Torniamo sulla notifica a mezzo pec, che a decorrere dal 1
Lugio 2017, con l’articolo 60, DPR 600/1973 modificato dall’articolo 7-quater,
comma 6 del Dl 193/2016 consentirà l’effettivo passaggio della notificazione
degli atti impositivi tributari direttamente a mezzo di posta elettronica
certificata.
Già il combinato disposto di cui all’articolo 48, comma 2
del Dlgs 82/2005 e articolo 149 bis del Cpc, legittimava gli enti locali alla
notifica a mezzo posta elettronica certificata, è stato necessario però l’intervento
del legislatore che con il DL 193/2016 ha dato il via libera alla notifica a
mezzo pec degli atti e degli
accertamenti relativi ai tributi locali nei confronti di imprese e
professionisti, così come già previsto per la notifica delle cartelle
Equitalia.
A differenze della procedura adottata per le cartelle
esattoriali, la nuova modalità di notifica rappresenterà una facoltà per l’Ente locale. Si riconosce
dunque alla Pec il valore di notifica, sempre se eseguita nel rispetto della
procedura delineata nel medesimo testo verso soggetti risultanti dall’indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata INI-PEC, www.inipec.gov.it.
Anche i contribuenti, persone fisiche, associazioni,
condomini e enti non commerciali, non obbligati a dotarsi di indirizzo pec
censito presso l’INI-PEC posso fare richiesta di notifica telematica,
comunicandolo però all’Agenzia delle Entrate con il modello approvato con provvedimento n. 44027 del 3 Marzo 2017 e relative istruzioni. Con la compilazione di tale istanza il
contribuente manifesta la propria volontà di ricevere gli atti all’indirizzo di
cui è intestatario o a quello di un intermediario delegato. I contribuenti non obbligati ad avere indirizzo PEC, possono chiedere che la notifica sia eseguita all’indirizzo di posta elettronica di cui sono intestatari, all’indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori abilitati all’assistenza tecnica per il contenzioso tributario (ad esempio, avvocato o commercialista), del coniuge, o di un parente/affine entro il quarto grado. L’indirizzo indicato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.
Se per queste categorie di contribuenti l’iscrizione a tale elenco è rappresentata da un a facoltà, con l’articolo 16, commi 6 e 7, DL 185/2008, tutte le imprese costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in Albi o elenchi istituiti con legge dallo Stato sono tenuti a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Se per queste categorie di contribuenti l’iscrizione a tale elenco è rappresentata da un a facoltà, con l’articolo 16, commi 6 e 7, DL 185/2008, tutte le imprese costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in Albi o elenchi istituiti con legge dallo Stato sono tenuti a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Dunque la notifica degli atti impositivi, nello specifico,
può essere effettuata a mezzo pec, allegando sempre un documento informatico (l’atto)
formato ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2 del Cad, ovvero copia
informatica di documento originario informatico, dotato di una dichiarazione di
conformità all’originale detenuto nei sistemi informativi dell’ente locale ed
effettuata da un soggetto autorizzato, che appone a tal fine la propria firma
digitale o qualificata. Il superamento dell’articolo 149 bis C.p.c fa sì che la
notificazione degli atti possa essere eseguita direttamente dall’ufficio, senza
l’intermediazione di un soggetto terzo, tenuto però come già sopra ricordato
all’apposizione della firma digitale sulla relata di notifica. Inoltre, la PEC
certifica soltanto il testo contenuto nel messaggio, ma non il testo riportato
nel documento informatico trasmesso, difatti, mentre il messaggio PEC è certamente
“autentico” in quanto “certificato”, il pdf allegato privo di firma e
contenente l’avviso di accertamento, non è che una copia meccanica e non un
“documento informatico”. Si ricorda inoltre che l’invio a mezzo posta certificata attribuisce al messaggio lo stesso valore legale della raccomandata con avviso di ricevimento e, se effettuata in conformità al D.P.R. n. 68/2005 consente di opporre ai terzi la data e l’orario di trasmissione e ricezione del documento.
In questa direzione, si sono espresse alcune decisioni di
merito: tra le più meritevoli di nota ritroviamo quella per cui si afferma che è nulla la cartella notificata via PEC con
l’allegato in estensione .pdf e non .p7m, che rappresenta
l’equivalente del primo ma firmato digitalmente (CTP Milano, sentenza 3
febbraio 2017, n. 1023/1/17) giacchè il .pdf non soddisfa da solo i requisiti
di integrità dell’allegato. Pertanto fondamentale importanza rivestirà l’estensione
del file.
Va da sé che l’ente locale che vorrà avvalersi della pec dovrà
necessariamente avvalersi dei propri messi notificatori, tenuti a certificare l’eseguita
notifica mediante la redazione della relata ai sensi dell’articolo 148, comma 1
del Cpc. La redazione deve contenere tutte le indicazioni di cui all’articolo
148, comma 2 del Cpc, ovvero la persona cui la notifica è destinata e le sue
qualità.
In particolare, ai fini della decorrenza dei termini legali di prescrizione e decadenza dell’atto, la notifica si intende perfezionata per l’ufficio, nel momento in cui il gestore della casella certificata trasmette la ricevuta di accettazione con relativa indicazione dei riferimenti temporali che certificano l’avvenuto invio del messaggio. Per il contribuente destinatario, invece, la notifica si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella utilizzata dal destinatario trasmette all’ufficio.
In particolare, ai fini della decorrenza dei termini legali di prescrizione e decadenza dell’atto, la notifica si intende perfezionata per l’ufficio, nel momento in cui il gestore della casella certificata trasmette la ricevuta di accettazione con relativa indicazione dei riferimenti temporali che certificano l’avvenuto invio del messaggio. Per il contribuente destinatario, invece, la notifica si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella utilizzata dal destinatario trasmette all’ufficio.
Nel provvedimento è specificato anche che laddove la casella
PEC risulti satura al momento della notifica del singolo atto, l’ufficio
procederà a un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo
invio. Successivamente, qualora la casella dovesse risultare ancora satura, la notificazione dovrà eseguirsi mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet di Infocamere con pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nel sito medesimo e per la durata di 15 giorni.
La casella verrà comunque considerata ancora valida per la notifica di eventuali altri atti successivi.
Nel caso di ripetuto insuccesso si applicheranno le disposizioni ordinarie in materia di notificazione degli atti, che si applicheranno anche qualora la casella risulti non valida o non attiva al primo tentativo di invio. Al ricorrere di una delle predette circostanze, l’ufficio è inoltre tenuto a darne notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata, senza adempimenti ulteriori.
La casella verrà comunque considerata ancora valida per la notifica di eventuali altri atti successivi.
Nel caso di ripetuto insuccesso si applicheranno le disposizioni ordinarie in materia di notificazione degli atti, che si applicheranno anche qualora la casella risulti non valida o non attiva al primo tentativo di invio. Al ricorrere di una delle predette circostanze, l’ufficio è inoltre tenuto a darne notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata, senza adempimenti ulteriori.