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5 dicembre 2017

RIMBORSI TARI E ACCANTONAMENTI SUL NUOVO PEF

Ancora incertezze e criticità sull’applicazione della parte variabile della Tari, le questioni sollevate nei giorni scorsi non accennano a diminuire e producono invero un nuovo quesito. Oggetto è l’ulteriore effetto che poteva rischiare di produrre la soluzione della quota variabile unica, nel caso in cui una stessa famiglia possieda nel Comune due abitazioni di cui una non locata. Il Ministero ha chiarito, per bocca del sottosegretario ai Rapporti col Parlamento Sesa Amici, che ad ogni utenza corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. La quota variabile dovendo essere calcolata per ciascuna utenza, va considerata tante volte quante sono le utenze possedute dalla famiglia. Pertanto, costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti anche la sola presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, di calore, di gas, telefonica o informatica.

Ulteriore precisazione viene data sul numero degli occupanti, ai fini del computo della quota variabile del secondo immobile. Sulla scorta della sentenza della Corte di Cassazione n. 8383 del 5 aprile 2013, in caso di abitazioni per le quali non è quindi possibile stabilire il numero dei componenti, il comune può stabilire, nell’ambito della propria potestà regolamentare, un criterio presuntivo circa il numero degli occupanti, in alternativa a quello dettato dal riferimento alla residenza.

Arduo quesito con cui il sottosegretario si è dovuto confrontare è sulla modalità di reperimento delle risorse finanziarie per far fronte ai rimborsi, nel caso in cui la duplicazione delle quote variabili non abbia comportato un aumentato di gettito rispetto al piano finanziario.  Le modalità con cui i singoli comuni procedono alla copertura delle somme rimborsate ai contribuenti rientrano nella sfera di autonomia degli stessi, così come la possibilità di intervenire in autotutela. Tuttavia, la possibilità di riportare nel nuovo PEF lo scostamento di gettito è operazione ammessa solo in caso di riduzione della superficie e di eventi imprevedibili. Il caso di specie, che riguarda lo scostamento tra gettito preventivato e quello che il
Comune conseguirebbe in esito ai rimborsi, data l’invarianza dei costi, non rientrerebbe tra le ipotesi indicate. Questo quanto ribadito dalla stessa analizzando le linee guida normative della Tares, tributo per il quale vengono adottate le medesime regolamentazioni.

La soluzione appare una “non soluzione”, gli enti locali si trovano dunque nella piena autonomia ma contestualmente questa stessa è limitata. Il Pef appare l’unico strumento atto a gestire tale situazione e nello stesso momento l’unico ad essere escluso dall’autonomia di scelta dei comuni.

Vero è che la circolare ministeriale non fa mai riferimento al ricalcolo delle tariffe, anche perché si coinvolgerebbero così tutte le utenze domestiche con rideterminazione degli importi dovuti anche per quelle utenze al momento non interessate alla questione, ma che in realtà hanno versato una quota minore rispetto alla quota variabile rideterminata. La stessa circolare altresì invita al rimborso su richiesta e non a procedere massivamente al rimborso d’ufficio e per onore del vero, nemmeno fa cenno alla questione del ricalcolo. Dunque, ad oggi, a fronte di quanto analizzato appare uno scenario ancora in forte evoluzione, dai contorni poco chiari e per nulla definiti.
 
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