L’istituto
del reclamo mediazione è uno strumento deflattivo del contezioso tributario atto
a prevenire ed
evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al Giudice.
Si tratta pertanto
di un procedimento amministrativo para-processuale previsto a pena di improcedibilità
volto a tentare una definizione bonaria della controversia prima
dell’instaurazione
del processo, con l’agevolazione della riduzione delle sanzioni al 40%.
Nel 2011 è divenuta obbligatoria la mediazione tributaria con l’introduzione
dell’art. 39 commi da 9 a 11 del Decreto Legge n. 98 che ha inserito l’articolo
17 bis nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992. Queste disposizioni sono poi
state modificate dall’articolo 9 comma 1 lettera l) del Decreto Legislativo n.
156 del 2015 e più recentemente dal D.L. n. 50 del 24.04.2017.
Le
condizioni affinché una fattispecie sia mediabile sono essenzialmente riconducibili:
- alla
tipologia di atto impugnato;
- alla parte
resistente nell’eventuale giudizio;
- al valore
della controversia.
Dal 2018 per
effetto delle novità introdotte dal D.L. n. 50 del 24.04.2017, la mediazione
tributaria si applica alle controversie di valore non superiore a € 50.000,00, relative
a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’articolo 19 del Decreto
Legislativo n. 546 del 1992. In tale
ipotesi il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta
di mediazione con rideterminazione della pretesa. Fino al 31.12.2015, la
mediazione tributaria è stata applicata ai soli atti emessi dall’Agenzia delle
Entrate e notificativi a partire dal 01.01.2012. A decorrere dal 01.01.2016, a
seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 156 del 2015,
l’istituto della mediazione è
applicabile anche alle controversie relative all’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, agli Enti Locali e
all’Agente per la Riscossione. Sono quindi, ammesse all’istituto della
mediazione, le controversie relative a:
- avviso di
accertamento;
- avviso di
liquidazione;
- provvedimento
che irroga solo sanzioni amministrative;
- ruolo;
- rifiuto
espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e
interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o
revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di
rapporti tributari;
- cartelle di
pagamento per vizi propri;
- fermi di
beni mobili registrati;
- iscrizioni
di ipoteche sugli immobili;
- ogni altro
atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle
Commissioni - tributarie.
Il valore
della controversia, appare pertanto il protagonista dell’istituto, in quanto
condizione determinate per l’utilizzo dello stesso. Va determinato quindi, con
estrema cautela e con riferimento a ciascun
atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo o dalla somma dei tributi contesto/contestati
dal contribuente con l’impugnazione, al
netto degli interessi, delle
eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale onere accessorio. In caso di
impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione di sanzioni, il valore della
lite è costituito dalla somma di queste.
Relativamente
le nuove soglie di accessibilità alla mediazione si applica quanto descritto dalla
circolare dell’agenzia delle entrate n. 30 del 22/12/2017: “il reclamo/mediazione si applica anche alle
controversie di valore superiore a ventimila e fino a
cinquantamila euro concernenti:
a) atti notificati (rectius, ricevuti dal
contribuente) a decorrere dal 1º gennaio 2018;
b) rifiuti taciti per i quali, alla data del
1º gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla
presentazione della domanda di restituzione.”