La legge di Bilancio 2018 prevede ancora il blocco del potere
delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle
addizionali ad essi attributi. Il disegno di legge di Bilancio 2018 proroga la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali
attribuite ai medesimi enti, e conferma
la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016 e il 2017, con
delibera del consiglio comunale.
La legge di Bilancio modifica l’art. 1, comma 26, della
legge di Stabilità 2016:
“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli
anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per
l'anno 2015. […] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla
tassa sui rifiuti (TARI) […], nè per gli enti locali che deliberano il
predissesto, […], o il dissesto […]”.
La disposizione annunciata riguarda l’estensione al 2018 del
blocco dei tributi comunali, disposta per la prima volta per l’anno 2016. In
particolare, la previsione riguarda le sole entrate tributarie, con espressa eccezione della Tari, (di cui all'art.
1, comma 639, legge n. 147/2013) che invece resta liberamente manovrabile. Non
rientrano nell'ambito del divieto neanche le tariffe relative alla Tariffa puntuale, sostitutiva della
TARI, di cui all’art. 1, commi 667 e 668, legge n. 147/2013. Questa tariffa non
ha natura tributaria. Nel comma 668, infatti, si parla di “tariffa avente
natura corrispettiva”.
Ne consegue pertanto che può essere aumentato, ad esempio,
il Cosap, di cui all'art. 63, D.Lgs. n. 446/1997, nei comuni in cui sostituisce
la Tosap, mentre il canone di autorizzazione all’installazione dei mezzi
pubblicitari, sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità, avendo natura
tributaria, è soggetto al vincolo. Il divieto di deliberare aumenti dei tributi non si applica per gli enti locali che
deliberano il predissesto, ai sensi dell'art. 243-bis, D.Lgs. n. 267/2000, o il dissesto, ai sensi dell’art. 246 e
seguenti dello stesso decreto. Nel caso di predissesto l'ente, al fine di
assicurare il graduale riequilibrio finanziario “può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura
massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla
legislazione vigente”. Nel caso di dissesto, nella prima riunione successiva alla
dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di
esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario è tenuto a
deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato,
diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e
le tariffe di base nella misura massima consentita.
Altra modifica della legge di Bilancio 2018 all’art. 1,
comma 28, della legge n. 208/2015 inserendo il seguente periodo:
“Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del
periodo precedente possono continuare a mantenere
con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione
confermata per gli anni 2016 e 2017”. Si ricorda che il secondo periodo del comma 28 prevede che
“per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente
possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio
comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016”. C'è quindi la
conferma della maggiorazione anche per il 2018. Tale aspetto normativo impone
un effetto “a catena”, che esige un breve inciso relativo alla disciplina delle
determinazioni delle aliquote Tasi. A partire dall’anno 2015, la maggiorazione
costituisce condizione per procedere legittimamente alla conferma della stessa
negli anni 2016, 2017 e 2018. Con riferimento all’anno 2015, va chiarito che a
seguito delle deliberazioni l’efficacia si perfezionava solo se trasmesse al
Mef mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale nei giusti tempi
previsti dal dispositivo normativo. Tale termine come più volte osservato, ha
natura perentoria e pena di decadenza di quanto regolamentato, dunque la
violazione del suddetto è di per sé sufficiente all’automatica illegittimità
degli atti comunali e altresì la conseguente inapplicabilità per l’anno 2016
della maggiorazione Tasi.
Dunque, la fattispecie in esame comporta non già la conservazione del livello impositivo
previgente, bensì l’inapplicabilità, per tale anno della Tasi e la
definitiva perdita per il comune della facoltà di disporre l’applicazione nei successivi
anni d’imposta 2017 e 2018.
Ciò descritto perché, ai fini dell’applicabilità della
maggiorazione successivamente all’istituzione del blocco dei tributi con la
Finanziaria del 2016, il citato comma 28 dell’art.1 della legge 208/2015
richiede che la stessa fosse applicabile nell’anno 2016, condizione che, se non
fosse stata soddisfatta annullerebbe la possibilità di applicabilità per gli
anni successivi in quanto esistente il blocco dei tributi.
Riassumendo, considerato il carattere straordinario della
norma di cui al comma 28, che ricordiamo consente in via eccezionale l’applicazione
di una misura d’imposta la cui vigenza è cessata a decorrere dal 1 gennaio
2016, la circostanza che la maggiorazione Tasi non sia stata validamente confermata
per l’anno 2016 comporta che la stessa, non possa essere più considerata
vigente nell’ordinamento dei tributi locali e che, quindi, per lo stesso Ente
sia venuta meno la possibilità di utilizzare la leva fiscale anche per gli anni
successivi 2017/2018.
A questo proposito si ricorda che la prima parte del comma
28 aveva tenuto ferma per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati
da imposta, la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione
dell’aliquota TASI fino allo 0,8 per mille (di cui al comma 677 della legge di
Stabilità 2014), nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del
consiglio comunale.