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23 giugno 2017

LA TASSA RIFIUTI E I RIFIUTI SPECIALI

Il tema dell’assoggettamento alla tassa rifiuti dei locali in cui questi vengono prodotti è in continua evoluzione, ultimo aggiornamento è stato emesso con sentenza n. 14414/2017 dalla Corte di Cassazione, relativamente ai magazzini nei quali si producono rifiuti da imballaggi terziari.

Prima di entrare nell’analisi della sentenza, fissiamo brevemente i punti cardine della disciplina. In primo luogo, il Dlgs 507/1993 all’articolo 58 istituisce la tassa, “ Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti.”

Dunque, l’ente locale viene investito del potere impositivo sui contribuenti relativamente a tale tributo, nondimeno viene delegato alla redazione di un regolamento atto alla disciplina di tale tassazione. L'applicazione è demandata ai comuni, sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura. Pertanto tale imposta è dovuta all’Ente per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il presupposto della tassa è l'occupazione di uno o più spazi, adibiti a qualsiasi uso e giacenti sul territorio del comune dove il servizio di smaltimento rifiuti è reso in maniera continuativa. Quindi, il presupposto impositivo non è il servizio prestato dal comune, ma la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi. Infatti, fatta eccezione per i comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, l'importo da corrispondere per questa tassa non è commisurato ai rifiuti prodotti, ma alla quantità di spazi occupati. Pertanto la tassa sui rifiuti è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.

Soggetti passivi di questa tassa sono i detentori di immobili e di superfici scoperte operative a qualsiasi uso destinate che esistono nel territorio del comune impositore. Chi detiene o occupa a qualsiasi titolo un immobile o una superficie operativa deve presentare una denuncia ai fini dell'applicazione della TARSU, dichiarando la superficie dell'immobile, l'uso a cui è destinata, i dati catastali oltre ai suoi dati personali.

Altro concetto focale è la classificazione dei rifiuti. Partiamo dalla definizione normativa di rifiuti data dall'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Testo unico ambientale, modificata dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"(GU n. 288 del 10-12-2010 - Suppl. Ordinario n.269): “Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.
Secondo la Circolare del Ministero dell'Ambiente 28.06.1999 "disfarsi" equivale ad avviare un oggetto o sostanza ad operazioni di smaltimento o di recupero. L'Unione europea, con la Direttiva n.2008/98/Ce del 19 novembre 2008, li definisce "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi".

I rifiuti vengono classificati, in base all'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali. Sono rifiuti speciali quelli interessati dalla sentenza in commento, la quale affronta il tema degli imballaggi, precisando che gli imballaggi si distinguono in primari (quelli costituiti da un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore), secondari o multipli (quelli costituiti dal raggruppamento di un certo numero di unità di vendita) e terziari (quelli concepiti in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli). La normativa dispone il divieto di immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani gli imballaggi terziari di qualsiasi natura.

Nella fattispecie oggetto del ricorso, la società "in quanto produttrice di rifiuti speciali non assimilabili (imballaggi terziari), avrebbe potuto solo beneficiare di una riduzione parametrata all'intera superficie su cui l'attività veniva svolta", tenuto conto che comunque nell'area venivano prodotti anche rifiuti urbani, riduzione da quantificare, poi, sulla base delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento comunale. 

Inoltre, secondo la Cassazione è posto a carico del contribuente l'obbligo di presentazione della dichiarazione al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree della superficie tassabile, “ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale”.
 
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