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28 luglio 2016

IMU AGRICOLA E LA CIRCOLARE DEL MEF

Con la circolare 4/DF/2016 il MEF ha cercato di regolarizzare alcuni aspetti ancora controversi in merito all’esenzione Imu dovuta sui terreni agricoli che si trovino nel caso di fusione di due o più comuni ricompresi nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ponendo in rilievo però che dato il ritardo della pubblicazione della nota, è assolutamente fatto salvo qualsiasi diritto al rimborso per il contribuente che invece avesse ottemperato all’obbligo di versamento entro la data termine notevolmente precedente. 
Partendo dalla Legge di Stabilità 2016, vediamo quali sono i terreni soggetti a tale esenzione: 
1) terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993; 
2) terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 
3) terreni agricoli situati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge n. 448 del 2001; 
4) terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Tutti i terreni diversi da quelli sopra elencati (inclusi orti e terreni incolti) sono, invece, soggetti ad IMU.
Ora analizziamo nel dettaglio i terreni facenti parte del punto 1 come da chiarimenti della circolare suddetta. L’esenzione IMU per i terreni ricadenti nei comuni di cui all’elenco della predetta Circolare, segue regola diversa a seconda che il comune sia contrassegnato o meno dalla sigla PD (Comune “parzialmente delimitato”). Continua così la circolare: “nell'elenco allegato alla presente circolare, predisposto sulla base dei dati forniti dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ici) ai sensi dell'articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "pd', significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici scau (servizio contributi agricoli unificati). Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di trento e bolzano e della regione friuli-venezia giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole in modo diverso da quello risultante dall'allegato elenco”.
A fronte di tutto ciò è possibile desumere che le regole per i terreni in esame siamo essenzialmente ricadenti in due fattispecie principali, per il comune senza alcuna annotazione è prevista l’esenzione per tutti i terreni agricoli ricadenti nel comune. Per il comune con annotazione “PD” (parzialmente delimitato) è prevista l’esenzione solo per i terreni ricadenti nelle zone del comune in cui vige l’esenzione. Per conoscere le zone del comune in cui opera la predetta esenzione ci si può rivolgere direttamente all’ufficio tributi del comune stesso. 

27 luglio 2016

AL VIA LE SEMPLIFICAZIONI PER I RIMBORSI IMU-TARES

E’ disponibile un aggiornamento della procedura “Certificazione rimborsi al cittadino”, messa a disposizione dal dipartimento delle finanze. Nel dettaglio le nuove funzionalità permetteranno di gestire una pratica per più versamenti identici effettuati dallo stesso contribuente, duplicare i dati relativi a uno stesso contribuente che rimangono invariati e infine acquisire le determine anche in formato .p7m.
Con la circolare 3/DF/2016, il ministero dell’Economia ha promosso il primo passo della fase di aggiornamento della procedura suddetta, con la quale in parte si è differito al 30 gennaio prossimo il termine, inizialmente posto al 27 giugno, e inoltre si è dato atto alla necessità di realizzare gli aggiornamenti resi necessari a seguito degli ostacoli riscontrati con l’utilizzo del portale. 
Le nuove funzionalità accolgono in quota parte le criticità evidenziate da Ifel con le note in cui l’associazione stessa riportava particolari doglianze in merito. Non è stata ancora accolta però la richiesta, avanzata già precedentemente e che sembra la più efficace per poter svolgere la procedura in maniera più efficiente possibile, di poter effettuare caricamenti massivi su tracciato record concordato, e non è stato risolto il problema dei comuni provenienti da fusione, che sono ancora impossibilitati al caricamento in quanto i versamenti da rimborsare sono stati effettuati con il codice catastale del comune fuso, e il nuovo comune ha un nuovo codice catastale.
Rimane però il fatto che gli aggiornamenti ad oggi disponibili rappresentano una notevole semplificazione, evitano difatti la ridigitazione dei dati anagrafici dello stesso contribuente, vero è che però il problema sta nel fatto che il sistema richiede un caricamento per ogni codice tributo e per ogni rata di pagamento. 
Importante seconda semplificazione, degna anche questa di nota è senza dubbio quella relativa ai versamenti identici effettuati due volte lo stesso giorno. Caso esemplificativo, doppio versamento dell'acconto o del saldo e perchè no il pagamento delle rate di acconto e saldo nello stesso giorno. 

26 luglio 2016

TRASCURARE LA MEDIAZIONE COSTA CARO

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14199 ha condannato Roma Capitale per responsabilità processuale aggravata e al pagamento del doppio delle spese processuali per non aver partecipato alla mediazione demandata dal giudice. Decisione questa che segue un lungo contenzioso in cui il giudice, dopo aver espletato la consulenza tecnica d’ufficio, a fronte di una domanda risarcitoria di una data somma, ha formulato una proposta conciliativa per un importo inferiore a circa la metà della pretesa, disponendo la mediazione nel caso di mancata accettazione della proposta stessa. 
Il Comune però, ha pensato bene di non partecipare alla seduta di mediazione. La procedura è stata quindi conclusa senza entrare nel merito della lite. 
Questa scelta, tra l’altro volontaria e intenzionale compiuta dal Comune di Roma è stata giudicata pregiudizievolmente dall'organo giudicante. Il tribunale infatti, ha evidenziato che Roma Capitale, avrebbe potuto partecipare alla mediazione ed eventualmente raggiungere un accordo senza pregiudicare un’eventuale rivalsa, riconoscendo così, ma non giustificando l’eventuale volontà di non giungere ad accordo con la controparte. Quindi ribadisce con veemenza che la Pubblica amministrazione non può sottrarsi alla mediazione per il timore di incorrere in danno erariale poiché l'obbligo di partecipare vale per tutti; il giudice sottolinea però che è opportuno che il funzionario incaricato di rappresentare la Pa in mediazione concordi previamente con chi ha il potere dispositivo del diritto il perimetro entro il quale condurre le trattative.
Per il giudice, il rifiuto del comune a partecipare alla mediazione non solo è ingiustificato, ma è anche «irragionevole, illogico e contrario allo spirito e alla lettera delle legge». Si è trattato, secondo il tribunale, di un comportamento doloso, perché «la parte convocata si è volontariamente e consapevolmente sottratta all'obbligo» di partecipare alla mediazione. E’ così che il giudice condanna Roma Capitale per responsabilità processuale aggravata, prevista dall'articolo 96, comma 3, del Codice di procedura civile, a pagare il doppio delle spese legali liquidate. Il comune viene dunque condannato a risarcire il danno e a versare le spese, oltre a una somma pari al contributo unificato e all'indennizzo per responsabilità processuale. 
Infine il giudice dispone anche la trasmissione degli atti alla procura generale della Corte dei Conti affinché valuti l’esistenza di un ipotetico danno erariale. 

25 luglio 2016

NESSUN OBBLIGO PER IL COMUNE NELLA DIFFERENZIAZIONE DELLE TARIFFE TARI

La Suprema Corte con sentenza n. 13305/2016 ha statuito che il comune può prevedere per le abitazioni una tariffa rifiuti diversa rispetto all'esercizio alberghiero senza l'obbligo di doverne motivare la differenziazione. Per la Corte dunque, è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle tariffe che prevede due distinte categorie per le civili abitazioni e per gli esercizi alberghieri, applicando a questi ultimi una tariffa maggiore rispetto alla prima, giustificata dalla differente capacità produttiva di rifiuti, desunta dalla comune esperienza.
I giudici a sostegno del loro orientamento citano l’articolo 49 del Dlgs 22/1997, con il quale si stabilisce la legittimità per i Comuni di introdurre una tariffa differenziata fra utenza domestica e non, anche se in realtà tale norma disciplina un regime di prelievo diverso rispetto a quello Tarsu. Inoltre, a detta dei giudici, non è previsto alcun obbligo di motivazione, per la delibera che prevede la differenziazione delle tariffe fra categorie di utenze differenti, configurandosi questo come un atto amministrativo a contenuto generale con portata erga omnes. 
Tutto questo si affaccia però, in un panorama normativo e giurisprudenziale non affatto pacifico. Ci troviamo di fronte difatti, a pareri discordanti, è così infatti che parte della giurisprudenza ritenente che la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle tariffe deve contenere anche le modalità di applicazione dei parametri contenuti nella normativa. Il regolamento, deve riportare alcuni elementi essenziali per il calcolo delle tariffe e fornire gli elementi utili che consentano di capire come si giunga alla loro puntuale determinazione e applicazione. Non sarebbero ammessi parametri non supportati da un'adeguata istruttoria tecnica, quantificati sulla base di metodologie incerte o di difficile identificazione, né tantomeno dall'esperienza comune. La disciplina regolamentare, per un principio di trasparenza amministrativa, deve chiarire sulla base di quali criteri logici o logico-matematici si possa pervenire all'accorpamento e omogeneizzazione in un unico indice quali-quantitativo di differenti categorie e sottocategorie. Possiamo quindi facilmente evincere la totale contrapposizione di tale orientamento con la ratio della sentenza in commento.
Rimanendo fedeli però alla tesi cassata, tralasciando quindi la mole di contrasti che da questa ne scaturiranno, è opportuno evidenziare come gli effetti di tale sentenza potrebbero influenzare anche i contenuti della Tari. La legge 147/2013 dispone, infatti, che i criteri di applicazione della tariffa possano fare riferimento al metodo normalizzato (Dpr 158/1999). La giurisprudenza amministrativa definisce tale metodo il risultato di una elaborazione approfondita, frutto di un'ampia attività istruttoria, svolta sulla base dell'analisi delle più significative esperienze locali di gestione del servizio. Negli allegati al decreto sono riportati coefficienti di calcolo per le tariffe specifici sia per le utenze domestiche sia per le categorie di utenze non domestiche. Nel dettaglio, per queste ultime, sono previsti coefficienti distinti per gli alberghi con e senza ristorante. Ciononostante, secondo una nota diramata dall'Ifel, il richiamo della disciplina a predetti criteri operativi di graduazione delle tariffe non esime il Comune dal dimostrare la razionalità in relazione alla situazione locale della produzione dei rifiuti per le diverse categorie.

21 luglio 2016

ENTI RELIGIOSI E ESENZIONE ICI: SECCO NO DALLA CASSAZIONE

Con la notifica di Roma Capitale ad una congregazione religiosa di due distinti avvisi di accertamento, relativi ad Ici per gli anni 2004 e 2005, per recuperare l’imposta dovuta per un fabbricato rispetto al quale era stata invocata l’esenzione ex articolo 7, Dlgs 504/92. L’ente religioso proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale lo accoglieva solo parzialmente nel senso che riconosceva la sussistenza del requisito soggettivo necessario per l'esenzione, ma affermando la sussistenza solo parziale del requisito oggettivo e per questo disponeva lo scorporo di una percentuale di tributi pari ad una misura considerata equa del 30% dell'accertamento. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, adita dall’ente territoriale, rigettava l'appello, confermando la decisione di primo grado con implicita affermazione del beneficio dell'esenzione da parte dell’ente religioso. 
A decidere la controversia però la Suprema Corte con sentenza n. 13971/2016, attraverso la quale si ribadisce che in tema d'imposta comunale sugli immobili, deve essere escluso dall'esenzione un fabbricato nel quale un ente religioso svolga un'attività a dimensione imprenditoriale, anche se non prevalente. Secondo il giudice di legittimità, infatti, l’esenzione è prevista solo per gli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di determinate attività tra le quali quelle dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana. Per gli immobili in cui si svolgono attività diverse dalla religione e dal culto è necessario, invece, verificare se tali attività, anche se esercitate da enti religiosi, siano svolte per lo scopo istituzionale protetto dal Dlgs n. 504/1992, articolo 7, comma 1, lett. i) nella formulazione anteriore alle modificazioni introdotte dalla legge n. 248 del 2005. Viene quindi confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale l'esenzione di cui al citato articolo 7, è prevista a condizione che gli immobili - appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 87 (ora 73), comma 1, lett. c), del Dpr n. 917/1986 - siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività ivi contemplate, tra le quali quelle indicate nel richiamato art. 16, lett. a), della Legge n. 222/1985: attività di religione o di culto, cioè dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. Non spetta, pertanto, in relazione ad un immobile, appartenente ad un ente religioso, destinato ad attività ricettiva o ad assistenza di pellegrini. Tale orientamento, non sembra isolato, anzi, risulta confermato da numerose pronunce della Corte di Cassazione, tra cui recentemente quinta sezione sentenza n.14225/15 relativa alle condizioni che giustificano l’esenzione dal pagamento dell’Ici da parte degli enti ecclesiastici che gestiscono scuole paritarie cattoliche.

La pronuncia, che non può non trovare accoglimento in quanto segue il principio di diritto secondo il quale l’esenzione non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici o religiosi non rilevando né la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, né il principio della libertà di svolgimento di attività commerciale da parte di un ente ecclesiastico, fondato, oltre che sull'art. 16, lett. a), della legge n. 222 del 1985, anche sulla legge 25 marzo 1985, n. 121. (Cass.24500/09).

20 luglio 2016

IMBULLONATI E DETASSAZIONE IMU E TASI

Con la Legge di Stabilità 2016 è stata disposta la detassazione ai fini IMU e TASI dei così detti imbullonati, macchinari industriali e impianti al suolo ma che allo stesso tempo possono essere smontati, trasferiti da un sito all’altro, oppure ceduti per essere sostituiti. Secondo l'attuale interpretazione di un regio decreto del 1939, gli “imbullonati” entrerebbero nella determinazione della base imponibile del fabbricato industriale che finisce per subire un consistente aumento della rendita catastale su cui oggi viene calcolata l’Imu. Ma come specificato sopra, la Legge di stabilità 2016 li ha esclusi a partire dal primo gennaio 2016, dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E (commi 21-24, della legge n. 208 del 2015).
E’ senza dubbio opportuno notare come tale previsione comporterà una perdita di gettito per tutti i Comuni interessati dalla presenza di detti immobili D nel territorio. E’ per questo che sempre la Legge di stabilità 2016 ha stanziato un contributo di 155 milioni di euro l’anno da ripartire per l’anno in corso, con un decreto ministeriale, da emanare, secondo una rigorosa classificazione adottata dalla Conferenza Stato-Città, entro il 31 ottobre 2016. Nello specifico, il contributo per ciascun Comune sarà determinato sulla base della perdita di gettito effettivamente subita, come desumibile dalle variazioni catastali presentate dai contribuenti entro il 15 giugno 2016 all’Agenzia delle entrate.
L’ANCI e dall’IFEL hanno già palesato i primi dubbi circa la coerenza dello stanziamento annuo rispetto all’effettiva riduzione di gettito sofferta dai Comuni, i primi dati informalmente comunicati dall’Agenzia delle entrate non sembrano evidenziare elementi di allarme circa la congruità dei fondi messi a disposizione. Si tratta di informazioni ancora provvisorie, sulla cui base sono in corso le necessarie verifiche a cura del Mef. È pertanto ragionevole ritenere che le perdite di gettito riscontrate troveranno integrale compensazione con l’assegnazione di ottobre. In fase di salvaguardia degli equilibri di bilancio, il cui termine è attualmente fissato al 31 luglio, la riduzione di gettito già rilevabile sulla base dei pagamenti in acconto potrà trovare compensazione nella previsione del ristoro previsto dal comma 24 della Legge di stabilità 2016. 
Per concludere, ci sentiamo in dovere di evidenziare che la richiesta avanzata dall’ANCI, di procedere all’erogazione di un acconto del ristoro in questione, al fine di evitare possibili sofferenze di cassa per gli enti più fortemente coinvolti dalla detassazione dei c.d. imbullonati, ha trovato preliminare accoglimento da parte del Governo. Certo è che non è in questo momento possibile prevedere i tempi dell’erogazione, ma ci si auspica possa avvenire prima della pausa estiva.

18 luglio 2016

LA SUPREMA CORTE CONFERMA L'IMU SUL GIARDINO EDIFICABILE

Sposando la recente giurisprudenza di legittimità la Ctr dell’Emilia Romagna, con la sentenza n. 1844/12/2016 del 4 luglio 2016, ha disposto che Il giardino edificabile se accatastato in modo autonomo è soggetto a Ici/Imu.
Tutto è riconducibile alla definizione di fabbricato disposta dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del Dlgs 504/1992 che come è noto è applicabile anche all’imu. La normativa, infatti, definisce come fabbricato l'unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano «considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza». La successiva lettera b) definisce invece l'area fabbricabile, considerando come tale l'area utilizzabile a scopo edificatorio, in base agli strumenti urbanistici comunali. Il giardino di un'abitazione, o il piazzale di un capannone ancora dotati di capacità edificatoria, e di fatto utilizzati a servizio del bene principale, apparentemente rientrano nella definizione data dalla lettera a) e dalla lettera b), salvo che non si voglia ritenere che la precisazione di cui alla lettera a) serva ad escludere dall'imposizione l'area di pertinenza di un fabbricato che una volta esaurita la sua capacità edificatoria non può essere qualificata né come area fabbricabile né come terreno agricolo. Inoltre nella risoluzione n. 5/03704 del 18 gennaio 2000 il Ministero delle finanze ha sostenuto che l'area pertinenziale è soggetta ad Ici «in relazione all'eventuale edificabilità stabilita dagli strumenti urbanistici, indipendentemente dall'iscrizione censuaria». Così sulla scorta delle indicazioni ministeriali i Comuni hanno notificato atti di accertamento e il contenzioso che ne è nato non ha trovato nella giurisprudenza di legittimità una soluzione costante. Infatti, nelle prime pronunce la Corte di cassazione (n. 19375/2003, n.17035/2004 e n. 6505/2005) ha valorizzato l'esistenza di un vincolo pertinenziale, ritenendo l'area non soggetta anche se autonomamente accatastata. Poi il primo cambio di rotta si è registrato con la sentenza n. 19638/2009, con la quale si è ritenuta necessaria la presentazione di una dichiarazione del contribuente in cui fosse evidenziato il vincolo pertinenziale. La necessità di una dichiarazione Ici, peraltro con valore costitutivo, e neanche emendabile in sede contenziosa, è stata successivamente confermata da Cassazione n. 7090/2010. Successivamente con la sentenza n. 25127/2009 altri passi nella stessa direzione sono stati segnati, difatti, con questa si introduce, per la prima volta, nel campo dei tributi locali il concetto di abuso di diritto, la cui applicabilità in tema di aree fabbricabili pertinenziali è stata recentemente ribadita da Cassazione n. 8367/2016. L'imponibilità delle aree fabbricabili è stata così confermata dalle sentenze n. 10090/2012, n. 16838/2012 e n. 25170/2013. In quest'ultima sentenza, la Corte afferma che solo con l'accatastamento unitario si ha la prova che la capacità contributiva che deriva dal possesso di un'area sia stata valorizzata con la rendita del fabbricato. Passato un breve periodo di silenzio la Corte ha effettuato un salto nel passato con le sentenze n. 26078/2015 e n. 1391/2016. Successivamente è ritornata a mettere ordine alla questione interpretativa con la sentenza n. 2107/2016, nella quale si ribadisce la necessità di una dichiarazione espressa da parte del contribuente, oltre alla necessità di una rigorosa dimostrazione del vincolo pertinenziale. Infine con le sentenze n. 6139 e 8367 del 27 aprile 2016, la Corte sembra definitivamente ricollocarsi sul solco delle sentenze che hanno ritenuto che l'area fabbricabile deve essere accatastata unitariamente al fabbricato per evitare un'autonoma imposizione.

14 luglio 2016

L' ESENZIONE IMU E I COMODATI PER ENTI NON COMMERCIALI: CASSAZIONE IN CONFUSIONE

Dal primo Luglio 2016 la Suprema Corte con sentenza n. 13542 statuisce un differente orientamento in materia di immobili posseduti da enti non commerciali e dati in comodato ad altri enti non commerciali, per lo svolgimento di una delle attività descritte nell’articolo 7, comma 1, lettera i del Dlgs 504/1992. La Corte di Cassazione invero in passato si era sempre espressa in maniera negativa sulla fattispecie, negando l’esenzione in caso di mancato utilizzo diretto da parte dell’ente possessore, anche in caso di concessione a terzi in comodato (cfr Cass. n. 22201/2008, n. 3843/2013, n. 8652/2015 e n. 8767/2015). 
Per dovere di cronaca, però, dobbiamo ricordare che con la risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013 il Ministero delle Finanze, aveva optato per un’apertura espansiva, dichiarando che in tutti i casi di immobili posseduti da un ente non commerciale dati in comodato ad altro ente non commerciale potesse operare l'esenzione Imu. Conseguentemente la stessa Cassazione con sentenza n. 25508 del 18 dicembre 2015 inizia a discostarsi dai precedenti giudizi riconoscendo il diritto all'esenzione per un immobile concesso in comodato ad un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell'ente concedente per lo svolgimento di un'attività meritevole prevista dalla norma agevolativa. E’ con tale sentenza che la corte inizia a giustificare questa “rivoluzione” di pensiero effettuando un’analisi giurisprudenziale di legittimità, sostenendo che seppur è vero che la giurisprudenza di legittimità è costante nel richiedere l'utilizzazione diretta del bene da parte del possessore, è altrettanto vero che le fattispecie analizzate in passato dalla Corte hanno riguardato ipotesi di locazione del bene ad altro ente (Cassazione n. 12495/2004, n. 7395/12, n. 14094/2010 ed altre). Si tratta, però, di affermazioni non del tutto fondate, perché esiste giurisprudenza di legittimità che ha negato l'esenzione anche in caso di concessione in comodato. Inoltre con la sentenza in commento la Corte non aderisce integralmente alla tesi ministeriale espressa nella risoluzione n. 4/DF del 2013, in quanto ritiene sussistente il diritto all'esenzione non in tutti i casi di concessione in comodato, ma solo nell'ipotesi di concessione ad altro ente che è incardinato nella stessa struttura organizzativa dell'ente possessore. E’ però con la sentenza n. 13542/2016 che la Cassazione dà continuità alla precedente interpretazione e così la riempie di forza. Individua una sorta di deroga al principio in base al quale l'esenzione opera solo se il fabbricato è utilizzato direttamente dall'ente possessore, riconoscendo il diritto all'esenzione nel caso di utilizzo da parte di un ente che sia strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura dell'ente concedente che è titolare del diritto di proprietà sull'immobile medesimo. 
E’ però opportuno e inevitabile rilevare la confusione della Corte, che si trova alla disperata ricerca del particolare, dimenticando così la funzione cardine spettante a se stessa ovvero quella di garantire l'osservanza della legge, la sua interpretazione uniforme e l'unità del diritto in uno Stato nazionale. Basterebbero quindi tutti i precedenti pronunciamenti e le ordinanze che si sono susseguite a chiudere il caso a livello interpretativo, ma Cassazione e Dipartimento delle finanze hanno rimesso in discussione la lettura costituzionale, alimentando così un inevitabile e infinito contenzioso.

13 luglio 2016

COLTIVATORI DIRETTI E COMPROPRIETARI DEL FONDO: ANCORA CAMBI DI ROTTA SULLE AGEVOLAZIONI

Con le sentenze n. 13391 e n. 13392/2016 la Suprema Corte interviene sulle aree fabbricabili in comproprietà tra coltivatori diretti e soggetti che non esercitano l'attività agricola. 
Insistendo sull’argomento ha ritenuto che l'agevolazione spetti solo al coltivatore diretto e a condizione che questi ricavi dall'attività agricola la parte prevalente del proprio reddito. Il problema nasce dalla cosiddetta "finizione giuridica" prevista dalla normativa Ici, richiamata anche dalla normativa Imu, in base alla quale non sono considerati fabbricabili, anche se lo sono per lo strumento urbanistico comunale, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. In tema di aree fabbricabili in comproprietà però la Corte di cassazione si era già espressa in passato con la sentenza n. 15566/2010 nella quale si era ritenuto che l'agevolazione in questione andasse qualificata come agevolazione oggettiva, e come tale da estendere a ciascun contitolare, anche non coltivatore diretto e ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti. Tale principio è stato recepito da altre sentenze successive, come la n. 16639/2011 e anche dal Dipartimento delle finanze, nella circolare n. 3 del 2012. Non solo, non è mancato su tale questione anche l'intervento dell' Anci Emilia Romagna, che in prossimità della scadenza dell'acconto Imu, ha fornito un'interpretazione che sembra ora condivisa dalle sentenze in commento. La questione è infatti rilevante, perchè partendo dalla prima interpretazione, il comproprietario non coltivatore non deve corrispondere alcunché per l'area fabbricabile, essendo qualificabile come terreno agricolo condotto da coltivatore e quindi completamente esente dal 1° gennaio 2016. L'Anci Emilia Romagna ha criticato però,  questa tesi ritenendo che l'agevolazione in questione abbia carattere soggettivo, quindi vediamo una rivoluzione di pensiero rispetto alla Cassazione n. 15566/2010, e vada riconosciuta solo al comproprietario coltivatore diretto, essendo peraltro normale in Ici/Imu che lo stesso oggetto imponibile sia attratto ad imposizione in modo diverso, a secondo della destinazione impressa da ciascun comproprietario. Basti pensare all'abitazione posseduta da due fratelli ed utilizzata come abitazione principale solo da uno.
Le sentenze della Cassazione vanno però oltre, riconoscendo, che le agevolazioni spettano solo al coltivatore diretto che ricava dall'attività agricola la maggior parte del proprio reddito. Non sarebbe, quindi, sufficiente il possesso della qualifica di coltivatore diretto e l'iscrizione alla previdenza agricola. Tale conclusione è supportata da un precedente specifico della Corte costituzionale che nello scrutinare la legittimità costituzionale dell'articolo 58 del Dlgs 446/1997, che non riconosceva alcuna agevolazione per il pensionato agricolo, ha ritenuto legittimo non riconoscere l'agevolazione a chi non trae dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito. Principio questo che era stato già recepito anche da Cassazione n. 12565/2010.

11 luglio 2016

DENUNCIA IMU E RAVVEDIMENTO OPEROSO: SANZIONI RIDOTTE

Anche se scaduta lo scorso 30 giugno, grazie al ravvedimento operoso, è ancora possibile rimediare a omissioni o errori relativi alla dichiarazione Imu-Tasi del 2015. E’ però vero che non tutte le violazioni sono regolarizzabili. Caso cardine è senz’altro quello relativo agli immobili merce delle imprese costruttrici. Tali unità, se non locate, sono totalmente esenti da Imu. L’articolo 2, comma 5-bis, Dl 102/2013 prevede che il contribuente debba presentare, a pena di decadenza, la denuncia tributaria entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ne consegue che se un'impresa ha applicato nel corso del 2015, per la prima volta, l'esenzione per determinate unità immobiliari, avrebbe dovuto necessariamente rispettare il termine: se non lo ha fatto, l'agevolazione è decaduta. Si tratta però di un'eccezione, poiché nella disciplina Imu-Tasi la regola è che la presentazione della denuncia non è mai condizione costitutiva per ottenere un'agevolazione. L'obbligo della denuncia Imu, inoltre, non sussiste per la gran parte delle variazioni immobiliari che, transitando per il sistema di interscambio dei dati catastali, sono comunque conoscibili da parte dei Comuni. Dalle istruzioni alla compilazione della denuncia Imu, inoltre, si desume che le possibilità di incrocio dei dati da parte degli enti locali vanno ben oltre il citato protocollo informatico. In tutti questi casi, non vi è dunque obbligo di denuncia e l'unico adempimento previsto è il pagamento dell'imposta alle scadenze di legge. E’ obbligatorio invece, denunciare l'acquisto di un'area fabbricabile e le sue variazioni di valore. Allo stesso modo, il contribuente deve dichiarare la data di inizio e di fine dello stato di inagibilità o inabitabilità di un immobile, a meno che il Comune non ne sia a conoscenza per altre vie (come l'ordinanza di sgombero del fabbricato). Se l'omissione o l'infedeltà dell'adempimento dichiarativo si è accompagnata a pagamenti omessi o insufficienti, la violazione da regolarizzare è solo quella dichiarativa che "assorbe" l'illecito sul versamento. Se la violazione è l'omessa presentazione della denuncia, il ravvedimento entro 90 giorni dalla scadenza costa il 10% dell'imposta non versata (un decimo del 100%). Con la riforma delle sanzioni è stato poi introdotto il termine breve di 30 giorni, entro il quale la sanzione base è dimezzata. Dunque la tardiva denuncia presentata entro il 30 luglio comporta una sanzione ridotta del 5 per cento. Oltre la scadenza di 90 giorni, è corretto ritenere che il ravvedimento sia ancora possibile entro il 30 giugno 2017, con il pagamento della sanzione ridotta del 12,5% (un ottavo del 100%). Se la dichiarazione è infedele, invece, è possibile la regolarizzazione intermedia entro 90 giorni, con il versamento della sanzione ridotta del 5,56% (un nono del 50%), insieme alla presentazione della denuncia corretta. Superati i 90 giorni, anche in questo caso il termine ultimo è il 30 giugno 2017, con applicazione della sanzione ridotta del 6,25% (un ottavo del 50%) e sempre con la maggiorazione degli interessi legali.



6 luglio 2016

ULTERIORE PROROGA CONCESSA AD EQUITALIA PER LA RISCOSSIONE SUI TRIBUTI LOCALI

Il D.L. 113/2016 ha riportato alla luce l’annosa questione circa la riscossione dei tributi locali in capo ad Equitalia. Con l’articolo 18 del sopraccitato decreto infatti, si conferiscono ulteriori sei mesi di proroga per la riscossione dei tributi locali, fissando il nuovo termine al 31 dicembre di quest’anno. Il primo provvedimento risale al 2011. Con questa si configura l’ottava proroga concessa nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità. Ci sono tuttavia molti dubbi che un riordino possa essere compiuto entro il 31 dicembre 2016. 
Andando a ricostruire la storia vediamo che il primo intervento normativo è del 2011, con il D.L. n. 70/2011 (art. 7, comma 2, lettere gg-ter e gg-quater). Le disposizioni stabilivano che a decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonchè le società per azioni dalla stessa partecipate cessavano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. A decorrere dalla stessa data i comuni provvedevano ad effettuare la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. Ad Equitalia si doveva sostituire la riscossione diretta del comune. Però limitatamente alla riscossione spontanea; nulla era detto per la riscossione coattiva. Ci furono diverse motivazioni che hanno portato all’emanazione di queste disposizioni:

1) la razionalizzazione dei processi di gestione del credito delle pubbliche amministrazioni, che avrebbe portato notevoli benefici;

2) le percentuali modeste di riscossione coattiva a mezzo ruolo;

3) l'ingente quantità di residui attivi/quote inesigibili;

4) la questione dell'aggio di riscossione;

5) problemi con l'Unione Europea.

In base alla direttiva n. 2006/123, all'attività di riscossione delle entrate degli enti locali sono applicabili le regole della direttiva UE servizi, per cui la legislazione nazionale non può imporre limiti alla libertà di stabilimento e prestazione che si rivelino discriminatori, non necessari o non proporzionali. In tal senso anche l'Avvocato generale dell’Unione Europea nelle cause riunite da C‑357/10 a C‑359/10, sollevate presso il TAR Lombardia da alcune società di riscossione private escluse da gare per la riscossione di tributi locali. Il termine del 1° gennaio 2012 è stato prorogato, successivamente, con diversi interventi del legislatore.

Tra una proroga e l'altra il Governo viene delegato a provvedere, al riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia (art. 10, comma 1, lettera c, legge n. 23/2014). La delega doveva quindi assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento; prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali più idonei ad assicurare la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità; assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, nonchè adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 446/1997, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio; prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea; definire, anche con il coinvolgimento dei comuni e delle regioni, un quadro di iniziative volto a rafforzare, in termini organizzativi, all'interno degli enti locali, le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei propri tributi, nonchè di accertamento e recupero delle somme evase; individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno; assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle società del gruppo Equitalia; prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione; prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi; contemperare le esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, in particolare per i profili attinenti alla tutela dell'abitazione, allo svolgimento dell'attività professionale e imprenditoriale, alla salvaguardia del contribuente in situazioni di grave difficoltà economica, con particolare riferimento alla disciplina della pignorabilità dei beni e della rateizzazione del debito. La delega per il riordino della riscossione delle entrate degli enti locali però non è stata resa esecutiva. Da ultimo, l'art. 18 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, contenente “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” dispone che: “Nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità, all'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»”.

Da sottolineare che se la precedente proroga - al 30 giugno 2016 -, era stata concessa “al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni”, l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2016 è stata concessa “nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità”. Un intervento legislativo più incisivo, teso a garantire la continuità della riscossione a tutto il 30 dicembre prossimo. Sono pertanto elevati i rischi che nessun riordino possa verificarsi entro il termine stabilito.

5 luglio 2016

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E AREE EDIFICABILI

La Suprema Corte è tornata ad occuparsi dell’obbligo di motivazione che deve contenere l’atto di accertamento. 
Con l’ordinanza n. 12659 del 17 giugno 2016 ha precisato che, ai fini della corretta identificazione del valore da attribuire all’immobile, l’avviso di accertamento deve, in ogni caso, contenere l’espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 5 del Dlgs 504/92 e non solo basarsi sulle risultanze di una compravendita relativa ad analogo bene. 
La sentenza riforma così, la decisione del giudice di merito che aveva accolto l’appello proposto dal concessionario Ici del Comune di Caserta, dando, quindi, piena conferma all’avviso di accertamento emesso nei confronti di una persona giuridica e relativo alla rideterminazione del valore di un’area fabbricabile con destinazione urbanistica D2 e, pertanto, edificabile.
Nel merito, la controversia si era conclusa a favore dell’ente impositore, ma la Corte di legittimità ha cassato la sentenza impugnata in quanto ha omesso di valutare un fatto decisivo.
L’ente impositore aveva giustificato, in appello, che la determinazione del valore attribuito all’area edificabile si basava su quanto riportato in un atto di compravendita avente ad oggetto analogo bene immobile. A parere del contribuente, invece, l’atto era privo di riferimento ai parametri indicati dalla norma di riferimento (articolo 5, comma 5, Dlgs 504/92), in cui è stabilito che per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 
La pronuncia non può che essere condivisa, in quanto la motivazione è elemento fondamentale della pretesa erariale e, nel caso delle aree edificabili, a prescindere dall’esistenza di uno strumento di comparazione, occorre sempre richiamare i riferimenti che la legge impone per determinare l’imponibile, cioè il valore venale in comune commercio all’inizio dell’anno di imposizione, ricavabile in base ai diversi parametri indicati nel predetto articolo 5.
 
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