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11 aprile 2016

E' ESENTE DA ICI ANCHE LA PERTINENZA CON UN INDIRIZZO DIVERSO

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza 555/45/16 del 28 gennaio scorso ha stabilito il principio per il quale un immobile e la sua pertinenza, ai fini Ici, possono trovarsi su mappali e avere indirizzi differenti: perché il vincolo pertinenziale sia riconosciuto è sufficiente che il bene accessorio sia parte dello stesso complesso dove si trova l'immobile principale.

La vicenda trae origine da una contestazione, formulata dal Comune di Milano, di difetto di pertinenzialità di un box rispetto all'abitazione principale. L'amministrazione sostiene che il box non si può ritenere pertinenziale essendo situato a un indirizzo diverso rispetto a quello dell'abitazione. La Ctp accoglie il ricorso, riconoscendo il carattere di pertinenzialità, dato che i due immobili sono situati nello stesso complesso. I giudici precisano che si deve escludere l'identità di edificio, vista la diversità di mappale, di numerazione civica e anche di amministrazione condominiale. Resta quindi da accertare se, in concreto, si possa ritenere che gli stessi immobili si trovino nello stesso complesso immobiliare. Alla verifica, la Ctr dà risposta positiva osservando che la presenza di una stringente connessione tra i due edifici è provata sia dall'ingresso carraio del box situato nella stesso complesso immobiliare dell'abitazione, sia dalla possibilità di accesso esistente tra i due edifici. Di conseguenza, i giudici ritengono che il box sia pertinenza dell'abitazione.

La sentenza si allinea alla risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008 del ministero dell'Economia che non conferisce rilevanza ai fini della sussistenza della pertinenzialità all'autonomo accatastamento della pertinenza rispetto all'abitazione principale, purché la prima sia destinata al servizio durevole della seconda. I Comuni hanno il potere di adottare un regolamento finalizzato a qualificare, ai fini impostivi, la nozione di pertinenza diversamente rispetto a quella civilistica. Tuttavia, nel caso esaminato, la Ctr non ha ritenuto sussistenti i limiti adottati dal Comune di Milano con il proprio regolamento.
 
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