La norma principale in materia di
notificazione degli atti fiscali è costituita dall’art. del D.P.R. n. 600/73,
dettata in materia di imposte dirette, secondo la quale la notificazione degli
avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al
contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile, sono, in ogni caso, inapplicabili gli
artt. 142, 143, 146, 150,151 c.p.c..
Con l’art. 7 quater, comma 6, del
d.l. 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni nella legge dicembre
2016 n.225, è stato aggiunto un ultimo comma il quale, a decorrere dal 1°
luglio 2017, prevede e disciplina, in deroga all’art.149 bis c.p.c., la
possibilità di notificazione degli avvisi e degli altri atti che, per legge,
devono essere notificati, alle imprese individuali o in forma societaria ed ai
professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato,
direttamente dagli Uffici a mezzo Posta Elettronica Certificata.
Le modalità con cui può avvenire
la notifica possono essere:
- nelle mani proprie del contribuente;
- presso il suo domicilio fiscale;
- presso il domiciliatario eventualmente indicato;
- per mezzo del servizio postale;
- tramite i messi comunali;
- mediante i messi autorizzati dall’Ufficio.
E’ sempre possibile, non essendo
stata esclusa dall’art. 60 succitato la
notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art.149 c.p.c.:
“Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi
anche a mezzo del servizio postale. In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive
la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi
menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia del
destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è
allegato all’originale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante,
al momento della consegna del plico all’Ufficiale giudiziario e, per il
destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto”. La
modalità della procedura di notifica è integrata dalla legge n. 890/1982 in
materia di “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo
posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”. Le disposizioni che ci
interessano per rilevare le differenze tra la procedura di notificazione a
mezzo posta ex art.149 c.p.c. e quella “diretta” a mezzo posta da parte degli
Uffici finanziari, sono contenute negli artt. 7 e 8 della legge n. 890/1982.
Dunque se non è fatto espresso
divieto dalla legge la notificazione può eseguirsi anche a mezzo postale. La
normativa di riferimento in ambito tributario relativa alla notifica a mezzo
posta è la seguente:
Art. 14 Legge n. 890 del 20/11/1982: “La notificazione degli avvisi
e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve
avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta
direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a
cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali
autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste
dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e
seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme
relative alle singole leggi di imposta…”
In tal caso, l’agente
notificatore scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia
dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce
la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo
è allegato all’originale. La procedura che il messo deve osservare per le
notifiche a mezzo posta è contenuta nella L. 20.11.82 n.890. Accanto a tale
procedura ordinaria, dall’art.14 e dall’art.26 succitati, si deduce la
possibilità di notifica degli atti tributari anche attraverso una procedura
semplificata diretta da parte degli Uffici finanziari.
In particolare, l’art. 14 della
legge 20.11.1982 n. 890 rileva nella parte in cui prevede, al primo comma, che
“La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e
puo’ eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari,
nonche’, ove cio’ risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei
messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione
finanziaria, secondo le modalita’ previste dalla presente legge…”
Quando l’ufficio finanziario dunque
ricorre a tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto
si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quelle
della legge n. 890/82.
Tale principio risulta
costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che nella sentenza
n. 9111 del 06.06.2012 ha affermato che “In tema di notificazioni a mezzo
posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento,
mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di
accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata
dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna
dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20
novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita
dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina
postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione
specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato
consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve
ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di
conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia
prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne
cognizione” (conforme Cass.: n. 17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del
2011; n. 270 del 2012).
Tale principio è stato
recentemente interamente ribadito dalla
Corte di Cassazione nella sentenza n. 10245, del 26 aprile 2017 (in tal
senso anche Cass. Sez. VI,n. 20506 del 29.08.2017) e ancora Cassazione – Ordinanza 16166 del 19/6/2018.
La notifica degli avvisi di accertamento avvenuta direttamente per il tramite
del servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è anche
espressamente prevista dall’art. 1, comma 161 della 1. 27 dicembre 2006, n. 296
con riferimento agli enti locali e la Corte ha più volte avuto modo di
osservare che, laddove sia prevista detta forma di notificazione, trovano
applicazione le norme del regolamento postale (nella fattispecie il d.m. 1
ottobre 2008) concernenti la consegna dei plichi raccomandati, di modo che non va redatta alcuna relata di notifica
o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è
stata consegnata il plico e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario
deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di
conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se esso dia prova di
essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.