Il soggetto privato che effettua attività di supporto alla riscossione dei tributi locali non deve necessariamente iscriversi all'albo ministeriale previsto dall'articolo 53 del Dlgs 446/1997. Il Tar Bari con la sentenza 424/2016, ha chiarito che Il soggetto privato che effettua attività di supporto alla riscossione dei tributi locali non deve necessariamente iscriversi all'albo ministeriale previsto dall'articolo 53 del Dlgs 446/1997.
Si tratta di una questione piuttosto controversa in giurisprudenza, in parte orientata in senso favorevole all'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo (cfr Consiglio di Stato sentenza 2792/2003, Tar Torino ordinanza 427/2012e Tar Brescia sentenza 393/2014).
In senso contrario si è tuttavia pronunciata altra parte della giurisprudenza, tra cui lo stesso Consiglio di Stato con la sentenza 1878/2006, secondo cui l'iscrizione all'albo è «necessaria soltanto per l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi», non in caso di attività di supporto. Posizione recentemente ribadita dai giudici di Palazzo Spada, i quali hanno affermato che non può essere richiesta l'iscrizione all'albo per l'affidamento di attività senza maneggio di denaro pubblico (sentenza 1421/2014). Conclusione da ritenere, però, non condivisibile. Difatti l'albo non riguarda la sola riscossione delle entrate ma anche il loro accertamento, quindi il maneggio di denaro pubblico non può ritenersi l'unico elemento decisivo.
Sulla stessa lunghezza d'onda del Consiglio di Stato si pone anche la sentenza 424/2016 del Tar Bari, il quale evidenzia che nel caso in questione non viene in rilievo l'attribuzione di funzioni pubbliche né alcun maneggio di denaro pubblico, attività che viceversa giustificano la necessaria iscrizione all'albo ministeriale come garanzia di affidabilità patrimoniale. All'opposto, l'eventuale previsione della obbligatoria iscrizione all'albo con riferimento alla attività di mero supporto darebbe luogo ad illegittimità del bando di gara per «evidente sproporzione».
Conclusioni per un verso non condivisibili e per altro verso in contrasto al consolidato orientamento giurisprudenziale che consente ai Comuni di richiedere ulteriori requisiti per l'ammissione alla gara.
In particolare non è dato comprendere in cosa consista questa «evidente sproporzione» cui fa riferimento il Tar Bari, non essendo irragionevole richiedere, per l'espletamento di attività strettamente correlate alla gestione dei tributi, almeno il requisito abilitante previsto per legge. Infatti la funzione dell'albo è quella di garantire l'affidabilità di soggetti privati incaricati di ingerirsi in modo rilevante nelle attività degli enti locali dedicate al reperimento delle entrate, anche se il servizio non comporta l'attribuzione di potestà pubblicistiche, essendo l'adozione degli atti finali a cura degli uffici comunali. Peraltro, considerando che i comuni riscuotono i tributi a mezzo F24 e quindi il ricorso alle attività strumentali è ormai prevalente, dovremmo pervenire alla conclusione di ritenere superflua la stessa esistenza dell'albo nazionale, opzione questa che si porrebbe in contrasto con le funzioni di garanzia affermate dagli stessi giudici amministrativi.