Com'è noto, la Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015)
all’art.1, comma 13 aveva nuovamente modificato la tassazione Imu sui terreni
agricoli. Le novità riguardarono l’Imu per i terreni agricoli e per quelli
condotti da coltivatori diretti del fondo e Imprenditori Agricoli Professionali.
I terreni condotti da coltivatori diretti del fondo e gli
IAP iscritti alla previdenza sociale, risultavano sempre esenti da Imu indipendentemente
dall'ubicazione. Inoltre i terreni nei comuni montani, parzialmente montani,
collinari o pianeggianti ai fini dell’esenzione si distinguono esclusivamente
facendo riferimento alla Circolare 9 del 1993.
Ricordiamo brevemente che il coltivatore diretto (CD) è un
piccolo imprenditore che si dedica direttamente
e abitualmente alla manuale coltivazione del fondo, con lavoro proprio o
della sua famiglia, con una forza lavorativa non inferiore ad 1/3 di quella complessiva richiesta dalla
normale conduzione del fondo, come chiarito dall’art. 2083 del codice
civile. D’altro canto l’imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritto
nella previdenza agricola, è il soggetto che dedica alle attività agricole,
attività descritte e definite all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di
società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava
dalle attività stesse almeno il 50% del reddito globale da lavoro. Tale
imprenditore deve essere essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze
professionali stabilite dall’art. 5 del regolamento CE n. 1257/1999 del
Consiglio, del 7 maggio 1999.
Detto questo, analizzate quindi le condizioni necessarie per
rientrare nella categoria indicata, per determinare correttamente l'IMU sui
terreni agricoli resta fondamentale distinguere a seconda che i terreni siano
posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti alla previdenza
agricola, o da soggetti diversi. Per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o
IAP iscritti alla previdenza agricola dal 2016 indipendentemente
dall'ubicazione non è più dovuta l'Imu.
Per i terreni
posseduti da soggetti diversi i terreni agricoli, anche se incolti, scontano
l’Imu con l’aliquota ordinaria dello 0,76%, tale valore può essere aumentato o
diminuito nelle delibere comunali delle 0.3%, da applicare al reddito
dominicale al primo gennaio dell’anno di riferimento rivalutato del 25%, e
moltiplicato per il coefficiente “135”. L'Imu dovuta va ragguagliata in base al
periodo e alla percentuale di possesso.
Fatta tale premessa vogliamo ora però analizzare quanto
stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13745 del 31 Maggio 2017.
Viene sancito il principio in base al quale, i coltivatori diretti o
imprenditori agricoli, titolari di pensione, non possono fruire delle
agevolazioni Ici, per analogia tale principio viene applicato anche all’Imu. Finalità
della norma originaria descritta precedentemente è quella di riconoscere
benefici fiscali solo ai soggetti che dalla
coltivazione traggono la loro fonte esclusiva di reddito.
Per i giudici della Suprema Corte, il maturare del
trattamento pensionistico esclude a priori il protrarsi dell’attività di
conduzione, condizione necessaria per il configurarsi dell’agevolazione. Pertanto
il soggetto non viene più a considerarsi un coltivatore, da qui l’interruzione
del beneficio. Da quel momento il contribuente non ricaverà più il suo reddito
dall’effettiva conduzione del fondo bensì dal trattamento pensionistico. Così
il 16 giugno saranno anche i pensionati a versare l’acconto, senza poter
usufruire dell’agevolazione scontata fino al precedente versamento.
Lo stesso principio è applicabile anche all’Imu, considerato
che l’articolo 13 del dl Monti (n. 201/2011) pur non imponendo più come per
l’Ici la contribuzione obbligatoria per i coltivatori, ma solo l’iscrizione
alla previdenza agricola, non consente comunque di beneficiare delle
agevolazioni in quanto è lo status di pensionato a costituire un impedimento,
come chiarito dalla Cassazione.