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18 aprile 2016

IL REGOLAMENTO PER L'ISTITUTO DELL'INTERPELLO

L’Ifel (fondazione dell'Anci) con uno schema-tipo di regolamento sul diritto di interpello, pubblicato ieri sul proprio sito, anticipato da una premessa esplicativa, dichiara che entro il 1° luglio 2016 i Comuni dovranno adeguare o approvare ex novo i regolamenti sul diritto di interpello, applicabili a partire dal 1° gennaio di quest'anno anche nel caso in cui il Comune non abbia mai adottato un proprio regolamento sull'istituto.

Si tratta di un istituto introdotto dallo statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), recentemente revisionato dal Dlgs 156/2015 in attuazione della delega fiscale (legge 23/2014), che ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria.
Il nuovo quadro normativo prevede quattro diverse tipologie di interpello, ma solo due sono applicabili ai tributi comunali:
l'interpello ordinario, quello più diffuso, riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie che presentano condizioni di obiettiva incertezza;
l'interpello antiabuso, che rappresenta invece una novità, riguardante l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie (si pensi al caso dell'Ici dovuta per un'area fabbricabile pertinenziale, esaminato dalla Cassazione con la sentenza n. 25127/2009).
L'interpello probatorio e quello disapplicativo non sono invece applicabili ai tributi locali.

Nel merito il regolamento comunale proposto dall'Ifel è piuttosto snello (appena cinque articoli) e disciplina la presentazione dell'istanza di interpello, il suo contenuto e i successivi adempimenti del Comune, valorizzando gli strumenti telematici oggi a disposizione (invio dell'istanza a mezzo Pec e pubblicazione delle risposte sul sito internet del Comune).
Sul regime transitorio e l'efficacia dei regolamenti comunali già adottati, la premessa esplicativa dell'Ifel contiene un'importante precisazione: nelle more dell'attuazione del nuovo interpello previsto dal Dlgs 156/2015 non è possibile applicare in via transitoria il precedente regolamento che ogni ente avrebbe dovuto adottare in base alla legge 212 del 2000. Pertanto, nelle more dell'aggiornamento del regolamento comunale sul diritto di interpello, fatte salve le norme procedurali non in contrasto con il nuovo quadro normativo, le modifiche recate dal Dlgs 156/2015 sono applicabili ai tributi locali già dal 1° gennaio 2016, anche nell'ipotesi in cui il Comune non abbia mai approvato un proprio regolamento sul diritto di interpello.

Altrettanto importante è la precisazione finale sulla tempistica e sull'efficacia dei nuovi regolamenti, che non devono necessariamente rispettare il termine del 30 aprile 2016 previsto per l'adozione del bilancio, trattandosi di regolamento procedurale e di adeguamento a norme di legge. Sul punto Ifel evidenzia che occorre rispettare il termine previsto nell'articolo 8, comma 3 del DLgs 156/2015, per cui l'approvazione del regolamento dovrà avvenire entro il 1° luglio 2016, fermo restando che superato tale termine trovano comunque applicazione, anche in assenza di regolamento comunale, le disposizioni di legge. Vale a dire che i Comuni non potranno opporre ai contribuenti la mancata approvazione del regolamento sull'interpello e saranno comunque costretti a rispondere alle istanze.
 
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