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27 dicembre 2017

LEGGE BILANCIO 2018: LE NOVITÀ PER I TRIBUTI LOCALI

Sabato 23 dicembre è stata posta la fiducia definitiva al Senato alla legge di Bilancio, legge che ha fatto discutere le camere per giorni e che ha trovato come ogni anno non pochi cavalli da sciogliere prima della loro risoluzione definitiva. Le questioni dibattute sono state di svariata natura, le più controversie relative al nostro interesse sono senza dubbio quelle circa l'iscrizione all'albo delle imprese che svolgono attività di supporto all'accertamento ed alla riscossione delle entrate, le quali, almeno per ora non saranno più riservate ai soggetti iscritti all'albo ministeriale, l'estensione della deroga ai coefficienti delle tariffe dei rifiuti e il rinvio di un anno dell’obbligo di tenere conto dei fabbisogni standard.

Per meglio dire, la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2018 potrà godere della facoltà di deroga ai coefficienti di produttività dei rifiuti, oltre che dell'incidenza dei fabbisogni standard.

L'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013 ha consentito ai Comuni, nella determinazione dei coefficienti per il calcolo della quota variabile delle utenze domestiche (Kb) e delle quote fissa e variabile delle utenze non domestiche (Kc e Kd) per il periodo 2014-2017, di derogare ai limiti massimi e minimi stabiliti dalle tabelle allegate al Dpr n. 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare. Inoltre, per il medesimo periodo, è stata data facoltà ai Comuni, nel calcolo della quota fissa delle utenze domestiche, di non considerare i coefficienti Ka, vale a dire di determinare tale quota senza tenere conto dell'incidenza del numero degli occupanti, basandola solo sulla superficie del locale.

Dette disposizioni derogatorie risultano prorogate con la legge di bilancio 2018, approvata dal senato il 23/12/2017 e non ancora pubblicata, con la conseguenza che tutti i Comuni potranno continuare con i parametri di legge in uso descritti nel paragrafo precedente. Pertanto si ritiene estesa di un anno tale facoltà di deroga ai coefficienti del metodo normalizzato di calcolo della Tari, mentre slitta di un anno l'obbligo di tenere conto dei fabbisogni standard, di contro nessun intervento, come invece da molti auspicato, sulla annosa questione degli errati calcoli a danno dei contribuenti.

In merito alla discrezionalità nella scelta dei coefficienti, anche recentemente la giurisprudenza ha evidenziato come gli enti non abbiano un obbligo di motivazione se rispettano i limiti imposti dalla legge (Tar Lecce, sentenza n. 486/2016, nella Tarsu Cassazione sentenza n. 11966/2016-8351/2015-7044/2014), pur se in presenza di precedenti pronunce in senso contrario (Consiglio di Stato, sentenza n. 5616/2010). La facoltà derogatoria di cui sopra interessava anche i coefficienti impiegati per le tariffe delle utenze domestiche, con il rischio che il suo superamento determini nel 2018 un incremento del prelievo nei confronti delle famiglie più numerose. Con i piani finanziari 2018 doveva applicarsi anche la norma del comma 653 dell'articolo 1 della legge 147/2013, in base alla quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune avrebbe dovuto  avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”. La norma si riferisce ai fabbisogni approvati con il Dpcm 29 dicembre 2016, il quale ha fornito, tra l'altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard relativo al servizio di gestione dei rifiuti. Tutto ciò descritto però appare posticipato di un anno. La legge di Bilancio pertanto nella sua ratifica in Senato pospone tale termine precedentemente fissato.
 
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