Entrati ormai nel nuovo anno, il superamento del 31/12 ha segnato,
l’avvenuta prescrizione delle imposte per le quali sono trascorsi i termini per
la notifica. Ricordiamo che la prescrizione
quinquennale matura se non viene notificata un’intimazione di pagamento o
un atto interruttivo della prescrizione stessa. La prescrizione ordinaria decennale
al contrario, si applica solo qualora il credito vantato dall’amministrazione
comunale sia stato riconosciuto da una sentenza definitiva e non già quando
risulti dovuto in seguito a un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione,
principio affermato recentemente dalla suprema Corte con la sentenza n. 28576
del 29 novembre 2017.
Dunque, le regole affermate con tale sentenza possono essere
riassunte in breve: Il termine di prescrizione della pretesa tributaria
divenuta definitiva è decennale solo se la sua legittimità è stata accertata dal giudice
con sentenza passata in giudicato. In questo caso, titolo esecutivo che
consente il recupero forzoso del credito è fondato sulla sentenza emessa dal
giudice e non sull’atto impositivo emesso dalla pubblica amministrazione nell’ordinario
espletamento delle proprie funzioni. Al contrario, e proprio per quanto detto,
se il credito relativo ad un’imposta deriva da un accertamento fiscale divenuto
definitivo, per mancata impugnazione da parte del contribuente, non è
applicabile il termine di prescrizione decennale ma bensì quello quinquennale
fissato dalla legge per il recupero del credito tramite esecuzione forzata.
Quanto descritto in virtù del gran dibatto circa il crescendo
animarsi del termine di prescrizione degli atti, dovendo pertanto considerarsi
il termine quinquennale o quello ordinario disposto dal codice civile decennale.
La Suprema Corte ha dunque cassato e fugato ogni dubbio con la sua ultima
sentenza e rimesso nelle mani della legge la corretta interpretazione della
norma. Ricordando come già descritto nel precedente articolo, che i termini per
esperire le azioni di notifica al fine di non far scadere gli atti e rischiare
così la prescrizione e/o la decadenza degli atti sono perentori:
ACCERTAMENTO
FISCALE
PRESCRIZIONE QUINQUENNALE, 31 DICEMBRE, AI SENSI DELLA NORMATIVA
DI RIFERIMENTO DELL’IMPOSTA (IMU, TARI, TASI ECC).
INGIUNZIONE
FISCALE
L’UFFICIO HA TITOLO ESECUTIVO PER INGIUNGERE FINO AL 31
DICEMBRE DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO ALL’ACCERTAMENTO
PREAVVISO DI FERMO
O INTIMAZIONE AD ADEMPIERE EX ART. 50 DPR 602/73
PER POTER INIZIARE LE AZIONI ESECUTIVE SUCCESSIVE ALL’INGIUZIONE,
SEMPRE CHE QUESTA SIA ANCORA LEGITTIMA, RICORDIAMO LA PRESCRIZIONE DECORRE DALLA
DATA DI NOTIFICA DELLA STESSA E HA VALENZA QUINQUENNALE PROPRIO COME SOPRA
DESCRITTO E DALLA CASSAZIONE CONFERMATO, O NON SIA STATA EMESSA DA PIU’ DI UN
ANNO, QUEST’ULTIMA DEVE ESSERE SEGUITA DA UN ATTO DI PREAVVISO DELLE AZIONI CHE
SI INTENDONO METTERE IN ATTO, ATTO FINALIZZATO ALLA SOLA TUTELA DEL
CONTRIBUENTE CHE DI QUEL PROVVEDIMENTO NE E’ DESTINATARIO.
AZIONI ESECUTIVE RISCOSSIONE
COATTIVA: FERMO/IPOTECA/PIGNORAMENTO
EMESSA L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E REGOLARMENTE NOTIFICATA,
DECORSI I TERMINI ORDINATARORI DEI 60 GIORNI POSSONO INIZIARE LE AZIONI
CAUTELARI ED ESECUTIVE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE. ENTRO L’ANNO DELL’EMISSIONE
DELL’INGIUNZIONE SENZA ALCUN ATTO AGGIUNTIVO, DECORSO L’ANNO L’INGIUNZIONE HA
NECESSITA’ DI ESSERE RINFORZATA CON L’ATTO SOPRACITATO.
Buon Anno e buon lavoro!!!