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1 agosto 2018

TRASMISSIONE E NOTIFICA DEBITI TRIBUTARI AGLI EREDI


Alla morte del de cuius all'erede non spettano solo i beni da costui posseduti, ma anche l'onere, in caso di accettazione dell'eredità e acquisto della qualità di erede, di farsi carico dei debiti accumulati.
Si tratta dei debiti ereditari, ed ereditabili sono le più disparate tipologie di debito: ad esempio imposte e altri debiti verso il fisco, bollette non pagate, mutuo, debiti dei confronti dell'INPS o prestiti non pagati.

La trasmissibilità non coinvolge, tuttavia, le eventuali sanzioni (amministrative, tributarie...) comminate al defunto: gli eredi saranno, pertanto, responsabili del pagamento della sola somma capitale e dei relativi interessi.

È l'art. 752 del codice civile a disciplinare espressamente le modalità con cui i coeredi sono tenuti a rispondere dei debiti ereditari, prevedendo che "I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto".

Ai sensi della summenzionata disposizione ciascun coerede deve rispondere dei debiti del de cuius proporzionalmente alla quota di eredità di sua spettanza.
Se la regola generale è quella della proporzionalità, questa è derogata in diversi casi in cui i debiti si ripartiscono in solido tra i coeredi: l'articolo 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che in caso di obbligazioni aventi carattere tributario gli eredi siano responsabili in solido e non per quota ereditaria, così attribuendo sostanzialmente all'erario la facoltà di richiedere a ciascuno di essi di onorare l'intero debito del de cuius. Pertanto, in caso di imposte sui redditi (Irpef, Ires, ecc.) l'erede è chiamato a pagarne l'intero importo al fisco, salvo il diritto di rivalsa, pro quota, sugli altri eredi.

La solidarietà tra coeredi si ritiene sussistente anche per quanto riguarda l'imposta di successione, anche se trattasi di successione testamentaria anziché legittima (ex art. 36 del d.lgs. 346/90), come conferma anche la giurisprudenza di legittimità: la Corte di Cassazione, sent. n. 22426/2014 ha infatti precisato che "in caso di successione… nasce a carico di tutti i coeredi un'obbligazione tributaria solidale, avente a oggetto l'intero importo del tributo successorio, analogamente a quanto accade nel negozio traslativo posto in essere nei confronti di più acquirenti di un immobile…"

Fanno eccezione alla regola della solidarietà IMU e TASI: gli eredi saranno tenuti al pagamento dei tributi per conto del defunto, fino alla data del decesso e per il periodo successivo, per conto proprio sulla base delle quote a loro riconosciute in caso di successione legittima, o indicate nel testamento in caso di successione testamentaria.

Per la TASSA RIFIUTI si può presentare richiesta di cessazione per decesso del titolare, ma per far scattare l'esenzione dal pagamento devono verificarsi determinati presupposti: a partire dal fatto che la casa sia sgombra e con utenze staccate. Gli eredi devono presentare una dichiarazione di cessazione entro il termine stabilito dai regolamenti comunali e prendere in carico il tributo dovuto per l'immobile dopo tale data (oppure dimostrare l'assenza dei presupposti per la sua applicazione).

Alla morte del de cuius, agli eredi è richiesto di comunicare all'ufficio finanziario competente (in relazione alla sede del domicilio fiscale del defunto), direttamente o a mezzo raccomandata a/r, le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.

Per la giurisprudenza di legittimità quello della comunicazione configura un vero e proprio onere, che consente agli uffici di "azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius".
In difetto della comunicazione prevista dall'art. 65 del d.P.R. n. 600/1973, gli atti intestati al dante causa non possono essere notificati direttamente nei confronti degli eredi presso il loro indirizzo, ma dovranno giungere all'ultimo domicilio dello stesso ed essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente (Cass., sent. n. 26718/2013).

In pratica, se gli eredi non ottemperano alla comunicazione gli uffici potranno intestare l'atto al contribuente deceduto e notificarlo, legittimamente e validamente, presso l'ultimo domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente.
Se, invece, gli eredi hanno effettuato la comunicazione, l'atto avente carattere tributario deve essere notificato personalmente e nominativamente agli eredi presso il loro domicilio fiscale.
Se non viene osservato il procedimento descritto, la notifica viene considerata insanabilmente nulla in quanto incide sul rapporto tributario, poiché relativo a un soggetto non più esistente (contribuente defunto).
 
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