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1 febbraio 2018

LA GRANDE SCONFITTA DI EQUITALIA

E’ stata depositata giovedì 1 febbraio 2018 la sentenza della Corte dei Conti centrale di appello, che ha condannato Equitalia a pagare ad un comune Laziale l'importo di euro 9.793.475,63 oltre interessi legali, è stata pertanto confermata la tesi del professor Michetti, difensore del comune, per la quale, gli Enti Locali possono agire direttamente contro Equitalia grazie ad un Regio Decreto del 1933.

La vicenda ha origine nel 2008, quando, il Comune, stipulava un'apposita convenzione con Equitalia affidando a quest'ultima la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi, delle multe, delle contribuzioni per le mense scolastiche nonché del servizio idrico affidando ad Equitalia la riscossione di oltre 31 milioni di euro. Convenzione in uso in vari enti locali con le medesime modalità.
L’Ente locale, vista la scarsa corrispondenza e la ridotta trasparenza che il concessionario aveva adottato si era visto più volte promotore di segnalazione alla stessa Equitalia, sollecitando informazioni e chiarimenti, rimasti per lo più inevasi. La doglianza che il comune lamentava con maggior veemenza era rintracciabile proprio nella mancata partecipazione di documenti che giustificassero le quote dichiarate inesigibili.

Così, a seguito di un’analisi della situazione in essere venne a rilevarsi un un’mancato versamento nelle casse comunali di euro 12.091.283,46, aggravando la Corte dei Conti, in sede regionale di controllo, chiedeva al Comune chiarimenti in ordine alla gestione dei residui riferiti proprio ai ruoli affidati alla Concessionaria.

E’ da qui che ha impulso l’azione giuridica nei confronti di Equitalia, la quale, si sarebbe dovuta convertire in un’azione di "responsabilità patrimoniale" intestata al Procuratore regionale della Corte dei Conti ed i Comuni, quindi si doveva attendere che la Procura aggredisse il Concessionario.
Tale attesa avrebbe comunque posto l'Ente Locale in una situazione di inadempienza o conclamata inerzia dinanzi ad evidenti comportamenti che, se non censurati, avrebbero continuato non soltanto ad arrecare un danno alle casse comunali, ma ad incrementarlo giorno dopo giorno.
Il Prof. Enrico Michetti, avvocato del Comune, ha ritenuto che in base ad un Regio Decreto del 1933 n. 1038 si potesse agire direttamente innanzi alla Corte dei Conti. Tale tesi veniva accolta in primo grado dalla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale del Lazio che, con la sentenza del 6 maggio 2015 n. 255 che condannava Equitalia Sud S.p.A. al pagamento in favore dell'Ente Locale di euro 12.091.283,46 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sollecitando, al contempo la Procura a valutare ulteriori ipotesi di sussistenza di danni da disservizio, concretizzatesi a carico della popolazione del Comune.

La sentenza, impugnata da Equitalia innanzi alla Corte dei Conti Centrale d'appello, con sentenza del 1 febbraio 2018 ha confermato la "piena legittimazione ad agire del Comune, che ha convenuto in giudizio, dinanzi alla sezione territoriale della Corte dei conti, la Equitalia Sud spa lamentando inadempienze contrattuali relative alle mancate riscossioni frutto della mancata formazione dei ruoli e del maturare degli effetti prescrittivi" rideterminando l'importo in euro 9.793.475,63.

Pertanto, oggi, la Corte ha fatto giurisprudenza, creando un precedente importante che sarà usato da tutti gli enti locali che hanno subìto e continuano a subire le stesse modalità di comportamento nella riscossione dei tributi. 
 
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