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2 ottobre 2018

I RIMBORSI TARI E IL BILANCIO


Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e Finanze ha chiarito le modalità per gestire i rimborsi Tari per le pertinenze delle utenze domestiche, calcolate erroneamente. Dunque, se la quota variabile è calcolata erroneamente, al contribuente potrà spettare il rimborso presentando una richiesta in carta libera al Comune, contenente tutti i dati necessari.

Per gestire i rimborsi, secondo il Dipartimento delle entrate, se l’Ente ha realmente remunerato, con il gettito della tassa, esattamente il costo del servizio, le modalità con cui procedere alla copertura delle somme rifuse ai contribuenti rientrano nella sfera di autonomia di ciascun ente locale.

Nel nuovo Piano finanziario, però, è possibile riportare per intero solo l’eccedenza di gettito e non già lo scostamento negativo tra quanto preventivato e quanto effettivamente risultante a consuntivo.
Secondo l’interpretazione del Dipartimento, quindi, non è possibile riportare nel nuovo Piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani il deficit determinato dal rimborso della Tari non dovuta.

Secondo il Dipartimento, occorre ponderare l’interesse pubblico a ripristinare la corretta applicazione dell’entrata con l’interesse dei singoli contribuenti che hanno fatto legittimo affidamento sull’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria liquidata e richiesta dallo stesso Comune.

La soluzione che emerge come preferibile dalla lettura del parere del Dipartimento è di far fronte ai rimborsi attraverso la copertura a carico del bilancio generale del Comune, come si evince da quanto affermato dalla Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Toscana nella deliberazione n. 73 del 2015. L’istanza di rimborso deve essere proposta, a norma dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. La domanda, che non richiede particolari formalità, deve però contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della Tari.

Il Comune, nella commisurazione della tariffa, deve tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147). Rispetto alle pertinenze dell’abitazione si deve computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica, al fine di evitare disparità di trattamento tra i cittadini.

La Circolare ministeriale 1/DF del 20 novembre 2017 chiariva che: Un diverso modus operandi da parte dei Comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della Tari.

Nell’esaminare la questione, il MEF ha fatto riferimento al Prototipo di Regolamento IUC, applicabile anche alla Tari, con riferimento ai fruitori delle utenze domestiche.
Il Prototipo, però, non è fonte legislativa ed, in materia di tributi locali, il singolo Comune ha potere ed autonomia regolamentare.

 L’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nelle lettere a) e b) del c. 149 dell’art. 3 della L. 662/1996, stabilisce che Province e Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo che per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima.

Il Ministero, con la circolare citata, ha chiarito che: Qualora, peraltro, i Comuni abbiano adottato disposizioni il cui contenuto si riveli difforme rispetto ai criteri di calcolo in questa sede chiariti, si invitano gli stessi a procedere ai necessari adeguamenti delle proprie previsioni regolamentari. 

Tutta la vicenda si conclude con la risposta in commissione Bilancio dal principio che i rimborsi per la Tari illegittimamente pagata sulle pertinenze possono essere finanziati con risorse del bilancio comunale ma non è possibile imputarne il costo al piano finanziario dei rifiuti. Dunque sembra essere così risolto il problema di come sostenere gli oneri relativi ai rimborsi resi necessari dal fatto che molti Comuni hanno chiesto il pagamento della quota variabile (collegata al numero dei componenti la famiglia) non solo per l'abitazione, ma anche per le pertinenze. Si conferma che la copertura finanziaria dei rimborsi non deve necessariamente trovare integrale copertura nel piano finanziario della Tari come costo del servizio, ma può essere finanziata anche dalla bilancio comunale, extra gestione Tari.
 
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