Venerdì 23 Giugno 2017 è stato pubblicato in gazzetta il
decreto Legge 50/2017 che consente la definizione agevolata delle controversie
attinenti ai tributi locali.
Il testo originario del decreto legge 50/17 prevedeva che la
definizione agevolata potesse essere applicata esclusivamente per le controversie nelle quali fosse parte
l’Agenzia delle entrate, escludendo dunque fin dal principio le controversie
tributarie nelle quali fossero parte gli enti locali. Le modifiche apportate in
sede di conversione in legge hanno inserito all’art. 11 il comma 1 bis che
prevede la definizione agevolata anche per le controversie nelle quali siano parte gli enti locali.
Detto comma disciplina una facoltà dunque per l’ente locale,
ovvero quella di disporre la definizione agevolata delle controversie
tributarie nelle quali l’ente locale stesso sia parte.
A sostenere ciò è il testo dell’articolo che recita
“ciascun ente territoriale può
stabilire…”, confermando fin da subito la non
obbligatorietà a detta disposizione. Pertanto, nel caso in cui l’ente
locale non intendesse procedere con tale definizione, non dovrebbe fare nulla,
non prevedendo la definizione medesima. Potrebbe essere tuttavia opportuno,
anche in caso di mancata applicazione della definizione agevolata, la
pubblicazione sul sito internet istituzionale di un comunicato informativo
sulla non applicabilità nell’ente
locale della definizione agevolata delle controversie dei tributi locali. Nel
caso in cui l’ente locale non proceda con la previsione in esame, eventuali
istanze di definizione agevolata dovrebbero essere rigettate con la semplice
motivazione della mancata disciplina della facoltà prevista dall’art. 11, comma
1-bis, del decreto-legge n. 50/17.
Nel caso in cui di contro l’ente locale intendesse prevedere
la definizione agevolata delle controversie tributarie nelle quali l’ente
stesso sia parte, come si dovrebbe procedere?
Il comma 1-bis in esame dispone che, in tale caso, l’ente
locale debba procedere con le forme
previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti. La
locuzione utilizzata dal legislatore intende chiaramente la necessità di
utilizzare l’art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997, disciplinando la definizione agevolata tramite un regolamento approvato dall’organo
consiliare. Inoltre il comma 1-bis ha previsto un termine preciso entro il
quale l’ente locale deve approvare il regolamento, l’organo consiliare deve
adottare, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il regolamento per la
definizione agevolata entro il 31 agosto
2017.
Consigliabile diviene, soprattutto se il regolamento venisse
approvato nella seconda metà di agosto 2017, che l’organo consiliare dichiari l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, della deliberazione di approvazione del regolamento.
Detto ciò, una volta approvato il regolamento, il termine entro il quale le
controparti degli enti locali possono presentare istanza per la definizione agevolata
non può essere inferiore a 60 giorni,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, dello statuto del contribuente (legge n.
212/2000).
Importante è sapere che il comma 3 dell’art. 11 del DL n.
50/2017 dispone che sono definibili con agevolazione le controversie relative a
ricorsi notificati alla controparte entro
la data di entrata in vigore del decreto 50. Il DL n. 50/17 è entrato in vigore
il 24/04/2017. Il comma 3 in esame dispone altresì che non possano essere
definite con agevolazione le controversie
per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo si sia concluso con pronuncia
definitiva.
Una riflessione prima dell’applicazione della definizione
agevolata alle controversie inerenti ai tributi locali deve essere portata
avanti dall’amministrazione in sinergia con ufficio tributi e ragioneria. Ricordiamo
infatti che è essenziale valutare le conseguenze che le definizioni potrebbero
avere sui residui attivi mantenuti nel rendiconto e sul calcolo del fondo
crediti di dubbia esigibilità.