Il Dl 50 del 24/04/2017 rubricato “Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” ed
entrato in vigore il 24 Aprile introduce rilevanti novità in materia di
riscossione coattiva relativamente ai pignoramenti immobiliari.
Appare, dalla lettura approfondita di tale manovra, che sarà
più semplice per l’agente della riscossione procedere con il pignoramento
immobiliare di abitazioni diverse dalla prima casa. E’ stata infatti variata la
clausola in virtù della quale per poter procedere con l’espropriazione era
necessario che il valore catastale del singolo immobile da espropriare
superasse il limite di Euro 120.000, d’ora in avanti si considererà invece il
valore catastale complessivo di tutti gli immobili diversi dall'abitazione
principale e quindi il pignoramento sarà possibile in tutti i casi in cui la
somma dei valori degli immobili raggiunga il tetto dei 120.000 Euro.
Analizziamo la nozione di pignoramento che nel diritto
italiano, agli articoli 491 e ss del c.p.c., si definisce l'atto con il quale si
dà inizio all'espropriazione forzata. Dando ulteriore monito al debitore di astenersi
da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni a esso
assoggettati e i frutti di essi, con l'avvertimento che qualsiasi atto sarà
invalido. Dunque una misura restrittiva che deve però basarsi sulla presenza di
un titolo esecutivo e di un atto prodromico. Il pignoramento può essere
iniziato solo dopo la notifica di quest'ultimo atto e dopo il decorso del
termine per l'adempimento spontaneo in esso indicato.
Dunque le nuove condizioni per procedere con il pignoramento
immobiliare vengono regolate dall’art. 8 del DL 50/2017, ricordiamo che non è
possibile per l’agente della riscossione il pignoramento dell’abitazione
principale, unica deroga a quanto stabilito è relativa alle abitazioni di
lusso, ville e castelli.
Ricordiamo che su tale abitazione l'agente della riscossione potrà iscrivere ipoteca, resta così immutato il regime della misura cautelare per i beni immobili previsto dall’art. 76 DPR. 602/1973, come modificato dall’art. 16 del D.Lgs. 46/1999, purché il debito del contribuente superiori i 20 mila euro e l’agenzia di riscossione abbia provveduto alla regolare notificata del preavviso al debitore almeno 30 giorni prima dell’iscrizione.
Altra annotazione necessaria per procedere all’espropriazione dell’immobile è l’iscrizione all’ipoteca e che siano decorsi almeno 6 mesi dalla stessa senza che il debito sia stato estinto. Pertanto le condizioni sine qua non per procedere al pignoramento risultano essere due:
Ricordiamo che su tale abitazione l'agente della riscossione potrà iscrivere ipoteca, resta così immutato il regime della misura cautelare per i beni immobili previsto dall’art. 76 DPR. 602/1973, come modificato dall’art. 16 del D.Lgs. 46/1999, purché il debito del contribuente superiori i 20 mila euro e l’agenzia di riscossione abbia provveduto alla regolare notificata del preavviso al debitore almeno 30 giorni prima dell’iscrizione.
Altra annotazione necessaria per procedere all’espropriazione dell’immobile è l’iscrizione all’ipoteca e che siano decorsi almeno 6 mesi dalla stessa senza che il debito sia stato estinto. Pertanto le condizioni sine qua non per procedere al pignoramento risultano essere due:
L’importo a ruolo, che deve superare complessivamente i
120.000 Euro e che siano trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca.
Rispettate tali condizioni l’agente della riscossione potrà pertanto procedere
con la procedura di pignoramento immobiliare per la riscossione coattiva.