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3 luglio 2018

I CONIUGI, LE SEPARAZIONI DI FATTO E LE DETRAZIONI ICI/IMU


Geropa Srl, società che svolge sul territorio nazionale attività formativa, consulenziale, di supporto ed affiancamento agli Uffici Tributi tratta le più rilevanti novità normative e pronunce giurisprudenziali che riguardano Amministrazioni locali e Società pubbliche:

Sempre più frequente è il caso in cui due coniugi vivono separati in due immobili diversi, e questo può accadere sia perché sono legalmente separati (o divorziati), sia per motivi contingenti, ad esempio quelli di lavoro. In tal caso, i coniugi sono separati “di fatto”.

Tralasciando che esisterebbe un obbligo alla coabitazione per legge dei coniugi non separati legalmente, fatti salvi casi particolari e concordati, uno di questi potrebbe essere appunto un motivo di lavoro, non possiamo non fare i conti con la realtà che sempre più spesso gli uffici si trovano a dover gestire quotidianamente. Una coppia non separata legalmente ma con due residenze diverse. In tale caso entrambe le abitazioni sono principali e quindi dovrebbero godere dell’esenzione ICI o dell’IMU agevolata a partire dal 2012.

La Cassazione, con sentenza del 15 giugno 2010, ha stabilito che l’esenzione in questo caso spetta solo all’immobile che è residenza del nucleo familiare e che quindi non spetta al componente del nucleo familiare che se ne “distacca”. L’immobile non più esente viene considerato come “seconda casa” (quindi con aliquote maggiorate) e che il comune ha titolo di chiedere anche gli arretrati fino a 5 anni.

Seguendo lo stesso filone dunque, ai fini della spettanza della detrazione per le abitazioni principali occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale. Ricordiamo che, un’abitazione può essere ritenuta principale soltanto se nella stessa, dimorano sia il contribuente che i suoi familiari.

La conseguenza è che, per il sorgere del diritto alla detrazione, non è sufficiente che il contribuente dimori abitualmente nell’unità immobiliare se il coniuge, non separato legalmente, dimori altrove. Dunque, la conclusione è che nessuno dei due immobili, se abitati in via esclusiva dagli stessi, può essere considerato abitazione principale.

Questo è il principio statuito anche dalla Cassazione con l’ordinanza n. 12050 del 17/05/2018, che conferma l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

Necessario è compiere altresì un distinguo tra tale fattispecie, coniugi che abitano in due case diverse nello stesso comune, che dunque andrà trattata con le modalità descritte dalla giurisprudenza dimerito e dalle norme sempre più chiare del Legislatore e il caso in cui i coniugi abitano in due case diverse in Comuni diversi.

In tale ultimo caso è pacifico che entrambi i coniugi possano usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione prevista per l’abitazione principale. In quanto le unità immobiliari dislocate presso comuni differenti suppongono l’esistenza di “motivi contingenti” che dunque giustificherebbero il mancato obbligo della coabitazione e di contro supporterebbero l’adeguata corresponsione della detrazione.

In conclusione in presenza di due immobili nel medesimo comune solo per uno è possibile usufruire delle agevolazioni. Al contrario se la residenza dei coniugi è in due comuni diversi è possibile che entrambe siano considerate “abitazione principale” se lo spostamento del domicilio e residenza sia determinato da effettive necessità e non abbia come fine l’elusione.
 
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