Anche se l’avviso di accertamento viene impugnato, l’ici e
gli altri tributi locali si riscuotono per intero, non si applica ai tributi
locali, a differenza dei tributi erariali, la così detta “riscossione frazionata”
in pendenza di giudizio. Il contribuente è tenuto a pagare per intero le somme
accertate, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo. La Corte di Cassazione
afferma con ordinanza 30170/2017 tale principio, per i giudici, l’articolo 68 del
decreto legislativo 546/1992 che prevede il pagamento parziale dei tributi in
pendenza del processo non si applica
all’Ici, “in quanto per tale tributo non trova applicazione l’istituto
della riscossione frazionata”. Segue che, nel caso di mancato versamento delle
somme da parte del contribuente, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, il
comune o il concessionario, che svolge l’attività per conto dell’ente, possono
riscuotere coattivamente le somme
accertate. Appare evidente che tale principio valga anche per gli altri tributi,
Imu, Tasi e Tari.
In caso di accertamenti non ancora divenuti definitivi, in
pendenza dei ricorsi innanzi alle commissioni tributarie, è consentito all’ente
impositore provvedere al recupero integrale della pretesa tributaria, e non soltanto
nel limite di un terzo. In questo stesso senso si è espressa la commissione
tributaria regionale di Palermo, sezione VIII, con la sentenza 2345/2017. Per
la commissione regionale dichiara, “resta consentito all’ente impositore provvedere
all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, e non soltanto nel
limite di un terzo”.
E non è opponibile l’articolo 68 della normativa processuale
tributaria, “il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le
somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito”. Anche per i
giudici di legittimità, qualora l’accertamento tributario non sia ancora
divenuto definitivo, non può essere applicato il principio della riscossione
frazionata del tributo prevista per i tributi erariali dall’articolo 15 del dpr
602/1973. Il comune può riscuotere totalmente l’Ici, l’Imu, la Tasi e gli altri
tributi locali, poiché il titolo derivante dall’atto di accertamento è
esecutivo per l’intero ammontare.
Altra possibilità
offerta ai ricorrenti è quella di richiedere, se esistono i presupposti (fumus
boni iuris e periculum in mora), al giudice la sospensione degli atti impositivi.
L’articolo 68 dispone la provvisoria esecuzione delle sentenze delle
commissioni tributarie, graduando la riscossione dell’imposta in relazione al
grado di giudizio e all’esito della controversia.
Questa disposizione, in
realtà, genera dei dubbi interpretativi, poiché fa esclusivo riferimento alle leggi
d’imposta che prevedono la riscossione frazionata del tributo in pendenza del giudizio.
Mentre per i tributi locali siamo di fronte a una totale esecutività ex lege dell’atto
impositivo, che obbliga il contribuente a un esborso immediato durante il
giudizio di primo grado.