Con la circolare 4/DF/2016 il MEF ha cercato di
regolarizzare alcuni aspetti ancora controversi in merito all’esenzione Imu
dovuta sui terreni agricoli che si trovino nel caso di fusione di due o più
comuni ricompresi nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993,
ponendo in rilievo però che dato il ritardo della pubblicazione della nota, è
assolutamente fatto salvo qualsiasi diritto al rimborso per il contribuente che
invece avesse ottemperato all’obbligo di versamento entro la data termine
notevolmente precedente.
Partendo dalla Legge di Stabilità 2016, vediamo quali sono i terreni soggetti a
tale esenzione:
1) terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla
Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
2) terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti
nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
3) terreni agricoli situati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
annesso alla Legge n. 448 del 2001;
4) terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile.
Tutti i terreni diversi da quelli sopra elencati (inclusi orti e terreni
incolti) sono, invece, soggetti ad IMU.
Ora analizziamo nel dettaglio i terreni facenti parte del punto 1 come da
chiarimenti della circolare suddetta. L’esenzione IMU per i terreni ricadenti
nei comuni di cui all’elenco della predetta Circolare, segue regola diversa a
seconda che il comune sia contrassegnato o meno dalla sigla PD (Comune
“parzialmente delimitato”). Continua così la circolare: “nell'elenco allegato alla presente circolare, predisposto sulla base
dei dati forniti dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati
i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni
agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ici) ai sensi
dell'articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione,
significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Se, invece, è
riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla
"pd', significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del
territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate
occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici scau
(servizio contributi agricoli unificati). Per i comuni compresi nei territori
delle province autonome di trento e bolzano e della regione friuli-venezia
giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che
delimitino le zone agricole in modo diverso da quello risultante dall'allegato
elenco”.
A fronte di tutto ciò è possibile desumere che le regole per i terreni in
esame siamo essenzialmente ricadenti in due fattispecie principali, per il
comune senza alcuna annotazione è prevista l’esenzione per tutti i terreni
agricoli ricadenti nel comune. Per il comune con annotazione “PD” (parzialmente
delimitato) è prevista l’esenzione solo per i terreni ricadenti nelle zone del
comune in cui vige l’esenzione. Per conoscere le zone del comune in cui opera
la predetta esenzione ci si può rivolgere direttamente all’ufficio tributi del
comune stesso.