NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

29 gennaio 2016

L'AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRA IN CASA DAI TETTI (E DICE TUTTO AI COMUNI)


L'Agenzia delle Entrate condivide con i comuni i dati dei versamenti F24 Tares/Tari, Ici/Imu, Tasi ed Iscop, i riepiloghi contabili dei versamenti di addizionale comunale all'IRPEF, i dati dei contratti di energia elettrica e gas, i dati dei contratti di locazione e delle dichiarazioni di successione, i bonifici bancari per interventi di recupero del patrimonio edilizio, le dichiarazioni dei redditi ((Unico, 730, 760, 770, etc).
In più adesso con la fusione con l'Agenzia del Territorio condivide anche le cartografie catastali, le attività del comma 335 e 336, gli accatastamenti e le variazioni, i docfa, l'intero catasto urbano e terreni, la lista dei fabbricati fantasma rilevati nel 2011, l'archivio nazionale civici e strade (ancs), gli atti telematici pregeo, la consistenza della banca dati comunale catastale, le ispezioni ipotecarie.

Tanti, tantissimi dati, difficili da interpretare, difficili da consultare, sono troppi, BIG DATA appunto.

I dati relativi alla pubblica amministrazione sono “big” per varietà, velocità, volume. In questo contesto diventa prioritario sfruttare l’enorme quantità d’informazioni per migliorare i servizi tra le stesse PA e i servizi rivolti ai cittadini e imprese. I Big data sono fondamentali per la pubblica amministrazione, ma devono essere “aperti” e soprattutto “leggibili”. Non basta infatti rendere pubbliche le informazioni: fornire troppi dati, disomogenei e dispersi significa – di fatto – non averne reso pubblico nessuno. 

LoginPa ha reso possibile agli Enti Locali disporre di tutti questi dati con una velocità di consultazione impressionante a costi estremamente onesti ed inferiori rispetto ai benefici ricavabili.

L'amministratore di Microservice Srl, la Start-Up che si pone al vertice dell'innovazione digitale, dichiara che tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione delle aziende del gruppo che hanno contribuito con personale altamente qualificato di compiere l'analisi per la realizzazione del sistema LOGINPA (www.loginpa.it); "Inoltre realizzare l'applicazione con i Big Data per la Pubblica Amministrazione è stato possibile grazie anche alle sofisticate tecnologie disponibili che abbiamo incorporato, ad esempio sfruttando Hardware e Infrastruttura di Google Cloud Platform per avere un sistema senza precedenti da condividere con migliaia di Comuni senza generare ulteriori costi per l'informatica di ogni Ente.

Ecco appunto che i Comuni con un click sul tetto di un immobile individuabile con la semplicità di Google Maps e Street View potranno vedere chi ci abita e una cascata di dati georeferenziati sia dell'immobile che dell'intero nucleo familiare, compreso chi paga (e chi non paga!).

"E' solo l'inizio" prosegue ancora l'Amministratore "abbiamo avviato collaborazioni con Master Universitari per creare un team sempre più ampio di Data Scientist per soddisfare l'esigenza di fare buon uso dei dati e far prendere le migliori decisioni alle Amministrazioni".

Se fino ad oggi abbiamo sentito tanto parlare di BIG DATA, finalmente LOGINPA è riuscita a realizzare uno strumento potente ed innovativo che ne sfrutta a pieno le caratteristiche.

25 gennaio 2016

BLOCCO DEI TRIBUTI ANCHE CON LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

Ai sensi dell'articolo 162, comma 6 del Tuel, il bilancio di previsione deve rispettare, sia in fase iniziale sia durante la gestione e nelle variazioni, il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria. Oltre all'equilibrio di competenza, gli enti devono rispettare anche l'equilibrio di cassa. In caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, l'ente è tenuto adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.
L'articolo 193 del Tuel stabilisce l'obbligo di verifica da parte degli enti locali del permanere degli equilibri generali di bilancio almeno una volta nel corso dell'esercizio e comunque entro il 31 luglio di ogni anno.

Il ripristino degli equilibri è assicurato attraverso l'utilizzo, per l'anno in corso e per i due successivi, di possibili economie di spesa e di tutte le entrate. Possono essere utilizzati, nei casi previsti dalla legge, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale, nonché la quota libera del risultato di amministrazione. In deroga all'articolo 1, comma 169 della legge 296/2006, l'ente può modificare, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.

La leva tributaria non potrà essere utilizzata nel 2016 in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio. La legge di stabilità 2016 così, (articolo 1, comma 26 della legge 208/2015) sospende la possibilità di aumentare l'imposizione fiscale per l'esercizio 2016.
Per contenere il livello complessivo della pressione tributaria ed in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è infatti sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (Tari) nè per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO: LE SPESE DI GIUDIZIO


Con la circolare n. 38/E del 2015 vengono esaminate le novità introdotte in materia di spese di giudizio del contenzioso tributario. In particolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune utili indicazioni per la gestione operativa del processo tributario focalizzando la propria attenzione sul principio di soccombenza, compensazione e responsabilità per “lite temeraria”. Il documento attiene squisitamente alla prassi interna delle Pubbliche Amministrazioni, bisogna però considerare che l’interpretazione che essa propone potrebbe indurre i giudici tributari a fare un uso ancor più coraggioso della condanna alle spese.

Principio della soccombenza

Il nuovo art. 15, D.Lgs. n. 546 del 1992 non fa altro che ribadire il principio generale secondo cui le spese del giudizio seguono la soccombenza. Nella circolare n. 38/E l’Agenzia delle Entrate richiama alcuni principi enunciati dalla Corte di Cassazione. In primo luogo, a tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., “la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese processuali” (Cass. n. 930/2015).
In secondo luogo, la parte soccombente deve essere individuata alla luce del principio di causalità, in forza del quale “obbligata a rimborsare le spese processuali è la parte che, con il comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero dandovi inizio o resistendo con modi e forme non previste dal diritto, abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo protrarsi” (Cass. n. 373/2015).

Compensazione delle spese
Il giudice tributario può compensare le spese di giudizio soltanto in due ipotesi, vale a dire qualora vi sia soccombenza reciproca oppure nel caso in cui sussistano “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicare espressamente in dispositivo. Il nuovo dispositivo dell’art. 15 si discosta dal precedente in quanto viene meno il rinvio all’art. 92, comma 2, c.p.c., in forza del quale la compensazione è possibile “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. In realtà la disciplina applicabile al processo tributario riproduce pedissequamente la ratio legis del previgente art. 92, comma 2, c.p.c.: questo ritorno al passato consente di recuperare i principi di diritto sedimentati dalla Corte di Cassazione con riferimento alla disciplina del processo civile. Così fa anche l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 38/E del 2015, nei passaggi in cui focalizza la propria attenzione sui presupposti della compensazione: mentre la soccombenza reciproca “sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno od alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (Cass. n. 19520/2015), le “gravi ed eccezionali ragioni” riguardano specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. n. 14546/2015) che il giudice deve soppesare “alla luce degli imposti criteri della gravità (in relazione alle ripercussioni sull’esito del processo o sul suo svolgimento) ed eccezionalità (che, diversamente, rimanda ad una situazione tutt’altro che ordinaria in quanto caratterizzata da circostanze assolutamente peculiari)” (Cass. n. 18276/2015).

L’elemento di maggior rilievo pratico è rappresentato dalla fissazione di un obbligo motivazionale: le “gravi ed eccezionali ragioni” devono infatti essere “esplicitamente indicate nella motivazione”. Come rilevato anche nella circolare n. 38/E dall’Agenzia delle Entrate, tale obbligo non può ritenersi soddisfatto mediante il rinvio a “motivi di equità” non altrimenti specificati (Cass. n. 14546/2015) o con il generico riferimento alla “peculiarità” della vicenda o alla “qualità delle parti” o anche alla “natura della controversia” (Cass. 18276/2015).

Responsabilità processuale aggravata
Al fine di snellire il contenzioso scoraggiando le liti pretestuose o coltivate a fini meramente dilatori, il nuovo art. 15 dispone espressamente l’applicabilità della “responsabilità processuale aggravata”. Oltre alla condanna per le spese di giudizio, il giudice, su istanza dell’altra parte, condanna il soccombente al risarcimento dei danni qualora abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 96, comma 1, c.p.c.). Con la circolare n. 38/E l’Agenzia delle Entrate ricorda che la parte istante deve dimostrare - con riferimento a tutti i motivi del ricorso (Cass. n. 14611/2015) - “la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte” soccombente (Cass. n. 4443/2015) e che tale comportamento deve essere non soltanto erroneo in diritto, ma anche idoneo a palesare “la consapevolezza della non spettanza del diritto fatto valere, o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali” (Cass. n. 14611/2015). In ogni caso, il giudice può condannare, anche d’ufficio, il soccombente al pagamento di una somma equamente determinata (art. 96, comma 3, c.p.c.). Nella circolare n. 38/E l’Agenzia delle Entrate segue l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui anche tale responsabilità richiederebbe la sussistenza di mala fede o colpa grave (Cass. n. 21570/2012).

Tutela cautelare
Per contrastare l’abuso delle richieste di tutela cautelare l’art. 15 prevede ora che il giudice provveda sulle spese di tale fase nell'ordinanza con cui decide sull'istanza di sospensione (dell’atto impugnato o dell’esecutività provvisoria della sentenza impugnata, a seconda dei casi). Tale pronuncia conserva efficacia, salvo che il giudice non disponga diversamente nel provvedimento adottato all'esito del giudizio. Nella circolare n. 38/E l’Agenzia delle Entrate non ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa della parte soccombente in ordine alle spese della fase cautelare perché può impugnare la sentenza che definisce il giudizio nel relativo capo.

Mediazione e conciliazione

Il potenziamento di mediazione e conciliazione passa anche dalla nuova disciplina delle spese di giudizio. Per quanto concerne la mediazione, sono maggiorate del 50% le spese di lite a carico della parte soccombente, al fine di riconoscere alla parte vittoriosa i maggiori oneri sostenuti nella fase procedimentale obbligatoria ante causam. Nella circolare n. 38/E l’Agenzia delle Entrate ritiene che la compensazione delle spese - comprese quelle della fase di reclamo/mediazione - possa essere disposta, fuori dai casi di soccombenza reciproca, “solo qualora sussistano e siano espressamente dedotte in motivazione specifiche circostanze o aspetti della controversia, assistite dai requisiti della gravità e della eccezionalità, tra le quali potranno rilevare anche considerazioni in ordine ai motivi che abbiano indotto la parte soccombente a disattendere una eventuale proposta di mediazione”.
Quanto alla conciliazione, con la circolare n. 38/E/2015 l’Agenzia delle Entrate si limita a riepilogarne i possibili esiti.

Liquidazione delle spese
Il giudice non deve soltanto indicare la parte a carico della quale sono poste le spese di giudizio, ma deve altresì provvedere alla loro liquidazione. In tale compito egli è ora soccorso dal nuovo testo dell’art. 15. La nuova disciplina ribadisce che le spese di giudizio comprendono il contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore - da liquidare in base ai parametri professionali - le spese generali, gli esborsi, i contributi previdenziali e l’imposta sul valore aggiunto. Nella circolare n. 38/E l’Agenzia delle Entrate, sintetizzata la nuova disciplina, ribadisce che la riscossione delle somme liquidate a favore di tutti gli enti impositori, nonché degli agenti e concessionari della riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, e precisa che, in caso di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, la sentenza è immediatamente esecutiva ex art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992.

In caso di mancata esecuzione, il contribuente ha la possibilità di promuovere giudizio di ottemperanza ex art. 70, D.Lgs. n. 546/1992 davanti alla Commissione tributaria in composizione monocratica.

24 gennaio 2016

IL NUOVO RAVVEDIMENTO NELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE



Con il DLgs 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio amministrativo che sarebbe dovuto decorrere dal 01/01/2017 anticipandolo al 01/01/2016 con la Legge di Stabilità 2016 al comma 133. Per quanto di interesse ai fini del Ravvedimento operoso IMU, TASI e TARI, il DLgs 158/2015 prevede all'articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'Art. 13 del DLgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza:

"1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."

"3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto."


In base a queste modifiche normative il Ravvedimento operoso viene applicato con una sanzione ridotta della metà per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza e viene a modificarsi la variazione tasso di interesse legale 2016. Dal 1° gennaio 2016, difatti, il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari allo 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015).
Pertanto tutti coloro che, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU, TASI o TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso, il quale consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo. Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del Dlgs 472/97, è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Quattro sono le tipologie di ravvedimento (il "Ravvedimento Medio" è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) di cui le prime tre modificate nell'entità della sanzione dal DLgs 158/2015:

Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).

Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Giorni ritardo Sanzione  ACCERTAMENTO Sanzione ridotta con ravvedimento  Ravvedimento
1 giorno di ritardo 1% 0,10% sprint
Ritardo – giorno 2 2% 0,20% sprint
Ritardo – giorno 3 3% 0,30% sprint
Ritardo – giorno 4 4% 0,40% sprint
Ritardo – giorno 5 5% 0,50% sprint
Ritardo – giorno 6 6% 0,60% sprint
Ritardo – giorno 7 7% 0,70% sprint
Ritardo – giorno 8 8% 0,80% sprint
Ritardo – giorno 9 9% 0,90% sprint
Ritardo – giorno 10 10% 1,00% sprint
Ritardo – giorno 11 11% 1,10% sprint
Ritardo – giorno 12 12% 1,20% sprint
Ritardo – giorno 13 13% 1,30% sprint
Ritardo – giorno 14 14% 1,40% sprint
Ritardo – dal 15° al 30°giorno 15% 1,50% breve
Ritardo – dal 31° al 90°giorno 15% 1,67% intermedio
Ritardo – dal 90° entro 1 anno 30% 3,75% lungo

Le novità sul ravvedimento operoso, introdotte dal Dlgs 158/2015, riguardano solo i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, per i quali le sanzioni sono state dimezzate (si veda l'articolo in apertura di queste pagine).

Doveroso però porre l’attenzione sulla disciplina del ravvedimento “lungo” per la quale sorge però il dubbio sull'individuazione del termine entro il quale effettuare il ravvedimento “lungo”, posto che la norma offre una duplice possibilità, la prima relativa ai tributi per i quali è prevista la dichiarazione periodica, la seconda per tutti gli altri tributi. Sul punto l'agenzia delle Entrate, con la circolare 28/E del 9 giugno 2015, ha confermato l'orientamento ministeriale sul ravvedimento “lungo”, che andrebbe effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, e non entro il termine di un anno dalla violazione. Al riguardo la circolare 23/E/2015 richiama la risoluzione 1/DF del 29 aprile 2013 (che in realtà è una “circolare”) e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu approvate con Dm del 30 ottobre 2012, ma in tal senso si esprimono anche le istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu-Tasi enti non commerciali approvate con Dm del 26 giugno 2014. Non si capisce, però, perché la stessa regola prevista per il ravvedimento “intermedio” non può essere applicata anche al ravvedimento “lungo”. In particolare, se a seguito dell'interpretazione dell'agenzia delle Entrate (poi codificata dalla legge di Stabilità 2016) è venuta meno la vecchia distinzione fra tributi periodici e tributi istantanei, sostituita dalla natura della violazione (correlata alla dichiarazione oppure al versamento), è molto difficile accettare una tesi “bipolare” che continui ad affermare la permanenza della vecchia distinzione solo per il ravvedimento “lungo”. Avremmo peraltro un ravvedimento “elastico” a seconda che la regolarizzazione sia riferita all'omesso versamento dell'acconto oppure al saldo di Imu e Tasi: nel primo caso il contribuente avrebbe un lasso di tempo molto più ampio per effettuare il ravvedimento (un anno), rispetto al tempo per regolarizzare l'omesso versamento del saldo (sei mesi). Conclusione in contrasto con il principio di gradualità della sanzione in base al tempo trascorso dalla violazione, segnalato dalla stessa agenzia delle Entrate. Pertanto, se si accoglie l'interpretazione proposta dall'Agenzia sul ravvedimento ”intermedio”, anche il ravvedimento “lungo”, nel caso di omesso versamento, si dovrebbe effettuare considerando il termine di un anno dalla commissione della violazione, e non quello previsto per la dichiarazione. In conclusione, pur rilevando che sul punto non si è ancora formato un orientamento univoco, si ritiene che anche per il ravvedimento “lungo” vada applicata la regola del termine di un anno dall'inadempimento. Conseguentemente, nel caso illustrato dal quesito, il lettore potrà sanare l'omesso pagamento del saldo Imu e Tasi 2015 effettuando il versamento entro il 16 dicembre 2016, applicando al tributo la sanzione del 3,75% e gli interessi legali (0,5% su base annuale fino al 31 dicembre 2015 e 0,2% dal 1° gennaio 2016). La mancata regolarizzazione nei termini indicati (o nei più ampi termini eventualmente stabiliti dal Comune) espone il lettore all'attività di accertamento da parte dell'ente, il quale richiederà il versamento del tributo applicando la sanzione del 30 per cento (non riducibile), gli interessi “moratori” (generalmente più alti di quelli “legali” di 3 punti percentuali) e le spese di notifica.

22 gennaio 2016

RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO: ENTRANO IN CAMPO I COMUNI



Con la riforma del processo tributario il contribuente potrà avvalersi di nuovi parametri introdotti per garantirsi una maggiore tutela, utilizzandoli come salvagente, obbligando al contempo i comuni a destinare ogni supporto per l’attuazione delle norme di garanzia.

E’ senza dubbio l’ampliamento degli atti soggetti a reclamo tra le più importanti modifiche attuate con la riscrittura dell'articolo 17-bis del Dlgs 546/1992 fatta dal Dlgs 156/2015. Il nuovo istituto, tra l'altro, non necessita di essere recepito in un regolamento comunale, operando ex lege. Il comma 1, infatti, per le controversie di valore non superiore a 20mila euro, prevede che «il ricorso produce gli effetti di un reclamo» e può contenere anche una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa impositiva. Nella sostanza, il ricorso assume valore di reclamo: scaduti i termini concessi per raggiungere un accordo nella fase pre-processuale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, depositando il ricorso/reclamo presso la segreteria della commissione adita. Inoltre, la norma non pone più, come in passato, limitazioni con riferimento al soggetto che ha emesso l'atto e, pertanto, sono reclamabili tutti gli atti emessi dagli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, dell'agente della riscossione e dei concessionari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 53 del Dlgs 446/1997. I Comuni dovranno tener conto che la disposizione si applica anche agli atti notificati a novembre 2015 per i quali non sono scaduti i termini per presentare il ricorso a partire da gennaio 2016. Fino al 2015, infatti, restano valide le vecchie disposizioni. È opportuno, dunque, garantire la massima informazione su queste novità, nonché integrare il contenuto degli avvisi di accertamento, posto che la mancata osservanza delle nuove disposizioni, sia da parte del Comune sia del contribuente, determina l'improcedibilità del ricorso. Ricordiamo che il comma 5, articolo 17-bis, del Dlgs 546/1992 precisa che l'organo del Comune destinatario, se non intende accogliere il reclamo o la proposta di mediazione, può formulare una propria proposta avendo riguardo: all'eventuale incertezza delle questioni controverse; al grado di sostenibilità della pretesa; al principio di economicità dell'azione amministrativa.

Altro istituto rivisitato e modificato è la conciliazione giudiziale, il Dlgs 156/2015, difatti riordina anche la disciplina della conciliazione giudiziale mediante la riscrittura dell'articolo 48 del Dlgs 546/1992 e l'introduzione degli articoli 48-bis e 48-ter. La novità più interessante in questo caso riguarda l'estensione della procedura anche ai giudizi di secondo grado, con il riconoscimento, però, di una sanzione più elevata (il 50% del minimo) rispetto a quella applicata in primo grado (il 40% del minimo).

Diverse, infine, sono le modifiche alla disciplina sulla sospensione dell'atto impugnato, disciplinate all'articolo 47 del Dlgs 546/1992. Per effetto del comma 2 il Presidente può disporre la sospensione con decreto motivato diverso da quello di fissazione dell'udienza di trattazione. Il comma 4 ora prevede che all'esito dell'udienza sulla sospensiva la decisione in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza deve essere adottata con ordinanza, il cui dispositivo deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza. Il comma 5, infine, modifica la disciplina relativa alla garanzia cui può essere subordinata la concessione della sospensiva, mentre il nuovo comma 8-bis, prevede che durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per quella amministrativa.



21 gennaio 2016

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E FAVOR REI


Un aspetto molto dibattuto e mai formalmente chiarito dall’Amministrazione finanziaria attiene all’applicazione del principio del favor rei agli istituti generali previsti dalla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie, recati dal D.Lgs. n. 472/1997.

La sentenza n. 384/8/15 della CTP di Bergamo, passata in giudicato per mancata impugnazione, rappresenta un interessante precedente per sostenere l’applicazione trasversale del favor rei a tutte le disposizioni che regolano le sanzioni amministrative tributarie, incluse, quindi, anche le disposizioni generali. Difatti, l’introduzione dell’applicazione della misura sanzionatoria più favorevole alle violazioni di natura tributaria - cd. principio del favor rei - è mutuata dall’analoga disposizione contenuta nel Codice penale. Tuttavia la formulazione dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 che recita così “se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole [...]”, sembra porre dei limiti all’applicazione del principio unicamente alla determinazione della misura della sanzione, con una portata più limitata rispetto a quanto previsto dalla disciplina penalistica, laddove deve essere applicata qualsiasi norma che introduca un vantaggio di qualsivoglia natura per l’imputato.

Nel caso specifico, un esempio calzante viene riportato in relazione alla recente rimodulazione delle sanzioni previste per infedele dichiarazione, il nuovo minimo edittale del 90% previsto dal riformato art. 1, D.Lgs. n. 471/1997 troverà applicazione anche per le violazioni commesse in data antecedente al 1° gennaio 2016. Al contrario, la nuova sanzione prevista dall’art. 1, comma 3, D.lgs. n. 471/1997, che prevede l’aumento della metà dei minimi edittali per le ipotesi di infedele dichiarazione qualora l’infedeltà derivi dall’utilizzo di documenti per operazioni inesistenti, potrà essere applicata solo per i fatti commessi dal 1° gennaio 2016.

Si pone inoltre un’ulteriore dubbio, ovvero se la medesima disposizione possa avere una portata più ampia di quella che traspare dal dato letterale della stessa, giungendo così ad interessare la successione delle leggi che riguardino anche gli istituti generali recati dal D.Lgs. n. 472/1997.
Potremmo controbattere con una risposta del tutto affermativa a codesto quesito andando ad analizzare le pronunce ufficiali dell’Amministrazione finanziaria in tema di ravvedimento operoso. In particolare, dovremmo posare l’attenzione sulla C.M. 10 luglio 1998, n. 180/E in cui il Ministero delle Finanze ha precisato che: “In relazione al ravvedimento è opportuna un'ulteriore precisazione avuto riguardo alle disposizioni previgenti che ammettevano la regolarizzazione entro termini più ampi rispetto a quelli ora previsti dall'art. 13. Nelle ipotesi in cui il ravvedimento possa essere eseguito, in forza delle disposizioni previgenti, oltre i termini indicati nell'art. 13, il principio del favor rei impone di considerare siffatte previsioni ancora operative”.

Ed ancora l’Agenzia del Territorio, con circolare 27 aprile 2001, n. 4/T, in tema di ravvedimento operoso e in relazione all’innalzamento della misura percentuale necessaria per ravvedere una violazione di una norma tributaria, operata dal D.Lgs. n. 99/2000, ha precisato che:

“Tale modifica, peraltro, a differenza di quella concernente la lettera c) dell'art.13, traducendosi in un trattamento sanzionatorio più sfavorevole per il contribuente […] non può essere applicata retroattivamente, ma soltanto con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dall'11 maggio 2000, data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 99/2000”.

Per ciò detto, il favor rei risulterebbe, quindi, applicabile anche ad una delle disposizioni generali regolate dal D.Lgs. n. 472, quella appunto recata dall’art. 13.

Ora, possiamo ipotizzare un’applicazione generalizzata del principio anche agli altri istituti, quali ad esempio quello relativo alla definizione delle sanzioni in misura ridotta recato dagli articoli 16 e 17, D.Lgs. n. 472/1997?
Anche per questo interrogatorio possiamo fornire una risposta affermativa, può essere ricavata difatti nella pronuncia della CTP di Bergamo (sentenza n. 384/2015), la quale ha precisato che la limitazione o le modifiche in peius alla misura della definizione agevolata delle sanzioni non possono essere applicate a fatti antecedenti alla data di entrata in vigore della disposizione modificativa, salvo che l’applicazione retroattiva non derivi da un’espressa previsione della legge.

Il caso allo scrutinio dei giudici bergamaschi riguardava un contribuente a cui era stata irrogata la sanzione per indebita compensazione di crediti prevista dall’allora vigente art. 27, comma 18, D.L n. 185/2008 (dal 1° gennaio 2016, art. 13 comma 5, D.Lgs. n. 471/1997), in misura pari al 100% del credito indebitamente compensato. Nella formulazione vigente alla data di commissione della violazione, tale disposizione non prevedeva alcuna limitazione alla possibilità di definizione agevolata della sanzione. Successivamente però, il D.L. n. 78/2009 (art. 10, comma 1, lettera a, n. 8), con decorrenza 1 luglio 2009 integrava la disposizione normativa con la previsione che “Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”. Nonostante la condotta fosse stata posta in essere antecedentemente al 1 luglio 2009, l’Agenzia delle Entrate negava il diritto del contribuente di definire la sanzione con riduzione a 1/3. Il contribuente, dopo aver pagato la sanzione in misura ridotta (1/3 di quella irrogata), proponeva ricorso avverso questa parte dell’atto di recupero credito, evidenziando che il comportamento dell’Ufficio comportava una violazione dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, in quanto l’esclusione della definizione agevolata determinava l’applicazione di una misura sanzionatoria più severa di quanto fosse previsto dal sistema esistente all’epoca dei fatti. Inoltre, si evidenziava che quando il legislatore abbia inteso derogare al principio del favor reilo ha fatto in modo esplicito (come è avvenuto, ad esempio, per la modifica della misura della definizione agevolata delle sanzioni, che in base all’art. 1, comma 20, legge n. 220/2010 ha determinato un innalzamento del versamento necessario per la definizione delle sanzioni da 1/4 a 1/3; in tale ipotesi è stato esplicitamente previsto che la nuova misura trovasse applicazione per gli atti notificati dal 1° febbraio 2011, prevedendo, quindi, un inasprimento della misura della sanzione anche per fatti commessi antecedentemente). Infine, si invocava l’applicazione dell’art. 3, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, dove viene stabilito che “Salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo” ed, inoltre, l’impossibilità di considerare la novella in vigore dal 1° luglio 2009 quale norma di interpretazione autentica, in quanto lo stesso Statuto del contribuente stabilisce che: “l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tale le disposizioni di interpretazione autentica”.

La CTP di Bergamo ha accolto le doglianze del contribuente, evidenziando che nella fattispecie

“deve ritenersi ammessa la definizione agevolata in quanto solamente con l’entrata in vigore del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 tale possibilità è stata esclusa; e non vi è dubbio che tale disposizione avesse una portata innovativa in quanto integrava la fattispecie con un sostanziale inasprimento della sanzione. Né può ritenersi che la citata disposizione avesse efficacia retroattiva in quanto non possedeva affatto il carattere di interpretazione autentica di una precedente disposizione. Pertanto, non potendosi ritenere che nel 2008 fosse presente nel sistema una norma specifica che inibisse la definizione agevolata della sanzione, introdotta specificamente con la citata disposizione del 2009, deve affermarsi il diritto del contribuente alla definizione agevolata della sanzione”.

Dalla lettura della motivazione della sentenza sembra potersi affermare che il favor rei sia un principio trasversalmente applicabile alle disposizione sanzionatorie tributarie, siano esse disposizioni che regolano le specifiche ipotesi sanzionatorie individuandone la misura, siano disposizioni generali, la cui modifica può comportare in ogni caso una misura della sanzione più aspra di quella prevista al momento in cui è stata commessa la violazione.

IMMOBILI MERCE: RIDUZIONE TASI

La legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 14, lettera c, legge n. 208/2015) contiene disposizioni che prevedono, a decorrere dal 2016, la ridotta tassazione ai fini della TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, i così detti “immobili merce” fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. In pratica per gli immobili merce, l’aliquota TASI è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono, però, modificare l’aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Rimane però inalterata per il comune la facoltà di detassarli integralmente. 

L’agevolazione si riferisce oggettivamente:

● ai fabbricati, porzioni di fabbricato o singole unità immobiliari destinati a uso abitativo;

● ai fabbricati destinati ad altri usi, quali lo svolgimento di attività industriali, artigianali, commerciali e professionali, purché gli stessi siano destinati alla vendita dall’impresa che li ha costruiti

Sotto un profilo soggettivo, al contempo sono interessate dall’agevolazione le imprese, che per attività statutaria costruiscono fabbricati per la vendita, vale a dire le c.d. immobiliari di costruzione, per le quali tali fabbricati costituiscono tipicamente beni merce, tassati a costi e ricavi.

Si ritiene pacificamente che la riduzione dell’imposta TASI prevista dalla norma in commento possa essere usufruita da qualsiasi impresa che abbia costruito i fabbricati per la vendita, e non ad uso esclusivo delle imprese che abbiano come oggetto l’attività propria di costruzione di fabbricati. Rimangono però escluse da dalla sopracitata agevolazione le imprese immobiliari di gestione, ovvero quelle che acquistano i fabbricati finiti per destinarli alla vendita.
Coloro che trarranno beneficio dal provvedimento in questione saranno i fabbricati costruiti dall’impresa edile rimasti invenduti e i fabbricati che sono stati dalla stessa acquistati e sui quali sono stati eseguiti incisivi interventi di recupero.
E’ quindi agevole sostenere che alla riduzione della TASI, a decorrere dal 1° gennaio 2016, oltre a riguardare gli immobili costruiti dalle imprese immobiliari di costruzione, saranno estesi anche agli immobili acquistati e recuperati dalle imprese immobiliari di costruzione a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

La ratio legis della norma è quella di prevedere un ragionato regime di favore, con l’applicazione di un’aliquota ridotta, mantenendo contemporaneamente la facoltà al comune di azzerarla interamente.
Ribadiamo però che la condicio sine qua non ai fini di poter usufruire del regime favorevole è la non locazione degli stessi, ovvero non siano stati posti a reddito dalla medesima impresa, o utilizzati temporaneamente dalla stessa. Viene esclusa l’applicazione del beneficio “in caso di locazione e utilizzazione, anche temporanea, da parte dell’impresa”, poiché il tenore letterale della norma non consentirebbe una diversa interpretazione. La riduzione TASI decade, difatti, per l’intero periodo d’imposta in caso anche solo di temporanea locazione o di temporaneo utilizzo degli immobili invenduti da parte dell’impresa costruttrice.
Questa riduzione però, soggiace all’obbligo dichiarativo da effettuare entro il termine ordinario la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale sui servizi: l’apposita dichiarazione va redatta utilizzando il modello ministeriale predisposto, con la quale si attesta il possesso dei requisiti e si riportano gli identificativi catastali degli immobili per i quali si applica il beneficio (art. 9, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011). I soggetti passivi dovranno presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.



RECLAMO MEDIAZIONE : DINIEGO SENZA MOTIVAZIONI




Per le controversie insorte dal 1° gennaio 2016, qualora il valore della lite non sia superiore a 20.000 euro, come abbiamo precedentemente analizzato, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Ricevuto il ricorso, l’ufficio preposto o il soggetto deputato alla sua valutazione, deve esaminare l'atto intendendolo come reclamo ed eventuale proposta di mediazione, ben potendo formulare, in difetto, una propria proposta o una differente rispetto a quella del ricorrente.

Ma qual è la condotta da tenere in caso in cui l'ente non intenda formulare alcuna proposta o accogliere il reclamo, e più specificatamente, è necessario emettere un formale provvedimento di diniego? E se sì, deve essere adeguatamente motivato?
La nota Ifel del 18/12/2015 reputa opportuno formulare un diniego espresso adeguatamente motivato, visto che il novellato art.15 del dlgs n.546 dispone che nelle controversie reclamabili le spese di giudizio sono maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento. E’ però opportuno analizzare il comma 2 septies del citato art.15,nel quale si rende chiaro come la predetta maggiorazione opera comunque, prescindendo dall'emissione o meno di un provvedimento motivato, proprio perché di natura recuperatoria e non già afflittiva.
Inoltre, quand'anche il diniego espresso fosse emesso con sollecitudine, nessun effetto estintivo anticipatorio del termine di 90 giorni di cui all'art.17 bis si realizza, dovendo comunque il ricorrente attendere il suo compiersi per la valida costituzione e procedibilità del giudizio. Infatti, il comma 3 dà onere alla commissione, allorquando rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore alla scadenza del termine di 90 giorni, di rinviare la trattazione della causa per consentire il completamento della procedura di reclamo. È da ritenere, inoltre, che la finalità deflattiva dell'istituto deponga per lo sfruttamento dell'intero periodo temporale (come per l'accertamento con adesione), ben potendo l'ente rivedere la propria posizione e formulare una proposta o il contribuente modificare la propria. Non è da escludere, inoltre, che per principi di economia processuale e rapida definizione del giudizio, la commissione anche in caso di anticipata costituzione del ricorrente, acquisito il consenso delle parti presenti, si astenga dal rinvio e disponga per la trattazione.

In conclusione, è a ragion veduta necessario che l'ente si adoperi nell’emissioni di un provvedimento espresso di diniego del reclamo/mediazione, al contempo non ritroviamo alcun espresso obbligo per l'ente che lo stesso sia adeguatamente motivato, né tale carenza motivazionale incide sulla procedibilità del ricorso.

20 gennaio 2016

BLOCCO TASSE LEGGE DI STABILITA' 2016: TUTTE INCLUSE?

L'entrata in vigore della nuova Legge di Stabilità 2016 porta con sé un'interessantissimo divieto. Lo Stop all'aumento di imposte e tasse negli enti locali nel 2016, difatti per l'anno in corso non è consentito innalzare il livello della pressione fiscale, poiché alle amministrazioni è impedito di aumentare aliquote a tariffa rispetto a quelle deliberate nel 2015.

Sono però veramente tutte incluse in quest’operazione di blocco delle tasse?

Approfondendo la lettura della Legge possiamo rilevare che da queste vengono escluse dal blocco la Tari e tutte le entrate che hanno natura patrimoniale, come il canone occupazione spazi e aree pubbliche, il canone idrico e a seguire. Altro importante accorgimento è che non sono soggetti al vincolo gli enti che hanno deliberato il predissesto o il dissesto.
L'articolo 1, comma 26, della legge di stabilità 2016 (208/2015), pertanto, non consente di introdurre nuovi tributi, se già non istituiti con regolamento comunale negli anni precedenti.
È disciplinato, inoltre, il blocco dei tributi, che impedisce aumenti di aliquote e tariffe e delle addizionali per il 2016, a prescindere dal momento in cui siano state adottate le relative delibere. Anche qui, però, dobbiamo constatare che non rientra nel blocco solo la Tari, il cui gettito serve a coprire integralmente il costo del servizio di smaltimento rifiuti. Possono, pertanto, deliberare gli aumenti di aliquote e tariffe solo gli enti locali che abbiano deliberato il predissesto o il dissesto.
Per quanto attiene agli effetti del blocco, possiamo consultare anche una pronuncia della Corte dei Conti, la quale sosteneva che è preclusa anche l'istituzione di nuovi tributi (imposta di scopo, imposta di soggiorno, imposta di sbarco, addizionale Irpef).

La ratio di tale operazione è quella di impedire l'introduzione di nuovi cavilli al fine di evitare un aumento dell'imposizione a livello locale. Peraltro, non solo è impossibile ritoccare in aumento aliquote o tariffe, ma è anche escluso che possano essere aboliti benefici già deliberati dagli enti (riduzioni di aliquote, detrazioni), che comunque inciderebbero sul carico fiscale e produrrebbero un innalzamento della tassazione. Questi vincoli, però, come già sottolineato non producono effetti per le entrate che hanno natura patrimoniale o extratributaria. Al riguardo, dubbi e incertezze sono emerse in queste ultime settimane sulle entrate che devono sottostare al divieto imposto dalla legge e questo dipende anche dalla loro controversa natura, ad esempio è specificato che il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, pur essendo di natura patrimoniale, è soggetta al blocco in quanto la qualificazione giuridica di entrata fiscale è stata riconosciuta al Cimp dalla Consulta.

LA TASSA RIFIUTI: SUPERFICIE CALPESTABILE O CATASTALE? ENTRAMBE!

Nelle visure catastali degli immobili solo dallo scorso novembre ha fatto la comparsa la superficie catastale espressa in metri quadrati, indicando i valori complessivi e al netto delle aree scoperte; la Legge richiede di includere balconi e terrazzi in quota parte. Questo però rischia di creare non poca confusione. Nonostante il comunicato dell’Agenzia del 9 novembre spieghi che la superficie catastale sia utile «ai fini Tari, per consentire ai cittadini di verificare con facilità la base imponibile utilizzata per il calcolo della tassa rifiuti», nei fatti il parametro che si applica per il calcolo di questa tassa è ancora quello della superficie calpestabile.

Utile è sapere che sono già dieci anni che il legislatore prova a individuare quale superficie imponibile minima proprio l’80% per cento della superficie catastale.
Il primo intervento normativo si è avuto con l’articolo 1, comma 340 della legge n. 311/2004 con il quale si disponeva che a decorrere dal 1° gennaio 2005 per gli immobili a destinazione ordinaria la superficie imponibile non poteva «in ogni caso» essere inferiore all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri dettati dal Dpr n.138/1998. Nel 2006 questo criterio è stato esteso anche alla Tia.
Si arrivò così alla Tares disciplinata dal Dlgs n. 201/2011 che prevedeva l’imposizione sulla base della superficie calpestabile, almeno fino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, «al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale».
Identica disciplina è prevista anche per la Tari, di cui alla legge n. 147/2013, il comma 645 prevede però che il passaggio dalla superficie calpestabile alla superficie catastale si avrà a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento del Direttore dall'agenzia delle Entrate con il quale si attesta l’avvenuto allineamento tra i dati catastali e la numerazione civica. Ma l’allineamento ad oggi non è ancora avvenuto, e quindi dopo dieci anni la superficie catastale non può essere utilizzata ordinariamente come metro di misura per l’applicazione della tassa rifiuti, ma solo dal Comune in sede di accertamento (comma 646).

Per tutto ciò detto, si evince come la pubblicazione della superficie catastale in visura rischia di creare ancora più confusione, perché è stata pubblicata sia quella totale che quella al netto delle aree scoperte. Nella nota dell’Agenzia delle Entrate si precisa che: «Si intendono escluse le superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti» e si fa riferimento al provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 29 marzo 2013 emanato per dare attuazione alle disposizioni previste per la Tares, la quale prevedeva proprio l’indicazione della superficie al netto di quella relativa ai balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti. Quindi la suddetta pubblicazione sembra voler combaciare con la normativa primaria che imponeva di considerare l’80% della superficie catastale, quantificata con i criteri indicati nell'allegato C del Dpr n. 138/1998, in base ai quali le superficie pertinenziali vanno considerate in percentuale, come nel caso dei balconi che vanno computati al 30% se di superficie non superiore a 25 metri. 
Da un lato, quindi in visura appare la superficie catastale al netto dei balconi; dall'altro, la normativa primaria impone di considerare la superficie catastale che comprende una quota-parte dei balconi.

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI: LA PERTINENZA DEVE AVERE LA STESSA TITOLARITÀ DEL BENE PRINCIPALE

La Ctp di Milano stabilisce un principio relativo all’Ici in linea con la Cassazione che resta valido anche nel campo Imu, con la sentenza 9824/1/15 depositata il 2 dicembre scorso. Per l’imposta sugli immobili la pertinenza deve avere la stessa titolarità del bene principale. Ai sensi dell'articolo 817 del Codice civile la destinazione del bene accessorio a servizio o a ornamento del bene principale è decisa da chi vanta la proprietà o un diritto reale di godimento su quest’ultimo. Ne consegue che non è esente dall’Ici il box di proprietà di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa relativo alle case di abitazione in proprietà dei soci.
Quindi ai fini Ici la pertinenza e l'abitazione hanno bisogno di coincidere sul piano della proprietà.

La Ctp di Milano si è trovata a dibattere sul seguente caso:
Una cooperativa edilizia a proprietà indivisa aveva realizzato alcuni box destinati a servizio delle abitazioni possedute dai soci. Il Comune aveva notificato degli avvisi di accertamento ai fini Ici, disconoscendo a questi immobili l’esenzione valida per l’abitazione principale.
La cooperativa ha presentato ricorso, evidenziando che le unità in questione dovessero ritenersi pertinenze delle abitazioni principali dei soci. Il comune ha replicato che questa qualifica non poteva essere attribuita ai box, dato che questi restano in proprietà della cooperativa edilizia, mentre le case di abitazione sono in proprietà di altri soggetti (i soci).
La Commissione tributaria provinciale di Milano ha dato ragione al Comune, rigettando il ricorso del contribuente. La questione si muove attorno alla disciplina civilistica della pertinenza. La normativa Ici, infatti, come già annoverato, definiva la nozione, lasciando però ai singoli comuni il potere di regolamentare, anche in modo parzialmente difforme da questa, la qualifica pertinenziale. Nella nuova normativa disciplinante l'imposta IMU non c'è stato un significativo cambio di rotta per quanto qui di interesse. Se è vero che da un lato è stato soppresso qualunque potere regolamentare locale, dall'altro, è stata data una definizione di pertinenza attraverso il combinato disposto delle norme del Codice civile e delle limitazioni tipologiche e quantitative della legge di riferimento (articolo 13, Dl 201/2011). È bene ricordare che al massimo si possono avere tre unità pertinenziali, purché ciascuna con una diversa categoria catastale tra C/2, C/6 e C/7, conteggiando anche le unità iscritte in catasto insieme all'unità immobiliare abitativa.

La soluzione data, appare conforme alla prevalente giurisprudenza della Cassazione, la quale basa tutta la sua teoria sull'articolo 817 del Codice civile, che presuppone che sia il titolare del bene principale ad asservire la pertinenza. Le cose si complicano però se si ipotizzano delle variazioni, piuttosto comuni, come ad esempio ad una casa di abitazione di entrambi i coniugi con annesso un box di proprietà esclusiva in capo ad uno solo. Orbene ai sensi dell'ormai noto art. 817 del Codice Civile non è richiesto che la quota di proprietà del bene principale coincida con quella del bene accessorio. Gli eventuali esempi in tal senso potrebbero riguardare innumerevoli casistiche.
Pertanto fin'ora, l’interpretazione prevalsa nella prassi dei Comuni è quella di insistere sulla pretesa della coincidenza della titolarità sui due beni.

19 gennaio 2016

LEGGE DI STABILITÀ : IL RESTYLING DELLA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI

Con l'entrata in vigore della nuova Legge di Stabilità molte sono state le modifiche apportate alla tassazione sugli immobili, tanto da compiere un perfetto restyling tra conferme e novità.
La legge conferma l'esenzione dall'imposta locale IMU e TASI sulle abitazioni principali e le loro pertinenze, ad eccezione di quelle ritenute di lusso, per l'annualità 2016 come si può evincere dall,art.1 commi da 10-17 e da 21-23. Al contrario per i proprietari o i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili di "lusso" ossia quelli censiti con le categorie catastali A1, A8, A9 le suddette imposte permangono invariate ed obbligatorie. Nonché riporta assoluta conferma dell'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui macchinari imbullonati, ossia macchinari fissati al suolo, dal valore di fabbricati industriali. Rilevante novità Anche sugli immobili dati in comodato ai figli o genitori (vedi articolo)

Gli stessi commi 639 e 669 (relativi all'imposta TASI) dopo le modifiche ci appaiono così:
"E' istituita l'imposta unica comunale IUC. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari Destinate ad abitazione principale, dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate Nelle categorie catastali A1,A8, A9 .... " (639)
"Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate dalle categorie catastali A1, A8, A9" (669).

Detto ciò, si evince che l'IMU e la TASI sono abolite dall'annualità 2016 per le abitazioni principali ad esclusione di quelle classificate in categoria di lusso, per le quali rimane inalterato l'obbligo impositivo nel valore deliberato dai Comuni.
Saranno al contempo sempre gli Enti a dirigere i lavori, difatti le decisioni sul valore stesso delle aliquote TASI/IMU spettera' in ultima battuta ai suddetti ricordando però di dover sempre "strizzare un occhio" al Legislatore che impone il massimale utilizzabile.

La legge di stabilità n. 208/2015, con una serie di diposizioni (abrogative, modificative e innovative), ha rivisitato il quadro delle agevolazioni Imu per i terreni agricoli.
Le norme in vigore nel 2015 prevedevano l’esenzione per: i terreni agricoli e quelli incolti ubicati nei comuni classificati dall’Istat totalmente montani (pure nei comuni parzialmente montani, in caso di terreni posseduti e condotti - anche in comodato o in affitto - da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola); i terreni agricoli e quelli non coltivati ubicati nei comuni delle isole minori; i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non ricadenti in zone montane o di collina. Inoltre, spettava una detrazione di 200 euro per i terreni ubicati nei comuni della “collina svantaggiata”, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
 
Dal 2016, invece, a seguito degli interventi operati dalla Stabilità (commi 8, lettere b e c, e 11), l’imposta municipale non è dovuta per quelli:
  • ricadenti in aree montane o di collina
  • posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
  • ubicati nei comuni delle isole minori
  • con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 
Terreni ricadenti in aree montane o di collina
Per l’individuazione dei terreni agricoli non assoggettati all’Imu, è dunque andata in soffitta la classificazione Istat dei comuni italiani ed è tornata in auge la circolare ministeriale n. 9/1993 che, all’epoca, specificò i comuni montani o collinari i cui terreni agricoli fruivano dell’esenzione dall’Ici, l’imposta comunale sugli immobili in vigore in quegli anni. Lo stesso elenco va dunque ora preso in considerazione per stabilire le aree in cui opera la non applicazione dell’Imu.
Se accanto al nome del comune non è presente alcuna annotazione, l’esenzione vale per tutto il territorio comunale; se è presente la sigla “PD” (“parzialmente delimitato”), il beneficio spetta solo per una parte del territorio.
 
Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali
Dal 2016, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, l’esenzione opera a tappeto, a prescindere cioè dall’ubicazione dei terreni. Quindi, non più soltanto quelli che si trovano nei comuni totalmente o parzialmente montani (secondo l’elenco predisposto dall’Istat), ma anche quelli collinari o di pianura.
 
Terreni ubicati nei comuni delle isole minori
L’elenco delle isole minori, per le quali è confermata l’esenzione dall’Imu, è contenuto nell’allegato A della legge 448/2001 (in pratica, tutte le isole italiane, escluse Sardegna e Sicilia). L’agevolazione, in quei comuni, spetta indipendentemente dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti.
 
Terreni con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
L’esenzione Imu è ribadita anche per questa tipologia di terreni, a prescindere dall’ubicazione e dal possesso.
 
Effetti ai fini Irpef
Il non assoggettamento all’Imu comporta che i redditi dominicali di quei terreni siano imponibili ai fini Irpef e relative addizionali comunale e regionale. Infatti, viene meno l’effetto sostitutivo Imu/Irpef previsto dal Dlgs 23/2011, secondo cui l’imposta municipale sostituisce l’imposta sul reddito in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e, per la componente dominicale, dei terreni non affittati.
A tal proposito, va segnalato che il comma 909 della stessa Stabilità 2016 ha innalzato dal 7 al 30%, a decorrere da quest’anno, il moltiplicatore per la ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario (ne sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola).
 

Dopo esserci occupati, in due precedenti interventi, delle novità riguardanti l’abitazione principale e i terreni agricoli, in quest’ultimo contributo una carrellata sulle altre disposizioni contenute nella legge di stabilità 208/2015 in materia di fiscalità locale degli immobili.
 
Invio delle delibere comunali
La trasmissione al ministero dell’Economia e delle Finanze, da parte dei Comuni, dei regolamenti e delle delibere su aliquote e detrazioni in materia di Imu e di Tasi dovrà avvenire con una settimana di anticipo rispetto alla scadenza in vigore fino allo scorso anno: 14 ottobre, non più 21 ottobre. Ciò per consentirne la pubblicazione sul sito del dipartimento delle Finanze entro il termine del 28 ottobre. Il mancato tempestivo invio delle informazioni comporterà l’applicazione delle regole in uso l’anno precedente; infatti, il versamento della seconda rata dei due tributi deve essere effettuato sulla base degli atti pubblicati dal Mef alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta.
 
Imposte immobiliari di Bolzano e Trento
È stata abrogata la norma contenuta nel Dlgs 23/2011 (“federalismo fiscale municipale”) che disponeva una riserva di disciplina a favore delle province autonome di Trento e Bolzano (“…possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale…”).
Inoltre, sono stati estesi alle imposte immobiliari istituite dalle due province autonome (Imi per Bolzano, Imis per Trento) gli effetti sostitutivi dell’Irpef, già riconosciuti all’Imu. Di conseguenza, anche le due imposte immobiliari provinciali sostituiscono, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute per i redditi fondiari relativi ai beni non locati (fermo restando l’assoggettamento a Irpef del 50% del reddito prodotto dagli immobili situati nello stesso comune dell’abitazione principale). Il principio ha effetto retroattivo, a decorrere dal periodo d’imposta 2014.
 
Tasi ridotta per gli “immobili-merce”
Gli “immobili-merce”, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, scontano il tributo sui servizi indivisibili con l’aliquota ridotta dello 0,1%; questo, fino a quando permane la destinazione d’origine e sempre che non siano dati in locazione. Ai Comuni, comunque, è data la facoltà di variare la percentuale, aumentandola fino allo 0,25% o diminuendola fino all’azzeramento.
 
Case destinate a universitari e Imu
L’esenzione dall’Imu, già prevista per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, spetta anche nel caso in cui si tratti di studenti universitari che non vi trasferiscono la residenza anagrafica.
 
Niente più Ivie sull’abitazione principale
La disciplina Ivie è stata allineata a quella Imu: l’immobile posseduto fuori dall’Italia e adibito a propria abitazione principale e le relative pertinenze (così come la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione o divorzio) sono esenti dall’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero. Fanno eccezione gli immobili “di lusso”, cui si applica l’aliquota ridotta dello 0,4%, con detrazione di 200 euro da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
 
L’Imus non vedrà la luce
È stata abrogata la disposizione contenuta nel decreto sul federalismo fiscale municipale (Dlgs 23/2011), che aveva previsto l’introduzione, con delibera comunale, dell’imposta municipale secondaria (Imus). Il nuovo tributo avrebbe dovuto sostituire: la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (Icpdpa), il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp).
 
Aliquote e tariffe: aumenti sì, aumenti no
Per il 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015.
Il blocco non riguarda gli enti in dissesto finanziario e la Tari, la tassa per la raccolta dei rifiuti, per quantificare la quale, inoltre, i Comuni potranno ancora basarsi, per il biennio 2016-2017, sulle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
Infine, previa espressa delibera confermativa, i Comuni potranno applicare la maggiorazione Tasi (fino allo 0,8 per mille) anche nel 2016, comunque nella stessa misura in vigore lo scorso anno. Limitandola, ovviamente, agli immobili non esentati dal tributo.
 
Il canone concordato riduce le imposte locali
È stato introdotto uno sconto del 25% per gli immobili dati in locazione a canone concordato: entrambi i tributi locali (Imu e Tasi), calcolati applicando le rispettive aliquote deliberate dal Comune, sono ora dovuti nella misura ridotta del 75 per cento.
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa