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29 febbraio 2016

SCONTO IMU E TASI PER I CANONI CONCORDATI


Con la legge di stabilità 2016 il Legislatore ha deciso di trattare le locazioni a canone concordato di cui alla L. 431/98. Difatti, al verificarsi dei requisiti richiesti, normalmente molto stringenti (occorre verificare l’ammontare del canone sulla base dei parametri contenuti negli accordi tra associazioni dei proprietari e degli inquilini, nonché determinate clausole contrattuali), si ottengono già in vigore alcuni benefici sotto il profilo delle imposte sul reddito (riduzione del canone in caso di tassazione ordinaria ovvero aliquota ridotta al 10% nel caso di tassazione cedolare); inoltre, il DL 133/14 ha introdotto una detrazione Irpef del 20% nel caso di immobili acquisiti da destinare alla locazione a canone concordato. Ma è con la legge di stabilità 2016 che ha inserito una riduzione anche nella tassazione locale.  I commi dell’articolo unico della legge di stabilità 2016 che in questa sede interessano sono due, i quali rispettivamente introducono nella disciplina IMU e in quella TASI una riduzione al 75% (quindi lo sconto è pari al 25%) dell’aliquota stabilita:

comma 53. “All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento»”.

comma 54. “Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento»”.

In prima lettura la norma pare di banale contenuto, ma alla prova dei fatti si sarebbero potuti porre dei problemi applicativi nell’identificare l’effettiva aliquota applicabile. Si noti in particolare la previsione IMU: la riduzione al 75% va ad interessare l’aliquota di base o una specifica aliquota deliberata dal Comune in relazione a tali fabbricati?
Vediamo il tenore letterale della norma, che afferma come tale riduzione vada operata sull’aliquota “stabilita dal comune ai sensi del precedente comma 6”. Tale comma 6 afferma quanto segue: “L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”.

Letteralmente parrebbe che la riduzione si sarebbe dovuta applicare all’aliquota di base, quindi prescindendo da ogni deliberazione specifica da parte del Comune. Questo avrebbe comportato l’esistenza di due diverse aliquote per la medesima fattispecie. Sul punto, però, il Ministero, durante i forum di gennaio ha informalmente affermato (ad oggi non esiste una formalizzazione di tale posizione) che tale riduzione dovrebbe applicarsi all’aliquota che il Comune ha deliberato specificamente per tale fattispecie. Se quindi, ad esempio, l’aliquota ordinaria fosse del 10,6 per mille e l’aliquota deliberata dal Comune per i contratti concordati fosse dell’8 per mille, l’aliquota effettivamente applicabile sarà del 6 per mille (quindi applicando la riduzione del 25% all’8 per mille).

Questa riduzione vale non solo per i nuovi contratti, ma anche per i rapporti locativi già in corso alla data di entrata in vigore della norma, contratti che automaticamente potranno beneficiare della riduzione a partire dal periodo d’imposta 2016. A tal fine si procederà a segnalare al Comune il possesso dei requisiti in relazione a quel contratto (quindi, per l’anno 2016, la dichiarazione IMU / TASI andrà resa entro il prossimo 30 giugno 2017).

Detta previsione vale anche per la TASI: la riduzione del 25% opera in relazione all’aliquota deliberata dal Comune. Il richiamo al comma 683 risulta formalmente indirizzato anche alla TARI, l’imposta sui rifiuti urbani; in realtà il dubbio viene fugato dalla relazione tecnica alla stessa Legge di Stabilità 2016, nella quale le stime di minor gettito derivante dalla riduzione in commento riguardano solo IMU e TASI.

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER LA RETTIFICA DELLA RENDITA

La Commissione tributaria Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la sentenza 762/67/2016 depositata l'8 febbraio 2016 ha sancito l’illegittimità dell’accertamento catastale che non riporta un'adeguata motivazione. Il giudice adito è tenuto a riscontrare la presenza di tutti gli elementi necessari per comprendere l'iter seguito dall'ufficio per la rettifica, a prescindere dall'eventuale difesa adottata dal contribuente.
Una società ricorreva contro degli avvisi di rettifica di rendite catastali, lamentando un'assoluta carenza di motivazione, di prova, e in ogni caso l'infondatezza della rettifica operata. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso e in punto di motivazione affermava che era sufficiente l'indicazione dei dati oggettivi per assolvere a questo obbligo. Inoltre, proprio le puntuali difese della contribuente dimostravano che la motivazione della rettifica fosse stata sufficientemente sviluppata.
La società proponeva così appello ribadendo che nell'atto di accertamento era riportato solo un prospetto contenente i nuovi dati catastali rettificati e tale situazione – a prescindere dalle difese adottate – non poteva soddisfare l'obbligo di motivazione e prova previsti per legge.
Il collegio regionale, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha fornito interessanti chiarimenti sul punto. La motivazione è quel minimo apparato narrativo con cui l'Agenzia descrive l'iter logico attraverso il quale giunge all'accertamento delle maggiori rendite, per consentire al contribuente di difendersi ove rilevasse errori di fatto e di diritto. A tal fine è irrilevante la difesa concretamente svolta in giudizio, poiché seguendo i principi espressi dalla Suprema corte, la motivazione – costituendo presupposto al diritto di difesa – deve porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva per consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum della stessa.
Tali elementi vanno inseriti nel provvedimento in modo intelligibile. E il giudice dovrà verificare se nell'atto impugnato sia presente tale adeguata motivazione indipendentemente dalle difese adottate dalla ricorrente.
Recentemente la Cassazione ha ribadito che la motivazione dell'avviso di accertamento ha carattere sostanziale e non solo formale: non si tratta infatti di un elemento utile solo a provocare la difesa del contribuente, poiché in realtà circoscrive l'eventuale successivo giudizio ( Cfr. Cass.Civ. sent. 20251/2015).
In tema di atti catastali, è ormai da tempo univoco l'orientamento secondo il quale è illegittimo il riclassamento che non indichi gli elementi necessari per comprendere le ragioni della variazione. Occorre che l'atto, per garantire il diritto di difesa, contenga:
- la menzione dei rapporti tra valore di mercato e catastale nella microzona di riferimento, qualora la modifica sia stata avviata su richiesta del Comune;
- l'indicazione delle trasformazioni edilizie nell'ipotesi di variazione ai sensi dell'articolo 1, comma 336, legge 311/2004;
- l'indicazione dei fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li rendono simili all'unità oggetto di riclassamento, quando l'atto sia conseguente a un aggiornamento o a un'incongruità rispetto ad altri immobili (sentenza 23247/2014).

RIFIUTI E NUOVA TARIFFAZIONE: ATTENZIONE ALLE ENTRATE


Il ministero dell'Ambiente ha elaborato lo schema del regolamento di determinazione della futura tariffa rifiuti, destinato a sostituire il Dpr 158/1999. Il provvedimento, che deve ancora terminare l'iter di approvazione e alla luce del collegato ambientale (legge 221/2015) dovrà essere emanato sotto forma di decreto entro la fine dell'anno, è previsto dall'articolo 1, comma 667 della legge 147/2013. In tale disposizione è infatti stabilito che la nuova tariffa sarà articolata sulla base di due criteri alternativi:
la tariffazione puntuale, che dovrebbe misurare i rifiuti conferiti dal singolo utente, o una tariffazione su basi presuntive, elaborata apportando correttivi finalizzati a realizzare un prelievo rappresentativo del servizio reso.
Dovrebbe quindi trattarsi di una entrata di carattere patrimoniale e non tributario, come conferma la lettura dello schema di regolamento.

A prescindere dalla preferibilità dell'una o dell'altra tipologia di entrata, desta perplessità il fatto che la nuova tariffa non abbia una disciplina di riferimento. La norma è infatti inserita all'interno della Tari, che tuttavia è un tributo e quindi non si presta a supportare una entrata patrimoniale. Nella Tari, si tratta dell'occupazione dei locali, mentre in una entrata di altra natura dovrebbe essere identificato nel conferimento di rifiuti al servizio pubblico. Ma, se così fosse, nel totale silenzio della legge, il contrasto all'evasione risulterebbe molto complesso, se non proibitivo. Il gestore infatti sarebbe tenuto a dimostrare che l'utente si è effettivamente rivolto al servizio pubblico, senza poter beneficiare di presunzioni di sorta.
È altrettanto evidente che la normativa Tari su esenzioni e agevolazioni non si presta ad una automatica trasposizione nel contesto di una tariffa non tributaria. Ed invero, la riduzione prevista, ad esempio, in caso di usi discontinui dell'immobile (articolo 1, comma 659, legge 147/2013) ha poco senso se l'ammontare dell'entrata è direttamente legata alla fruizione del servizio.
Senza contare che si riproporranno le solite questioni della inapplicabilità delle sanzioni tributarie e della mancanza di disposizioni idonee a prevedere forme alternative di misure punitive o para risarcitorie. L'esperienza pregressa fatta in materia di Tia, che non ha evidentemente insegnato nulla, impone inoltre di farsi carico di precisare modalità e procedure della riscossione coattiva.
Occorre invece collocare questo futuro regolamento nell'ambito di un contesto normativo implementato rispetto a quello della Tia2 (articolo 238 del Dlgs 152/2006), altrimenti, si assisterà all'ennesimo assurdo di una tariffa patrimoniale sganciata da qualsiasi punto di riferimento legislativo, con problemi operativi facilmente prevedibili.

24 febbraio 2016

TRIBUTI LOCALI: NEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE ESENTI I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI


I soggetti che trasferiscono la proprietà di un immobile in attuazione degli accordi sulla separazione, non devono assolvere il pagamento dell'imposta di registro e di bollo e di tutti gli atti posti in essere dai coniugi, lo ha affermato la Corte di Cassazione con le sentenze n. 3110/2016 e n. 2111/2016.

Andando ad analizzarle vediamo come con la sentenza n. 2111/2016 del 3 febbraio 2016, i giudici di legittimità hanno stabilito che deve riconoscersi carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge.
Per i giudici di legittimità non è possibile, quindi, negare quale che sia la forma che i negozi concretamente vengano ad assumere, che detti negozi siano da intendersi quali atti relativi al procedimento di separazione o divorzio, che, come tali, possono usufruire delle relative agevolazioni previste dall'articolo 19 della legge 74/1987, salvo che l'Amministrazione finanziaria contesti e provi, secondo l'onere probatorio a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.

Contestualmente con la sentenza n. 3110/2016 la Corte di cassazione è tornata sull'argomento, i giudici di legittimità superando l'orientamento giurisprudenziale passato hanno stabilito che, grazie al cosiddetto divorzio breve, tutti gli atti di trasferimento immobiliare sono esenti da imposte indirette. Nel caso in esame l'Agenzia delle entrate, dopo aver riconosciuto in sede di registrazione dell'atto di trasferimento di quota d'immobile (terreno privo di fabbricati) effettuato in attuazione degli obblighi conseguenti agli accordi di separazione consensuale tra coniugi, i benefici fiscali di cui al citato articolo 19 della legge 74/1987, notificò al contribuente un avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta di registro e delle ulteriori imposte ipotecaria e catastale ritenute dovute, non considerando applicabile nella fattispecie il trattamento agevolato, essendo quest'ultimo, usufruibile, secondo l'ufficio, solo per gli atti posti in essere in attuazione degli obblighi connessi all'affidamento dei figli, al loro mantenimento ed a quello del coniuge, oltre al godimento della casa di famiglia.

La Corte di cassazione ritiene che le motivazioni del ricorso in Cassazione dell'Agenzia delle entrate, che nei due gradi di giudizio l'aveva vista soccombere, debbano essere disattese, alla stregua delle considerazioni che giustificano un mutamento d'indirizzo che ha fortemente valorizzato la centralità dell'accordo tra le parti, nella definizione della crisi coniugale. È ormai pacifico l'orientamento dottrinale che ha sottoposto a serrata critica la distinzione tra accordi di separazione propriamente detti ed accordi stipulati "in occasione della separazione", affermando che anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell'ambito delle "condizioni della separazione" di cui all'articolo 711, comma 4 del Cpc, in considerazione del carattere di "negoziazione globale" che la coppia in crisi attribuisce al momento della "liquidazione" del rapporto coniugale, attribuendo quindi a detti accordi, la qualificazione di contratti tipici, denominati "contratti della crisi coniugale", la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi.
Per i giudici di legittimità quale che sia la forma che i negozi assumano, tutti gli atti frutto di accordi relativi al procedimento di separazione o divorzio possono beneficiare delle agevolazioni contenute nella nuova normativa, come affermato anche dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/2014.

23 febbraio 2016

CORRETTA LA MODIFICA DEI VALORI CATASTALI ANCHE NEGLI ANNI SUCCESSIVI


L’ufficio che, in seguito alla presentazione di una variazione catastale, accortosi degli errori di valutazione commessi in una precedente variazione, vi pone rimedio rideterminando il corretto valore della rendita catastale a suo tempo attribuito svolge un corretto comportamento. E’ però da sottolineare come a tutela del contribuente la nuova rendita, corretta e riveduta, non si applichi per il passato. Lo afferma la sentenza 828/9/2016 della Ctp di Milano.

Approfondendo il caso scopriamo come la vicenda scaturisce dal ricorso presentato dai proprietari di un immobile contro il provvedimento delle Entrate di rettifica della relativa rendita catastale. I ricorrenti, nel 2012, avevano presentato una domanda di variazione catastale tramite la procedura Docfa, a seguito della semplice creazione di una porta di collegamento tra un loro immobile, a uso artigianale, e un altro fabbricato. La quantificazione della rendita, proposta dalle parti, partiva dall'ultimo valore attribuito all'immobile dall'agenzia del Territorio in seguito a una precedente variazione catastale presentata nel 2001 e mai contestato. L'agenzia delle Entrate non accetta i valori proposti dai contribuenti e li rivede al rialzo, calcolandoli non in funzione del valore catastale a suo tempo attribuito all'immobile, ma in base a una revisione del valore stesso.

I contribuenti dunque impugnano l’atto in sede giurisdizionale. L'ufficio resiste evidenziando che la rettifica della rendita catastale trova fondamento nel fatto che il valore a suo tempo attribuito all'immobile era errato e, quindi, accortosi in questa sede degli errori commessi, ha ritenuto di porvi rimedio rideterminando il valore di partenza dell'immobile e di conseguenza anche il valore della rendita.
La Ctp respinge il ricorso. Dalla lettura degli atti, osservano i giudici, risulta, in effetti, che la rendita catastale all'epoca attribuita dall'agenzia del Territorio presentava errate valutazioni. L'ufficio, quindi, ha ritenuto doveroso correggerle prevedendo, tuttavia, a tutela dei contribuenti, che la nuova rendita non potesse trovare applicazione per il passato. Il fisco, sottolineano i giudici, ha dimostrato in modo chiaro il procedimento seguito per rideterminare il valore di ogni singola area di cui si compone il fabbricato. La rettifica della dichiarazione Docfa, prosegue il collegio, è un provvedimento meramente accertativo la cui efficacia va ricondotta al momento in cui si è verificato il fatto da cui scaturisce l'obbligo di presentazione della denuncia.
Inoltre, la determinazione del valore dell'immobile non è soggetta a vincoli temporali veri e propri non essendo l'operato dell'ufficio soggetto a decadenza e, questo, anche in considerazione del fatto che il primo valore non era corretto sin dal suo nascere. Va anche evidenziato, concludono i giudici, che, correttamente, l'ufficio, a tutela dei ricorrenti, ha stabilito che i nuovi valori abbiano effetto dalla data della loro attribuzione senza alcun effetto per il passato.



ICI: IL CONIUGE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE E' IL SOGGETTO PASSIVO


La Corte di cassazione secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità statuisce con la sentenza n. 2675/2016 che, in tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall'articolo 3 del Dlgs 504/1992.

Difatti con il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione o di divorzio, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l'unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta in parola sull'immobile.

Il fulcro della nostra analisi si muove dalla distinzione nella classificazione dei diritti reali e personali. Il principio di tipicità legale legato ai diritti reali su cosa altrui, per cui, stante il favore legislativo per la piena proprietà, quello per cui non possono essere creati nuovi e diversi diritti reali oltre ai sei previsti come tali dal codice civile (enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie) né può esserne modificato il regime, consente di distinguere il confine tra diritto reale d’uso e diritto personale di godimento su un determinato bene. Il diritto d’uso, che secondo la previsione dell’art. 1021 c.c. consente al titolare di servirsi della cosa e, se è fruttifera, di raccoglierne i frutti per soddisfare i bisogni personali e della propria famiglia, si caratterizza per la potenziale estensione delle facoltà dell’usuario a tutte le possibilità d’uso della cosa (con il solo limite relativo alla percezione dei frutti). Ne deriva che una limitazione delle complessive facoltà d’usare il bene consentite dalla natura dello stesso non può che connotare il relativo diritto quale diritto personale di godimento e non diritto reale d’uso che, in quanto diverso da quello previsto dalla legge, sarebbe inammissibile.

Pertanto il coniuge assegnatario e non proprietario della casa coniugale acquisirà un vero e proprio diritto d’uso, ma sarà questo ben lontano da quel diritto di godimento del bene per il quale si concretizza una piena titolarità e di conseguenza risulterebbe illegittima la passività dell’imposta. Ne in proposito rileva l'articolo 218 del codice civile, secondo il quale il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario, in quanto la norma, dettata in tema di regime di separazione dei beni dei coniugi, va intesa solo come previsione integrativa del precedente articolo 217 (Amministrazione e godimento dei beni), di conseguenza che la complessiva regolamentazione recata dalle disposizioni dei due articoli è inapplicabile in tutte le ipotesi in cui il godimento del bene del coniuge, da parte dell'altro coniuge, sia fondato «da un rapporto diverso da quello disciplinato da dette norme, come nell'ipotesi di assegnazione (volontaria o giudiziale) al coniuge affidatario dei figli minori della casa di abitazione di proprietà dell'altro coniuge, atteso che il potere del primo non deriva né da un mandato conferito dal secondo, né dal godimento di fatto del bene (ipotizzante il necessario consenso dell'altro coniuge), di cui si occupa l'art. 218 cod. civ».



19 febbraio 2016

CONIUGI E RESIDENZE ANAGRAFICHE DIVERSE: DOPPIA AGEVOLAZIONE TASI/IMU?


In tema di IMU e TASI è interessante approfondire l’aspetto riguardante il caso specifico di due coniugi che hanno due residenze anagrafiche diverse nello stesso comune, poiché le agevolazioni IMU e TASI si riferiscono al concetto di abitazione principale.

È possibile considerare le due abitazioni entrambe come abitazioni principali ai fini IMU/TASI?

Doveroso è andare a definire abitazione principale (ai fini IMU e TASI) fornita dal legislatore. Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, “per “abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”. Si ricorda che l’IMU (non era) e non è dovuta sulle abitazioni principali di categoria catastale non di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7) e relative pertinenze (nel limite massimo di tre pertinenze ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7). L’IMU (era) ed è dovuta, invece, sulle abitazioni principali di lusso (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze. Dal 2016, la predetta disciplina si applica anche alla TASI (fino al 2015 la TASI era dovuta anche sull’abitazione principale e relative pertinenze e ciò indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza).

La corretta interpretazione del concetto di abitazione principale ai fini IMI/TASI è contenuta nella Circolare n. 3/Df/2012. In primo luogo nella circolare è precisato che per abitazione principale si deve intendere l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

In particolare, con ciò il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell’abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l’immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente.

E’ però pacifico ritenere che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti (cioè può essere considerata abitazione principale solo uno dei due immobili mentre l’altro sconterà IMU e TASI come seconda abitazione). L’Amministrazione finanziaria evidenzia chiaramente nella circolare che lo scopo della norma è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale, e, quindi, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi (non legalmente ed effettivamente separati) stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.

Dunque una circostanza come quella esaminata è da annoverare tra i comportamenti elusivi che la norma tende a contrastare, con la conseguenza che essi potranno considerare abitazione principale solo una delle due abitazione in cui rispettivamente risiedono e situate nello stesso comune.

Cosa diversa, invece, sarebbe se i due immobili fossero situati in comuni diversi. Infatti, in tal caso, sarebbe possibile considerare abitazione principale entrambi gli immobili, poiché (come indicato nella circolare in questione) in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative

18 febbraio 2016

TARI 2016: OBBLIGO DI RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DELLE NON DOMESTICHE, W LA GREEN ECONOMY


Il D.Lgs 152/2006 ha introdotto norme in materia ambientale e nello specifico all’art. 208 “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”, comma 19-bis si introduce la riduzione obbligatoria per il compostaggio dei rifiuti organici per le utenze non domestiche. Il Compostaggio è un processo di riciclaggio dei rifiuti organici attraverso il quale si ottiene un ottimo fertilizzante naturale, chiamato "compost". Le sostanze che decomponendosi formano il compost sono i materiali organici biodegradabili che si suddividono in: umidi e secchi.
Dopo questa breve digressione torniamo all'aspetto normativo della materia.
Di rilievo è senza dubbio la previsione di una riduzione obbligatoria da istituire nel 2016 nella tariffa dei rifiuti urbani, per utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e per le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.
E’ datata 18 gennaio 2016 la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del, n. 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali», il cosiddetto “collegato ambientale” alla legge di stabilità 2014. Per effetto della quale entrano in vigore dal 2 febbraio 2016 una nutrita serie di misure in materia di:

– valutazione di impatto ambientale e sanitario;

– emissioni di gas a effetto serra e impianti per la produzione di energia;

– gestione dei rifiuti;

– risarcimento del danno ambientale e ripristino ambientale nei SIN;

– difesa del suolo;

– gestione delle risorse idriche;

– impianti radioelettrici;

– scarichi e riutilizzo beni usati;

– inquinamento acustico;

– dragaggio;

– green economy (certificazioni volontarie, green public procurement, impronta ambientale);

– incentivi per prodotti derivanti da materiali post consumo o da recupero scarti;

– rifiuti di imprese agricole.

Con l’entrata in campo effettiva della riduzione facoltativa per il compostaggio dei rifiuti, la facoltà di prevedere nel regolamento riduzioni per le utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti mediante compostaggio dei rifiuti organici nel luogo di produzione. L’AUTOCOMPOSTAGGIO e il COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti (art. 183, c. 1, let qq-bis, D.Lgs 152/2006).

In realtà i comuni potevano già prevedere le suddette riduzioni ai sensi dell’art. 1, c. 658, L. 147/2013, in favore del compostaggio da parte delle utenze domestiche in modo facoltativo (art. 1, c. 649 e 658 della L. 147/2013).
Andando sempre più addentrandoci nello specifico della materia ci troviamo costretti a analizzare i criteri per la misurazione puntuale dei rifiuti. Questi saranno stabiliti entro 1 anno dall'entrata in vigore delle legge da un decreto e non più da un regolamento. Criteri previsti dal comma 667 dell’art. 1 della L. 147/2013 (“sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio”).

Valutando ciò detto, per l’annualità TARI 2016 si rende necessario inserire nei propri regolamenti la riduzione suddetta.

16 febbraio 2016

NO ALLA TASI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI


Il comma 669, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, individuava il presupposto impositivo della TASI nel possesso o nella detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, di aree edificabili, escludendone i terreni agricoli.

Il successivo comma 671 individua i soggetti passivi del tributo TASI, chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, le predette unità immobiliari e, in caso pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Inoltre è stabilito che nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla medesima unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e che l’occupante è tenuto a versare il tributo TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

Dunque il legislatore ha distinto i soggetti passivi TASI in due categorie: possessori o detentori.

Insomma una costruzione di soggettività passiva TASI molto particolare, ulteriormente complicata da una particolare previsione del vincolo solidale che ha già comportato e comporterà sia in fase di autoliquidazione del tributo che nella eventuale fase di accertamento serie difficoltà applicative. Per queste ragioni era stato accolto con favore l’annuncio, a settembre 2014, del varo della Local Tax, che, nel testo circolato in quel periodo, prevedeva un vero unico tributo locale con l’abolizione della TASI.

L’art. 1, comma 14, lett. a), b) e d) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), modificando i commi 639, 669 e 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, ha escluso dall’imposizione TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, quest’ultima come definita a fini IMU, lasciando assoggettati a tale tributo gli altri fabbricati sia a destinazione ordinaria che a destinazione speciale nonché le aree edificabili.

Sono comunque assoggettate a TASI le unità immobiliari classate nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Abitazioni in castelli) anche se utilizzate come “abitazioni principale” del possessore o del detentore.

La doppia soggettività passiva della TASI, in ipotesi di compresenza di possessore e detentore diversi, e la esclusione dal tributo dell’abitazione principale hanno indotto il legislatore a disciplinare l’ipotesi in cui il detentore utilizza l’unità immobiliare come abitazione principale. In questa fattispecie l’utilizzatore è esonerato dal pagamento della sua quota parte del tributo, mentre il possessore verserà la TASI nella misura stabilita dai Comuni ed, in assenza di deliberazioni comunali, nella misura del 90% dell’ammontare dell’intero tributo. Ultimo cenno merita la nozione di abitazione principale che è individuata dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, in base al quale si intende per “abitazione principale” l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF, se si utilizzano come abitazione principale più unità immobiliari distintamente accatastate, il contribuente deve scegliere quella alla quale si applicano le agevolazioni, mentre le altre vanno considerate altri fabbricati.

Anche se la Legge di stabilità 2016 nulla dispone circa la esclusione TASI delle pertinenze alla abitazione principale, riteniamo che queste godano del regime agevolato TASI allo stesso modo del regime di esclusione IMU. Al riguardo, secondo quanto stabilito dal citato comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 per pertinenza dell’abitazione principale, ai fini IMU ed ora anche ai fini TASI, si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto distintamente ovvero unitamente all’unità ad uso abitativo.

15 febbraio 2016

ACCERTAMENTO: RADDOPPIANO I TERMINI DI PRESCRIZIONE?

Molti sono i dubbi scatenati da svariate pronunce di merito sul termine di prescrizione dei tributi. 

Quinquennale o decennale?

Primo aspetto da analizzare è senza dubbio la distinzione tra decadenza e prescrizione. Con la prima si evidenzia la necessità che l’ente svolga una determinata attività entro un certo tempo, pena la perdita del diritto. Con la prescrizione invece si vuole identificare la perdita del diritto per inerzia dopo un lungo periodo di tempo, istituto che non trova una specifica disciplina per i tributi locali.

Fino al 2010 prevaleva un orientamento giurisprudenziale generico per tutti i crediti tributari, favorevole alla prescrizione decennale. Tuttavia con la sentenza 4283/2010 la Cassazione ha affermato la prescrizione quinquennale per la Tarsu, in quanto correlata a utilità periodiche, orientamento che ha poi trovato conferma in successive decisioni: le sentenze  24679/201111497/2013 e 20213/2015. In quest'ultima pronuncia i giudici di Piazza Cavour chiariscono che la prescrizione decennale è applicabile solo in caso di titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziari) divenuti definitivi, non già a cartelle di pagamento.
La precisazione è rilevante, perché se ne potrebbe ricavare il principio che la prescrizione non dipenderebbe tanto dal tributo ma dalla modalità di pagamento posta a carico del contribuente. Nel caso della Tarsu, questa veniva riscossa in via ordinaria tramite ruolo, e pertanto si trattava di prestazione periodica sottoposta a prescrizione quinquennale. Nel caso di cartelle relative ad atti di accertamento Tarsu, divenuti definitivi non impugnati e iscritti a ruolo, allora non si sarebbe più in presenza di una prestazione periodica, ma di una prestazione una tantum soggetta a prescrizione decennale.


La questione pertanto è contrastante, come dimostra l’ampia giurisprudenza di merito. Si segnala in primo luogo la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cagliari 1020/2015, che ha ribadito la prescrizione quinquennale per la Tarsu, evidenziando però che la regola non è applicabile per i tributi comunali non correlati a un servizio (come l'Imu) per i quali la prescrizione è invece decennale. In secondo luogo, si segnala l'interessante sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta 842/2015, che afferma la prescrizione decennale di una cartella di pagamento, essendo una prestazione «unitaria» e non periodica. Quest'ultima pronuncia sembra confermare l'elemento distintivo sopra evidenziato: se la riscossione coattiva segue un'attività di accertamento, non si considera più periodica, quindi la prescrizione sarà decennale; se invece si tratta di riscossione ordinaria (cioè non derivante da accertamento) la prescrizione sarà invece quinquennale. 

DENUNCIA NECESSARIA PER LE AREE CHE NON PRODUCONO RIFIUTI


La Commissione tributaria Provinciale di Caltanissetta con la sentenza 713/01/15 dispone che le aree occupate da centrali telefoniche non producono rifiuti, ma l'esenzione dalla Tarsu dipenderà da una tempestiva denuncia al Comune che indichi specificamente siti e locali destinati a questo. Continua poi asserendo che, se il Comune non assume alcun provvedimento dopo aver ricevuto la comunicazione, non può richiedere il pagamento del tributo.

Nel caso specifico una società aveva proposto ricorso contro una cartella di pagamento emessa per un'annualità Tarsu in relazione a una vasta superficie in cui si trovavano uffici, archivi e servizi ma anche un'area adibita a centrale telefonica non presidiata. Il Comune aveva classificato l'intero immobile come destinato a civile abitazione. La società contestava la legittimità dell'imposizione tributaria perché entro il 20 gennaio dell'anno di riferimento aveva inoltrato al Comune una denuncia di parziale esenzione nella quale indicava l'estensione dell'area esclusivamente destinata a centralina. La società aveva versato la quota del tributo imputabile alla porzione di edificio destinata a uffici e archivi, ma formalizzando la non acquiescenza sulla restante pretesa tributaria dell'ente. In seguito alla denuncia il Comune non aveva dato alcuna risposta alla richiesta di esenzione e aveva emesso iscrizione a ruolo per l'intera area.
Così la Commissione tributaria Provinciale di Caltanissetta ha ritenuto illegittimo il modo di procedere seguito dal Comune tanto da non limitarsi ad annullare la cartella ma da arrivare a condannare l'ente a pagare le spese del giudizio.
I giudici hanno ricordato che la Tarsu ha come presupposto la potenzialità di produzione di rifiuti di un immobile, non la sua abitabilità. E la circolare del Mef 95/E del 22 giugno 1994 indica come esenti le superfici che per natura o assetto sono tali da impedire obiettivamente la produzione di rifiuti. Le centrali telefoniche sono occupate da attrezzature e la presenza dell'uomo è sporadica o manca del tutto.
Rimane in capo al contribuente l'onere di dimostrare una simile situazione di fatto che vale a vincere la presunzione di produzione di rifiuti, altrimenti valida per tutte le aree occupate. Quando sia stata inoltrata al Comune la denuncia con la quale il contribuente si assume la responsabilità di ciò che in essa è attestato, l'ente potrà accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'esenzione con eventuale recupero del tributo non versato.
Se il Comune non procede ad alcuna verifica e richiede ugualmente il pagamento del tributo, deve tenere presente che ha comunque l'onere di esternare il titolo e le ragioni giustificative della pretesa. E non potrà limitarsi a richiamare la presunzione di produzione di rifiuti senza prendere posizione sui fatti dedotti con la richiesta di esenzione. Pertanto, nel giudizio promosso dal contribuente, il Comune deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa.

12 febbraio 2016

DOPPIO BONUS PER IL COMODATO


Il trattamento tributario ai fini dell’IMU sugli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato a parenti in linea retta permette di usufruire di una doppia riduzione.

Oltre alle inevitabili critiche ad una manovra che, a causa dei costi connessi alla registrazione del contratto di comodato, finisce per essere in molti casi antieconomica, la norma della legge di Stabilità 2016 ha portato con sé anche una buona dose di incertezze interpretative che sono state prontamente evidenziate dalla stampa specializzata. Chiariti tutti i quesiti relativi alla tipologia del contratto, alle modalità e alle titolarità si è posta l’attenzione anche sul caso di immobile storico concesso in comodato. Tale interpretazione riposa nel fatto che le finalità sottese alla concessione dei due benefici non appaiono incompatibili tra loro. Difatti, nel caso di immobile storico concesso in comodato, la riduzione della base imponibile IMU del 50% prevista per gli immobili storici o artistici si cumula con la riduzione della base imponibile IMU del 50% prevista dalla legge di Stabilità 2016 per gli immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Pertanto, in tal caso, la base imponibile IMU è ridotta al 25%. Vengono, però, posti dei distinguo, in quanto il cumulo delle due agevolazioni non può realizzarsi se l’immobile storico o artistico è accatastato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 dal momento che l’art. 13, comma 3, lettera 0A), D.L. n. 201/2011 esclude esplicitamente dall’ambito di applicazione della riduzione al 50% della base imponibile gli immobili classificati nelle citate categorie catastali. Viene, infine, evidenziato che il cumulo delle due agevolazioni non può operare nel caso di immobile inagibile o inabitabile - per i quali pure è prevista la riduzione al 50% della base imponibile - giacché l’immobile concesso in comodato ove presenti le suddette caratteristiche non può oggettivamente essere adibito ad abitazione principale.

Occorre, infine, precisare che per godere dell’agevolazione introdotta dalla legge di stabilità per il 2016 il soggetto passivo IMU deve attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla norma nel modello di dichiarazione.



11 febbraio 2016

CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI: UNA IMPORTANTE POSSIBILITA' PER IL 2016


L'ANCI Lombardia, ha pubblicato una nota informativa avente ad oggetto "Canoni patrimoniali non ricognitori: Il Consiglio di Stato boccia il TAR Lombardia e conferma il cumulo con la COSAP/TOSAP".

Nel documento l'ANCI si è apprestata a dar maggior vigore alla tesi già chiarita dal Consiglio di Stato sulla spinosa materia dei canoni patrimoniali non ricognitori. A questo punto dedichiamo poche righe alla qualificazione dei suddetti.

Il canone in questione è quel provento che i Comuni hanno titolo ad incassare per tutte le occupazioni a carattere permanente del demanio o del patrimonio stradale. Sono soggetti a questo tipo di canone la cartellonistica pubblicitaria, le frecce pubblicitarie, l'arredo urbano, l'illuminazione pubblica, nonché i cosiddetti sottoservizi (reti luce e gas) ed infine le reti tecnologiche (fibre ottiche, telecomunicazioni, ecc.), con tutte le loro tipiche infrastrutture (cabine, tralicci, manufatti di qualsiasi tipo).

La grande sfera di applicazione del canone produce una vasta quantità di soggetti passivi e lapalissiana conseguenza è l’instaurarsi di una notevole mole di contenzioso. Da ultimo il Tar della Lombardia con la decisione dell'inizio di quest'anno, si era espresso a favore degli utenti e quindi della tesi più restrittiva. In tale giudizio, in cui si contestava la pretesa di applicazione del canone da parte del Comune alla Società interessata per la posa di una rete di fibra ottica, in applicazione dell'art. 93 del D. L. vo n. 259 del 2003. Al contrario i giudici del Consiglio di Stato interpretano come espressione di una regola applicabile anche a tutte le altre tipologie di cespiti. Pertanto afferma l'applicabilità del canone concessorio non ricognitorio su tutte le occupazioni soprarichiamate.

Dobbiamo in ultima battuta sottolineare che l’istituzione del nuovo canone rappresenta per il 2016 un’importantissima possibilità per incrementare il gettito comunale, poiché essendo un entrata patrimoniale sono esclusi dal blocco dell'aumento dei tributi introdotto con la Legge di Stabilità 2016.

EQUITALIA: QUOTE INESIGIBILI


Non sono più di 51 miliardi, ovvero il 5% del carico totale lordo iniziale affidatogli, i crediti che Equitalia può cercare di recuperare. Parliamo di un deposito in cui sono abbandonati tutti i crediti che il concessionario è chiamato a recuperare. L'amministratore delegato di Equitalia Ernesto Maria Ruffini in audizione in commissione Finanze al Senato, ha posto l’attenzione sul fatto che il 20,5% del carico totale è già stato «annullato dagli stessi enti creditori, in quanto ritenuto indebito» o per provvedimenti adottati dall'amministrazione in autotutela o per sentenze passate in giudicato. Di tutti i miliardi che il concessionario era tenuto a riscuotere oramai sia per le procedure da adottare che per i sopravvenuti varie motivi che vanno dalle cessazioni delle aziende alla mortis causa. A detta dello stesso Ruffini in realtà i motivi vanno principalmente imputati alle cosiddette «quote inesigibili» che «rappresentano la patologia estrema della riscossione mediante ruolo». Non solo. Esistono almeno altre due criticità. Una è l'intervallo temporale, ancora troppo lungo, tra gli accertamenti e l'avvio della riscossione di Equitalia. La seconda è l'impossibilità per l'ente della riscossione di poter utilizzare tutte le basi dati. Per questo Ruffini non ha perso l'occasione per sollecitare il legislatore affinché si possa trovare la strada per consentire anche a Equitalia di avere la disponibilità di dati e informazioni aggiornate su rapporti di lavoro dipendente e pensionistici così come di poter accedere «all'Archivio dei rapporti finanziari».
Un passaggio fondamentale che «consentirebbe, ha detto Ruffini, di massimizzare l'efficacia dell'azione di riscossione, eliminando attività improduttive» e in qualche caso duplicate, ma soprattutto di avere un quadro reale e aggiornato «della consistenza dei rapporti che i debitori intrattengono con gli operatori finanziari». Le possibili soluzioni sono comunque in una semplificazione delle procedure con una maggiore spinta all'adempimento spontaneo, a una riduzione dei tempi dell'accertamento e del contenzioso. Solo dopo, ha detto Ruffini, si potrà «ridurre ai minimi termini» la riscossione coattiva. In sostanza, ha sottolineato l'ad, «tutti i malanni» della riscossione «sono in realtà, in buona parte, la mera manifestazione di quelli di tutta la macchina delle entrate tributarie».
L’amministratore delegato di Equitalia ha colto l'occasione anche per aggiornare il dato annuale sulle rateizzazioni concesse ai debitori. Nel 2015 gli incassi da rateazione hanno rappresentato circa il 50% del totale degli incassi. Dal 2008 a oggi Equitalia ha gestito circa 5,6 milioni di istanze di rateizzazione, «per un valore di oltre 107 miliardi di euro». Nel corso del 2015 sono state presentate complessivamente 1.216.784 istanze di dilazione, per un totale di 22,7 miliardi di euro; al momento, ne sono state accolte 1.179.308 e respinte solo 28.189 per mancanza dei requisiti di legge, in linea con l'andamento dell'anno precedente.

10 febbraio 2016

RAVVEDIMENTO E COMODATO: ANCORA NOVITA'

L'ambito di applicazione della nuova disciplina sui comodati sta diventando sempre più agevole e come conseguenza aumenta il numero di cittadini che ne stanno usufruendo, con il rischio però che le risorse previste con la legge di Stabilità non riescano a coprire per intero il mancato gettito.

E’stato chiarito che il termine "immobili" è da intendersi riferito ai soli immobili ad uso abitativo, non rilevando il possesso di terreni, aree fabbricabili o altri fabbricati non ad uso abitativo. Pertanto, la riduzione al 50% della base imponibile opera se il soggetto passivo possiede (a titolo di proprietà, usufrutto, superficie, uso o abitazione) al massimo due abitazioni non di lusso, di cui una data in comodato ed una destinata a propria abitazione principale ed a condizione che comodante e comodatario abbiano residenza e dimora nello stesso Comune. E’ stato trattato anche il problema del termine entro il quale registrare il contratto di comodato. La legge di stabilità prevede come condizione che il contratto di comodato sia registrato, quindi non è richiesto espressamente che si tratti di un contratto scritto. Pertanto occorre distinguere se si è concessa l'abitazione in comodato con contratto scritto o solo verbale. Nella primo caso, l'obbligo di registrazione scatta entro 20 giorni, e quindi per poter beneficiare dell'agevolazione per tutto gennaio, il comodato può partire dal 16 gennaio ed essere registrato entro il 5 febbraio, questo perché in Imu si considera come mese intero quello in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Il Mef però non ha affrontato il tema del ravvedimento, ma si ritiene che sia sempre possibile registrare il comodato in ritardo, usufruendo del ravvedimento operoso, previsto per l'omessa dichiarazione, di cui all'articolo 13 del Dlgs 472/1997 (la circolare n. 180/E/1998 equipara la nozione di atto/denuncia a quella di dichiarazione). Occorre tener conto anche delle modifiche recate all'articolo 69 del Dpr 131/1986, che prevede, se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, la riduzione della sanzione minima dal 120% al 60%, ma con un minimo di 200 euro.

Quindi, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni occorrerà versare 1/10 di 200 euro; entro 90 giorni la sanzione del 120% è ridotta ad 1/10 e quindi diventa il 12%; entro un anno si applica la riduzione ad 1/8 (sanzione del 15%); entro due anni si ha la riduzione ad 1/7 (sanzione del 17,14%); oltre due anni si rende applicabile la riduzione ad 1/6 (sanzione del 20%).
Ovviamente occorre che il comodatario abbia la residenza e la dimora, e queste non possono essere ravvedute. Quindi con la registrazione tardiva si regolarizza una situazione di fatto che è immediatamente verificabile dal Comune e ciò impedisce ravvedimenti atti ad eludere i vincoli imposti dalla norma.



8 febbraio 2016

PROROGA EQUITALIA: LA STORIA INFINITA


Ennesima proroga rilasciata agli affidamenti di Equitalia al 30 giugno con il Dl 210/2015 per la riscossione dei tributi comunali. Due sono le principali sfere da analizzare.

Occorre innanzitutto stabilire se la riscossione appartenga o meno alla categoria dei servizi «a rilevanza economica» e pertanto richieda la correlazione tra imprese. E’ senza dubbio la motivazione principale che viene utilizzata per riaffermare la gestione a termine di Equitalia, che non è soggetto controllato dai Comuni. Per questa ragione, si propone da anni periodicamente l'intervento di una sorta di consorzio obbligatorio tra Comuni, a cui il servizio andrebbe affidato in house. È tuttavia assai dubbio che la riscossione coattiva possa ritenersi un servizio pienamente contendibile sul mercato. In questo contesto, infatti, il soggetto incaricato esercita potestà pubblicistiche. Si pensi al fermo amministrativo dei veicoli o alla possibilità di disporre un pignoramento presso terzi senza l'intervento del giudice. Tanto dovrebbe bastare per ritenere non contrastante con i principi comunitari un assetto legislativo che disponga l'affidamento della funzione a un soggetto pubblico.
Un tale modello, peraltro, non dovrebbe mai essere obbligatorio per la generalità dei Comuni, dovendosi sempre lasciare aperta la porta alla scelta dell'ente di gestire in proprio la riscossione coattiva, anche avvalendosi del supporto di terzi, questi sì, scelti con gara. In altri termini, l'attuale modello non sembra in irrimediabile conflitto con le regole Ue.

La seconda sfera riguarda gli esuberi che si verificherebbero in Equitalia in caso di abbandono del settore. Qui però assistiamo ad uno slittamento della tecnicità per far posto al tema strettamente politico. E’ necessaria comunque una riforma della riscossione coattiva, la cui indifferibilità va oltre l'individuazione dei soggetti abilitati. È difatti prassi piuttosto diffusa tra i Comuni applicare l'aggio, in analogia alla cartella di pagamento, in sede di formazione dell'ingiunzione. La pretesa è inaccettabile in caso di riscossione diretta da parte dell'ente, poiché non è configurabile la remunerazione di un terzo, che è la funzione dell'aggio. Anche nell'affidamento all'esterno, l'aggio, in quanto commisurato a una percentuale degli importi riscossi, non può ritenersi un mero recupero di spese ma una prestazione patrimoniale imposta. In quanto tale, si legittima solo se previsto per legge, e ciò non accade per l'ingiunzione fiscale.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3413/2012, ha dichiarato l'illegittimità dell'aggio da ingiunzione, poiché la disciplina di quest'ultima sarebbe speciale rispetto a quella del ruolo. Osserva ancora il Consiglio di Stato che il divieto di oneri aggiuntivi a carico del contribuente, previsto nell'articolo 52 del Dlgs 446/1997, in caso di affidamento a terzi del servizio richiede il confronto tra i costi della gestione diretta e quelli della gestione attribuita ad altro soggetto.

5 febbraio 2016

COMODATI D' USO BONUS IMU-TASI: TERMINE 2016 PIU' AMPIO

Importante rinvio per i contratti di comodato. Il termine per la registrazione è infatti slittato al 1 marzo, beneficiando comunque dello sconto del 50% su Imu e Tasi fin dal 1 gennaio 2016, per le case date in prestito ai genitori o ai figli.

Altro fondamentale aspetto è il cambiamento di rotta secondo cui il possesso di altri immobili non abitativi (come ad esempio negozi e terreni) non impedisce di ottenere l'agevolazione. Proprio in seguito a questa precisazione, infatti, molti proprietari potrebbero essersi accorti in extremis di rientrare nel perimetro dello sconto. Difatti, il Mef è giunto a questa precisazione partendo dal concetto che il contratto di comodato di un immobile può essere redatto per iscritto oppure verbalmente. In questo secondo caso non è obbligatorio registrarlo ai fini della sua validità, ma la legge di Stabilità 2016 impone di registrarlo alle Entrate se si vuole ottenere la riduzione del 50% su Imu e Tasi. Trattandosi di un nuovo adempimento, vale l'articolo 3, comma 2 dello Statuto del contribuente, secondo cui la scadenza dei nuovi obblighi tributari non può essere fissata prima del 60esimo giorno dalla loro entrata in vigore, quindi il 1° marzo (60 giorni dopo il 1° gennaio). Al contrario per chi ha redatto il contratto in forma scritta senza registrarlo, resta fermo l'obbligo di registrazione entro 20 giorni dalla stipula.

Il Mef fa una precisazione importante anche su questo aspetto: la data ultima per poter far valere l'agevolazione dal 1° gennaio è il 16 del mese (e non il 15), il che sposta la data ultima per la registrazione a venerdi 5 febbraio. In pratica, anche se per legge un periodo di 15 giorni conta come mese intero, il Mef consente di guardare alla frazione di mese più lunga quando quella più breve è di 15 giorni. È un chiarimento che, tra l'altro, legittima la prassi di quei Comuni che in caso di compravendite stipulate il giorno 16 del mese fanno pagare i tributi solo a uno dei contraenti, e non a entrambi. La registrazione entro il 5 febbraio, comunque, è una questione quasi superata per i comodati, perché è facile prevedere che chi aveva stipulato un contratto scritto senza registrarlo strapperà il cartaceo e registrerà l'accordo verbale entro il 1° marzo.

Il problema potrebbe porsi per chi aveva "ufficializzato" al Comune un contratto di comodato scritto senza registrarlo alle Entrate. Con risposta al Cna, il Mef afferma che c'è sempre l'obbligo di registrare il comodato scritto. Quindi questi contribuenti dovrebbero registrare il comodato con il ravvedimento operoso calcolato dalla data di stipula. L'alternativa, però, potrebbe essere quella di risolvere il contratto depositato in Comune e registrarne uno verbale ex novo entro il 1° marzo.

3 febbraio 2016

NOTIFICA NON VALIDA: NON E' IL COMUNE A RISPONDERE DI DANNO ERARIALE


Con la sentenza n. 1615/2016 la Corte di Cassazione afferma che il Comune non risponde dei danni verso l’Amministrazione finanziaria per l’invalidità della notifica, da parte del messo, nei confronti di un contribuente di un avviso di accertamento, se il suddetto lo impugna.

Il fatto che ha portato la Corte a pronunciarsi in tal senso è stata la chiamata dell’Agenzia delle entrate davanti al tribunale di un Comune chiedendo il risarcimento dei danni subito dall’Erario per effetto della notifica eseguita invalidamente dal Comune stesso, cui l'Agenzia delle entrate aveva affidato, degli avvisi di accertamento a due contribuenti, relativi a cartelle di pagamento Irpef e Ilor. I contribuenti avevano infatti prontamente impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale le cartelle di pagamento deducendo l'invalidità della notifica degli avvisi di accertamento così da ottenere l'accoglimento del ricorso, confermato in appello dalla Commissione tributaria regionale. Nello specifico l'Agenzia delle entrate ha affermato che l'amministrazione comunale aveva illegittimamente affidato la notifica degli avvisi a un soggetto che aveva svolto le funzioni di messo comunale per un periodo di sei mesi in forza di una delibera comunale non più efficace al momento della notifica degli avvisi di accertamento. Bisogna però sottolineare che spulciando nella dottrina possiamo trovare giurisprudenza che, espressa sulla questione ha condannato gli enti locali per errori sulla notifica, ritenendo si potesse trattare di responsabilità di tipo contrattuale e si configurerebbe un presunto danno.

Con riferimento alla sentenza oggetto della nostra attenzione, i giudici di legittimità hanno affermato che la giurisprudenza, in tema di inesistenza della notifica, richiamata dall'Agenzia delle entrate e sulla quale la Corte di appello ha fondato la propria decisione, non appare pertinente perché l'atto, la cui notifica viene controversamente ritenuta inesistente o nulla, non è un atto giudiziario rispetto al quale non potrebbe che registrarsi l'incompetenza in radice del messo comunale a effettuarne la notifica. E', invece, un atto amministrativo rispetto al quale la competenza alla notifica da parte del messo comunale esisterebbe in astratto, ma non esisteva in concreto in seguito alla scadenza dell'incarico dall'amministrazione comunale. Per i giudici di legittimità la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio; per i giudici di legittimità la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, pertanto il vizio di nullità o di inesistenza della stessa, è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo. In sintesi, il presupposto che il contribuente abbia impugnato l'atto, determina che sia stata realizzata la finalità della comunicazione degli atti e la tempestiva conoscenza da parte dei contribuenti che gli ha permesso l'impugnazione.

2 febbraio 2016

TASI E IMU ESENZIONE PER GLI IMBULLONATI

Nella circolare 2/2016 diffusa ieri l'agenzia delle Entrate traduce in pratica il principio delle esenzioni dal fisco immobiliare per gli «imbullonati», introdotto dall'ultima legge di Stabilità (commi 21 e seguenti della legge 208/2015) dopo un tira e molla tra il fisco e le imprese alimentato anche dai diversi trattamenti incontrati sul territorio. l'Agenzia disegna per l'esenzione un confine molto ampio, che potrebbe far risparmiare alle aziende anche più dei 770 milioni di euro stimati dal Governo. Ora la palla passa alle imprese, che dovranno chiedere la revisione della «stima diretta», cioè dalla procedura con cui viene calcolato il valore imponibile dell'immobile: il fattore tempo è essenziale, perché chi presenta l'atto di aggiornamento entro il 15 giugno l'imponibile alleggerito sarà valido in modo retroattivo dal 1° gennaio, e quindi taglierà anche l'acconto in scadenza il 16 giugno. 
Da quest'anno Imu e Tasi abbandoneranno le turbine, le pale eoliche e i pannelli fotovoltaici delle centrali elettriche, a meno che non siano integrati nel tetto o nelle pareti, oltre a macchinari, carroponti, gru, robot e forni nelle industrie manifatturiere, e gli altiforni in quelle siderurgiche.
Dal raggio d'azione delle due imposte gemelle escono anche cabine, funi, motori e più in generale tutti i sistemi di trazione delle funivie e degli altri impianti di risalita, chiudendo a favore dei proprietari un braccio di ferro che si trascina da tempo mentre nei parchi di divertimento l'esenzione riguarda giostre e attrazioni che integrano parti mobili: piscine, cinema, arene e altre costruzioni fisse continueranno a pagare.
I risultati effettivi della novità, dipenderanno dal numero di richieste che saranno presentate dalle imprese ma anche dall'ampiezza delle esenzioni che saranno accordate.
Proprio il carattere variabile delle situazioni territoriali ha complicato i calcoli del Governo, che per il momento ha previsto un taglio di 766 milioni agli incassi Imu e Tasi, e ha previsto che all'interno di questa somma saranno 155 i milioni "a carico" dei Comuni, che saranno comunque indennizzati dallo Stato. Proprio per questa ragione, a differenza di quanto accade per esempio per comodati e affitti a canone concordato, la manovra prevede un censimento puntuale, immobile per immobile, del mancato gettito: sulla base di questa procedura, saranno definiti i parametri per la distribuzione del "rimborso" ai Comuni, che non rientrerà nei meccanismi del fondo di solidarietà comunale. 


1 febbraio 2016

COMODATI : I CHIARIMENTI TANTO ATTESI

Dopo i dovuti chiarimenti interpretativi del dipartimento delle Finanze la materia delle agevolazioni sulle abitazioni concesse in comodato sembra divenire leggermente più agevole. Le difficoltà interpretative sulla nuova norma della legge di Stabilità erano state già evidenziate nell'interrogazione parlamentare 5-07445 del 21 gennaio, alla quale però il Governo non aveva fornito una pronta risposta rinviando ad una prossima circolare ministeriale in corso di perfezionamento.

Particolare attenzione veniva rivolta sulla definizione di immobile, in quanto nella disciplina Imu il termine immobile ha un significato ben preciso, riguardante i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, vista inoltre la normativa, la quale richiede che il soggetto passivo possa possedere in Italia al massimo due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e uno dato in comodato a un parente in linea retta di primo grado (padre/figlio); una lettura rigorosa porterebbe a escludere la possibilità di accedere alla riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dati in comodato in tutti i casi in cui il soggetto passivo/comodante possieda qualsiasi altro immobile, come un terreno agricolo, un'area fabbricabile, ma anche il secondo garage della propria abitazione, visto che, ai fini Imu, si può considerare come pertinenza un solo garage. Altra possibile tesi era quella di ritenere che il riferimento al termine immobili sia atecnico, e che esso sia relativo alle sole unità immobiliari ad uso abitativo. Peraltro tale lettura non è neanche avulsa dal contesto letterale, vista la previsione che il comodato è agevolato anche nell'ipotesi in cui «oltre all'immobile concesso in comodato» – quindi necessariamente un'abitazione – il comodante possieda, nello stesso Comune, «un altro immobile adibito a propria abitazione»: quindi, ancora una volta, necessariamente un'abitazione. Il Mef però entrato in campo precisa che «laddove la norma richiama in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo».

Altro importante chiarimento riguarda la Tasi. Il ministero ricorda che il comodatario non dovrà pagare nulla, perché anche per il detentore è stata prevista l'esenzione sugli immobili adibiti ad abitazione principale. Il possessore, invece, pagherà la Tasi nella misura stabilita dal Comune (70-90%) e, in difetto, nella misura standard del 90 per cento, riducendo la base imponibile del 50 per cento, come per l'Imu. Infine, nel caso di concessione in comodato di un'abitazione storica, ad avviso del ministero, opera la doppia riduzione, ovvero riduzione del 50% per immobile storico e ulteriore riduzione del 50% per immobile in comodato, e quindi il contribuente versa sul 25% della base imponibile.
 
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