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18 dicembre 2017

L'IMMANCABILE PROROGA DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ' DI FINE ANNO

La fine dell’anno si avvicina e come di consueto si corre ai “ripari”. Il decreto legge 148/2017, ratificato dalla Camera e pubblicato in gazzetta ufficiale il 05/12/2017 immediatamente esecutivo, ha allungato i tempi di attesa degli enti creditori per essere informati dagli agenti della riscossione suoi ruoli a loro affidati.

Come noto, la legge 190/2014 ha riscritto la disciplina delle comunicazioni di inesigibilità Equitalia anche per i carichi pregressi modificando i termini di presentazione e la disposizione ordinaria che definisce i tempo di presentazione delle comunicazioni è contenuta nel comma 1 dell’articolo 19 del d. lgs 112/99.

Tralasciando le modalità di trasmissioni delle comunicazioni, argomento già trattato nell’articolo precedente "COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA': SENZA IL CONTROLLO E' DISCARICO AUTOMATICO" , la disposizione del 2014 conferma che la presentazione avviene entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo. Un dato quest’ultimo che coincide con il termine forfettario quindicinale dettato dal dm 321/99 in materia di formazione del ruolo. Da questo termine decorrono i tre anni ai fini della presentazione. La norma tuttavia fa salvo le diverse disposizioni di legge che, nel nostro caso, si trovano contenute nel comma 684 dell’articolo 1 della legge 190/2014.

La disciplina da seguire era dunque che le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell’anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con la pubblicazione del decreto 148/2017 si assiste alla proroga per detto termine, ovvero all’articolo 1, comma 10-quinquies “All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative  alle  quote  affidate  agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000  al  31  dicembre  2017,anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i  ruoli  consegnati  negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli  consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun  anno successivo al 2021 ».”

Pertanto la proroga per la presentazione delle domande d’inesigibilità per le quote iscritte a ruolo consegnate dal 2000 al 2015, darà tempo fino al 2036 e non più termine sarà il 2033. La regola temporale, scritta a “fisarmonica”, con cadenza annuale, che matura di anno in anno, partirà non già dal 2017 come stabilito originalmente ma dal 2021.

Permangono dunque dubbi e incertezze sulle somme ancora da riscuotere e che vanno inscritte in bilancio come quote esigibili proprio in vista della latitante determinazione della disciplina e della fermezza con cui un argomento di tale spessore e delicatezza dovrebbe essere affrontato.
 
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