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28 aprile 2016

LE SCADENZE PIU' IMPORTANTI PER LA GESTIONE DEI COMUNI HANNO LA STESSA DATA: 30 APRILE

Il 30 aprile cadono tutte le scadenze più importanti per la gestione dei Comuni: entro il 30 vanno chiusi i preventivi 2016, i rendiconti del 2015, il questionario da inviare alla corte dei conti sui preventivi 2015, il documento unico di programmazione nella sua versione finale e, nell'esercizio provvisorio, la risistemazione di impegni e accertamenti in seguito al riaccertamento ordinario dei residui. Quest'affollamento di scadenze ha riacceso, anche se in via informale, la  pressione per un rinvio dei termini per i preventivi, su cui però il governo aveva già chiarito in più occasioni di non voler tornare, anche per continuare il "miglioramento" rispetto all'anno scorso, quando la data chiave per i preventivi era stata fissata al 30 luglio. La sincronia dei termini fra bilanci di previsione e consuntivi, però, sta complicando parecchio la vita degli uffici ragioneria e dei revisori dei conti.
Il peso politico dato dal governo all'arretramento delle scadenze dei preventivi, in effetti, ha fatto accelerare tutta la macchina amministrativa, che in largo anticipo rispetto agli scorsi anni ha prodotto i numeri chiave per i conti locali.
Come sempre accade il quadro della finanza locale è dinamico, e anche questa primavera dovrebbe veder fiorire un nuovo decreto enti locali con novità importanti per l'equilibrio dei conti. Un problema a sé, prima di tutto, riguarda gli enti che nel 2015 hanno sforato il Patto di stabilità, un gruppo formato da 270 Comuni invece dei soliti 70-80 degli anni passati. In base alle regole ordinarie, queste amministrazioni dovrebbero mettere a preventivo un taglio al fondo di solidarietà pari allo sforamento, ma è forte la pressione per replicare il tetto già previsto dal decreto enti locali dell'anno scorso. Proprio le sanzioni, del resto, sono il problema che ha avviato il cantiere del nuovo decreto, perché l'equivalenza fra sforamento 2015 e taglio 2016 porterebbe dritta al dissesto la maggioranza delle 76 Province e Città metropolitane che hanno mancato gli obiettivi di finanza pubblica per quasi un miliardo. I Comuni, d'altra parte, hanno realizzato anche nel 2015 il solito superamento miliardario dei target fissati dalla manovra, di fatto cancellando l'impatto sul consolidato della Pa delle difficoltà degli enti di area vasta.
La prospettiva del decreto, però, riaccende di certo il dibattito sugli altri provvedimenti che potrebbero apportare più flessibilità ai bilanci dei Comuni.

27 aprile 2016

OFFERTA INAMMISSIBILE SE CONTENENTE ALCUNE VOCI PARI A ZERO

Si dibatte sull'esclusione dalla gara della società partecipante che ha inserito all'interno della stessa alcune voci in cui si articolava l’offerta economica pari a zero.
In particolare la formula di valutazione prevista dalla lex specialis di gara presupponeva un valore positivo per ciascuna voce e sub voce dell’offerta. L’offerta economica in cui alcune voci sono uguali a zero va considerata alla stregua di una «mancata offerta» e pertanto è inammissibile. Statuisce così la Terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1307 del 1 aprile 2016. Il Tar nel motivare la sentenza ha affermato che «un’offerta economica pari a zero, anche con riguardo ad una sola delle sotto voci in cui risulta strutturata dalla stazione appaltante, equivale a mancata offerta economica, essendo questa priva di un elemento essenziale».
In sede d’appello i Giudici di Palazzo Spada (che confermano la decisione di rigetto pronunciata dal Tar territoriale) spiegano che la questione sottoposta all'esame del collegio ha dato luogo in giurisprudenza a due diversi orientamenti. Un indirizzo ha giudicato ammissibile l'offerta, sul presupposto che in mancanza di un’esplicita previsione del disciplinare che sanzioni, a pena di inammissibilità, la presentazione di un’offerta pari a zero per una delle voci, la stazione appaltante non può disporre l’esclusione dell’offerta ovvero omettere di applicare la formula matematica prescritta; risultando quindi ragionevole, a fronte di voci di prezzo pari a zero, applicare comunque la formula matematica, sostituendo il prezzo zero con un prezzo infinitesimale che consenta l’operatività della formula, senza snaturare l’offerta più vantaggiosa. (si veda Consiglio di Stato, sezione VI, 17 settembre 2009 n. 5583).
L’altro indirizzo, invece, giudica inammissibile l'offerta (confrontare Consiglio di Stato, Sezione V, 16 luglio 2010 n. 4624; Sezione III, 15 gennaio 2013, n. 177).
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ritiene convincente il secondo degli orientamenti richiamati. Per i Giudici di Palazzo Spada quindi l'offerta economica in cui alcune voci sono uguali a zero va considerata alla stregua di una «mancata offerta» in quanto non conforme alla lex di gara e, pertanto, è inammissibile dovendosi giudicare irrilevante il fatto che la lex specialis non precludesse espressamente di formulare una siffatta offerta.

Di conseguenza deve considerarsi legittima la decisione della Commissione di gara che, nei casi come quello in esame, sanziona con l’esclusione il concorrente che presenta un’offerta in cui alcune voci sono uguali a zero, rilevando a tal riguardo il difetto di un elemento essenziale dell'offerta economica per come strutturata dalla stazione appaltante, la cui essenzialità è resa specificamente manifesta proprio dall'approntamento della formula matematica di valutazione.

26 aprile 2016

L'ALIQUOTA SU MISURA PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO

Pur a fronte dei chiarimenti forniti dal dipartimento delle Finanze nella risoluzione 1/2016, appare necessario definire in modo chiaro quale sia la natura degli immobili concessi in comodato ai fini della loro qualificazione nell'ambito dell'Imu.
Il dimezzamento della base imponibile non appare infatti coordinabile con la previsione per cui questi immobili potrebbero continuare a essere equiparati all'abitazione principale anche solo sotto il profilo dell'aliquota applicabile nel 2016; fino allo scorso anno, si prevedeva (comma 707 della legge 147/2013) che i Comuni avrebbero potuto considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado ivi residenti e dimoranti, limitando l'agevolazione alla quota di rendita non eccedente il valore di 500 euro o ai casi di nuclei familiari con Isee non superiore a 15mila euro annui.
Come chiarito dalla risoluzione 1/DF/2016, da quest'anno gli immobili concessi in comodato non potranno più essere considerati, sotto il profilo impositivo, come abitazioni principali, ma dovranno essere assoggettati a imposta come «altri fabbricati», in quanto utilizzati da un soggetto diverso dal proprietario; nella risoluzione è infatti correttamente chiarito che gli immobili concessi in comodato godranno del dimezzamento della base imponibile anche ai fini Tasi, ma dovranno comunque essere assoggettati a quest'ultima imposta (ovviamente nei soli Comuni che applicheranno la Tasi sugli altri fabbricati e solo con riferimento alla quota del possessore, se si considera che, dal 2016, il detentore che utilizza l'immobile quale propria abitazione principale è esente da Tasi per la propria quota, con un'agevolazione che si estende anche al comodatario), così confermando indirettamente che l'immobile concesso in comodato non potrà essere equiparato all'abitazione principale, in quanto, in questa ipotesi, dal 2016 avrebbe dovuto essere considerato esente anche da Tasi. Un'ulteriore complicazione in sede di definizione dei presupposti impositivi deriva dalla necessità che i Comuni individuino una specifica aliquota riferibile a questa tipologia di immobili, che non potrà essere rinvenuta nell'aliquota generale prevista per gli altri fabbricati. L'individuazione dell'aliquota applicabile agli immobili concessi in comodato incide infatti sul rimborso che lo Stato dovrà garantire ai Comuni, perché la quantificazione di tale minor gettito sarà necessariamente condizionata dall'aliquota che il Comune individuerà come applicabile. Sotto questo profilo, si deve evidenziare che, senza un'aliquota specifica, lo Stato potrebbe avere interesse a rimborsare agli enti locali soltanto il 50% dell'imposta determinata sull'aliquota di base del 7,6 per mille e non, invece, la quota di imposta effettivamente non versata dal contribuente, nel caso in cui l'aliquota generale prevista dal Comune per gli altri fabbricati sia superiore a quella media fissata per legge. In questo senso, costituisce un pericoloso precedente interpretativo quello dettato dallo stesso dipartimento delle Finanze nella risoluzione 2/2015, in cui, con riferimento ai terreni agricoli divenuti per la prima volta imponibili ai fini Imu nello scorso anno, a fronte della perdita da parte dell'ente locale della qualifica di Comune montano era stato chiarito che – in assenza di una specifica aliquota definita da parte del Comune per questi cespiti – ai terreni agricoli divenuti imponibili si sarebbe in ogni caso resa applicabile l'aliquota di base del 7,6 per mille, non avendo il comune stabilito un'aliquota specifica per i terreni agricoli e non potendo essere applicata l'Imu su questi terreni, sulla base dell'aliquota generale prevista per gli altri fabbricati.

Se si considera che, con l'applicazione di questa interpretazione anche al comodato 2016, lo Stato potrebbe ridurre al 3,8 per mille il rimborso dell'Imu non percepita da parte dei Comuni, anche nel caso in cui gli enti locali, tenendo conto del dimezzamento della base imponibile, abbiano previsto l'applicazione al comodato di una aliquota ordinaria superiore al 7,6 per mille, appare quindi evidente che i Comuni che vorranno applicare agli immobili concessi in comodato un'aliquota Imu superiore a quella di base dovranno provvedere a individuarla in modo specifico; in primo luogo per chiarire ai contribuenti che l'immobile concesso in comodato dovrà essere assoggettato a Imu sulla base di un aliquota ad hoc, diversa da quella applicabile all'abitazione principale, ma soprattutto per garantirsi che la restituzione da parte dello Stato del 50% di propria competenza venga effettuata sulla base dell'aliquota specifica individuata per questa tipologia di immobili e non invece sulla base dell'aliquota ordinaria.

21 aprile 2016

LA RIFORMA DEL CATASTO E L'INVARIANZA DI GETTITO A LIVELLO COMUNALE

«L'invarianza di gettito a livello comunale è un punto fermo. Penso che ricominceremo a discutere della riforma del catasto e da qui ripartiremo: l'avevamo deciso all'unanimità». Le parole del viceministro dell'Economia, Luigi Casero – pronunciate ieri a Roma al convegno per i 130 anni del catasto - suonano come una garanzia per tutti quei proprietari d'immobili che temono nuovi rincari dalla riforma del catasto. E non a caso la precisazione è stata definita «importante» da Confedilizia ieri con un comunicato.
Il riordino richiamato nell'agenda delle riforme dal Def, sia pure con una certa prudenza e dopo la verifica degli effetti distributivi per contribuenti e Comuni, è da completare tra il 2016 e il 2018.
L'obiettivo, difatti, è arrivare a un sistema integrato in cui sia possibile reperire le informazioni identificative, tecniche e censuarie, oltre a quelle relative alla titolarità degli immobili e al loro valore Omi.
Quello del catasto è un «work in progress», ha aggiunto Gabriella Alemanno, vicedirettore delle Entrate, nel corso del dibattito seguìto alla prolusione di Saverio Miccoli, ordinario di Estimo civile all'Università La Sapienza. «Dopo lo stop alla riforma – ha spiegato Alemanno – ci siamo fermati con le attività di stima degli immobili, ma è proseguita la pulizia delle banche dati». Il che significa individuare le unità immobiliari che si trovano in uno stesso edificio (così da far emergere i classamenti anomali), ma anche - ad esempio - bonificare le particelle catastali incoerenti: solo nel 2015 ne sono state corrette 671mila. Va in questa direzione anche la pubblicazione della consistenza in metri quadrati delle unità a destinazione ordinaria, scattata il 9 novembre scorso. «Ed è un passaggio che crea anche maggiore partecipazione del cittadino», ha sottolineato Alemanno.
Proprio sull'importanza di coinvolgere i proprietari tramite i professionisti si è soffermato il presidente dei geometri, Maurizio Savoncelli, categoria da cui nel 2015 è arrivato il grosso del milione e 262mila Docfa per variazioni e nuove costruzioni. Savoncelli ha fatto un appello a «non impoverire l'Agenzia di professionalità tecniche: anche se dal 1° giugno scorso trasmettiamo gli atti solo in via telematica abbiamo bisogno di un'interfaccia negli uffici». Sempre in tema di interazione tra privati e amministrazione, il presidente del Notariato, Maurizio D'Errico, ha ricordato «l'esperimento riuscito della conformità catastale», la cui verifica al momento del rogito è obbligatoria dal 2010.
È emersa con forza anche la necessità di un maggiore coinvolgimento dei Comuni, talora distratti nella "manutenzione" della propria base imponibile, intesa come verifica del corretto accatastamento degli edifici. 
Sul punto Alessandro Cattaneo, presidente della Fondazione valore comune dell'Anci, è stato chiaro: «Il tema "patrimonio", sia publico che privato, era in coda alle priorità dei Comuni, ma il trend è cambiato, anche per la riduzione di risorse subita dagli enti locali. Ora chiediamo solo al legislatore di darci un quadro normativo certo, poi dovremo essere bravi a lavorare a livello locale in pool con professionisti e contribuenti per metter mano alla questione catastale».
L'impressione è che per mettere mano alla questione catastale a livello nazionale sarà indispensabile superare i rischi di impopolarità tra i cittadini, oltre che di rincari. Un aiuto in questa direzione può arrivare dall'abolizione del prelievo sull'abitazione principale, come ha spiegato il direttore generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella: «Le prime case sono possedute per il 36% da dipendenti e per il 40% da pensionati. Aver detassato la prima casa elimina alcune gravi iniquità distributive del prelievo e riduce la percezione della tassazione».


20 aprile 2016

AL VIA IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Dopo l'approvazione finale da parte del governo, è stato finalmente numerato e redatto il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici di lavori, servizi e forniture. 

Completate a tempo di record le ultime verifiche (la "bollinatura" della Ragioneria lunedì e la firma del Capo dello Stato ieri), il decreto legislativo di riforma è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91. Parte, così, la riforma che semplifica in modo strutturale il sistema, rende centrale il ruolo dell'Anac e introduce alcune novità strategiche, come la qualificazione delle stazioni appaltanti e il rating delle imprese. 

Ora però il rischio concreto è che prenda forma un'impasse del sistema degli appalti pubblici, almeno per i prossimi mesi.
Il motivo è nascosto nella velenosa coda del decreto: «Il presente codice entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale». Quindi, il testo ha già forza di legge. Il Governo ha, quindi, scelto di non prevedere neppure la consueta fase di vacatio legis di 15 giorni, né tantomeno una fase transitoria più lunga, per consentire agli operatori di mettersi al passo con i nuovi adempimenti. 

Questo però comporta alle Pa e imprese l’attuazione immediata delle nuove regole, e i bandi pubblicati da oggi devono essere costruiti con il nuovo Codice. La prassi però spesso è molto lontana dalla teoria, così la fase di adattamento alle nuove norme richiederà certamente una gestazione notevolmente più lunga. Inoltre non possiamo non sottolineare l’esistenza di numerosi elementi di incertezza derivanti dal fatto che il Dlgs 50/2016 rinvia molte importanti novità a più di quaranta provvedimenti attuativi, da approvare nei prossimi mesi, per ciò detto il rischio blocco pare sempre più inevitabile. Probabilmente si agirà attraverso decreti correttivi per andare ad “aggiustare il tiro” su alcuni temi. Altri provvedimenti invece entreranno in vigore da tre mesi a due anni di tempo a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta. 

Uno dei cambiamenti più rilevanti subito in vigore è il divieto di appalto integrato nei lavori pubblici (progettazione + lavori). Nel vecchio Codice le stazioni appaltanti erano libere, e un certo "abuso" dell'appalto integrato ha portato contenziosi nella fase di progettazione post-gara. La legge delega ha chiesto perciò di limitarlo ai soli casi di rilevante contenuto tecnologico dell'opera, e il testo finale ha fatto ancora di più: le gare di lavori si devono fare sempre su progetto esecutivo. Un divieto assoluto di appalto integrato che sta disorientando le stazioni appaltanti, tant'è che negli ultimi giorni si è assistito a una corsa a pubblicare appalti integrati, prima della riforma. Solo negli ultimi tre giorni utili (15, 18 e 19 aprile), sono stati pubblicati 15 bandi soprasoglia ad appalto integrato, per un importo di 235 milioni di euro. Quasi certa, ora, una fase di stallo, per "digerire" la novità e portare i progetti alla fase di esecutivo.
Corsa ai bandi anche sul massimo ribasso, criterio di aggiudicazione prima libero, e che da oggi diventa possibile solo fino a un milione di euro (al di sopra sarà obbligatoria la valutazione prezzo-qualità). Nelle ultime settimane l'Anas ha pubblicato 33 gare per accordi quadro di manutenzione straordinaria, tra cui 21 per la Salerno-Reggio Calabria, per un valore totale di 256 milioni di euro. Anche qui c'è da aspettarsi ora una fase di adattamento, soprattutto per fissare nuovi criteri di valutazione qualitativa delle offerte in lavori "di routine". 

19 aprile 2016

MICROZONE E RENDITE CATASTALI

Con la sentenza n. 7665, depositata ieri, le Sezioni unite della Corte di cassazione fanno chiarezza rettificando una singolare pronuncia che era arrivata dal Consiglio di Stato riguardante la cognizione sulle liti in materia di atti amministrativi relativi alla revisione delle micro zone catastali, che in base all'articolo 1, comma 335, della legge 311/04, spetta al giudice amministrativo e non al giudice tributario.

Nello specifico della fattispecie esaminata dalle sezioni unite, un contribuente aveva ricevuto un atto di nuovo classamento di immobile, adottato in esito alla revisione delle micro zone catastali intervenuta nel comune di Lecce. In occasione del ricevimento di questo atto, il contribuente, in proprio e quale rappresentante del Codacons, impugnava tutti gli atti deliberativi formati a monte dell'intervenuto riclassamento nonché, nello specifico, il nuovo accertamento catastale recato nell'atto stesso. L'impugnazione era proposta davanti al Tar. L'avvocatura dello Stato aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la materia avrebbe dovuto essere devoluta alle Commissioni tributarie. Il Tar ha accolto il ricorso del Codacons. La sentenza è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato, al quale veniva reiterata l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Con pronuncia a dir poco sorprendente, il Consiglio di Stato ha accolto l'eccezione dell'Avvocatura, affermando la giurisdizione delle Commissione tributarie anche con riguardo agli atti amministrativi generali riguardanti la materia catastale. Secondo i giudici amministrativi, l'articolo 74 della legge n. 342/00, che impone la notifica di tutte le rendite catastali all'intestatario degli immobili, nel richiamare l'articolo 2 del decreto legislativo 546/92, va qualificato come norma attributiva di giurisdizione. Secondo questa tesi, dunque, una volta che la rendita viene notificata, qualsiasi contestazione sul procedimento di determinazione della stessa ricade nella competenza dei giudici tributari.

Le Sezioni Unite, sollecitate in sede di regolamento di giurisdizione, hanno cassato la sentenza del Consiglio di Stato, riportando la controversia nell'alveo della giustizia amministrativa.
In primo luogo, la Cassazione ricorda quali sono i presupposti della revisione delle microzone, che non sono rappresentati né dalla richiesta del comune, né dalla generica evoluzione del mercato immobiliare. Deve, infatti, essere accertato uno scostamento significativo del valore degli immobili sulla base dei criteri stabiliti nella determinazione direttoriale del febbraio 2005.
Osservano, inoltre, le Sezioni unite che il richiamo all'articolo 2 del decreto 546/92, contenuto nell'articolo 74, è limitato alle controversie già appartenenti alle Commissioni tributarie. Tali sono quelle promosse dai singoli possessori con riferimento all'intestazione e alle delimitazione di specifiche particelle catastali.
Ancora le Sezioni Unite ritengono che le Commissioni tributarie, per loro natura, hanno solo il potere di decidere in via incidentale della legittimità degli atti amministrativa, con l'intermediazione necessaria dell'impugnazione di un provvedimento impositivo avente un destinatario specifico, e non una collettività indistinta di soggetti. Qualora le Commissioni lo ritengano necessario, è possibile disporre la sospensione del processo, in attesa della definizione del giudizio amministrativo, al fine di evitare contrasto di giudicati.
Rimane, invece, nella cognizione dei giudici tributari l'impugnazione del singolo classamento che ha rappresentato l'occasione per l'avvio della contestazione dell'iter amministrativo.

18 aprile 2016

RIMBORSI IMU DA GARANTIRE AI CONTRIBUENTI ENTRO SETTEMBRE

Sulla Scorta del decreto interministeriale approvato il 24 febbraio 2016, la circolare n. 1/DF (dipartimento Finanze) detta le prime istruzioni operative per l'effettuazione dei rimborsi dei tributi comunali. Precisa innanzitutto che il decreto riguarda tutti i tributi comunali, ma prioritariamente disciplina i rimborsi relativi all'Imu, alla maggiorazione Tares, e alle imposte immobiliari delle province di Bolzano e Trento.

Finalmente viene messo per iscritto la data entro la quale i contribuenti riceveranno i rimborsi dell'Imu 2012 e annualità seguenti. Nella circolare si precisa che i Comuni dovranno caricare i provvedimenti di rimborso già perfezionati su un'applicazione che verrà resa disponibile sul Portale del federalismo entro il 28 aprile. Il caricamento dovrà avvenire nei successivi 60 giorni, quindi entro il 27 giugno 2016 e lo Stato effettuerà il rimborso degli importi dovuti entro i 90 giorni successivi, riconoscendo sugli importi dovuti gli interessi legali. Quindi, entro il 25 settembre 2016 i contribuenti riceveranno finalmente i rimborsi, tramite accredito sul proprio conto, se hanno fornito il proprio codice Iban o, in assenza di questo, tramite assegno circolare emesso dalla Banca d'Italia o contante da riscuotere presso la Banca d'Italia.

Molto importante è la precisazione relativa ai rimborsi effettuati a Comuni incompetenti, che obbligavano il contribuente a richiedere il rimborso al Comune incompetente e a subire un atto di accertamento per omesso versamento da parte del Comune competente. Ora la normativa, impone al Comune incompetente di riversare le somme a quello competente, entro 180 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La circolare precisa poi che la disposizione ha portata generale ed è quindi valida per tutti i tributi locali. La richiesta di riversamento può essere attivata su semplice comunicazione del contribuente ma anche d'ufficio direttamente dal Comune. Va comunque, precisato, che la normativa si riferisce ai versamenti erronei effettuati direttamente dal contribuente e non al diverso caso dell'errata digitazione del codice catastale nell'F24 da parte dell'operatore bancario o postale. In questo caso occorre procedere con una richiesta rivolta all'operatore per la correzione dell'F24.

In generale, si ricorda che le domande di rimborso, sia della quota statale che di quella comunale, devono essere presentate al Comune entro 5 anni dal versamento. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento complessivo corretto, e quindi non vi sia nulla da restituire, ma abbia versato allo Stato una quota di competenza comunale, e viceversa, occorre invece presentare una semplice comunicazione. Ricevuta l'istanza di rimborso o la comunicazione, il Comune deve verificarne la fondatezza entro 180 giorni. Nel caso in cui spetti il rimborso o comunque venga accertata l'avvenuta compensazione annuale tra quota statale e quota comunale, il Comune deve comunicare al Mef, l'importo totale, la quota da rimborsare a proprio carico e quella a carico dello Stato. Le somme a carico dei Comuni sono rimborsate secondo le modalità già previste dalla legge 296/2006, come di fatto è già avvenuto da tempo per l'Imu di competenza comunale. Per le quote di competenza statale è previsto che sia lo Stato a provvedere direttamente alla restituzione, ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria. Nel caso di somme erroneamente versate al Comune ma di competenza statale, il Comune deve provvedere al riversamento a favore dello Stato.

Ora, si chiede ai Comuni un vero e proprio superlavoro, da svolgere in tempi ristretti e in un periodo fitto di impegni, per l'approssimarsi degli acconti Imu, Tasi e Tari.
Molto dipenderà anche dall'applicativo informatico sul quale i Comuni dovranno caricare i provvedimenti di rimborso che hanno notificato dal 2002 al 2016, applicativo che sarà messo a disposizione entro il 28 aprile. La novità più penalizzante per i Comuni è la mancata considerazione dei dati già inviati con modalità diverse da quelle previste nel decreto. Peraltro, gli invii sono stati effettuati sulla base del comunicato del ministero dell'Interno del 21 maggio 2014, con il quale si invitavano gli enti a non inviare nulla al Viminale, essendo sufficiente «il solo invio al ministero dell'Economia che poi provvederà a trasmettere la relativa documentazione al ministero dell'Interno».
Va anche evidenziato che la risoluzione n. 2/DF imponeva al contribuente di presentare un'apposita comunicazione con la quale evidenziare l'errore di ripartizione o di utilizzo del codice tributo, comunicazione però presentata da pochi. I Comuni, quindi, dovranno comunicare gli importi di spettanza statale erroneamente ricevuti e viceversa, anche in assenza di comunicazioni del contribuente, e dovranno anche versare allo Stato gli importi erroneamente ricevuti, e viceversa.
Questa verifica è importante perché può incidere sulle assegnazioni da Fondo di solidarietà comunale. L'articolo 6, comma 4 del decreto prevede che il ministero dell'Economia e quello dell'Interno provvedono, esclusivamente con riferimento all'Imu 2013 e seguenti ed alla maggiorazione Tares del 2013, d'intesa con Anci, all'eventuali regolazioni nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale. La regolazione avviene sulla base delle comunicazioni pervenute entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento del Fondo di solidarietà.

IL REGOLAMENTO PER L'ISTITUTO DELL'INTERPELLO

L’Ifel (fondazione dell'Anci) con uno schema-tipo di regolamento sul diritto di interpello, pubblicato ieri sul proprio sito, anticipato da una premessa esplicativa, dichiara che entro il 1° luglio 2016 i Comuni dovranno adeguare o approvare ex novo i regolamenti sul diritto di interpello, applicabili a partire dal 1° gennaio di quest'anno anche nel caso in cui il Comune non abbia mai adottato un proprio regolamento sull'istituto.

Si tratta di un istituto introdotto dallo statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), recentemente revisionato dal Dlgs 156/2015 in attuazione della delega fiscale (legge 23/2014), che ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria.
Il nuovo quadro normativo prevede quattro diverse tipologie di interpello, ma solo due sono applicabili ai tributi comunali:
l'interpello ordinario, quello più diffuso, riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie che presentano condizioni di obiettiva incertezza;
l'interpello antiabuso, che rappresenta invece una novità, riguardante l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie (si pensi al caso dell'Ici dovuta per un'area fabbricabile pertinenziale, esaminato dalla Cassazione con la sentenza n. 25127/2009).
L'interpello probatorio e quello disapplicativo non sono invece applicabili ai tributi locali.

Nel merito il regolamento comunale proposto dall'Ifel è piuttosto snello (appena cinque articoli) e disciplina la presentazione dell'istanza di interpello, il suo contenuto e i successivi adempimenti del Comune, valorizzando gli strumenti telematici oggi a disposizione (invio dell'istanza a mezzo Pec e pubblicazione delle risposte sul sito internet del Comune).
Sul regime transitorio e l'efficacia dei regolamenti comunali già adottati, la premessa esplicativa dell'Ifel contiene un'importante precisazione: nelle more dell'attuazione del nuovo interpello previsto dal Dlgs 156/2015 non è possibile applicare in via transitoria il precedente regolamento che ogni ente avrebbe dovuto adottare in base alla legge 212 del 2000. Pertanto, nelle more dell'aggiornamento del regolamento comunale sul diritto di interpello, fatte salve le norme procedurali non in contrasto con il nuovo quadro normativo, le modifiche recate dal Dlgs 156/2015 sono applicabili ai tributi locali già dal 1° gennaio 2016, anche nell'ipotesi in cui il Comune non abbia mai approvato un proprio regolamento sul diritto di interpello.

Altrettanto importante è la precisazione finale sulla tempistica e sull'efficacia dei nuovi regolamenti, che non devono necessariamente rispettare il termine del 30 aprile 2016 previsto per l'adozione del bilancio, trattandosi di regolamento procedurale e di adeguamento a norme di legge. Sul punto Ifel evidenzia che occorre rispettare il termine previsto nell'articolo 8, comma 3 del DLgs 156/2015, per cui l'approvazione del regolamento dovrà avvenire entro il 1° luglio 2016, fermo restando che superato tale termine trovano comunque applicazione, anche in assenza di regolamento comunale, le disposizioni di legge. Vale a dire che i Comuni non potranno opporre ai contribuenti la mancata approvazione del regolamento sull'interpello e saranno comunque costretti a rispondere alle istanze.

14 aprile 2016

AL VIA L'ARCHIVIO DEI NUMERI CIVICI

Sembra ormai pronto l’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (Anncsu), atto tra l’altro prodromico alla riforma del catasto e al miglioramento dei dati del censimento della popolazione. E’ difatti ultimato il decreto che regola la nuova banca dati realizzata dall'Istat e dall'agenzia delle Entrate. Dalla bozza del testo emerge come l'infrastruttura tecnologica dell'Anncsu dovrà essere messa a punto entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta.
A dire il vero, ricordava il direttore delle Entrate Rossella Orlandi all'audizione del 7 ottobre scorso alla commissione parlamentare sull'Anagrafe tributaria «buoni risultati sull'archivio degli stradari e dei numeri civici: a oggi 5.350 Comuni hanno completato le verifiche sui dati Istat». Sembrerebbe quindi che l'attività sinora svolta debba essere utilizzata nel nuovo archivio.
La questione resta una delle rotelle del complicato meccanismo della riforma del catasto (che il Def indica come obiettivo entro il 2018), perché dovrebbe passare da un allineamento generale della situazione degli immobili reale (rispetto a quanto risulta alle Entrate) che solo con l'aiuto dei Comuni è possibile realizzare. Proprio per questo, in primo luogo, i Comuni dovrebbero effettuare, tra l'altro, l'allineamento con gli indirizzi reali degli immobili (in particolare proprio con i numeri civici).
Il rischio è infatti che la riforma, che vedrebbe nuovi valori catastali e locativi assegnati a ogni singola unità immobiliare, cada nel caos degli indirizzi sbagliati.
Per questo nella bozza dell'accordo si legge come «nei successivi sessanta giorni ciascun comune comunica il nominativo e i riferimenti del responsabile preposto alla tenuta dello stradario e indirizzario comunale, abilitato alle funzionalità di inserimento e di modifica dei dati». Nell'archivio ci saranno le informazioni relative a «specie, denominazione e codifica di ciascuna area di circolazione urbana» e quelle riguardanti la «lista, codifica, georiferimento dei numeri civici ad essa appartenenti, nonché il codice identificativo unico nazionale di ciascuna area di circolazione urbana».
L'Anncsu si occuperà di mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione, per l'intero territorio nazionale, informazioni sulle strade e sui numeri civici informatizzate e codificate, aggiornate e certificate dai comuni.
A questo punto L'Istat utilizzerà l'archivio per il censimento permanente e la produzione di statistiche territoriali. Lo stesso Dpcm di 12 articoli, infatti, regola anche il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, per cui l'Istituto di statistica «entro il 31 dicembre 2017» deve effettuare «le attività preparatorie», incluse «le indagini pilota e le sperimentazioni».

13 aprile 2016

CONTRATTI DI COMODATO E BONUS IMU/TASI

Con la nota 8876/2016 il dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia (direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale) ha precisato che per i contratti verbali di comodato stipulati con genitori e figli la riduzione di Imu e Tasi al 50% decorre dalla data di conclusione del contratto stesso. E non esiste alcun obbligo di registrazione ai fini della loro validità. Se il contratto di comodato viene redatto per iscritto non si è obbligati a registrarlo ai fini della sua validità ma la legge di Stabilità 2016 impone di registrarlo alle Entrate se si vuole ottenere la riduzione su Imu e Tasi.

Il dipartimento delle Finanze era già intervenuto due volte sulla questione dei termini per la registrazione dei comodati, centrale per l'ottenimento dell'agevolazione prevista dalla legge di Stabilità (208/2015) per il 2016: la prima volta con la nota 2472/2016, dove si chiariva come registrare i contratti di comodato verbali già in essere, beneficiando fin dal 1° gennaio 2016 dello sconto del 50% su Imu e Tasi per le case date in prestito ai genitori o ai figli. Secondo quella prima interpretazione, il Dipartimento aveva deciso che, trattandosi di un nuovo adempimento, valesse l'articolo 3, comma 2 dello Statuto del contribuente, secondo cui la scadenza dei nuovi obblighi tributari non può essere fissata prima del sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore, quindi il 1° marzo 2016 (60 giorni dopo il 1° gennaio).
Il secondo intervento del Dipartimento è nella risoluzione 1/2016, che conferma in parte le indicazioni già data con la nota del 29 gennaio (obbligo di registrare il contratto scritto entro 20 giorni), con la precisazione, però, che l'agevolazione Imu, in caso di comodato verbale, decorre dalla data del contratto e non da quello della registrazione. In particolare, il Dipartimento specifica che (in questi casi) la registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello 69 in duplice copia in cui dovrà essere indicato «contratto verbale di comodato».
Infine, l'ultimo intervento (quello della nota 8876 dell'8 aprile scorso) afferma esplicitamente che , per quanto riguarda la registrazione dei contratti verbali di comodato, la nota 2472 del 29 gennaio è «da intendersi superata» e la regola da seguire è quella indicata nella risoluzione 1/DF del 17 febbraio.

Quindi, per calcolare la decorrenza dell'agevolazione, si parte dalla data di conclusione del contratto. Naturalmente sempre e solo ai fini dell'agevolazione Imu-Tasi, perché l'obbligo ai fini della validità continua a non sussistere. Se quindi un contratto di comodato verbale tra padre e figlio è stato concluso il 1° gennaio ( a prescindere dalla data di registrazione) il bonus Imu-Tasi decorrerà dal 1° gennaio.

11 aprile 2016

E' ESENTE DA ICI ANCHE LA PERTINENZA CON UN INDIRIZZO DIVERSO

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza 555/45/16 del 28 gennaio scorso ha stabilito il principio per il quale un immobile e la sua pertinenza, ai fini Ici, possono trovarsi su mappali e avere indirizzi differenti: perché il vincolo pertinenziale sia riconosciuto è sufficiente che il bene accessorio sia parte dello stesso complesso dove si trova l'immobile principale.

La vicenda trae origine da una contestazione, formulata dal Comune di Milano, di difetto di pertinenzialità di un box rispetto all'abitazione principale. L'amministrazione sostiene che il box non si può ritenere pertinenziale essendo situato a un indirizzo diverso rispetto a quello dell'abitazione. La Ctp accoglie il ricorso, riconoscendo il carattere di pertinenzialità, dato che i due immobili sono situati nello stesso complesso. I giudici precisano che si deve escludere l'identità di edificio, vista la diversità di mappale, di numerazione civica e anche di amministrazione condominiale. Resta quindi da accertare se, in concreto, si possa ritenere che gli stessi immobili si trovino nello stesso complesso immobiliare. Alla verifica, la Ctr dà risposta positiva osservando che la presenza di una stringente connessione tra i due edifici è provata sia dall'ingresso carraio del box situato nella stesso complesso immobiliare dell'abitazione, sia dalla possibilità di accesso esistente tra i due edifici. Di conseguenza, i giudici ritengono che il box sia pertinenza dell'abitazione.

La sentenza si allinea alla risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008 del ministero dell'Economia che non conferisce rilevanza ai fini della sussistenza della pertinenzialità all'autonomo accatastamento della pertinenza rispetto all'abitazione principale, purché la prima sia destinata al servizio durevole della seconda. I Comuni hanno il potere di adottare un regolamento finalizzato a qualificare, ai fini impostivi, la nozione di pertinenza diversamente rispetto a quella civilistica. Tuttavia, nel caso esaminato, la Ctr non ha ritenuto sussistenti i limiti adottati dal Comune di Milano con il proprio regolamento.

7 aprile 2016

SOSTITUIBILITÀ' DELLA FIRMA AUTOGRAFA: NORME E CONDIZIONI

In questo articolo introduciamo il principio della sostituibilità della firma autografa con quella della indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.
E’ la legge 59/97 all'articolo 15, comma 2 che riveste tale principio di carattere normativo. Con l’articolo menzionato inizia dunque la storia italiana del documento informatico e della firma digitale, ex lege: “Gli atti, i dati, i documenti formati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”.
Quindi da questo è chiaramente desumibile come ex nunc dalla data di sottoscrizione normativa un documento siglato con firma digitale ha lo stesso valore del suo omologo cartaceo. Le implicazioni sono notevoli anche per il settore privato: dalla validità dei contratti on-line alla possibilità di emettere fatture commerciali o ordini di acquisto.

Chiariamo, però, cosa veramente si intende per “firma digitale”. Essa è il risultato di un complesso algoritmo matematico, considerata dalla legge come una particolare specie di “firma elettronica”, alla stregua di un sistema di autenticazione di documenti digitali analogo alla firma autografa su carta. Essa può essere pienamente utilizzata non solo per la sottoscrizione del documento informatico, ma anche nella conservazione documentale sostitutiva, nella fatturazione elettronica, nello scambio di documenti informatici in procedimenti amministrativi che hanno eliminato la carta, come strumento di autenticazione in rete nei confronti della Pubblica Amministrazione. La titolarità della firma digitale è garantita dai certificatori: si tratta di soggetti con particolari requisiti di onorabilità accreditati presso il Centro Nazionale 3 nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) che assicura l’associazione univoca tra la chiave pubblica da usare per la verifica e il titolare della corrispondente chiave privata.
Per par condicio dobbiamo indicare che contrariamente la firma a stampa citata nell'esame della capacità sostitutiva della firma digitale altro non è che un’attribuzione attraverso un timbro, recante nome e cognome, della paternità dell’atto.

Tornando ora, ai riferimenti normativi è essenziale e necessario chiarire che Il primo riferimento normativo lo possiamo rintracciare nel D.lgs 39/1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche. All'art. 3 dello stesso:
“1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.”
Pare chiaro ed evidente come il Legislatore in prima battuta con la redazione del suddetto decreto ha inteso inglobare tutti gli atti amministrativi in genere, senza fare specifiche in merito. Ha cercato di raccogliere tutti i possibili atti che l’Amministrazione è atta a compiere nello svolgimento del suo ordinario lavoro.
Sono stati sufficienti però il trascorrere di un paio di anni e con il finire del 1995, precisamente il 28 dicembre che è stata portata alla luce la Legge 549.
Con il suo ingresso all'art. 1, comma 87 il legislatore era intervenuto allo scopo di rendere più snello il procedimento di formazione e di emissione degli atti impositivi, considerando che nella totalità dei casi questi sono prodotti con sistemi informatizzati. L’articolo in questione difatti dispone che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento possa essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel solo caso in cui gli atti siano prodotti con sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”

Risulta evidente dalla normativa in questione, che in alternativa alla firma autografa tradizionale del funzionario, può essere apposta, sull'atto, formato attraverso sistemi automatizzati, anche quella a stampa, ma è senza dubbio implicita la modifica oserei dire sostanziale che incorpora lo stesso comma. Difatti, sembra che la ratio desumibile sia quella di adottare questa espressa Legge per tutti quegli specifici atti amministrativi riguardanti materia tributaria. Nello stesso comma si fa espresso riferimento agli atti di accertamento.

Importante quindi è chiarire come il Legislatore ha agito cercando in prima battuta nel 1993 con una risoluzione globale alla disciplina della firma autografa, che stava prendendo sempre più forma e determinazione in quegli anni, ma in seconda battuta, nel 1995, ha cercato di disciplinare nello specifico la materia, andando a calare la questione nel merito dei soli atti di accertamento e liquidazione disciplinati dalle norme tributarie posti in essere dalla PA.

Appare evidente che ci troviamo in presenza di due normative che regolano il principio della sostituibilità della firma autografa con quella della indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento, condicio sine qua non è senza alcun dubbio che l’atto sia prodotto da sistemi informativi automatizzati e che sia precedentemente stato emanato un provvedimento dirigenziale indicando il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati.

  

6 aprile 2016

GRAFFATURA SUPERATA PER I TERRENI POSTI A SERVIZIO DI UN EDIFICIO

Un terreno posto a servizio di un edificio è pertinenza anche se non è "graffato" al catasto così la Commissione tributaria Regionale Lombardia con la sentenza 14/19/2016 si è espressa al riguardo.

La fattispecie posta all’attenzione dei giudice tributari riguarda un notaio che aveva rogato un atto di vendita di un terreno dagli acquirenti qualificato come pertinenza di un edificio che avevano in precedenza acquistato e per il quale avevano ottenuto le agevolazioni fiscali "prima casa". In base a tale dichiarazione avevano versato l'imposta di registro al 3% e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. L'ufficio aveva ,però, ritenuto che l'acquisto del terreno non potesse beneficiare di quelle agevolazioni, perché esso non era censito al catasto urbano unitamente al bene principale: non era cioè "graffato" al fabbricato abitativo, ma censito autonomamente. Per questo era stato emesso avviso di liquidazione, per il recupero delle maggiori imposte dovute. A questo punto il notaio rogante aveva allora proposto ricorso e la Ctp aveva annullato l'atto. Ma l'ufficio aveva proposto appello chiedendo alla Ctr Lombardia di ritenere legittimo l'avviso di liquidazione che si basava sul dato oggettivo e documentale della mancata "graffatura" dell'immobile qualificato pertinenza. Secondo l'Agenzia, con riferimento ai terreni, le circolari dell'amministrazione finanziaria (del 12 agosto 2005 e del 29 maggio 2013) prevedono che il proprietario deve formalizzare catastalmente la sua scelta di destinare funzionalmente e durevolmente il bene a servizio di altro principale. Se non lo fa dimostra la sua volontà di non destinare il terreno a servizio del fabbricato.
Anche i giudici di secondo grado hanno tuttavia disatteso le tesi dell'ufficio, affermando che le circolari non possono derogare alla legge. Secondo la Ctr, infatti, la normativa in materia di imposta di registro non prevede alcuna limitazione tassativa rispetto ai beni che possono assumere natura pertinenziale di un fabbricato ai fini fiscali. Contiene invece solo un'elencazione esemplificativa e indica due requisiti necessari, uno oggettivo e uno soggettivo: la destinazione durevole al servizio o ad ornamento del bene principale; e la volontà del titolare del diritto reale sulla cosa principale di effettuare tale destinazione.
La "graffatura" rappresenta di certo manifestazione non equivoca di questa volontà. Ma non può al contrario sostenersi che la mancata "graffatura" escluda automaticamente e insuperabilmente tale volontà, perché una tale interpretazione non sarebbe conforme alla normativa primaria e non è previsto dal codice civile alcun obbligo di formalizzare la scelta in sede catastale.
Nel caso al loro esame, inoltre, i giudici rilevavano che le caratteristiche dimensionali del terreno erano in tutto compatibili ed in linea con i limiti fissati dall'articolo 5 del Dm 2 agosto 1962 perché un'area scoperta potesse considerarsi pertinenza di un'abitazione non di lusso. L'annullamento dell'avviso di liquidazione è stato dunque confermato con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese.



4 aprile 2016

OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PER I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE? NO GRAZIE

Il soggetto privato che effettua attività di supporto alla riscossione dei tributi locali non deve necessariamente iscriversi all'albo ministeriale previsto dall'articolo 53 del Dlgs 446/1997. Il Tar Bari con la sentenza 424/2016, ha chiarito che Il soggetto privato che effettua attività di supporto alla riscossione dei tributi locali non deve necessariamente iscriversi all'albo ministeriale previsto dall'articolo 53 del Dlgs 446/1997.

Si tratta di una questione piuttosto controversa in giurisprudenza, in parte orientata in senso favorevole all'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo (cfr Consiglio di Stato sentenza 2792/2003, Tar Torino ordinanza 427/2012e Tar Brescia sentenza 393/2014).
In senso contrario si è tuttavia pronunciata altra parte della giurisprudenza, tra cui lo stesso Consiglio di Stato con la sentenza 1878/2006, secondo cui l'iscrizione all'albo è «necessaria soltanto per l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi», non in caso di attività di supporto. Posizione recentemente ribadita dai giudici di Palazzo Spada, i quali hanno affermato che non può essere richiesta l'iscrizione all'albo per l'affidamento di attività senza maneggio di denaro pubblico (sentenza 1421/2014). Conclusione da ritenere, però, non condivisibile. Difatti l'albo non riguarda la sola riscossione delle entrate ma anche il loro accertamento, quindi il maneggio di denaro pubblico non può ritenersi l'unico elemento decisivo.
Sulla stessa lunghezza d'onda del Consiglio di Stato si pone anche la sentenza 424/2016 del Tar Bari, il quale evidenzia che nel caso in questione non viene in rilievo l'attribuzione di funzioni pubbliche né alcun maneggio di denaro pubblico, attività che viceversa giustificano la necessaria iscrizione all'albo ministeriale come garanzia di affidabilità patrimoniale. All'opposto, l'eventuale previsione della obbligatoria iscrizione all'albo con riferimento alla attività di mero supporto darebbe luogo ad illegittimità del bando di gara per «evidente sproporzione».

Conclusioni per un verso non condivisibili e per altro verso in contrasto al consolidato orientamento giurisprudenziale che consente ai Comuni di richiedere ulteriori requisiti per l'ammissione alla gara.

In particolare non è dato comprendere in cosa consista questa «evidente sproporzione» cui fa riferimento il Tar Bari, non essendo irragionevole richiedere, per l'espletamento di attività strettamente correlate alla gestione dei tributi, almeno il requisito abilitante previsto per legge. Infatti la funzione dell'albo è quella di garantire l'affidabilità di soggetti privati incaricati di ingerirsi in modo rilevante nelle attività degli enti locali dedicate al reperimento delle entrate, anche se il servizio non comporta l'attribuzione di potestà pubblicistiche, essendo l'adozione degli atti finali a cura degli uffici comunali. Peraltro, considerando che i comuni riscuotono i tributi a mezzo F24 e quindi il ricorso alle attività strumentali è ormai prevalente, dovremmo pervenire alla conclusione di ritenere superflua la stessa esistenza dell'albo nazionale, opzione questa che si porrebbe in contrasto con le funzioni di garanzia affermate dagli stessi giudici amministrativi.
 
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