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29 gennaio 2018

LA RENDITA CATASTALE E' RETROATTIVA

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 1098/2018 ha statuito il principio in base al quale, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali, per terreni e fabbricati, sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione. Ponendosi in linea con il consolidato orientamento in ordine all'efficacia retroattiva del provvedimento di attribuzione della rendita catastale.

In tema di Ici, la norma primaria di riferimento è l’articolo 74, comma 1, legge 342/2000, che va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile Ici, ma questo, non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima ai fini impositivi, una volta notificata, anche per annualità d'imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.

Pertanto, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'articolo 74, Legge n. 342/2000, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione

Stabilendo, infatti, con il citato articolo 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell'atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.

In conclusione, è pacifico ritenere che in tema di Imposta Comunale sugli Immobili, l'articolo 74 Legge 342/2000, dispone che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, e ciò non esclude, quindi, l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita.
 
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