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10 gennaio 2018

RECLAMO MEDIAZIONE TRIBUTARIA 2018

L’istituto del reclamo mediazione è uno strumento deflattivo del contezioso tributario atto a prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al Giudice.
Si tratta pertanto di un procedimento amministrativo para-processuale previsto a pena di improcedibilità volto a tentare una definizione bonaria della controversia prima
dell’instaurazione del processo, con l’agevolazione della riduzione delle sanzioni al 40%. 
Nel 2011 è divenuta obbligatoria la mediazione tributaria con l’introduzione dell’art. 39 commi da 9 a 11 del Decreto Legge n. 98 che ha inserito l’articolo 17 bis nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992. Queste disposizioni sono poi state modificate dall’articolo 9 comma 1 lettera l) del Decreto Legislativo n. 156 del 2015 e più recentemente dal D.L. n. 50 del 24.04.2017.


Le condizioni affinché una fattispecie sia mediabile sono essenzialmente riconducibili:
- alla tipologia di atto impugnato;
- alla parte resistente nell’eventuale giudizio;
- al valore della controversia.

Dal 2018 per effetto delle novità introdotte dal D.L. n. 50 del 24.04.2017, la mediazione tributaria si applica alle controversie di valore non superiore a € 50.000,00, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992. In tale ipotesi il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. Fino al 31.12.2015, la mediazione tributaria è stata applicata ai soli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate e notificativi a partire dal 01.01.2012. A decorrere dal 01.01.2016, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 156 del 2015, l’istituto della mediazione è applicabile anche alle controversie relative all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, agli Enti Locali e all’Agente per la Riscossione. Sono quindi, ammesse all’istituto della mediazione, le controversie relative a:
- avviso di accertamento;
- avviso di liquidazione;
- provvedimento che irroga solo sanzioni amministrative;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori   non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- cartelle di pagamento per vizi propri;
- fermi di beni mobili registrati;
- iscrizioni di ipoteche sugli immobili;
- ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni - tributarie.

Il valore della controversia, appare pertanto il protagonista dell’istituto, in quanto condizione determinate per l’utilizzo dello stesso. Va determinato quindi, con estrema cautela e con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo o dalla somma dei tributi contesto/contestati dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale onere accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione di sanzioni, il valore della lite è costituito dalla somma di queste.

Relativamente le nuove soglie di accessibilità alla mediazione si applica quanto descritto dalla circolare dell’agenzia delle entrate n. 30 del 22/12/2017: “il reclamo/mediazione si applica anche alle controversie di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro concernenti:
a) atti notificati (rectius, ricevuti dal contribuente) a decorrere dal 1º gennaio 2018;

b) rifiuti taciti per i quali, alla data del 1º gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.”
 
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