Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e
Finanze ha chiarito le modalità per gestire i rimborsi Tari per le pertinenze
delle utenze domestiche, calcolate erroneamente. Dunque, se la quota variabile
è calcolata erroneamente, al contribuente potrà spettare il rimborso
presentando una richiesta in carta libera al Comune, contenente tutti i dati
necessari.
Per gestire i rimborsi, secondo il Dipartimento delle
entrate, se l’Ente ha realmente remunerato, con il gettito della tassa,
esattamente il costo del servizio, le modalità con cui procedere alla copertura
delle somme rifuse ai contribuenti rientrano nella sfera di autonomia di
ciascun ente locale.
Nel nuovo Piano finanziario, però, è possibile riportare per
intero solo l’eccedenza di gettito e
non già lo scostamento negativo tra quanto preventivato e quanto effettivamente
risultante a consuntivo.
Secondo l’interpretazione del Dipartimento, quindi, non è
possibile riportare nel nuovo Piano finanziario del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani il deficit determinato dal rimborso della Tari
non dovuta.
Secondo il Dipartimento, occorre ponderare l’interesse
pubblico a ripristinare la corretta applicazione dell’entrata con l’interesse
dei singoli contribuenti che hanno fatto legittimo affidamento sull’esatto
adempimento dell’obbligazione tributaria liquidata e richiesta dallo stesso
Comune.
La soluzione che emerge come preferibile dalla lettura del
parere del Dipartimento è di far fronte ai rimborsi attraverso la copertura a
carico del bilancio generale del Comune, come si evince da quanto affermato
dalla Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Toscana nella
deliberazione n. 73 del 2015. L’istanza di rimborso deve essere proposta, a
norma dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento. La domanda, che non richiede
particolari formalità, deve però contenere tutti i dati necessari a
identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il
rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata
erroneamente nel calcolo della Tari.
Il Comune, nella commisurazione della tariffa, deve tenere
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (art. 1, comma 651, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147). Rispetto alle pertinenze dell’abitazione si
deve computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie
totale dell’utenza domestica, al fine di evitare disparità di trattamento tra i
cittadini.
La Circolare ministeriale 1/DF del 20 novembre 2017 chiariva
che: Un diverso modus operandi da parte dei Comuni non troverebbe alcun
supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota
variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero
degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente
l’importo della Tari.
Nell’esaminare la questione, il MEF ha fatto riferimento al
Prototipo di Regolamento IUC, applicabile anche alla Tari, con riferimento ai
fruitori delle utenze domestiche.
Il Prototipo, però, non è fonte legislativa ed, in materia
di tributi locali, il singolo Comune ha potere ed autonomia regolamentare.
L’art. 52 del D.Lgs.
446/1997, in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nelle
lettere a) e b) del c. 149 dell’art. 3 della L. 662/1996, stabilisce che
Province e Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo che per quanto attiene all’individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima.
Il Ministero, con la circolare citata, ha chiarito che:
Qualora, peraltro, i Comuni abbiano adottato disposizioni il cui contenuto si
riveli difforme rispetto ai criteri di calcolo in questa sede chiariti, si
invitano gli stessi a procedere ai necessari adeguamenti delle proprie
previsioni regolamentari.
Tutta la vicenda si conclude con la risposta in commissione
Bilancio dal principio che i rimborsi per la Tari illegittimamente pagata sulle
pertinenze possono essere finanziati con risorse del bilancio comunale ma non è
possibile imputarne il costo al piano finanziario dei rifiuti. Dunque sembra
essere così risolto il problema di come sostenere gli oneri relativi ai
rimborsi resi necessari dal fatto che molti Comuni hanno chiesto il pagamento
della quota variabile (collegata al numero dei componenti la famiglia) non solo
per l'abitazione, ma anche per le pertinenze. Si conferma che la copertura
finanziaria dei rimborsi non deve necessariamente trovare integrale copertura
nel piano finanziario della Tari come costo del servizio, ma può essere
finanziata anche dalla bilancio comunale, extra gestione Tari.