L'Ente locale nell'ordinario espletamento delle sue attività può venire a conoscenza di particolari situazioni, espressioni, di fenomeni evasivi dei tributi erariali.
Dunque, avverrebbe un passaggio di informazioni possedute dall'Ente locale, nell’ambito delle attività istituzionali, attraverso un’analisi, anche ai fini fiscali, dei dati. L’attività di segnalazione si configura pertanto, come un ampliamento del campo di azione in riferimento ai fenomeni osservati nello svolgimento dei compiti istituzionali.
Nell'anno 2011 il legislatore, con il decreto legge
13/08/2011, n. 138 (art. 1, comma 12-bis; convertito con modifiche dalla legge
n. 148 del 14 settembre 2011), eleva al 100% la quota di partecipazione incentivata all'accertamento
fiscale per il triennio 2012/2014, percentuale confermata anche per il
triennio 2015-2017 dal decreto legge 31/12/2014, n. 192 (art. 10, comma
12-duodecies convertito con modifiche dalla legge n. 11 del 27 febbraio 2015) ed
estesa anche agli anni 2018 e 2019
dal decreto legge 22/10/2016 n. 193 (art. 4, comma 8 bis).
Dunque, la disciplina nazionale attualmente in vigore relativamente
le segnalazioni qualificate, materia trattata e descritta approfonditamente nell’articolo: LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE E LA PROCEDURA, prevede la quota incentivante del 100 % per il periodo 2012- 2019.
Per tale aggiornamento riportiamo quanto espresso dall’articolo
8 bis del decreto legge 193/2016, rubricato come, Disposizioni urgenti in
materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili:“8-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: "per gli anni dal 2012 al 2017" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2019”.