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7 febbraio 2018

ANCORA LUNGA LA STRADA SULLA LIBERALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTE PRIVATE

La Corte di Cassazione intervenuta con la sentenza n. 2173/2018 conferma l'illegittimità della notifica di un atto di accertamento con poste private. Nella stessa, i giudici hanno ritenuto che nell'ipotesi di notificazione dell'atto tramite un'agenzia privata, con una modalità non contemplata dall'ordinamento, si concretizza l'inesistenza giuridica della notifica, neanche sanabile con la proposizione del ricorso.

La Corte, pur riconoscendo il processo di liberalizzazione avviato dalla legge 124/2017 con la quale si è disposta, a decorrere dal 10 settembre 2017, la soppressione dell'attribuzione in esclusiva a Poste Italiane, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi di notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada,  non può non dare importanza e rilevanza alla prescrizione del rilascio di una licenza individuale che è subordinato alla sussistenza di specifici obblighi con riferimento alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi di notificazione.

Gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali, compresi quelli relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale, devono essere determinati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale a oggi non ha ancora provveduto.

Ed è per questo che ad avviso della Corte, fin quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi di notificazione, si dovranno continuare ad applicare le disposizioni che riservano le notificazioni a Poste Italiane.

La Corte, quindi, da un lato, conferma l'orientamento di legittimità che ritiene legittima la notificazione con raccomandata con avviso di ricevimento al servizio postale universale, con la conseguenza che la notificazione avvenuta con le agenzie private si deve ritenere inesistente, e, dall'altro lato, assume un'interpretazione restrittiva, che aveva fatto salva la notificazione a mezzo delle agenzie private nei confronti del ministero delle Finanze e dei Comuni, per i quali è prevista la possibilità di consegna diretta dell'atto all'impiegato addetto alla ricezione, equiparando la notifica a mezzo posta privata alla consegna diretta, con l'ulteriore precisazione che in questa ipotesi la notifica comunque si intende eseguita non nel momento della spedizione, ma nel momento della ricezione. 

Secondo l'orientamento della Corte dunque, "In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla I. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali"

Concludendo quindi, si può ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza maggioritaria.
 
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