Sulla Scorta del decreto interministeriale approvato il 24 febbraio 2016, la circolare n. 1/DF (dipartimento Finanze) detta le prime istruzioni operative per l'effettuazione dei rimborsi dei tributi comunali. Precisa innanzitutto che il decreto riguarda tutti i tributi comunali, ma prioritariamente disciplina i rimborsi relativi all'Imu, alla maggiorazione Tares, e alle imposte immobiliari delle province di Bolzano e Trento.
Finalmente viene messo per iscritto la data entro la quale i contribuenti riceveranno i rimborsi dell'Imu 2012 e annualità seguenti. Nella circolare si precisa che i Comuni dovranno caricare i provvedimenti di rimborso già perfezionati su un'applicazione che verrà resa disponibile sul Portale del federalismo entro il 28 aprile. Il caricamento dovrà avvenire nei successivi 60 giorni, quindi entro il 27 giugno 2016 e lo Stato effettuerà il rimborso degli importi dovuti entro i 90 giorni successivi, riconoscendo sugli importi dovuti gli interessi legali. Quindi, entro il 25 settembre 2016 i contribuenti riceveranno finalmente i rimborsi, tramite accredito sul proprio conto, se hanno fornito il proprio codice Iban o, in assenza di questo, tramite assegno circolare emesso dalla Banca d'Italia o contante da riscuotere presso la Banca d'Italia.
Molto importante è la precisazione relativa ai rimborsi effettuati a Comuni incompetenti, che obbligavano il contribuente a richiedere il rimborso al Comune incompetente e a subire un atto di accertamento per omesso versamento da parte del Comune competente. Ora la normativa, impone al Comune incompetente di riversare le somme a quello competente, entro 180 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La circolare precisa poi che la disposizione ha portata generale ed è quindi valida per tutti i tributi locali. La richiesta di riversamento può essere attivata su semplice comunicazione del contribuente ma anche d'ufficio direttamente dal Comune. Va comunque, precisato, che la normativa si riferisce ai versamenti erronei effettuati direttamente dal contribuente e non al diverso caso dell'errata digitazione del codice catastale nell'F24 da parte dell'operatore bancario o postale. In questo caso occorre procedere con una richiesta rivolta all'operatore per la correzione dell'F24.
In generale, si ricorda che le domande di rimborso, sia della quota statale che di quella comunale, devono essere presentate al Comune entro 5 anni dal versamento. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento complessivo corretto, e quindi non vi sia nulla da restituire, ma abbia versato allo Stato una quota di competenza comunale, e viceversa, occorre invece presentare una semplice comunicazione. Ricevuta l'istanza di rimborso o la comunicazione, il Comune deve verificarne la fondatezza entro 180 giorni. Nel caso in cui spetti il rimborso o comunque venga accertata l'avvenuta compensazione annuale tra quota statale e quota comunale, il Comune deve comunicare al Mef, l'importo totale, la quota da rimborsare a proprio carico e quella a carico dello Stato. Le somme a carico dei Comuni sono rimborsate secondo le modalità già previste dalla legge 296/2006, come di fatto è già avvenuto da tempo per l'Imu di competenza comunale. Per le quote di competenza statale è previsto che sia lo Stato a provvedere direttamente alla restituzione, ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria. Nel caso di somme erroneamente versate al Comune ma di competenza statale, il Comune deve provvedere al riversamento a favore dello Stato.
Ora, si chiede ai Comuni un vero e proprio superlavoro, da svolgere in tempi ristretti e in un periodo fitto di impegni, per l'approssimarsi degli acconti Imu, Tasi e Tari.
Molto dipenderà anche dall'applicativo informatico sul quale i Comuni dovranno caricare i provvedimenti di rimborso che hanno notificato dal 2002 al 2016, applicativo che sarà messo a disposizione entro il 28 aprile. La novità più penalizzante per i Comuni è la mancata considerazione dei dati già inviati con modalità diverse da quelle previste nel decreto. Peraltro, gli invii sono stati effettuati sulla base del comunicato del ministero dell'Interno del 21 maggio 2014, con il quale si invitavano gli enti a non inviare nulla al Viminale, essendo sufficiente «il solo invio al ministero dell'Economia che poi provvederà a trasmettere la relativa documentazione al ministero dell'Interno».
Va anche evidenziato che la risoluzione n. 2/DF imponeva al contribuente di presentare un'apposita comunicazione con la quale evidenziare l'errore di ripartizione o di utilizzo del codice tributo, comunicazione però presentata da pochi. I Comuni, quindi, dovranno comunicare gli importi di spettanza statale erroneamente ricevuti e viceversa, anche in assenza di comunicazioni del contribuente, e dovranno anche versare allo Stato gli importi erroneamente ricevuti, e viceversa.
Questa verifica è importante perché può incidere sulle assegnazioni da Fondo di solidarietà comunale. L'articolo 6, comma 4 del decreto prevede che il ministero dell'Economia e quello dell'Interno provvedono, esclusivamente con riferimento all'Imu 2013 e seguenti ed alla maggiorazione Tares del 2013, d'intesa con Anci, all'eventuali regolazioni nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale. La regolazione avviene sulla base delle comunicazioni pervenute entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento del Fondo di solidarietà.