NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

3 gennaio 2018

ANNO NUOVO: ADDIO 2012? NON SEMPRE...

Entrati ormai nel nuovo anno, il superamento del 31/12 ha segnato, l’avvenuta prescrizione delle imposte per le quali sono trascorsi i termini per la notifica. Ricordiamo che la prescrizione quinquennale matura se non viene notificata un’intimazione di pagamento o un atto interruttivo della prescrizione stessa. La prescrizione ordinaria decennale al contrario, si applica solo qualora il credito vantato dall’amministrazione comunale sia stato riconosciuto da una sentenza definitiva e non già quando risulti dovuto in seguito a un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione, principio affermato recentemente dalla suprema Corte con la sentenza n. 28576 del 29 novembre 2017.

Dunque, le regole affermate con tale sentenza possono essere riassunte in breve: Il termine di prescrizione della pretesa tributaria divenuta definitiva è decennale solo se la sua legittimità è stata accertata dal giudice con sentenza passata in giudicato. In questo caso, titolo esecutivo che consente il recupero forzoso del credito è fondato sulla sentenza emessa dal giudice e non sull’atto impositivo emesso dalla pubblica amministrazione nell’ordinario espletamento delle proprie funzioni. Al contrario, e proprio per quanto detto, se il credito relativo ad un’imposta deriva da un accertamento fiscale divenuto definitivo, per mancata impugnazione da parte del contribuente, non è applicabile il termine di prescrizione decennale ma bensì quello quinquennale fissato dalla legge per il recupero del credito tramite esecuzione forzata.

Quanto descritto in virtù del gran dibatto circa il crescendo animarsi del termine di prescrizione degli atti, dovendo pertanto considerarsi il termine quinquennale o quello ordinario disposto dal codice civile decennale. La Suprema Corte ha dunque cassato e fugato ogni dubbio con la sua ultima sentenza e rimesso nelle mani della legge la corretta interpretazione della norma. Ricordando come già descritto nel precedente articolo, che i termini per esperire le azioni di notifica al fine di non far scadere gli atti e rischiare così la prescrizione e/o la decadenza degli atti sono perentori:

ACCERTAMENTO FISCALE
PRESCRIZIONE QUINQUENNALE, 31 DICEMBRE, AI SENSI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DELL’IMPOSTA (IMU, TARI, TASI ECC).

INGIUNZIONE FISCALE
L’UFFICIO HA TITOLO ESECUTIVO PER INGIUNGERE FINO AL 31 DICEMBRE DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO ALL’ACCERTAMENTO

PREAVVISO DI FERMO O INTIMAZIONE AD ADEMPIERE EX ART. 50 DPR 602/73
PER POTER INIZIARE LE AZIONI ESECUTIVE SUCCESSIVE ALL’INGIUZIONE, SEMPRE CHE QUESTA SIA ANCORA LEGITTIMA, RICORDIAMO LA PRESCRIZIONE DECORRE DALLA DATA DI NOTIFICA DELLA STESSA E HA VALENZA QUINQUENNALE PROPRIO COME SOPRA DESCRITTO E DALLA CASSAZIONE CONFERMATO, O NON SIA STATA EMESSA DA PIU’ DI UN ANNO, QUEST’ULTIMA DEVE ESSERE SEGUITA DA UN ATTO DI PREAVVISO DELLE AZIONI CHE SI INTENDONO METTERE IN ATTO, ATTO FINALIZZATO ALLA SOLA TUTELA DEL CONTRIBUENTE CHE DI QUEL PROVVEDIMENTO NE E’ DESTINATARIO.

AZIONI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA: FERMO/IPOTECA/PIGNORAMENTO
EMESSA L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E REGOLARMENTE NOTIFICATA, DECORSI I TERMINI ORDINATARORI DEI 60 GIORNI POSSONO INIZIARE LE AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE. ENTRO L’ANNO DELL’EMISSIONE DELL’INGIUNZIONE SENZA ALCUN ATTO AGGIUNTIVO, DECORSO L’ANNO L’INGIUNZIONE HA NECESSITA’ DI ESSERE RINFORZATA CON L’ATTO SOPRACITATO.

Buon Anno e buon lavoro!!!  
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa