La fine dell’anno si avvicina e come di consueto si corre ai
“ripari”. Il decreto legge 148/2017, ratificato dalla Camera e pubblicato in
gazzetta ufficiale il 05/12/2017 immediatamente esecutivo, ha allungato i tempi
di attesa degli enti creditori per essere informati dagli agenti della
riscossione suoi ruoli a loro affidati.
Come noto, la legge 190/2014 ha riscritto la disciplina
delle comunicazioni di inesigibilità Equitalia anche per i carichi pregressi
modificando i termini di presentazione e la disposizione ordinaria che
definisce i tempo di presentazione delle comunicazioni è contenuta nel comma 1
dell’articolo 19 del d. lgs 112/99.
Tralasciando le modalità di trasmissioni delle comunicazioni,
argomento già trattato nell’articolo precedente "COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA': SENZA IL CONTROLLO E' DISCARICO AUTOMATICO" , la disposizione del 2014
conferma che la presentazione avviene entro il terzo anno successivo alla
consegna del ruolo. Un dato quest’ultimo che coincide con il termine
forfettario quindicinale dettato dal dm 321/99 in materia di formazione del
ruolo. Da questo termine decorrono i tre anni ai fini della presentazione. La
norma tuttavia fa salvo le diverse disposizioni di legge che, nel nostro caso,
si trovano contenute nel comma 684 dell’articolo 1 della legge 190/2014.
La disciplina da seguire era dunque che le comunicazioni di
inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º
gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato
o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per
i ruoli consegnati nell’anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli
consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo
dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con
la pubblicazione del decreto 148/2017 si assiste alla proroga per detto
termine, ovvero all’articolo 1, comma 10-quinquies “All'articolo 1, comma 684,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità
relative alle quote
affidate agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2017,anche da soggetti creditori che
hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia
delle entrate-Riscossione, sono presentate,
per i ruoli consegnati
negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per
singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre
di ciascun anno successivo al 2021 ».”
Pertanto la proroga per la presentazione delle domande d’inesigibilità
per le quote iscritte a ruolo consegnate dal 2000 al 2015, darà tempo fino al
2036 e non più termine sarà il 2033. La regola temporale, scritta a “fisarmonica”,
con cadenza annuale, che matura di anno in anno, partirà non già dal 2017 come stabilito
originalmente ma dal 2021.
Permangono dunque dubbi e incertezze sulle somme ancora da
riscuotere e che vanno inscritte in bilancio come quote esigibili proprio in
vista della latitante determinazione della disciplina e della fermezza con cui
un argomento di tale spessore e delicatezza dovrebbe essere affrontato.