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13 luglio 2018

I BASSI CONSUMI INCHIODANO LE FALSE ABITAZIONI PRINCIPALI


La Cassazione con la sentenza 14793/2018 ha sancito un grande principio di diritto, il disconoscimento dell’abitazione principale ai fini Ici svelata dai bassi consumi elettrici.

Tale decisione per analogia ricomprende anche la disciplina Imu ed è di notevole interesse soprattutto per quanto concerne le abitazioni turistiche.

Ripercorrendo la qualificazione di abitazione principale della norma dell’Ici appare chiaro come il soggetto passivo in tale fattispecie fosse colui che avesse avuto la residenza anagrafica nel dato immobile, altra precisazione era che l’abitazione sarebbe stata quella in cui si configurasse la dimora abituale di contribuente e famiglia. Quindi, per l’Ici, poteva esserci un’abitazione principale anche senza l’esistenza della residenza anagrafica.

Contrariamente nell’Imu, l’abitazione principale coincide con quella in cui proprietario e famiglia dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente. Dunque non è condizione sufficiente la residenza occorre a sostegno la dimora abituale come condicio sine qua non.

Detto ciò, la fattispecie esaminata dalla Cassazione basa la sua analisi su elementi presuntivi, i consumi elettrici.

Tali elementi, a parere della Corte rivestono carattere di sufficiente convincimento per ritenere superata la presunzione di residenza effettiva nel Comune, fondata sulle risultanze anagrafiche, in quanto elemento sintomatico di una presenza nell’abitazione oggetto d’imposizione non abituale.

Dunque, all’amministrazione viene riconosciuto il potere di negare l’agevolazione “abitazione principale” se i consumi sono sufficientemente bassi da condurre l’ipotesi di non essere la dimora abituale del contribuente.  

Nondimeno la sentenza riveste carattere d’importanza in quanto individua indici presuntivi sulla sussistenza della dimora abituale utili per rilevare i casi di occupazioni delle case turistiche. Difatti, diventano indici di presunzione di tale “abitualità” non solo i consumi ridotti, bensì l’assenza del medico curante e la frequenza scolastica dei figli in altro comune.

Va ricordato che sempre la Cassazione, ordinanza 8017/2017, ha precisato che per ottenere l'agevolazione fiscale conta anche la categoria catastale. Non spetta l'esenzione se l'immobile è inquadrato catastalmente come ufficio o studio. La classificazione catastale dunque è decisiva e dal 2008 a tutt'oggi, sono escluse dal beneficio solo le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli).
 
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