Alla morte del de cuius all'erede non spettano solo i beni
da costui posseduti, ma anche l'onere, in caso di accettazione dell'eredità e
acquisto della qualità di erede, di farsi carico dei debiti accumulati.
Si tratta dei debiti ereditari, ed ereditabili sono le più
disparate tipologie di debito: ad esempio imposte e altri debiti verso il
fisco, bollette non pagate, mutuo, debiti dei confronti dell'INPS o prestiti
non pagati.
La trasmissibilità non coinvolge, tuttavia, le eventuali
sanzioni (amministrative, tributarie...) comminate al defunto: gli eredi
saranno, pertanto, responsabili del pagamento della sola somma capitale e dei relativi interessi.
È l'art. 752 del codice civile a disciplinare espressamente
le modalità con cui i coeredi sono tenuti a rispondere dei debiti ereditari,
prevedendo che "I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti
e pesi ereditari in proporzione delle
loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti
disposto".
Ai sensi della summenzionata disposizione ciascun coerede
deve rispondere dei debiti del de cuius proporzionalmente
alla quota di eredità di sua spettanza.
Se la regola generale è quella della proporzionalità, questa
è derogata in diversi casi in cui i
debiti si ripartiscono in solido tra i
coeredi: l'articolo 65 d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 prevede che in caso di obbligazioni aventi carattere tributario gli eredi siano
responsabili in solido e non per quota ereditaria, così attribuendo
sostanzialmente all'erario la facoltà di richiedere a ciascuno di essi di
onorare l'intero debito del de cuius. Pertanto, in caso di imposte sui redditi
(Irpef, Ires, ecc.) l'erede è chiamato a pagarne l'intero importo al fisco, salvo
il diritto di rivalsa, pro quota, sugli altri eredi.
La solidarietà tra coeredi si ritiene sussistente anche per
quanto riguarda l'imposta di successione, anche se trattasi di successione
testamentaria anziché legittima (ex art. 36 del d.lgs. 346/90), come conferma
anche la giurisprudenza di legittimità: la Corte di Cassazione, sent. n.
22426/2014 ha infatti precisato che "in caso di successione… nasce a
carico di tutti i coeredi un'obbligazione tributaria solidale, avente a oggetto
l'intero importo del tributo successorio, analogamente a quanto accade nel
negozio traslativo posto in essere nei confronti di più acquirenti di un
immobile…"
Fanno eccezione alla regola della solidarietà IMU e TASI: gli eredi saranno tenuti al pagamento dei tributi per conto del defunto, fino alla data del decesso e per il periodo successivo, per conto proprio sulla base delle quote a loro riconosciute in caso di successione legittima, o indicate nel testamento in caso di successione testamentaria.
Fanno eccezione alla regola della solidarietà IMU e TASI: gli eredi saranno tenuti al pagamento dei tributi per conto del defunto, fino alla data del decesso e per il periodo successivo, per conto proprio sulla base delle quote a loro riconosciute in caso di successione legittima, o indicate nel testamento in caso di successione testamentaria.
Per la TASSA RIFIUTI si può presentare richiesta di
cessazione per decesso del titolare, ma per far scattare l'esenzione dal
pagamento devono verificarsi determinati presupposti: a partire dal fatto che
la casa sia sgombra e con utenze staccate. Gli eredi devono presentare una
dichiarazione di cessazione entro il termine stabilito dai regolamenti comunali
e prendere in carico il tributo dovuto per l'immobile dopo tale data (oppure
dimostrare l'assenza dei presupposti per la sua applicazione).
Alla morte del de cuius, agli eredi è richiesto di
comunicare all'ufficio finanziario competente (in relazione alla sede del
domicilio fiscale del defunto), direttamente o a mezzo raccomandata a/r, le
proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.
Per la giurisprudenza di legittimità quello della
comunicazione configura un vero e
proprio onere, che consente agli uffici di "azionare direttamente nei
confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia
verificato anteriormente alla morte del de cuius".
In difetto della comunicazione prevista dall'art. 65 del
d.P.R. n. 600/1973, gli atti intestati al dante causa non possono essere
notificati direttamente nei confronti degli eredi presso il loro indirizzo, ma
dovranno giungere all'ultimo domicilio dello stesso ed essere diretti agli eredi collettivamente e
impersonalmente (Cass., sent. n. 26718/2013).
In pratica, se gli eredi non ottemperano alla comunicazione gli
uffici potranno intestare l'atto al contribuente deceduto e notificarlo, legittimamente e validamente, presso
l'ultimo domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi collettivamente e
impersonalmente.
Se, invece, gli eredi hanno effettuato la comunicazione,
l'atto avente carattere tributario deve essere notificato personalmente e nominativamente agli eredi presso il loro domicilio
fiscale.
Se non viene osservato il procedimento descritto, la
notifica viene considerata insanabilmente nulla in quanto incide sul rapporto
tributario, poiché relativo a un soggetto non più esistente (contribuente
defunto).