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7 febbraio 2018

LA TOSAP E' DOVUTA ANCHE PER L'OCCUPAZIONE DEI CASSONETTI

La Corte di Cassazione, Sezione VI, con l’ordinanza n. 2312 del 30 gennaio 2018, si è pronunciata in tema di esenzione o meno dall’applicazione della Tosap per le occupazioni realizzate con i cassonetti per la raccolta dei rifiuti. La Suprema Corte, conformandosi all’orientamento, ribadisce la debenza del tributo, in quanto non vi sono i requisiti previsi per l’esenzione, di cui all’articolo 49 del d.lgs. n. 507/1993.

Pertanto si riconosce la società, gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, “soggetto passivo d'imposta, in quanto proprietaria dei cassonetti, disattendendone la tesi dell'inapplicabilità della TOSAP sulle aree occupate dai cassonetti per la raccolta della spazzatura, in ragione del fatto che la loro sottrazione all'uso collettivo non discende dalla collocazione in loco dei cassonetti in questione, ma dalla specifica destinazione, impressa dal Comune di Longiano, di tali spazi ad aree di raccolta dei rifiuti.”

Dunque, la legittimità della decisione impugnata, ha inteso il concetto di occupazione quale presupposto del tributo in esame in senso oggettivo, implicante il solo fatto della relazione materiale instaurata con la cosa, prescindendo, quindi, oltre che dal contenuto, dal titolo stesso che eventualmente ne disciplini l'utilizzazione.

Altresì, è opportuno analizzare come, la decisione della Suprema Corte, muova dal presupposto impositivo di tale tributo, che ricordiamo essere, ai sensi degli artt. 38 e 39 del Dlgs. n. 507/93, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, mentre sono irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all’occupazione, atteso che la tassa colpisce anche le occupazioni senza titolo. Infatti, in forza dell’art. 38, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 507/93, sono soggette alla Tassa “le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province (comma 1); sono parimenti soggette alla Tassa … le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa” (comma 2).

Già con sentenza 22490/2017, a settembre 2017, la Cassazione aveva stabilito lo stesso principio per il quale, accogliendo il ricorso della società incaricata di recuperare la Tosap di quattro comuni del Pavese nei confronti della società appaltatrice della raccolta, i giudici di legittimità, disponevano che le disposizioni di legge (articoli 38 e 39 del dlgs 507/93) coprono qualunque tipo di occupazione delle strade e degli altri beni demaniali, per paradosso anche quello «di fatto e abusivo». Peraltro, l’attività non è svolta direttamente dal Comune «ma è conseguente all’esecuzione di un appalto».

In conclusione, l’occupazione di suolo pubblico con i cassonetti da parte dell’azienda che svolge in appalto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani è soggetta alla TOSAP, non potendo godere della esenzione prevista nel decr. legisl. n. 507/1993, art. 49,comma 1, lettera a) (esenzione per gli enti territoriali) e lettera e) (occupazione di suolo pubblico con impianti dei quali è prevista la devoluzione gratuita in favore del Comune al termine della concessione). 
 
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