NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

19 febbraio 2018

RISCOSSIONE COATTIVA IN PENDENZA DI GIUDIZIO?

Anche se l’avviso di accertamento viene impugnato, l’ici e gli altri tributi locali si riscuotono per intero, non si applica ai tributi locali, a differenza dei tributi erariali, la così detta “riscossione frazionata” in pendenza di giudizio. Il contribuente è tenuto a pagare per intero le somme accertate, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo. La Corte di Cassazione afferma con ordinanza 30170/2017 tale principio, per i giudici, l’articolo 68 del decreto legislativo 546/1992 che prevede il pagamento parziale dei tributi in pendenza del processo non si applica all’Ici, “in quanto per tale tributo non trova applicazione l’istituto della riscossione frazionata”. Segue che, nel caso di mancato versamento delle somme da parte del contribuente, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, il comune o il concessionario, che svolge l’attività per conto dell’ente, possono riscuotere coattivamente le somme accertate. Appare evidente che tale principio valga anche per gli altri tributi, Imu, Tasi e Tari.

In caso di accertamenti non ancora divenuti definitivi, in pendenza dei ricorsi innanzi alle commissioni tributarie, è consentito all’ente impositore provvedere al recupero integrale della pretesa tributaria, e non soltanto nel limite di un terzo. In questo stesso senso si è espressa la commissione tributaria regionale di Palermo, sezione VIII, con la sentenza 2345/2017. Per la commissione regionale dichiara, “resta consentito all’ente impositore provvedere all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, e non soltanto nel limite di un terzo”.

E non è opponibile l’articolo 68 della normativa processuale tributaria, “il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito”. Anche per i giudici di legittimità, qualora l’accertamento tributario non sia ancora divenuto definitivo, non può essere applicato il principio della riscossione frazionata del tributo prevista per i tributi erariali dall’articolo 15 del dpr 602/1973. Il comune può riscuotere totalmente l’Ici, l’Imu, la Tasi e gli altri tributi locali, poiché il titolo derivante dall’atto di accertamento è esecutivo per l’intero ammontare.

Altra possibilità offerta ai ricorrenti è quella di richiedere, se esistono i presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora), al giudice la sospensione degli atti impositivi. L’articolo 68 dispone la provvisoria esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, graduando la riscossione dell’imposta in relazione al grado di giudizio e all’esito della controversia. 

Questa disposizione, in realtà, genera dei dubbi interpretativi, poiché fa esclusivo riferimento alle leggi d’imposta che prevedono la riscossione frazionata del tributo in pendenza del giudizio. Mentre per i tributi locali siamo di fronte a una totale esecutività ex lege dell’atto impositivo, che obbliga il contribuente a un esborso immediato durante il giudizio di primo grado.
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa