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24 ottobre 2018

L'INDAGINE DI MERCATO E IL MEPA


Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5833/2018 imprime un concetto focale nella procedura concorsuale relative alle gare espletate sul mercato elettronico.

Partendo dal principio chiariamo che una stazione appaltante è tenuta a far ricorso ad una procedura elettronica tramite Mepa, successivamente potrà scegliere in base al prodotto da acquistare e alle varie caratteristiche dello stesso le modalità, in quanto la selezione deve essere sempre non discriminatoria.

Fondamento di tale piattaforma è la celerità e la semplificazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, in un’ottica di superamento di tutti i profili formali che caratterizzano le procedure tradizionali. Il Consiglio di Stato però nonostante il carattere proprio del mercato elettronico non ha approvato la mancanza dell’indagine di mercato nella procedura elettronica tramite richiesta di offerta sul Mepa effettuata da un comune del Leccese.

Partendo dall’analisi che l’indagine di mercato è disciplinata dall’articolo 36 del Dlgs 50/2016, il quale stabilisce che è la modalità per l’individuazione di operatori economici negli appalti sottosoglia, o per meglio dire, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro. Anche le linee guida Anac n. 4, al punto 5 sostanziano l’intera procedura delle indagini di mercato, definendole ed elencandone le modalità di gestione.

Pertanto, nonostante la stazione appaltante debba ricorrere al Mepa, non viene esonerata dall’esperire un’indagine di mercato o almeno deve indicare i criteri utilizzati per la scelta degli operatori, questo è quanto dichiarato dal Consiglio di Stato. Questo perché in assenza di detti criteri non si configura alcuna garanzia di imparzialità della scelta, caratteristica che invece deve sempre essere rispettata dalla stazione appaltante. La stazione appaltante deve selezionare in modo non discriminatorio gli operatori da invitare sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero nell’atto equivalente.

Dunque se non risulta alcuna indagine e alcun criterio in alcun atto, la caratteristica della discrezionalità e dell’imparzialità sembra non essere stata rispettata e la formulazione appare generica.

In conclusione, il Consiglio di Stato non esonera la stazione appaltante alla luce del quadro normativo di riferimento, dall’obbligo di esperire un’indagine esplorativa per la formazione di un elenco di fornitori o, almeno, di predeterminare i criteri di selezione degli operatori economici, ai fini del rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 30 del Dlgs 50/2016.

Ciò perché l’utilizzo del mercato elettronico non può essere una facile elusione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio che sono alla base delle procedure di gara. Così e in tale ottica, l’avviso pubblico è preordinato a conoscere i potenziali fornitori interessati alla procedura di selezione per lo specifico affidamento e risponde, dunque, all’esigenza di garantire la massima partecipazione e concorrenzialità, in mancanza di tale apertura al pubblico, o in assenza di detti criteri per l’individuazione degli operatori economici, non vi è garanzia di imparzialità dell’azione amministrativa, dato che la stazione appaltante può discrezionalmente invitare alcuni soggetti piuttosto che altri.

In fine, nella determina a contrarre, o in altro documento equivalente, come espresso nella sentenza del Consiglio di Stato, si deve dare conto con asserzioni non generiche delle regole e delle azioni poste in essere per la selezione dei soggetti da invitare.
 
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