La Corte di Cassazione con l’ordinanza 1098/2018 ha statuito il
principio in base al quale, gli atti attributivi o modificativi delle rendite
catastali, per terreni e fabbricati, sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione. Ponendosi in linea con
il consolidato orientamento in ordine all'efficacia retroattiva del
provvedimento di attribuzione della rendita catastale.
In tema di Ici, la norma primaria di riferimento è l’articolo
74, comma 1, legge 342/2000, che va interpretato nel senso dell'impossibilità
giuridica di utilizzare una rendita prima
della sua notifica al fine di individuare la base imponibile Ici, ma questo, non esclude
affatto l'utilizzabilità della rendita
medesima ai fini impositivi, una volta notificata, anche per annualità
d'imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione
e/o di rimborso.
Pertanto, ai fini del computo della base imponibile, il
provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio
2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal
contribuente, è utilizzabile, a norma dell'articolo 74, Legge n. 342/2000,
anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto
luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di
variazione.
Stabilendo, infatti, con il citato articolo 74, che dal primo
gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono
efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha
voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo
alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire
dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova
rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non
potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale, coincidente
con la notificazione dell'atto, con la sua applicabilità, che va riferita
invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.
In conclusione, è pacifico ritenere che in tema di Imposta Comunale sugli Immobili, l'articolo 74 Legge 342/2000, dispone che gli atti attributivi o modificativi della
rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del
territorio, nel senso che dalla notifica decorre il termine per
l'impugnazione, e ciò non esclude, quindi, l'applicabilità della rendita anche al
periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto
attributivo della rendita.