La Corte di Cassazione, Sezione VI, con l’ordinanza n. 2312
del 30 gennaio 2018, si è pronunciata in tema di esenzione o meno
dall’applicazione della Tosap per le occupazioni
realizzate con i cassonetti per la raccolta dei rifiuti. La Suprema Corte,
conformandosi all’orientamento, ribadisce la debenza del tributo, in quanto non
vi sono i requisiti previsi per l’esenzione, di cui all’articolo 49 del d.lgs.
n. 507/1993.
Pertanto si riconosce la società, gestore del servizio di
raccolta dei rifiuti, “soggetto passivo d'imposta, in quanto proprietaria dei cassonetti, disattendendone la tesi
dell'inapplicabilità della TOSAP sulle aree occupate dai cassonetti per la
raccolta della spazzatura, in ragione del fatto che la loro sottrazione all'uso
collettivo non discende dalla collocazione in loco dei cassonetti in questione,
ma dalla specifica destinazione, impressa dal Comune di Longiano, di tali spazi
ad aree di raccolta dei rifiuti.”
Dunque, la legittimità della decisione impugnata, ha inteso il concetto di occupazione quale presupposto del tributo in esame in
senso oggettivo, implicante il solo fatto
della relazione materiale instaurata con la cosa, prescindendo, quindi, oltre
che dal contenuto, dal titolo stesso che eventualmente ne disciplini
l'utilizzazione.
Altresì, è opportuno analizzare come, la decisione della
Suprema Corte, muova dal presupposto impositivo di tale tributo, che ricordiamo
essere, ai sensi degli artt. 38 e 39 del Dlgs. n. 507/93, dalle occupazioni, di
qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo,
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle
Province, mentre sono irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione
relativi all’occupazione, atteso che la tassa colpisce anche le occupazioni
senza titolo. Infatti, in forza dell’art. 38, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 507/93,
sono soggette alla Tassa “le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche
senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province
(comma 1); sono parimenti soggette alla Tassa … le occupazioni sottostanti il
suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di
servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa” (comma 2).
Già con sentenza 22490/2017, a settembre 2017, la Cassazione
aveva stabilito lo stesso principio per il quale, accogliendo il ricorso della
società incaricata di recuperare la Tosap di quattro comuni del Pavese nei
confronti della società appaltatrice della raccolta, i giudici di legittimità, disponevano
che le disposizioni di legge (articoli 38 e 39 del dlgs 507/93) coprono
qualunque tipo di occupazione delle strade e degli altri beni demaniali, per
paradosso anche quello «di fatto e abusivo». Peraltro, l’attività non è svolta
direttamente dal Comune «ma è conseguente
all’esecuzione di un appalto».
In conclusione, l’occupazione di suolo pubblico con i
cassonetti da parte dell’azienda che svolge in appalto il servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti urbani è
soggetta alla TOSAP, non potendo godere della esenzione prevista nel decr.
legisl. n. 507/1993, art. 49,comma 1, lettera a) (esenzione per gli enti
territoriali) e lettera e) (occupazione di suolo pubblico con impianti dei
quali è prevista la devoluzione gratuita in favore del Comune al termine della
concessione).