Con la sentenza n. 7665, depositata ieri, le Sezioni unite della Corte di cassazione fanno chiarezza rettificando una singolare pronuncia che era arrivata dal Consiglio di Stato riguardante la cognizione sulle liti in materia di atti amministrativi relativi alla revisione delle micro zone catastali, che in base all'articolo 1, comma 335, della legge 311/04, spetta al giudice amministrativo e non al giudice tributario.
Nello specifico della fattispecie esaminata dalle sezioni unite, un contribuente aveva ricevuto un atto di nuovo classamento di immobile, adottato in esito alla revisione delle micro zone catastali intervenuta nel comune di Lecce. In occasione del ricevimento di questo atto, il contribuente, in proprio e quale rappresentante del Codacons, impugnava tutti gli atti deliberativi formati a monte dell'intervenuto riclassamento nonché, nello specifico, il nuovo accertamento catastale recato nell'atto stesso. L'impugnazione era proposta davanti al Tar. L'avvocatura dello Stato aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la materia avrebbe dovuto essere devoluta alle Commissioni tributarie. Il Tar ha accolto il ricorso del Codacons. La sentenza è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato, al quale veniva reiterata l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Con pronuncia a dir poco sorprendente, il Consiglio di Stato ha accolto l'eccezione dell'Avvocatura, affermando la giurisdizione delle Commissione tributarie anche con riguardo agli atti amministrativi generali riguardanti la materia catastale. Secondo i giudici amministrativi, l'articolo 74 della legge n. 342/00, che impone la notifica di tutte le rendite catastali all'intestatario degli immobili, nel richiamare l'articolo 2 del decreto legislativo 546/92, va qualificato come norma attributiva di giurisdizione. Secondo questa tesi, dunque, una volta che la rendita viene notificata, qualsiasi contestazione sul procedimento di determinazione della stessa ricade nella competenza dei giudici tributari.
Le Sezioni Unite, sollecitate in sede di regolamento di giurisdizione, hanno cassato la sentenza del Consiglio di Stato, riportando la controversia nell'alveo della giustizia amministrativa.
In primo luogo, la Cassazione ricorda quali sono i presupposti della revisione delle microzone, che non sono rappresentati né dalla richiesta del comune, né dalla generica evoluzione del mercato immobiliare. Deve, infatti, essere accertato uno scostamento significativo del valore degli immobili sulla base dei criteri stabiliti nella determinazione direttoriale del febbraio 2005.
Osservano, inoltre, le Sezioni unite che il richiamo all'articolo 2 del decreto 546/92, contenuto nell'articolo 74, è limitato alle controversie già appartenenti alle Commissioni tributarie. Tali sono quelle promosse dai singoli possessori con riferimento all'intestazione e alle delimitazione di specifiche particelle catastali.
Ancora le Sezioni Unite ritengono che le Commissioni tributarie, per loro natura, hanno solo il potere di decidere in via incidentale della legittimità degli atti amministrativa, con l'intermediazione necessaria dell'impugnazione di un provvedimento impositivo avente un destinatario specifico, e non una collettività indistinta di soggetti. Qualora le Commissioni lo ritengano necessario, è possibile disporre la sospensione del processo, in attesa della definizione del giudizio amministrativo, al fine di evitare contrasto di giudicati.
Rimane, invece, nella cognizione dei giudici tributari l'impugnazione del singolo classamento che ha rappresentato l'occasione per l'avvio della contestazione dell'iter amministrativo.