il carico di richiedere al concessionario la trasmissione della
documentazione relativa alle attività svolte. La mancata trasmissione della
documentazione potrà quindi costituire causa di diniego al discarico unicamente
per quelle quote sulle quali è stata avviata la richiesta per i controlli ai
sensi dell’art. 20.
Se le condizioni esposte all’art. 19, comma 2, “Costituiscono causa di perdita del diritto
al discarico:
a) la mancata
notificazione della cartella di pagamento entro l'ottavo mese successivo alla
consegna del ruolo, se imputabile al concessionario;
b) la mancata
comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale,
dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli da
porre in riscossione ad una stessa scadenza; la prima comunicazione e'
effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del
ruolo. Tale comunicazione e' effettuata con le modalità
stabilite con decreto del Ministero delle finanze;
c) la mancata
presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della
comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione e'
soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le
procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al
concessionario;
d) il mancato
svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui
esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del
Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari
al doppio del credito iscritto a ruolo;
e) la mancata
riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono
imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al
discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'ambito della procedura
esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità
non hanno influito sull'esito della procedura.”, non vengono rispettate l’Ufficio
provvede a notificare atto di contestazione, che deve esser notificato entro il
termine perentorio, pena decadenza del procedimento, di centottanta giorni
dalla comunicazione di avvio del procedimento. L’atto deve contenere l’esposizione
analitica delle omissioni, vizi o irregolarità riscontrati in rapporto alla
descrizione sulle corrette modalità di svolgimento dell’attività.
Il concessionario può produrre osservazioni in merito entro i successivi 90 giorni.
Decorso il termine, l'Amministrazione ammette o rifiuta il discarico, che in caso di rifiuto, diviene il titolo esecutivo per la riscossione delle somme previste, a pena di risarcimento, ai sensi del comma 4 articolo 19 Dlgs 112/1999.
Il Concessionario, a sua volta, ha la facoltà di scegliere se definire la controversia mediante il pagamento, entro 90 giorni, della somma pari ad un ottavo dell'importo iscritto a ruolo, somma cui vanno aggiunti gli interessi legali, dal termine ultimo previsto per la notifica dell'atto oppure di ricorrere in giudizio innanzi alla Corte dei Conti.
In materia di controllo dell’attività svolta dall’agente
della riscossione è stato affermato il principio innovativo e di estrema rilevanza
dalla Corte dei Conti del Lazio, sentenza 255, per il quale è stata condannata
la società Equitalia a risarcire i danni causati ad un comune laziale per oltre
12 milioni di euro, ovvero l’intero carico delle somme non riscosse.
Nella
condanna viene assunto particolare rilievo il fatto che la società pubblica non
ha fornito i dettagliati chiarimenti riguardo ai ruoli affidati, nello
specifico «[…] la società Equitalia si è limitata a recapitare solo dei rendiconti
in formato Excel, chiaramente insoddisfacenti ad assolvere l’obbligo di fornire
idonei strumenti di riscontro delle effettive cause di inesigibilità dei ruoli stessi
[…]».
In conclusione viene ulteriormente prorogato il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, prevedendo che: “
Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019”.