L’attività di riscossione consta di varie fasi, l’una propedeutica
all'altra. La forma e l’esatta modalità di esecuzione di tali procedure è
essenziale alla legittimità dell’intera fase, che se viziata perde la sua intera
efficacia.
La riscossione coattiva viene attivata con l’emissione dell’ingiunzione
fiscale, strumento per la riscossione dei tributi che consente snellezza e
celerità, l’ente titolare dell’entrata può infatti emettere il titolo esecutivo
nell'immediato verificarsi del presupposto e manifestarlo con l’ingiunzione
stessa e la relativa notifica. Da qui pertanto si dà avvio alla riscossione che
consta di fasi come di seguito riportate:
Osservate e analizzate tali fasi, appare evidente come
esista la necessità di una figura chiave per l’espletamento delle procedure
descritte, tale ruolo potrebbe essere assolto dall'ufficiale giudiziario.
L’ufficiale giudiziario è un pubblico ufficiale, dipendente
pubblico in forza presso il tribunale, il quale svolge le funzioni proprie del
suo ufficio ai sensi del RD 639/1910. Possiamo identificare lo stesso come
organo del processo esecutivo. Al suo magistero era ricompresa la notifica di
tutti gli atti amministrativi e giudiziari, nonché l’esecuzione dei titoli
esecutivi. Tutto incorrendo nel rigoroso limite territoriale, difatti, l’ufficiale
giudiziario può eseguire le sue funzioni esclusivamente nel territorio di sua competenza,
demandando al servizio postale il resto delle attività extra territorio.
In seguito per aumentare l’autonomia procedurale dell’ingiunzione
e pertanto della riscossione con DPR 602/1973, all'articolo 49, comma 3 sono
stati nominati gli ufficiali della riscossione, stabilendo che, tali figure esercitassero
le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari. Così, questa nuova figura
taglia la scena e viene ad equipararsi agli ufficiali giudiziari. Anch'essi
incorrono nel limite territoriale e la loro attribuzione di natura pubblica
deve essere autorizzata dal prefetto della provincia di competenza. Gli ufficiali della riscossione sono nominati fra le persone la cui idoneità' allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, e dalle altre norme vigenti; con il regolamento di cui all'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei criteri ivi indicati, sono individuati gli organi competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di abilitazione. Tali ufficiali sono previsti per le attività svolte dall'Agente della riscossione, e svolgono, nella procedura della riscossione dei tributi, le medesime funzioni che, nell'ordinario procedimento esecutivo regolato dal codice di procedura civile, sono svolte dall'ufficiale giudiziario.
Nell'ambito degli enti locali il ruolo esercitato dall'ufficiale della riscossione è affidato a quelli che sono nominati funzionari responsabili per la riscossione (DL 209/2002). Si crea così un'equivalenza normativa tra Ufficiale giudiziario/Ufficiale di riscossione/ Funzionario responsabile per la Riscossione. Il funzionario responsabile per la riscossione per espresso dettato normativo esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione i quali, ai sensi del DPR 602/1973 art 49, comma 3, svolgono le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari.
Il ruolo del funzionario della riscossione è, alla pari dell’ufficiale giudiziario, quello di eseguire le notifiche e i pignoramenti mobiliari e immobiliari.
Il funzionario responsabile della riscossione è il soggetto per mezzo del quale l’ente compie l’esecuzione.
Dunque, il funzionario responsabile della riscossione è uno strumento in presenza del quale si facilita l’esercizio dell’attività e si ampliano gli istituti esecutivi disponibili.
La precisazione è d’obbligo dato che la nomina di questa figura è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 42 del D.lgs 112/99, che prevede il requisito dell’iscrizione nell'apposito elenco degli abilitati presso la Prefettura, dopo aver superato gli esami di idoneità indetti con decreto dall'Agenzia delle Entrate sulla base di esigenze nazionali di riscossione.
Occorre precisare che altra figura rilevante è il funzionario responsabile dell’entrate, firmatario degli atti, il quale compie l’esecuzione per mezzo del funzionario responsabile per la riscossione.