La fattispecie posta all’attenzione dei giudice tributari riguarda un notaio che aveva rogato un atto di vendita di un terreno dagli acquirenti qualificato come pertinenza di un edificio che avevano in precedenza acquistato e per il quale avevano ottenuto le agevolazioni fiscali "prima casa". In base a tale dichiarazione avevano versato l'imposta di registro al 3% e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. L'ufficio aveva ,però, ritenuto che l'acquisto del terreno non potesse beneficiare di quelle agevolazioni, perché esso non era censito al catasto urbano unitamente al bene principale: non era cioè "graffato" al fabbricato abitativo, ma censito autonomamente. Per questo era stato emesso avviso di liquidazione, per il recupero delle maggiori imposte dovute. A questo punto il notaio rogante aveva allora proposto ricorso e la Ctp aveva annullato l'atto. Ma l'ufficio aveva proposto appello chiedendo alla Ctr Lombardia di ritenere legittimo l'avviso di liquidazione che si basava sul dato oggettivo e documentale della mancata "graffatura" dell'immobile qualificato pertinenza. Secondo l'Agenzia, con riferimento ai terreni, le circolari dell'amministrazione finanziaria (del 12 agosto 2005 e del 29 maggio 2013) prevedono che il proprietario deve formalizzare catastalmente la sua scelta di destinare funzionalmente e durevolmente il bene a servizio di altro principale. Se non lo fa dimostra la sua volontà di non destinare il terreno a servizio del fabbricato.
Anche i giudici di secondo grado hanno tuttavia disatteso le tesi dell'ufficio, affermando che le circolari non possono derogare alla legge. Secondo la Ctr, infatti, la normativa in materia di imposta di registro non prevede alcuna limitazione tassativa rispetto ai beni che possono assumere natura pertinenziale di un fabbricato ai fini fiscali. Contiene invece solo un'elencazione esemplificativa e indica due requisiti necessari, uno oggettivo e uno soggettivo: la destinazione durevole al servizio o ad ornamento del bene principale; e la volontà del titolare del diritto reale sulla cosa principale di effettuare tale destinazione.
Nel caso al loro esame, inoltre, i giudici rilevavano che le caratteristiche dimensionali del terreno erano in tutto compatibili ed in linea con i limiti fissati dall'articolo 5 del Dm 2 agosto 1962 perché un'area scoperta potesse considerarsi pertinenza di un'abitazione non di lusso. L'annullamento dell'avviso di liquidazione è stato dunque confermato con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese.