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5 giugno 2017

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE, COSA CAMBIA?

Il Dl 50 del 24/04/2017 rubricato “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” ed entrato in vigore il 24 Aprile introduce rilevanti novità in materia di riscossione coattiva relativamente ai pignoramenti immobiliari.

Appare, dalla lettura approfondita di tale manovra, che sarà più semplice per l’agente della riscossione procedere con il pignoramento immobiliare di abitazioni diverse dalla prima casa. E’ stata infatti variata la clausola in virtù della quale per poter procedere con l’espropriazione era necessario che il valore catastale del singolo immobile da espropriare superasse il limite di Euro 120.000, d’ora in avanti si considererà invece il valore catastale complessivo di tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e quindi il pignoramento sarà possibile in tutti i casi in cui la somma dei valori degli immobili raggiunga il tetto dei 120.000 Euro.  

Analizziamo la nozione di pignoramento che nel diritto italiano, agli articoli 491 e ss del c.p.c., si definisce l'atto con il quale si dà inizio all'espropriazione forzata. Dando ulteriore monito al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni a esso assoggettati e i frutti di essi, con l'avvertimento che qualsiasi atto sarà invalido. Dunque una misura restrittiva che deve però basarsi sulla presenza di un titolo esecutivo e di un atto prodromico. Il pignoramento può essere iniziato solo dopo la notifica di quest'ultimo atto e dopo il decorso del termine per l'adempimento spontaneo in esso indicato.

Dunque le nuove condizioni per procedere con il pignoramento immobiliare vengono regolate dall’art. 8 del DL 50/2017, ricordiamo che non è possibile per l’agente della riscossione il pignoramento dell’abitazione principale, unica deroga a quanto stabilito è relativa alle abitazioni di lusso, ville e castelli.
Ricordiamo che su tale abitazione l'agente della riscossione potrà iscrivere ipoteca, resta così immutato il regime della misura cautelare per i beni immobili previsto dall’art. 76 DPR. 602/1973, come modificato dall’art. 16 del D.Lgs. 46/1999, purché il debito del contribuente superiori i 20 mila euro e l’agenzia di riscossione abbia provveduto alla regolare notificata del preavviso al debitore almeno 30 giorni prima dell’iscrizione.

Altra annotazione necessaria per procedere all’espropriazione dell’immobile è l’iscrizione all’ipoteca e che siano decorsi almeno 6 mesi dalla stessa senza che il debito sia stato estinto. Pertanto le condizioni sine qua non per procedere al pignoramento risultano essere due:
L’importo a ruolo, che deve superare complessivamente i 120.000 Euro e che siano trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca. Rispettate tali condizioni l’agente della riscossione potrà pertanto procedere con la procedura di pignoramento immobiliare per la riscossione coattiva. 
 
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