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13 giugno 2017

E' SCADENZA ANCHE PER I PENSIONATI COLTIVATORI IL 16 GIUGNO, COSI'TUONANO I GIUDICI DI PIAZZA CAVOUR

Com'è noto, la Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all’art.1, comma 13 aveva nuovamente modificato la tassazione Imu sui terreni agricoli. Le novità riguardarono l’Imu per i terreni agricoli e per quelli condotti da coltivatori diretti del fondo e Imprenditori Agricoli Professionali.
I terreni condotti da coltivatori diretti del fondo e gli IAP iscritti alla previdenza sociale, risultavano sempre esenti da Imu indipendentemente dall'ubicazione. Inoltre i terreni nei comuni montani, parzialmente montani, collinari o pianeggianti ai fini dell’esenzione si distinguono esclusivamente facendo riferimento alla Circolare 9 del 1993.

Ricordiamo brevemente che il coltivatore diretto (CD) è un piccolo imprenditore che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, con una forza lavorativa non inferiore ad 1/3 di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo, come chiarito dall’art. 2083 del codice civile. D’altro canto l’imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritto nella previdenza agricola, è il soggetto che dedica alle attività agricole, attività descritte e definite all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività stesse almeno il 50% del reddito globale da lavoro. Tale imprenditore deve essere essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali stabilite dall’art. 5 del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 7 maggio 1999.

Detto questo, analizzate quindi le condizioni necessarie per rientrare nella categoria indicata, per determinare correttamente l'IMU sui terreni agricoli resta fondamentale distinguere a seconda che i terreni siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti alla previdenza agricola, o da soggetti diversi. Per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola dal 2016 indipendentemente dall'ubicazione non è più dovuta l'Imu.

 Per i terreni posseduti da soggetti diversi i terreni agricoli, anche se incolti, scontano l’Imu con l’aliquota ordinaria dello 0,76%, tale valore può essere aumentato o diminuito nelle delibere comunali delle 0.3%, da applicare al reddito dominicale al primo gennaio dell’anno di riferimento rivalutato del 25%, e moltiplicato per il coefficiente “135”. L'Imu dovuta va ragguagliata in base al periodo e alla percentuale di possesso.

Fatta tale premessa vogliamo ora però analizzare quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13745 del 31 Maggio 2017. Viene sancito il principio in base al quale, i coltivatori diretti o imprenditori agricoli, titolari di pensione, non possono fruire delle agevolazioni Ici, per analogia tale principio viene applicato anche all’Imu. Finalità della norma originaria descritta precedentemente è quella di riconoscere benefici fiscali solo ai soggetti che dalla coltivazione traggono la loro fonte esclusiva di reddito.

Per i giudici della Suprema Corte, il maturare del trattamento pensionistico esclude a priori il protrarsi dell’attività di conduzione, condizione necessaria per il configurarsi dell’agevolazione. Pertanto il soggetto non viene più a considerarsi un coltivatore, da qui l’interruzione del beneficio. Da quel momento il contribuente non ricaverà più il suo reddito dall’effettiva conduzione del fondo bensì dal trattamento pensionistico. Così il 16 giugno saranno anche i pensionati a versare l’acconto, senza poter usufruire dell’agevolazione scontata fino al precedente versamento.

Lo stesso principio è applicabile anche all’Imu, considerato che l’articolo 13 del dl Monti (n. 201/2011) pur non imponendo più come per l’Ici la contribuzione obbligatoria per i coltivatori, ma solo l’iscrizione alla previdenza agricola, non consente comunque di beneficiare delle agevolazioni in quanto è lo status di pensionato a costituire un impedimento, come chiarito dalla Cassazione.
 
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