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15 dicembre 2018

SALDO IMU - TASI 2018: MODALITA' DI VERIFICA

Considerata l’imminente scadenza del 17 dicembre per effettuare il saldo IMU e Tasi, approfittiamone per riepilogare l’intera disciplina. 

Innanzitutto rammentiamo che con il saldo il contribuente deve verificare l’importo dovuto per l’intero anno, la normativa prevede di pagare l’acconto sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente mentre il versamento della seconda rata deve essere effettuato, con eventuale conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune. 

Dunque, in questa sede, (saldo) occorrerà verificare che nulla sia cambiato, e in particolare occorre verificare le aliquote comunali e le eventuali agevolazioni che il Comune può aver inserito nel proprio regolamento. A tal proposito le delibere comunali sono visionabili sul sito del dipartimento delle Finanze. 

Per tutti coloro che possiedono gli stessi immobili, nella generalità dei casi l’importo dovuto è identico a quello versato in acconto, e ciò a causa del blocco dei tributi comunali. 

Nonostante l’esenzione dell’abitazione principale colui che ha solo l’abitazione principale dovrà versare se possiede un doppio garage o una doppia cantina. La norma esenta solo una pertinenza per ogni categoria C/6, C/2 e C/7. 

Ovviamente poi l’importo dovuto per il 2018 dovrà tener conto delle variazioni in termini di possesso degli immobili, che si verifica per chi ha acquistato o venduto l’immobile nel corso dell’anno. La normativa precisa che l’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, computando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. 

Casistica frequente è quella dell’acquisto della prima casa che non viene subito destinata ad abitazione principale, ovvero nella quale non vi si prenda contestualmente all’acquisto la residenza. 
Al riguardo occorre precisare che se anche si è acquistata l’abitazione con i benefici previsti per la prima casa, ai fini Imu l’esenzione prevista per l’abitazione principale si applica solo con la residenza anagrafica e con la dimora abituale. Se, quindi, tra l’acquisto ed il cambio di residenza anagrafica sono passati diversi mesi, occorrerà corrispondere l’Imu come abitazione a disposizione per il periodo che va dalla data del rogito a quello del cambio di residenza anagrafica mentre da quest’ultima data l’immobile sarà esente da Imu e Tasi. Ciò ricordiamo perché, presupposto dell’esenzione per tale tributo è la residenza, dunque la condizione fiscale dell’acquisto come prima abitazione o “prima casa”, nulla incide ai fini tributari. 

Descritte le condizioni comuni per le modalità di versamento Imu ora è doveroso solo ribadire che il termine per il 2018 del saldo è il 17 dicembre. 

14 dicembre 2018

GOOGLE EARTH: LA MACCHINA DEL TEMPO DELL'ERA MODERNA CHE CRISTALLIZZA GLI ABUSI

Nella trattazione di una tesi difensiva o accusatoria dinanzi all'organo competente, le parti hanno la facoltà di supportare le proprie argomentazioni mediante mezzi di prova

La fase processuale con la quale i mezzi istruttori proposti dalle parti e ammessi dal giudice vengono acquisiti è denominata di assunzione dei mezzi di prova. 

Occorre precisare che non tutti i mezzi di prova proposti dalle parti trovano ammissione nel procedimento, ma il giudice accoglie con ordinanza solo quelli che risultano ammissibili e rilevanti.

L'assunzione dei mezzi di prova è riservata al giudice istruttore e ha ad oggetto, sostanzialmente, le prove costituende. Le prove costituite, infatti, entrano nel processo attraverso l'esibizione e la produzione. 

La giurisprudenza, dovendosi adeguare alle innovazioni tecnologiche e gli strumenti che l’informatica mette a disposizioni nella prassi quotidiana, ha ormai sposato l’orientamento per il quale oltre ai rituali mezzi di prova ammessi nei procedimenti possano fare il loro ingresso anche i fotogrammi di Google. 

Così, le foto di Google Earth vengono ammesse nel processo penale e amministrativo con un corollario di sentenze (penale 48178/2017; penale 49571/2018; penale 51034/2018; Consiglio di Stato 4467/2018; Tar RC 1604/2018; Tar Rm 9081/2018) che si susseguono tra cui un Consiglio di Stato del 2018. 

I fotogrammi scaricati dal sito internet Google Earth dunque sono mezzi di prova ammissibili in quanto rappresentano fatti, persone o cose pienamente utilizzabili ai sensi dell’art. 234, comma 1 e 189 c.p.p. 

Dunque è possibile direttamente dal web combattere gli abusi di qualunque genere, questo perché come espresso dalla Suprema Corte le immagini reperibili da un software (programma, nel caso di specie, distribuito da Google) che genera immagini virtuali del pianeta Terra utilizzando immagini satellitari ottenute dal telerilevamento terrestre, fotografie aeree e dati topografici memorizzati in una piattaforma GIS “rappresentano fatti, persone o cose”, pertanto costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili. 

In particolare, nel nostro processo penale è consentita “l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo” (art. 234, comma 1, cod. proc. pen.) e quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge (c.d. prova atipica), il giudice può assumerla se essa “risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona” (art. 189, cod. proc. pen.). 

I fotogrammi in questione, pertanto, costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili nonché una notevole banca dati di immagini in grado di cristallizzare lo stato dei luoghi relativamente all’intervallo temporale di cui si necessita. 

Appare quindi di spiccata importanza tale mezzo così per permettere non solo l’identificazione dello stato dei luoghi originario ma anche di avere la possibilità di tornare “indietro nel tempo” identificando gli ipotetici comportamenti perseguibili che non disponendo di tale strumento potrebbero perdersi nella totale mancanza di strumenti alternativi di prove. 

2 novembre 2018

PACE E' FATTA... ANCHE SOPRA AI MILLE EURO!!!


Sulla Gazzetta ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018 è stato pubblicato il decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, il cosiddetto decreto della manina. Il decreto è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione e dovrà essere convertito in legge entro il 22 dicembre 2018. È diviso in 3 Capi e nel primo, relativo all’attuazione della “pace fiscale” sono contenute oltre a una sequela di semplificazioni anche le misure conseguenti a tale manovra, ovvero lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Dunque, al 31 dicembre 2018 l’Agente della Riscossione cancella tutti i carichi iscritti a ruolo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 (quindi a prescindere dalla successiva data di notifica della cartella). Vuol dire che chi ha arretrati fino a 1.000,00 euro per bollo auto, imposte locali sulla casa (la vecchia Ici, ad esempio, o l’imposta sui rifiuti), multe stradali, ma anche Irpef, imposta di registro, ecc. non dovrà più pagare nulla poiché il debito gli sarà condonato.

Il testo della norma però dopo l’attenta lettura chiarisce che non si parla di cancellazione delle cartelle di pagamento ma dei “carichi affidati agli agenti della riscossione” o, che dir si voglia, degli importi iscritti a ruolo. Così la conseguenza è che la cancellazione dei micro-crediti può colpire anche cartelle di importi ben più alti rispetto ai declamati mille euro dalla stampa nazionale.

Ovviamente la parte prevalente di questi crediti riguarda proprio i crediti dei Comuni, per Tarsu, Ici, contravvenzioni stradali e rette scolastiche. L'ammontare di tali crediti annullati dal Governo dovrebbe attestarsi sui 4 miliardi, importo questo che dovrà eliminarsi dai bilanci comunali.

Bisogna riesaminare l’intera procedura di riscossione partendo dal caro e vecchio “ruolo”. Difatti, nel momento in cui viene “iscritto a ruolo un credito” l’Esattore viene incaricato del recupero coattivo del credito indicato nel ruolo stesso. A tal fine l’Agente forma una cartella esattoriale e poi, se non ottiene l’adempimento spontaneo, passa alle procedure di pignoramento, di fermo o ipoteca. Ebbene, la sanatoria approvata dal Governo, nel prevedere il condono, non si riferisce alle cartelle ma ai precedenti ruoli. E poiché una cartella può racchiudere in sé anche più ruoli di differenti anni, si avrà che singolarmente presi questi sono importi da non pagare anche se il totale della cartella è superiore a mille euro. Inoltre, se il comune ha iscritto a ruolo contemporaneamente due accertamenti Ici da 900 e 1.500 euro, il primo sarà annullato, anche se il ruolo è lo stesso. 

Quanto detto perchè non succede di rado che un contribuente riceva un’unica cartella per differenti causali ossia per multe, Irpef, contributi previdenziali dovuti all’Irpef, bollo auto, ma, non perché l’importo della cartella supera mille euro egli deve pagare. Dunque dovrà versare solo gli importi che, singolarmente presi, superano mille euro. Ma se una cartella contiene tanti ruoli ciascuno inferiore a tale importo, anche se la cartella è di diverse migliaia di euro, non va pagata. Chiariamo però che contrariamente a quanto affermato su qualche fonte giornalistica è del tutto errato dichiarare che gli importi devono essere considerati singolarmente presi al netto di interessi e sanzioni, non soltanto perchè nella formazione stessa del ruolo sono presenti interessi e sanzioni ma perchè nella norma stessa è così disciplinato "I debiti di importo residuo, ... comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione..."

Ancora, l'articolo 4 fa riferimento ai debiti di importo residuo dei carichi, ciò implica che se il contribuente ha in corso una rateizzazione di un carico originario di tremila euro, ma le rate residue sono di 900 euro, anche queste saranno cancellate.

Passiamo ad esaminare un secondo aspetto della sanatoria, quello riguardante l’arco temporale di notificazione delle cartelle. Le cartelle di pagamento ricevute dai contribuenti nel 2011 o nel 2012, ma riferite a ruoli formati l’anno prima saranno rientranti nella sanatoria come è legittimo che sia perché si tratterà di debiti conseguiti e sorti dal 2000 al 2010, rientrando a pieno titolo nella pace fiscale. Questo avviene perché, una volta ricevuto il ruolo, l’Agenzia Entrate Riscossione si attiva con un paio di anni di Ritardo e notifica successivamente la cartella, ma proprio per questa eventualità la sanatoria copre anche tale cartella.

In fine per completezza di informazioni riportiamo l’art. 4 del DL 119/2018, articolo che disciplina appunto la sanatoria in commento: «1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché’ riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del  conseguente  discarico, senza  oneri  amministrativi  a   carico   dell’ente   creditore,   e dell’eliminazione dalle  relative  scritture  patrimoniali,  l’agente della riscossione trasmette  agli  enti  interessati  l’elenco  delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via  telematica,  in conformità alle  specifiche  tecniche  di  cui  all’allegato  1  del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze  del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

In fine non possiamo non far menzione che nel decreto anche questa volta ci si dimentica nell'area riguardante la rottamazione delle ingiunzioni di pagamento, ma probabilmente come per le precedenti verrà prevista la possibilità per i comuni di rottamare anche le ingiunzioni di pagamento. 

24 ottobre 2018

L'INDAGINE DI MERCATO E IL MEPA


Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5833/2018 imprime un concetto focale nella procedura concorsuale relative alle gare espletate sul mercato elettronico.

Partendo dal principio chiariamo che una stazione appaltante è tenuta a far ricorso ad una procedura elettronica tramite Mepa, successivamente potrà scegliere in base al prodotto da acquistare e alle varie caratteristiche dello stesso le modalità, in quanto la selezione deve essere sempre non discriminatoria.

Fondamento di tale piattaforma è la celerità e la semplificazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, in un’ottica di superamento di tutti i profili formali che caratterizzano le procedure tradizionali. Il Consiglio di Stato però nonostante il carattere proprio del mercato elettronico non ha approvato la mancanza dell’indagine di mercato nella procedura elettronica tramite richiesta di offerta sul Mepa effettuata da un comune del Leccese.

Partendo dall’analisi che l’indagine di mercato è disciplinata dall’articolo 36 del Dlgs 50/2016, il quale stabilisce che è la modalità per l’individuazione di operatori economici negli appalti sottosoglia, o per meglio dire, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro. Anche le linee guida Anac n. 4, al punto 5 sostanziano l’intera procedura delle indagini di mercato, definendole ed elencandone le modalità di gestione.

Pertanto, nonostante la stazione appaltante debba ricorrere al Mepa, non viene esonerata dall’esperire un’indagine di mercato o almeno deve indicare i criteri utilizzati per la scelta degli operatori, questo è quanto dichiarato dal Consiglio di Stato. Questo perché in assenza di detti criteri non si configura alcuna garanzia di imparzialità della scelta, caratteristica che invece deve sempre essere rispettata dalla stazione appaltante. La stazione appaltante deve selezionare in modo non discriminatorio gli operatori da invitare sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero nell’atto equivalente.

Dunque se non risulta alcuna indagine e alcun criterio in alcun atto, la caratteristica della discrezionalità e dell’imparzialità sembra non essere stata rispettata e la formulazione appare generica.

In conclusione, il Consiglio di Stato non esonera la stazione appaltante alla luce del quadro normativo di riferimento, dall’obbligo di esperire un’indagine esplorativa per la formazione di un elenco di fornitori o, almeno, di predeterminare i criteri di selezione degli operatori economici, ai fini del rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 30 del Dlgs 50/2016.

Ciò perché l’utilizzo del mercato elettronico non può essere una facile elusione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio che sono alla base delle procedure di gara. Così e in tale ottica, l’avviso pubblico è preordinato a conoscere i potenziali fornitori interessati alla procedura di selezione per lo specifico affidamento e risponde, dunque, all’esigenza di garantire la massima partecipazione e concorrenzialità, in mancanza di tale apertura al pubblico, o in assenza di detti criteri per l’individuazione degli operatori economici, non vi è garanzia di imparzialità dell’azione amministrativa, dato che la stazione appaltante può discrezionalmente invitare alcuni soggetti piuttosto che altri.

In fine, nella determina a contrarre, o in altro documento equivalente, come espresso nella sentenza del Consiglio di Stato, si deve dare conto con asserzioni non generiche delle regole e delle azioni poste in essere per la selezione dei soggetti da invitare.

8 ottobre 2018

NOTIFICAZIONE A MEZZO UFFICIO POSTALE: LA RELATA?


La norma principale in materia di notificazione degli atti fiscali è costituita dall’art. del D.P.R. n. 600/73, dettata in materia di imposte dirette, secondo la quale la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, sono, in ogni caso, inapplicabili gli artt. 142, 143, 146, 150,151 c.p.c..

Con l’art. 7 quater, comma 6, del d.l. 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni nella legge dicembre 2016 n.225, è stato aggiunto un ultimo comma il quale, a decorrere dal 1° luglio 2017, prevede e disciplina, in deroga all’art.149 bis c.p.c., la possibilità di notificazione degli avvisi e degli altri atti che, per legge, devono essere notificati, alle imprese individuali o in forma societaria ed ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, direttamente dagli Uffici a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Le modalità con cui può avvenire la notifica possono essere:
  1. nelle mani proprie del contribuente;
  2. presso il suo domicilio fiscale;
  3. presso il domiciliatario eventualmente indicato;
  4. per mezzo del servizio postale;
  5. tramite i messi comunali;
  6. mediante i messi autorizzati dall’Ufficio.

E’ sempre possibile, non essendo stata esclusa dall’art. 60 succitato la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art.149 c.p.c.: “Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia del destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’Ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto”. La modalità della procedura di notifica è integrata dalla legge n. 890/1982 in materia di “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”. Le disposizioni che ci interessano per rilevare le differenze tra la procedura di notificazione a mezzo posta ex art.149 c.p.c. e quella “diretta” a mezzo posta da parte degli Uffici finanziari, sono contenute negli artt. 7 e 8 della legge n. 890/1982.

Dunque se non è fatto espresso divieto dalla legge la notificazione può eseguirsi anche a mezzo postale. La normativa di riferimento in ambito tributario relativa alla notifica a mezzo posta è la seguente:

Art. 14 Legge n. 890 del 20/11/1982: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta…”

In tal caso, l’agente notificatore scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale. La procedura che il messo deve osservare per le notifiche a mezzo posta è contenuta nella L. 20.11.82 n.890. Accanto a tale procedura ordinaria, dall’art.14 e dall’art.26 succitati, si deduce la possibilità di notifica degli atti tributari anche attraverso una procedura semplificata diretta da parte degli Uffici finanziari.

In particolare, l’art. 14 della legge 20.11.1982 n. 890 rileva nella parte in cui prevede, al primo comma, che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e puo’ eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonche’, ove cio’ risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalita’ previste dalla presente legge…”
Quando l’ufficio finanziario dunque ricorre a tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/82.

Tale principio risulta costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che nella sentenza n. 9111 del 06.06.2012 ha affermato che “In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione” (conforme Cass.: n. 17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012).

Tale principio è stato recentemente interamente ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10245, del 26 aprile 2017 (in tal senso anche Cass. Sez. VI,n. 20506 del 29.08.2017) e ancora Cassazione – Ordinanza 16166 del 19/6/2018. La notifica degli avvisi di accertamento avvenuta direttamente per il tramite del servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è anche espressamente prevista dall’art. 1, comma 161 della 1. 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento agli enti locali e la Corte ha più volte avuto modo di osservare che, laddove sia prevista detta forma di notificazione, trovano applicazione le norme del regolamento postale (nella fattispecie il d.m. 1 ottobre 2008) concernenti la consegna dei plichi raccomandati, di modo che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stata consegnata il plico e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se esso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.

2 ottobre 2018

I RIMBORSI TARI E IL BILANCIO


Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e Finanze ha chiarito le modalità per gestire i rimborsi Tari per le pertinenze delle utenze domestiche, calcolate erroneamente. Dunque, se la quota variabile è calcolata erroneamente, al contribuente potrà spettare il rimborso presentando una richiesta in carta libera al Comune, contenente tutti i dati necessari.

Per gestire i rimborsi, secondo il Dipartimento delle entrate, se l’Ente ha realmente remunerato, con il gettito della tassa, esattamente il costo del servizio, le modalità con cui procedere alla copertura delle somme rifuse ai contribuenti rientrano nella sfera di autonomia di ciascun ente locale.

Nel nuovo Piano finanziario, però, è possibile riportare per intero solo l’eccedenza di gettito e non già lo scostamento negativo tra quanto preventivato e quanto effettivamente risultante a consuntivo.
Secondo l’interpretazione del Dipartimento, quindi, non è possibile riportare nel nuovo Piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani il deficit determinato dal rimborso della Tari non dovuta.

Secondo il Dipartimento, occorre ponderare l’interesse pubblico a ripristinare la corretta applicazione dell’entrata con l’interesse dei singoli contribuenti che hanno fatto legittimo affidamento sull’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria liquidata e richiesta dallo stesso Comune.

La soluzione che emerge come preferibile dalla lettura del parere del Dipartimento è di far fronte ai rimborsi attraverso la copertura a carico del bilancio generale del Comune, come si evince da quanto affermato dalla Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Toscana nella deliberazione n. 73 del 2015. L’istanza di rimborso deve essere proposta, a norma dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. La domanda, che non richiede particolari formalità, deve però contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della Tari.

Il Comune, nella commisurazione della tariffa, deve tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147). Rispetto alle pertinenze dell’abitazione si deve computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica, al fine di evitare disparità di trattamento tra i cittadini.

La Circolare ministeriale 1/DF del 20 novembre 2017 chiariva che: Un diverso modus operandi da parte dei Comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della Tari.

Nell’esaminare la questione, il MEF ha fatto riferimento al Prototipo di Regolamento IUC, applicabile anche alla Tari, con riferimento ai fruitori delle utenze domestiche.
Il Prototipo, però, non è fonte legislativa ed, in materia di tributi locali, il singolo Comune ha potere ed autonomia regolamentare.

 L’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nelle lettere a) e b) del c. 149 dell’art. 3 della L. 662/1996, stabilisce che Province e Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo che per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima.

Il Ministero, con la circolare citata, ha chiarito che: Qualora, peraltro, i Comuni abbiano adottato disposizioni il cui contenuto si riveli difforme rispetto ai criteri di calcolo in questa sede chiariti, si invitano gli stessi a procedere ai necessari adeguamenti delle proprie previsioni regolamentari. 

Tutta la vicenda si conclude con la risposta in commissione Bilancio dal principio che i rimborsi per la Tari illegittimamente pagata sulle pertinenze possono essere finanziati con risorse del bilancio comunale ma non è possibile imputarne il costo al piano finanziario dei rifiuti. Dunque sembra essere così risolto il problema di come sostenere gli oneri relativi ai rimborsi resi necessari dal fatto che molti Comuni hanno chiesto il pagamento della quota variabile (collegata al numero dei componenti la famiglia) non solo per l'abitazione, ma anche per le pertinenze. Si conferma che la copertura finanziaria dei rimborsi non deve necessariamente trovare integrale copertura nel piano finanziario della Tari come costo del servizio, ma può essere finanziata anche dalla bilancio comunale, extra gestione Tari.

26 settembre 2018

AFFIDAMENTI DIRETTI: DETERMINA A CONTRARRE ANCHE SENZA MOTIVAZIONE


Con l’introduzione del nuovo Codice dei contratti, si assiste alla sostanziale sparizione delle procedure in economica, le quali (per meglio dire) sono state fuse ed incorporate nelle procedure sotto soglia di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016.

Nell’art. 36, il legislatore ha precisato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 (221.000 euro) devono avvenire nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 (ovvero: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità) nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Appare evidente, quindi, che i suddetti appalti si pongono al di fuori dall’obbligo tassativo del rispetto delle norme del Codice dei contratti, dovendone comunque rispettare i principi generali.
La particolare formulazione del periodo introdotto nell’art. 36, sorretto dal verbo “possono”, fa comprendere che nelle procedure sotto soglia non sia stato introdotto un obbligo, ma una mera facoltà, a differenza delle restanti procedure d’appalto, per le quali il vincolo appare evidente a causa della mancanza di una equivalente formulazione rispetto al periodo innestato nel comma 1 dell’art. 36. Il comma 2 dell’art. 36 fa preliminarmente salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. In altri termini il legislatore invita le stazioni appaltanti a far uso delle procedure ordinarie, ovvero procedure aperte o ristrette, e solo in via subordinata a far uso delle procedure sotto soglia.
Il comma 2 dell’art. 36 dispone anche che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione, degli inviti.

Scompare dal testo dell’art. 36 l’obbligo di motivare la scelta dell’operatore economico al quale affidare gli appalti infra 40.000 euro (la precedente formulazione del Codice dei contratti era infatti la seguente: “Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”).

Il comma 2, ultimo periodo dell’art. 32 del Codice, come riveduto dal “Decreto correttivo”, dispone che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti”.

A sostegno di quanto sopra il Tar Molise, con sentenza 533/2018 statuisce che l’affidamento diretto entro i 40.000 euro integra una procedura ultra semplificata in cui, vista la previsione e la scelta legislativa, la speditezza dell’acquisizione prevale sul rigore formalistico classico della procedura a evidenza pubblica, con la conseguenza di rendere non necessaria un’adeguata motivazione.
L’approccio verso la fattispecie di detto affidamento è sempre meno rigido tanto che non è più richiesto neanche il confronto tra i preventivi, questo quanto stabilito dalle modifiche apportate dal decreto legislativo correttivo del codice. Lo stesso Consiglio di Stato, ha sottolineato che il disegno normativo dell’articolo 36 appare esaustivo e autosufficiente e che non necessita di altri atti e che i principi generali non contengono particolari limitazioni.

Pertanto l’affidamento diretto, attraverso la procedura negoziata senza bando non richiede motivazione adeguata specifica.

4 settembre 2018

PROPRIETA' O CONTROLLO DEI DATI TRIBUTARI? IL GDPR FA CHIAREZZA


Un’importante spunto di riflessione dopo tutto il clamore degli ultimi mesi dall’uscita del nuovo regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali e sui diritti  garantiti dal Gdpr è tra ciò che viene per l’appunto garantito da questa figura e l’ordinario espletamento delle attività degli enti pubblici nell’acquisizione quotidiana delle banche dati tributarie necessarie appunto alla gestione delle attività riconducibili alle esigenze degli uffici.

Accenniamo brevemente che a decorrere dal 25 maggio 2018, entra in attuazione in tutta l’Unione Europea il Regolamento generale per la tutela dei dati personali (Gdpr).

Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) è la normativa europea in materia di protezione dei dati. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, è entrato in  vigore il 24 maggio 2016, ma la sua attuazione è avvenuta a distanza di due anni, quindi come detto sopra dal 25 maggio 2018.

Trattandosi di un regolamento, non necessita di recepimento da parte degli Stati dell'Unione ed è stato attuato allo stesso modo in tutti gli Stati dell'Unione senza margini di libertà nell'adattamento. Il suo scopo è, infatti, la definitiva armonizzazione della regolamentazione in materia di protezione dei dati personali all'interno dell'Unione europea.

Col regolamento europeo si passa da una visione proprietaria del dato, in base alla quale non lo si può trattare senza consenso, ad una visione di controllo del dato, che favorisce la libera circolazione dello stesso rafforzando nel contempo i diritti dell'interessato, il quale deve poter sapere se i dati sono usati e come vengono usati per tutelare lui e l'intera collettività dai rischi insiti nel trattamento dei dati.

Da qui, l'esigenza dell'ente pubblico di acquisire e gestire i dati necessari alla sua attività e del destinatario del trattamento di vedersi garantiti i diritti riconosciuti dal Gdpr. Se da un lato, infatti, è scontato che l'ente pubblico nell'esercizio della sua attività impositiva è sollevato dal rispetto di alcuni obblighi in ragione della finalità del trattamento effettuato, dall'altro non sempre lo stesso tratta i dati acquisiti con la dovuta cautela e assicura, anche al suo interno, la corretta gestione dei dati.

Ricordando l’evoluzione del pensiero tra proprietà del dato e controllo del dato, sottolineiamo come l'ente è tenuto a fornire al contribuente le informazioni significative che contengano la logica utilizzata e illustrino le conseguenze per l'interessato del trattamento, oltre alla necessità di acquisire il suo consenso esplicito, nei casi previsti. Dunque, l'esatta conoscenza delle modalità di esecuzione delle attività rappresenta l’ottemperanza al nuovo dettato normativo, ovvero la libertà di utilizzo del dato tanto che questo sia tracciabile.

Vista la nuova disciplina ciò che invece è divenuto indispensabile e sostanziale è l’acquisizione da parte dei responsabili degli uffici finanziari, della specifica autorizzazione del titolare del trattamento ai fini dell'applicazione della normativa (del sindaco) o dal responsabile per effettuare le operazioni di trattamento sui dati cui quotidianamente assolvono o ancor di più su quali basi sono gestiti gli affidamenti di attività di trattamento a soggetti terzi.

Nell'ambito della gestione del trasferimento del successivo trattamento dei dati a opera di soggetti terzi è opportuno effettuare una distinzione sostanziale tra attività svolte in concessione e attività svolte a supporto. Dal momento che non di rado si assiste ad affidamenti a supporto effettuati a soggetti iscritti all'albo dei riscossori, la distinzione non deve essere effettuata tanto sulla base della qualitas del soggetto che svolge la prestazione, quanto piuttosto sulla base del rapporto contrattuale instaurato.

Nel caso di una concessione avremo, infatti, la traslazione del potere impositivo sul soggetto affidatario che diventerà in forza del contratto sottoscritto anche responsabile del trattamento e, quindi, dovrà applicare le disposizioni concernenti la privacy come l'ente pubblico.
Nel caso in cui, invece, le attività siano svolte a supporto, sarà necessario ricostruire tutto l’iter per arrivare alla nomina del soggetto che effettua il trattamento come responsabile.
Nel caso in cui il trattamento sia effettuato non in concessione occorrerà, quindi, che il soggetto che opera il trattamento riceva l'autorizzazione a svolgerlo sulla base della nomina come responsabile del trattamento.

Diversamente il soggetto privato diverrebbe titolare di un autonomo trattamento senza avere acquisito la prescritta autorizzazione dall'interessato. A tal fine il nuovo regolamento impone che la designazione quale responsabile debba avvenire mediante contratto.

14 agosto 2018

INTERPELLO: COME PRESENTARE ISTANZA E DINIEGO


Il Titolo I del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156 ha revisionato la disciplina degli interpelli in materia tributaria, si tratta di un intervento che incide anche sull’attività precontenziosa degli enti locali, il Ministero delle Finanze (con risoluzione n. 1/DPF del 29 gennaio 2002) aveva già avuto modo di precisare che la competenza a pronunciarsi riguardo alle istanze d’interpello concernenti l’applicazione di fiscalità locale spetta esclusivamente a Regioni, Province e Comuni. La legittimazione, i presupposti ed il contenuto previsti per l’istanza d’interpello, l’attività istruttoria dei Comuni ed il coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso e l’obbligo per gli Enti locali di adeguare statuti e regolamenti.

Con la legge 11 marzo 2014 n. 23 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 12 marzo 2014), il Parlamento aveva delegato il Governo ad approvare, entro dodici mesi, decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. La delega prevedeva azioni di normazione in materia di revisione del catasto, di lotta all’evasione, di abuso del diritto ed elusione fiscale, di semplificazioni, di sanzioni, di controlli, di tassazione ed internazionalizzazione dei redditi d’impresa, di giochi, di fiscalità ambientale, di Iva ed altre imposte indirette, di riscossione e di contenzioso.

Nell’attuazione della delega con il D.Lgs. n. 156/2015, vi sono diversi altri cambiamenti normativi, d’interesse degli enti locali, che riguardano, direttamente o indirettamente, il processo tributario (la più importante è, probabilmente, quella della mediazione tributaria). Una delle innovazioni legislative di maggiore interesse per gli Enti locali, riguardanti la gestione delle entrate tributarie e la fase del precontenzioso, è la riforma dell’istituto dell’interpello, quale misura indirettamente deflattiva delle controversie tributarie e, soprattutto, finalizzata ad una corretta collaborazione tra contribuente e soggetto impositore.

Grazie all’interpello, infatti, i cittadini-contribuenti sono posti nelle condizioni di conoscere preventivamente gli orientamenti degli Uffici. Gli Enti locali hanno avuto tempo fino al giugno 2016 per adeguare i propri statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla riforma dell’istituto dell’interpello. Qualora non lo avessero ancora fatto, devono provvedervi con urgenza. 
La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e, quindi, non sospende i termini per la presentazione del ricorso. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, è, però, vincolante anche se con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine previsto, s’intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta, è nullo.

Limitatamente alla questione oggetto della domanda d’interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine previsto.

Quando l'istanza d’interpello concerne l'applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere riguardo a tale tipologia di domanda è attribuita esclusivamente all'Ente locale, poiché titolare della potestà d’imposizione, nella quale è compreso l'esercizio dei poteri di accertamento del tributo. L’Ente locale, quindi, è l'unico soggetto che è giuridicamente vincolato ad eseguire quanto ha espressamente affermato in una risposta scritta o quanto implicitamente ha accettato attraverso il silenzio protrattosi oltre il termine di legge, dalla presentazione dell'istanza.

L'Ente locale non potrà emettere, se non a pena di nullità, atti a contenuto impositivo o sanzionatorio in difformità della risposta fornita, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

Dunque come si è detto, il Comune deve offrire al contribuente una risposta, scritta e motivata, in cui esterna la propria interpretazione della norma ed alla quale rimane vincolato, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Il fatto che il vincolo all’interpretazione valga limitatamente al richiedente non esonera l’Ente dai suoi doveri di imparzialità e trasparenza. Non è, quindi, ammissibile che, rispetto a fattispecie analoghe, il Comune dia risposte differenti, senza che siano subentrati fatti nuovi.

Se la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tal efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
L’istanza d’interpello deve contenere:

- i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- l'indicazione della fattispecie di interpello;
- la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato.

All'istanza di interpello dev’essere allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta.

Nei casi in cui le istanze siano carenti di alcuni requisiti (ad esclusione dei dati identificativi dell’istante o di una circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, essendo questi requisiti necessari a pena d’inammissibilità dell’interpello), l'Amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di trenta giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui tale regolarizzazione è stata effettuata.

L'istanza d’interpello dev’essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari
Bisogna però tenere a mente che il provvedimento di rigetto emesso da un ente impositore a seguito di un’istanza del contribuente non rappresenta un atto autonomamente impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie. 
Tale assunto è rintracciabile nella dottrina e nella giurisprudenza, in quanto, le previsioni del Dlgs 156/2015 sembrano convalidare, nella sostanza, la tesi da sempre portata avanti dal Fisco, secondo cui la risposta all’interpello non è impugnabile in quanto non è manifestazione di una specifica pretesa tributaria, ma rappresenta piuttosto un atto endoprocedimentale, e pertanto non vincolante per il contribuente, che può scegliere se adottare o meno comportamenti uniformi alle indicazioni in esso contenute.

Il diniego espresso in relazione a istanze disapplicative non lede, infatti, diritti per i quali è necessario ammettere una tutela giurisdizionale; quest’ultima deve, quindi, essere prevista solo in relazione agli eventuali avvisi di accertamento.

1 agosto 2018

TRASMISSIONE E NOTIFICA DEBITI TRIBUTARI AGLI EREDI


Alla morte del de cuius all'erede non spettano solo i beni da costui posseduti, ma anche l'onere, in caso di accettazione dell'eredità e acquisto della qualità di erede, di farsi carico dei debiti accumulati.
Si tratta dei debiti ereditari, ed ereditabili sono le più disparate tipologie di debito: ad esempio imposte e altri debiti verso il fisco, bollette non pagate, mutuo, debiti dei confronti dell'INPS o prestiti non pagati.

La trasmissibilità non coinvolge, tuttavia, le eventuali sanzioni (amministrative, tributarie...) comminate al defunto: gli eredi saranno, pertanto, responsabili del pagamento della sola somma capitale e dei relativi interessi.

È l'art. 752 del codice civile a disciplinare espressamente le modalità con cui i coeredi sono tenuti a rispondere dei debiti ereditari, prevedendo che "I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto".

Ai sensi della summenzionata disposizione ciascun coerede deve rispondere dei debiti del de cuius proporzionalmente alla quota di eredità di sua spettanza.
Se la regola generale è quella della proporzionalità, questa è derogata in diversi casi in cui i debiti si ripartiscono in solido tra i coeredi: l'articolo 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che in caso di obbligazioni aventi carattere tributario gli eredi siano responsabili in solido e non per quota ereditaria, così attribuendo sostanzialmente all'erario la facoltà di richiedere a ciascuno di essi di onorare l'intero debito del de cuius. Pertanto, in caso di imposte sui redditi (Irpef, Ires, ecc.) l'erede è chiamato a pagarne l'intero importo al fisco, salvo il diritto di rivalsa, pro quota, sugli altri eredi.

La solidarietà tra coeredi si ritiene sussistente anche per quanto riguarda l'imposta di successione, anche se trattasi di successione testamentaria anziché legittima (ex art. 36 del d.lgs. 346/90), come conferma anche la giurisprudenza di legittimità: la Corte di Cassazione, sent. n. 22426/2014 ha infatti precisato che "in caso di successione… nasce a carico di tutti i coeredi un'obbligazione tributaria solidale, avente a oggetto l'intero importo del tributo successorio, analogamente a quanto accade nel negozio traslativo posto in essere nei confronti di più acquirenti di un immobile…"

Fanno eccezione alla regola della solidarietà IMU e TASI: gli eredi saranno tenuti al pagamento dei tributi per conto del defunto, fino alla data del decesso e per il periodo successivo, per conto proprio sulla base delle quote a loro riconosciute in caso di successione legittima, o indicate nel testamento in caso di successione testamentaria.

Per la TASSA RIFIUTI si può presentare richiesta di cessazione per decesso del titolare, ma per far scattare l'esenzione dal pagamento devono verificarsi determinati presupposti: a partire dal fatto che la casa sia sgombra e con utenze staccate. Gli eredi devono presentare una dichiarazione di cessazione entro il termine stabilito dai regolamenti comunali e prendere in carico il tributo dovuto per l'immobile dopo tale data (oppure dimostrare l'assenza dei presupposti per la sua applicazione).

Alla morte del de cuius, agli eredi è richiesto di comunicare all'ufficio finanziario competente (in relazione alla sede del domicilio fiscale del defunto), direttamente o a mezzo raccomandata a/r, le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.

Per la giurisprudenza di legittimità quello della comunicazione configura un vero e proprio onere, che consente agli uffici di "azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius".
In difetto della comunicazione prevista dall'art. 65 del d.P.R. n. 600/1973, gli atti intestati al dante causa non possono essere notificati direttamente nei confronti degli eredi presso il loro indirizzo, ma dovranno giungere all'ultimo domicilio dello stesso ed essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente (Cass., sent. n. 26718/2013).

In pratica, se gli eredi non ottemperano alla comunicazione gli uffici potranno intestare l'atto al contribuente deceduto e notificarlo, legittimamente e validamente, presso l'ultimo domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente.
Se, invece, gli eredi hanno effettuato la comunicazione, l'atto avente carattere tributario deve essere notificato personalmente e nominativamente agli eredi presso il loro domicilio fiscale.
Se non viene osservato il procedimento descritto, la notifica viene considerata insanabilmente nulla in quanto incide sul rapporto tributario, poiché relativo a un soggetto non più esistente (contribuente defunto).

25 luglio 2018

APERTURA DEL MERCATO POSTALE: "IL DECRETO E' FATTO"

La fine del monopolio di Poste Italiane è prossima con apposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 2 novembre 2017, del parere sul documento di consultazione in materia di notificazioni a mezzo posta. Il parere è stato reso ai sensi dell’art. 22 della Legge 287 del 1990 e consente all’Agcom di esprimere il proprio avviso su iniziative che riguardano la concorrenza del mercato.


La legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124 del 4 agosto 2017 aveva disposto l’abrogazione del regime di esclusiva in favore di Poste Italiane, dei servizi di notifica a mezzo del servizio postale degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada e la conseguente abrogazione delle previsioni dl decreto legislativo 261/1999 correlate a tale regime.

A distanza di quasi un anno il ministro dello sviluppo Luigi Di Maio ha firmato il decreto ministeriale che definisce le procedure per il rilascio delle licenze speciali per questi due servizi postali. “Si compie un passo decisivo per l’effettiva apertura del mercato ad altri operatori presenti nel settore delle consegne postali”, sottolinea il ministro, precisando che questo consentirà un importante abbattimento dei costi per le amministrazioni dello Stato.

Tale decreto verrà ora inviato alla Corte dei Conti prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, così si completerà la fase di regolamentazione avviata appunto nel 2017 dalla Legge per la concorrenza con l’abrogazione della norma che prevedeva l’affidamento esclusivo del servizio a Poste Italiane e proseguita con la pubblicazione della delibera numero 77 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

I requisiti per entrare in possesso della licenza, che verrà rilasciata dal Mise, sono fissati dal Regolamento dell’Agcom approvato nel febbraio scorso. Le imprese interessate potranno richiedere l’abilitazione per entrambi i servizi o anche solo per uno: le licenze saranno differenziate su base nazionale o regionale, in ragione dei limiti territoriali entro i quali il titolare è legittimato a esercitare il servizio.

Saranno necessari, però, alcuni requisiti di affidabilità che vanno dalla produzione di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta per un importo pari a 100 mila euro per la licenza nazionale e a 20 mila per quella regionale, alle certificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di non trovarsi in uno stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo.  
È, altrettanto evidente, tuttavia, che una effettiva apertura del mercato non può essere realizzata se non considerando che l’unitarietà del processo di notificazione può essere assicurata, introducendo apposite garanzie, da una pluralità di soggetti aggregati in forma stabile e continuativa e con vincolo di esclusività.

Dunque, le esigenze di affidabilità e di corretta esecuzione del servizio richieste dal legislatore, possono essere assicurate ove sia garantita la riconducibilità, sotto ogni profilo di responsabilità, della gestione dell’intero ciclo di fornitura del servizio ad un unico soggetto, in grado di esercitare effettivi poteri di indirizzo e di controllo sull’intera rete postale di operatori aggregati.

Tali funzioni vengono esercitate attraverso la predisposizione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi; la determinazione delle tariffe dei settori regolamentati; la definizione di criteri di separazione contabile e la regolamentazione del servizio universale.
L'Autorità vigila, inoltre, sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze e autorizzazioni; effettua il monitoraggio e l'analisi dei mercati postali; controlla e verifica il rispetto degli standard di qualità del servizio postale.

13 luglio 2018

I BASSI CONSUMI INCHIODANO LE FALSE ABITAZIONI PRINCIPALI


La Cassazione con la sentenza 14793/2018 ha sancito un grande principio di diritto, il disconoscimento dell’abitazione principale ai fini Ici svelata dai bassi consumi elettrici.

Tale decisione per analogia ricomprende anche la disciplina Imu ed è di notevole interesse soprattutto per quanto concerne le abitazioni turistiche.

Ripercorrendo la qualificazione di abitazione principale della norma dell’Ici appare chiaro come il soggetto passivo in tale fattispecie fosse colui che avesse avuto la residenza anagrafica nel dato immobile, altra precisazione era che l’abitazione sarebbe stata quella in cui si configurasse la dimora abituale di contribuente e famiglia. Quindi, per l’Ici, poteva esserci un’abitazione principale anche senza l’esistenza della residenza anagrafica.

Contrariamente nell’Imu, l’abitazione principale coincide con quella in cui proprietario e famiglia dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente. Dunque non è condizione sufficiente la residenza occorre a sostegno la dimora abituale come condicio sine qua non.

Detto ciò, la fattispecie esaminata dalla Cassazione basa la sua analisi su elementi presuntivi, i consumi elettrici.

Tali elementi, a parere della Corte rivestono carattere di sufficiente convincimento per ritenere superata la presunzione di residenza effettiva nel Comune, fondata sulle risultanze anagrafiche, in quanto elemento sintomatico di una presenza nell’abitazione oggetto d’imposizione non abituale.

Dunque, all’amministrazione viene riconosciuto il potere di negare l’agevolazione “abitazione principale” se i consumi sono sufficientemente bassi da condurre l’ipotesi di non essere la dimora abituale del contribuente.  

Nondimeno la sentenza riveste carattere d’importanza in quanto individua indici presuntivi sulla sussistenza della dimora abituale utili per rilevare i casi di occupazioni delle case turistiche. Difatti, diventano indici di presunzione di tale “abitualità” non solo i consumi ridotti, bensì l’assenza del medico curante e la frequenza scolastica dei figli in altro comune.

Va ricordato che sempre la Cassazione, ordinanza 8017/2017, ha precisato che per ottenere l'agevolazione fiscale conta anche la categoria catastale. Non spetta l'esenzione se l'immobile è inquadrato catastalmente come ufficio o studio. La classificazione catastale dunque è decisiva e dal 2008 a tutt'oggi, sono escluse dal beneficio solo le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli).

6 luglio 2018

RASSEGNA DEL SEMINARIO DI STUDIO ROMA CAPITALE TRIBUTI LOCALI - LUGLIO 2018


Nei giorni 4 e 5 luglio 2018 la Geropa ha tenuto presso gli uffici dell’assemblea Capitolina, in Via della Greca 5 a Roma un seminario di studi sui tributi locali.


Gli argomenti si sono articolati lungo tre filoni principali, i tributi locali: novita’ contenute nel dl “fiscale” e nella legge di bilancio 2018 reclamo, mediazione tributaria e potere di riesame dell’amministrazione pubblica; i controlli dell’ente locale sull’attività di equitalia quale agente contabile ex art. 97 del tuel e la riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale.

I relatori che si sono susseguiti sono stati l’Avv. Gianluca Giattino, dirigente di Æqua Roma, il Dott. Massimo Ancillotti, Vice Comandante generale della Polizia Locale di Roma, il Dr. Emiliano Limiti, Direttore Amministrazione e Finanza AMA s.p.a., il Prof. Dott. Giampaolo De Paulis, Esperto tributario, già Direttore Ufficio Federalismo Fiscale Mef, Prof. di scienza delle Finanze presso la scuola Ispettori e Sovraintendenti Guardia di Finanza, il Prof. Avv. Sergio Trovato, Consulente di società private e amministrazioni pubbliche, Giornalista, Pubblicista, Consulente di “Italia Oggi”, ex collaboratore de “Il Sole 24 Ore”, Consulente scientifico Leggi D’Italia, Anci, Legautonomie, l’Avv. Alessio Foligno, Autore di diversi libri, articoli e pubblicazioni scientifiche e di docenze in materia di entrate tributarie e diritto amministrativo e l'amministratore di Geropa Srl Rocky Rossini, nonchè Tributarista e consulente per la Pubblica Amministrazione, esperto nella gestione e riscossione delle Entrate Locali.

Ognuno dei quali ha apportato il suo valido bagaglio di conoscenza e l’ha messo a disposizione dei partecipanti intervenuti numerosi alle due giornate di formazione, fortemente promosse dallo stesso assessore al Bilancio e Società Partecipate di Roma Capitale Dott. Gianni Lemmetti, e dal Dott. Stefano Cervi, Direttore del Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale.

L’evento ha avuto inizio il giorno 4 luglio alle ore 9.30 con i saluti inaugurali del Dott. Stefano Cervi, Direttore del Dipartimento, aprendo così la prima giornata di studi incentrata sull’esposizione dell’avvocato Sergio Trovato relativa alla riscossione delle Entrate Locali e delle scelte delle Amministrazioni. A conclusione del suo intervento ha preso la parola il Dr. Emiliano Limiti, Direttore Amministrazione e Finanza AMA s.p.a. che ha illustrato le attività e le esperienze di AMA s.p.a. in una serie di azioni svolte per la lotta all'evasione e alle utenze fantasma.

La ripresa dei lavori è stata a cura di Rocky Rossini, che ha catturato l’attenzione degli iscritti con le attività di controllo del concessionario della riscossione e sulle quote inesigibili. La mattinata è stata portata a termine con la relazione del Avvocato Trovato sugli istituti deflattivi del contenzioso tributario.

Il giorno 5 luglio è stato il Professor Giampaolo De Paulis, Direttore Ufficio Federalismo Fiscale Mef durante la stesura del Dlgs 507/93,  a dare avvio alle lezioni, ha delineato le linee generali della riscossione delle entrate locali, introducendo lo strumento principe per la riscossione diretta degli enti locali: l’ingiunzione.

Ha proseguito poi il Dottor Massimo Ancillotti, Vice Comandante generale della Polizia Locale di Roma, con un’esposizione mirata circa la riscossione delle entrate locali del Contributo di Soggiorno e le azioni di recupero, descrivendone i minuziosi procedimenti da attuare anche con l’intervento anche di alcuni componenti della squadra operativa in forza alla Polizia Locale di Roma Capitale.

La ripresa dei lavori è stata a cura dell’avv. Gianluca Giattino, dirigente di Æqua Roma, il quale ha illustrato le attività e le esperienze di Æqua Roma che hanno permesso di ottenere risultati eccellenti in materia di gestione Entrate Locali. Ha concluso la giornata l’avvocato Alessio Foligno, autore del libro L'ingiunzione fiscale con una relazione riguardante l’intera disciplina dell’ingiunzione e dei procedimenti per la riscossione coattiva.


Ringraziamo il Comune di Roma per la promozione del seminario e l'entusiasmo dimostrato, i relatori per la loro professionalità e disponibilità ma soprattutto i partecipanti per la fiducia che hanno riposto nella nostra società.

3 luglio 2018

I CONIUGI, LE SEPARAZIONI DI FATTO E LE DETRAZIONI ICI/IMU


Geropa Srl, società che svolge sul territorio nazionale attività formativa, consulenziale, di supporto ed affiancamento agli Uffici Tributi tratta le più rilevanti novità normative e pronunce giurisprudenziali che riguardano Amministrazioni locali e Società pubbliche:

Sempre più frequente è il caso in cui due coniugi vivono separati in due immobili diversi, e questo può accadere sia perché sono legalmente separati (o divorziati), sia per motivi contingenti, ad esempio quelli di lavoro. In tal caso, i coniugi sono separati “di fatto”.

Tralasciando che esisterebbe un obbligo alla coabitazione per legge dei coniugi non separati legalmente, fatti salvi casi particolari e concordati, uno di questi potrebbe essere appunto un motivo di lavoro, non possiamo non fare i conti con la realtà che sempre più spesso gli uffici si trovano a dover gestire quotidianamente. Una coppia non separata legalmente ma con due residenze diverse. In tale caso entrambe le abitazioni sono principali e quindi dovrebbero godere dell’esenzione ICI o dell’IMU agevolata a partire dal 2012.

La Cassazione, con sentenza del 15 giugno 2010, ha stabilito che l’esenzione in questo caso spetta solo all’immobile che è residenza del nucleo familiare e che quindi non spetta al componente del nucleo familiare che se ne “distacca”. L’immobile non più esente viene considerato come “seconda casa” (quindi con aliquote maggiorate) e che il comune ha titolo di chiedere anche gli arretrati fino a 5 anni.

Seguendo lo stesso filone dunque, ai fini della spettanza della detrazione per le abitazioni principali occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale. Ricordiamo che, un’abitazione può essere ritenuta principale soltanto se nella stessa, dimorano sia il contribuente che i suoi familiari.

La conseguenza è che, per il sorgere del diritto alla detrazione, non è sufficiente che il contribuente dimori abitualmente nell’unità immobiliare se il coniuge, non separato legalmente, dimori altrove. Dunque, la conclusione è che nessuno dei due immobili, se abitati in via esclusiva dagli stessi, può essere considerato abitazione principale.

Questo è il principio statuito anche dalla Cassazione con l’ordinanza n. 12050 del 17/05/2018, che conferma l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

Necessario è compiere altresì un distinguo tra tale fattispecie, coniugi che abitano in due case diverse nello stesso comune, che dunque andrà trattata con le modalità descritte dalla giurisprudenza dimerito e dalle norme sempre più chiare del Legislatore e il caso in cui i coniugi abitano in due case diverse in Comuni diversi.

In tale ultimo caso è pacifico che entrambi i coniugi possano usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione prevista per l’abitazione principale. In quanto le unità immobiliari dislocate presso comuni differenti suppongono l’esistenza di “motivi contingenti” che dunque giustificherebbero il mancato obbligo della coabitazione e di contro supporterebbero l’adeguata corresponsione della detrazione.

In conclusione in presenza di due immobili nel medesimo comune solo per uno è possibile usufruire delle agevolazioni. Al contrario se la residenza dei coniugi è in due comuni diversi è possibile che entrambe siano considerate “abitazione principale” se lo spostamento del domicilio e residenza sia determinato da effettive necessità e non abbia come fine l’elusione.
 
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