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10 novembre 2017

BLOCCO DEI TRIBUTI 2018: TASI ANCORA ESENTE

La legge di Bilancio 2018 prevede ancora il blocco del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attributi. Il disegno di legge di Bilancio 2018 proroga la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti, e conferma la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016 e il 2017, con delibera del consiglio comunale.

La legge di Bilancio modifica l’art. 1, comma 26, della legge di Stabilità 2016:
“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. […] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) […], nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, […], o il dissesto […]”.

La disposizione annunciata riguarda l’estensione al 2018 del blocco dei tributi comunali, disposta per la prima volta per l’anno 2016. In particolare, la previsione riguarda le sole entrate tributarie, con espressa eccezione della Tari, (di cui all'art. 1, comma 639, legge n. 147/2013) che invece resta liberamente manovrabile. Non rientrano nell'ambito del divieto neanche le tariffe relative alla Tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui all’art. 1, commi 667 e 668, legge n. 147/2013. Questa tariffa non ha natura tributaria. Nel comma 668, infatti, si parla di “tariffa avente natura corrispettiva”.
Ne consegue pertanto che può essere aumentato, ad esempio, il Cosap, di cui all'art. 63, D.Lgs. n. 446/1997, nei comuni in cui sostituisce la Tosap, mentre il canone di autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità, avendo natura tributaria, è soggetto al vincolo. Il divieto di deliberare aumenti dei tributi non si applica per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'art. 243-bis, D.Lgs. n. 267/2000, o il dissesto, ai sensi dell’art. 246 e seguenti dello stesso decreto. Nel caso di predissesto l'ente, al fine di assicurare il graduale riequilibrio finanziario “può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente”. Nel caso di dissesto, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita.

Altra modifica della legge di Bilancio 2018 all’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015 inserendo il seguente periodo:
“Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”. Si ricorda che il secondo periodo del comma 28 prevede che “per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016”. C'è quindi la conferma della maggiorazione anche per il 2018. Tale aspetto normativo impone un effetto “a catena”, che esige un breve inciso relativo alla disciplina delle determinazioni delle aliquote Tasi. A partire dall’anno 2015, la maggiorazione costituisce condizione per procedere legittimamente alla conferma della stessa negli anni 2016, 2017 e 2018. Con riferimento all’anno 2015, va chiarito che a seguito delle deliberazioni l’efficacia si perfezionava solo se trasmesse al Mef mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale nei giusti tempi previsti dal dispositivo normativo. Tale termine come più volte osservato, ha natura perentoria e pena di decadenza di quanto regolamentato, dunque la violazione del suddetto è di per sé sufficiente all’automatica illegittimità degli atti comunali e altresì la conseguente inapplicabilità per l’anno 2016 della maggiorazione Tasi.
Dunque, la fattispecie in esame comporta non già la conservazione del livello impositivo previgente, bensì l’inapplicabilità, per tale anno della Tasi e la definitiva perdita per il comune della facoltà di disporre l’applicazione nei successivi anni d’imposta 2017 e 2018.

Ciò descritto perché, ai fini dell’applicabilità della maggiorazione successivamente all’istituzione del blocco dei tributi con la Finanziaria del 2016, il citato comma 28 dell’art.1 della legge 208/2015 richiede che la stessa fosse applicabile nell’anno 2016, condizione che, se non fosse stata soddisfatta annullerebbe la possibilità di applicabilità per gli anni successivi in quanto esistente il blocco dei tributi.

Riassumendo, considerato il carattere straordinario della norma di cui al comma 28, che ricordiamo consente in via eccezionale l’applicazione di una misura d’imposta la cui vigenza è cessata a decorrere dal 1 gennaio 2016, la circostanza che la maggiorazione Tasi non sia stata validamente confermata per l’anno 2016 comporta che la stessa, non possa essere più considerata vigente nell’ordinamento dei tributi locali e che, quindi, per lo stesso Ente sia venuta meno la possibilità di utilizzare la leva fiscale anche per gli anni successivi 2017/2018.
A questo proposito si ricorda che la prima parte del comma 28 aveva tenuto ferma per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati da imposta, la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell’aliquota TASI fino allo 0,8 per mille (di cui al comma 677 della legge di Stabilità 2014), nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio comunale.
 
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