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1 luglio 2019

IL FUNZIONARIO DELLA RISCOSSIONE SENZA LIMITI TERRITORIALI


L’Anacap con una nota del 29 aprile 2019 chiarisce che il funzionario della riscossione può operare su tutto il territorio nazionale procedendo all'adozione degli strumenti esecutivi previsti dal Dpr 602/1973.

Ricordiamo che è con la legge 265/2002 che è stata introdotta la figura del funzionario responsabile per la riscossione, il quale esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e, quindi, i compiti degli ufficiali giudiziari. Confermata anche dalla legge 106/2011 tale figura non va confusa con il funzionario responsabile del tributo, il quale sottolineiamo, sottoscrive gli atti impositivi, compresi l'ingiunzione fiscale, il fermo amministrativo, eccetera, ma non può effettuare pignoramenti mobiliari e immobiliari.

Infatti sarà solo il responsabile-ufficiale della riscossione a compiere le predette azioni che sono da ricondursi alla fase esecutiva, in pochi comuni è presente però la figura menzionata, non solo, la stessa risulta difficilmente reclutabile per via delle restrizioni sulle assunzioni e delle procedure di abilitazione ferme da molti anni. Per questi e per altri motivi diversi, gli enti esternalizzano la riscossione coattiva affidandosi all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (che da luglio 2017 è subentrata ad Equitalia) oppure ai concessionari privati iscritti all'apposito albo ministeriale.

Pertanto, il funzionario responsabile della riscossione è il soggetto del quale l’ente locale deve avvalersi qualora svolga in proprio le funzioni di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali secondo le norme del D.P.R. 602/1973 compatibili con quelle del R.D. 639/1910.

Lo svolgimento di tale funzione può essere svolto unicamente da soggetti che abbiano i seguenti requisiti: 
a) diploma di scuola media superiore

b) titolo di abilitazione allo svolgimento delle funzioni di “Ufficiale della Riscossione”, conseguita ai sensi di quanto previsto dalla Legge 11.1.1951 n. 56, dal D.P.R. 23 novembre 2000, n.402 (regolamento di cui all’articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146) come previsto dall’art. 42 del D.Lgs.112/1999.

Tali norme prevedono un concorso nazionale, bandito di concerto tra il Ministero dell’Economia e Finanze ed il Ministero dell’Interno, il cui ultimo bando reca la data del 15 dicembre 2003 ben prima dunque dell’entrata in vigore della Legge 248/2005 che ha interamente riformato il sistema della riscossione nazionale e locale. Tale norma per la verità, nella previsione di una possibile carenza delle figure in questione, ha stabilito come tale concorso, qualora necessario, potesse essere indetto senza la necessità di osservare alcuna specifica cadenza temporale avendo riferimento solo all’esigenza e alla necessità delle amministrazioni. A tutt’oggi però, dopo oltre 13 anni dall’ultimo bando, nulla è accaduto.

Dunque la figura come visto è davvero molto ricercata e apportare anche delle limitazioni a carattere territoriale appare sempre di più una restrizione ancor più limitativa.

L'Anacap ha però evidenziato che le norme del Dlgs 112/99 che limitano le funzioni degli ufficiali della riscossione a livello provinciale non sono più compatibili con l'istituzione del concessionario nazionale unico (Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione).

In particolare, la disposizione dell'articolo 43 del Dlgs 112/1999, nella parte in cui limita l'esercizio delle funzioni dell'ufficiale della riscossione ai Comuni compresi nell'ambito del concessionario, è ormai superata essendo stati soppressi gli ambiti dei concessionari e affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate a un unico soggetto, che opera con il suo personale su tutto il territorio nazionale.

Si deve inoltre ritenere inapplicabile il terzo comma dell'articolo 42 del Dlgs 112/1999, nella parte in cui richiede il visto o l'autorizzazione del Prefetto della Provincia, dal momento che il limite territoriale d'ambito non esiste più.

In conclusione i funzionari della riscossione possono operare su tutto il territorio nazionale procedendo alla riscossione coattiva (presso terzi o presso il debitore) e alla adozione degli strumenti esecutivi previsti dal titolo II del Dpr 602/1973.

20 maggio 2019

SANZIONI SU ACCERTAMENTI E INCERTEZZA NORMATIVA


Le sanzioni tributarie trovano spesso l’abbattimento con l’invocazione dell’applicazione dell’articolo 10 dello statuto del contribuente. In questi casi l’azione dell’ente impositore è vincolata all'indisponibilità della pretesa tributaria prevista dalle norme costituzionali.

La Cassazione in più occasioni ha dichiarato non dovute le sanzioni tributarie irrogate in situazioni di incertezza normativa oggettiva caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica applicabile al caso di specie.

L’incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria.

Tale incertezza viene addirittura disciplinata con la Cassazione 18405 del 12 luglio 2018, nella quale si redige una sorta di decalogo per identificare l'incertezza normativa che salva il contribuente dal pagamento delle sanzioni. Fra i parametri individuati dagli Ermellini, la poca chiarezza delle norme, giurisprudenza e prassi contrastanti. Ma non basta. Perfino posizioni eterogenee in dottrina possono fungere da esimente.

La stessa Corte di Cassazione attribuisce al giudice la valutazione dell’obiettiva incertezza della norma, sent. Cass. 13076 del 24 giugno 2015, n. 11677 del 11 maggio 2017 e n. 3194 del 9 maggio 2018, l’incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal DLgs 472 del 1997 art.6 che distingue in modo netto le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla amministrazione.

Per la prima volta il Supremo collegio individua dei concetti per lungo tempo rimasti magmatici e confusi. In sentenza si legge infatti che l'essenza del fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente in dieci regole fondamentale: la prima, la difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge (è senz'altro il caso più diffuso e più facile per il contribuente da provare); la seconda, la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; la terza, la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; la quarta, la mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; la quinta, la mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti; la sesta, la mancanza di precedenti giurisprudenziali; la settima, la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; l'ottava, il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; la nona, il contrasto tra opinioni dottrinali; la decima, l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.

In questa motivazione la Cassazione, prima di arrivare a queste regole più chiare e definite e che tracciano una strada più sicura per chiedere l'esenzione dalle sanzioni, aveva ricordato che per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sé e accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza e univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie.

Ricordiamo che, In base all' art. 10 dello Statuto ("Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente") i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Recependo i principi espressi nell'articolo 97 della Costituzione in tema di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, lo Statuto consente di includere tra le garanzie riconosciute al contribuente anche quella che impone di valutare la sua buona fede nell'adempimento dell'obbligazione tributaria. In particolare, un comportamento conforme alle indicazioni fornite dall'amministrazione finanziaria, quand'anche successivamente modificate dalla stessa, non può essere sanzionato in ossequio proprio al principio di buona fede e collaborazione.

30 aprile 2019

NOTIFICHE TRIBUTI LOCALI: RACCOMANDATE O ATTI GIUDIZIARI


Ancora la giurisprudenza afferma il principio secondo il quale, è legittima la notifica diretta degli avvisi di accertamento dei tributi locali fatta dall'ente mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Lo ha stabilito questa volta la Corte Costituzionale con l'ordinanza 104/2019.

Tutto risale alla questione che viene dibattuta dalla Commissione tributaria regionale della Campania con ordinanza del 10 novembre 2017, con la quale si pone in discussione la legittimità dell'articolo 14 della legge 890/1982 e del comma 161 della legge 296/2006 nella parte in cui, ammettendo la notifica diretta degli atti impositivi e dei ruoli a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge 890/1982 (atti giudiziari).

La Corte Costituzionale ritiene la questione manifestamente infondata avendola già scrutinata in merito alla notifica diretta delle cartelle di pagamento prevista dall'articolo 26 del Dpr 602/1973 (sentenza n. 175/2018). È un sistema che garantisce comunque il diritto del destinatario della notifica a essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti. Peraltro, la mancanza, in concreto, di effettiva conoscenza dell'atto, per causa a lui non imputabile, può legittimare la richiesta di rimessione in termini in base all'articolo 153 del codice di procedura civile.

In sostanza la Consulta chiude definitivamente la questione della notifica a mezzo semplice raccomandata a/r ritenendola legittima sia per le cartelle di pagamento, sia per tutti gli altri atti impositivi. Altra questione legata alle notifiche recentemente legittimata dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 8416/2019 riguarda appunto le notifiche effettuate a mezzo raccomandata dalle agenzie private. Tali notificazioni sono legittime a partire dal 30 aprile 2011, avendo il Dlgs 58/2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada. La sentenza ha riflessi anche sulla notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali, visto che il comma 161 della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) consente di effettuare «anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento».

Ora le Sezioni Unite della Cassazione sciolgono definitivamente il nodo ritenendo non più esistente, dopo il 30 aprile 2011, la riserva di poste italiane con riguardo alle raccomandate con ricevuta di ritorno. Si tratta di un'inversione di rotta rispetto alle diverse pronunce delle altre sezioni, che dovranno adeguarsi al nuovo orientamento essendo le decisioni delle Sezioni Unite vincolanti per tutte (articolo 374 codice procedura civile).

Il ragionamento delle Sezioni Unite è piuttosto semplice e lineare. Il Dlgs 58/2011, nel quadro di progressiva liberalizzazione dei servizi postali, ha affidato in via esclusiva a Poste italiane la sola notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada. Tutti gli altri atti amministrativi si possono pertanto notificare a mezzo servizio di posta privata.

La decisione è in linea con le direttive comunitarie e con la graduale riduzione del monopolio di Poste italiane, oltre che aderente alla posizione sostenuta dall'Agcom con la deliberazione n. 77/2018 (il Dlgs 58/2011 ha «liberalizzato il servizio di spedizione a mezzo raccomandata ordinaria») e dal ministero dello Sviluppo economico con la nota del 6 dicembre 2018. Peraltro il decreto Mise del 19 luglio 2018, che ha disciplinato le procedure di rilascio delle licenze individuali per consentire ai soggetti privati di notificare a mezzo posta gli atti giudiziari e le violazioni al codice della strada, non contiene alcun riferimento alle notifiche con raccomandata ordinaria essendo evidentemente già liberalizzate dal 2011.

26 aprile 2019

SICUREZZA DEI DATI, GEROPA OTTIENE ISO 27001 - 27017 - 27108


L'informazione è un bene che aggiunge valore all'impresa, ormai la maggior parte delle informazioni sono custodite su supporti informatici, ogni organizzazione dunque deve essere in grado di garantire la sicurezza dei propri dati, in un contesto dove i rischi informatici causati dalle violazioni dei sistemi di sicurezza sono in continuo aumento.

L'obiettivo delle aziende pertanto deve tendere sempre più alla protezione dei dati e le informazioni da minacce di ogni tipo, al fine di assicurarne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità, e fornire i requisiti per adottare un adeguato sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) finalizzato ad una corretta gestione dei dati sensibili dell'azienda. È così che entrano in gioco le certificazioni quali ISO 27001.

Cos’è la certificazione


La Certificazione ISO/IEC 27001 definisce i requisiti per impostare e amministrare un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni e include aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica e organizzativa dei dati. 

La certificazione ISO 27001, integrata con le linee guida ISO 27017 e ISO 27018, permette alle aziende che erogano servizi in SaaS, IaaS e PaaS o Cloud Service Provider di garantire ai propri clienti una maggiore protezione dei dati trattati.

Dunque la sicurezza del cliente o comunque del fruitore dei servizi deve essere il fulcro dell'attenzione dell'azienda.

Geropa Srl è stata ritenuta idonea a tutta la serie di controlli atti a garantire lo Standard per il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISMS). L'obiettivo principale è quello di stabilire un sistema per la gestione del rischio e la protezione delle informazioni e degli asset ICT. La norma è applicabile a tutte le imprese private o pubbliche, in quanto prescinde da uno specifico settore di business o dall'organizzazione dell'azienda. Però bisogna tener presente che l'adozione e gestione di un ISMS richiede un impegno di risorse significativo e quindi deve essere seguito da un ufficio specifico, il quale in genere coincide con l'ufficio Organizzazione e Qualità.

Lo standard ISO 27001 che presenta molti punti in comune con la ISO 9001, anche questa già in possesso dalla Geropa Srl, definisce i requisiti di un sistema di gestione della qualità (es. adozione modello PDCA, filosofia del miglioramento continuo, ecc.), si differenzia in quanto segue un approccio basato sulla gestione del rischio. Quindi lo standard prevede:

  • -          Pianificazione e Progettazione;
  • -          Implementazione;
  • -          Monitoraggio;
  • -          Mantenimento e Miglioramento
similmente a quanto previsto dai sistemi per la gestione della qualità.

Nella fase di progettazione richiede però lo svolgimento di un risk assessment, schematizzabile in:

  • -          Identificazione dei rischi;
  • -          Analisi e valutazione;
  • -          Selezione degli obiettivi di controllo e attività di controllo per la gestione dei rischi;
  • -          Assunzione del rischio residuo da parte del management;
  • -          Definizione dello Statement of Applicability.
L'ultimo punto specifica gli obiettivi di controllo adottati e i controlli implementati dall'organizzazione rispetto ad una lista di obiettivi di controllo previsti dalla norma. Analogamente alla norma sui sistemi di qualità, il sistema deve essere documentato, ma in aggiunta è richiesta ampia documentazione riguardo sia l'analisi del rischio sia le procedure e i controlli a supporto dell'ISMS. Come per il sistema qualità, l'organizzazione ISMS può essere certificata da enti di certificazione, che operano tramite valutatori qualificati, esaminando periodicamente lo stato delle condizioni di conformità. Tra le condizioni di conformità la norma prevede la pianificazione e realizzazione di attività di autocontrollo gestite dall'impresa, con personale proprio o esterno, purché in entrambi i casi dotato delle necessarie competenze.

Pertanto aver ottenuto tale certificazione aggiunge ulteriore valore alla Geropa Srl, perché ne riconosce la solidità organizzativa e gliene riconosce garanzia certificabile. 

Aver ottenuto la Certificazione ISO/IEC 27001 integrata con le linee guida ISO 27017 e ISO 27018 è un traguardo importante, perché conferma la serietà l’impegno quotidiano nel garantire il rispetto delle norme più stringenti in tema di sicurezza e legalità. Non solo, vogliamo ricordare che la tutela delle informazioni e dei dati certificata dalla ISO/IEC 27001 è un requisito fondamentale per la qualificazione Agid dei nostri servizi SaaS, requisito di qualità in diverse gare e bandi pubblici.

18 aprile 2019

RENDICONTARE LE MINI CARTELLE ROTTAMATE: COMUNI.CLOUD


(già) Equitalia
cancellazione Mini cartelle
Riaccertamento Residui 

L’art. 4 D.L. n. 119/2018 stabilisce la cancellazione automatica per le mini-cartelle di importo fino a 1.000 euro alla data del 24 ottobre 2018 dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

L’Agenzia delle Entrate e Riscossione (già Equitalia), in data 11 aprile 2019 ha comunicato di aver trasmesso per via telematica gli importi oggetto di tale cancellazione.  Sono consentiti adesso gli adempimenti contabili agli Uffici Finanziari in vista del riaccertamento ordinario dei residui e per la verifica del mantenimento di ingenti somme in Bilancio.

L’art.3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 dispone le regole generali per l’attività di riaccertamento ordinario dei residui in conformità al punto 9.1 del principio contabile allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011.

Il servizio che proponiamo all’Ufficio finanziario consente di:



  • DETTAGLIARE IN COMODO EXCEL E REPORT L’AMMONTARE DEI CREDITI OGGETTO DI CANCELLAZIONE AI SENSI D.Lgs. 118/2011;


  • OTTENERE L’AMMONTARE DEI CREDITI RESIDUI CHE RIMANGONO IN RISCOSSIONE, suddivisi per:

-         Entrata
-         Anno Competenza e Anno Ruolo
-         Cancellabili per effetto art. 4 D.L. 119/2018
-         Nr e Tipo Ruolo
-         Con Comunicazione di Inesigibilità
-         Residui che rimangono in Riscossione

Servizio erogato da comuni.cloud, immediatamente attivo

Codice prodotto Mepa 
minicartelle -


L'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, in formato difficilmente leggibile

Il servizio consente in poche ore di conoscere l’importo dei crediti “cancellabili” e dei crediti che rimangono esigibili

Ricognizione dei residui attivi diretta a verificare:
- la fondatezza giuridica e l’esigibilità
- l’affidabilità
- la corretta classificazione e imputazione in bilancio
GEROPA SRL
06.9408161
Via di Grotte Portella 34
Frascati (RM) 00044
www.comuni.cloud
www.geropa.it

LA TASI: DISCIPLINA E PRESCRIZIONE


La TASI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), quale imposta facente parte, insieme all’IMU e alla TARI, della IUC.
Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, con esclusione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e dei terreni agricoli. Occorre precisare che l’abitazione principale è stata soggetta alla TASI negli anni 2014 e 2015, mentre la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ne ha previsto l’esclusione, con la conseguenza che tale tipologia di immobile è ora sottratta sia dall’IMU sia dalla TASI.

L’esclusione dalla TASI opera non solo nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore ma anche nell’ipotesi in cui sia l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale. In quest’ultimo caso, la TASI è dovuta solo dal possessore, che, ai sensi del comma 681 del medesimo art. 1, verserà l’imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento dell’anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90 per cento.

Quanto alla nozione di abitazione principale rilevante ai fini della TASI, si deve far riferimento alla medesima definizione stabilita per l’IMU dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, che la individua nell’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, ivi comprese le pertinenze nei limiti stabiliti dallo stesso comma 2.

La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale (proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) e, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante. I due soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e l’occupante deve corrispondere l’imposta nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10% e il 30%, mentre la restante parte è a carico del titolare del titolare del diritto reale. In caso di mancata previsione della percentuale di ripartizione dell’imposta tra i due soggetti, la TASI è dovuta dal titolare del diritto reale nella misura del 90% e dall’occupante nella misura del 10%.

Nelle ipotesi di assimilazione all’abitazione principale l’obbligo di versamento della TASI ricade, invece, interamente sul titolare del diritto reale e non sull’occupante.
In ordine, poi, all’unità immobiliare assegnata dal giudice in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario è l’unico soggetto tenuto al versamento della TASI, in quanto, come per l’IMU, deve considerarsi quale titolare del diritto reale di abitazione.

L’aliquota ordinaria stabilita dalla legge per tutti gli immobili soggetti alla TASI è pari all’1%, ma i comuni possono ridurla fino all’azzeramento. Nella determinazione delle aliquote della TASI i comuni incontrano il limite massimo secondo cui la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 6% per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e il 10,6% per gli altri immobili.

Vi sono, poi, due fattispecie per le quali sono previsti limiti massimi specifici, in particolare:
per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota della TASI non deve in nessun caso superare l’1‰;
per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota non può eccedere il 2,5%.
Le ipotesi di esenzione dalla TASI sono indicate nell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, che prevede, come per l’IMU, l’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi indicati destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e per le fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), e i) del D.Lgs. n. 504 del 1992.

Il comune poteva, tuttavia, mantenere, per l’anno 2016, con un’espressa delibera del consiglio comunale, la maggiorazione dello 0,8%, prevista dalla legge per gli anni 2014 e 2015, a condizione che l’avesse stabilita per tale ultimo anno con riferimento alle fattispecie non esenti dalla TASI dal 2016. La legge di bilancio 2017 ha poi previsto che, sempre con espressa delibera, i comuni potessero continuare a mantenere, per l’anno 2017, la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Tale maggiorazione consisteva in un ulteriore margine di manovrabilità dello 0,8%, che poteva essere utilizzato dal comune per aumentare il limite della somma dell’IMU e della TASI (fino al 6,8% per l’abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e all’11,4‰ per gli altri immobili) oppure per aumentare il limite massimo dell’aliquota della TASI, vigente negli anni 2014 e 2015, elevandola dal 2,5%, al 3,3%.

La TASI deve essere versata in due rate mediante modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale secondo il modello approvato con decreto ministeriale. La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre sulla base degli atti pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. E’, inoltre, possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.

Come tutte le imposte sui tributi locali anche la Tasi si prescrive in cinque anni, termine entro il quale il Comune deve inviare l’avviso di accertamento. L’invio dell’accertamento interrompe il termine di prescrizione e lo fa decorrere nuovamente da capo. Significa che saranno necessari altri cinque anni affinché il tributo cada in prescrizione. Senonché, il successivo atto sarà l’avvio della riscossione coattiva, ingiunzione o cartella dell’Agente della riscossione. Anche l’ingiunzione o la cartella interrompe la prescrizione e la fa partire nuovamente da capo, tuttavia per quest’ultima si pone la stessa possibilità dell’avviso di accertamento: se non arriva entro cinque anni dall’accertamento o se, una volta notificata, non viene seguita da atti della riscossione, cade in prescrizione.

Considerata l’entrata in vigore dell’imposta Tasi, il 31 dicembre del 2019 sarà la data entro la quale dovranno essere spediti gli avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2014, se non ancora emessi e postalizzati, se non si vogliono vederli prescrivere.

17 aprile 2019

L'IMU, L'ICI E IL LOCATORE: LA CASSAZIONE DICE SI!


Principio da sempre sostenuto dal diritto tributario è quello per cui Ici e Imu, in quanto imposte sulla proprietà dell’immobile e dunque, presupposto d’imposta che rileva è la proprietà, siano dovute dal proprietario dello stesso.

Il presupposto per l’applicazione dell’Imu, medesimo di quello previsto dall’ICI, nel merito disciplinato dal comma 2, art. 13, D.L. n. 201/2011 prevede che “l‘imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”.

Nel corso di questi anni, l’Amministrazione finanziaria ha dato risposta al perché sorga l’obbligo di pagare l’imposta in esame. Difatti è necessario che il rapporto che lega il soggetto all’immobile sia “qualificato”, riconducibile, quindi, alla proprietà, all’usufrutto o ad altro reale di godimento, o a un’altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge come nel caso di locazione finanziarie o concessione di beni demaniali.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25376 del 2008, con riferimento alla nozione di possesso, ha precisato che “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di albo diritto reale”.

In altri termini, la Suprema corte considera possesso di un bene l’esercizio di un’attività che corrisponde a quello di proprietà o di altro diritto reale di godimento e che in base al comma 2, art. 1140 del codice civile, richiamato dalla predetta sentenza “si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona la quale però ha unicamente la detenzione della cosa”.

Secondo quanto sopra esposto, quindi, sono soggetti passivi dell’Imu:
    il proprietario dell’immobile;
    l’usufruttuario;
    il titolare del diritto d’uso;
    il titolare del diritto di abitazione;
    il titolare del diritto di enfiteusi;
    il titolare del diritto di superficie;
    il locatario di bene in leasing;
    il concessionario di beni demaniali.

Ricordando brevemente che, diritto di abitazione è un diritto strettamente personale previsto dall’art. 540 del codice civile, il quale stabilisce che “al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota riservata ai figli”. Che nel caso di locazione finanziaria, si ricorda che, ai fini IMU, l’art. 9, D.Lgs. n. 23/2011, richiamato dal D.L. n. 201/2011, stabilisce che è soggetto passivo dell’IMU il locatario. Nel caso di concessione di aree demaniali, inoltre, il sopra richiamato art. 9 stabilisce che soggetto passivo è il concessionario.

Si ricorda che, in base alle precisazioni della risoluzione n. 1/DPF del 6 marzo 2003, nel caso di concessione di fabbricati esistenti sull’area demaniale, il soggetto passivo dell’ICI (e per le medesime ragioni dell’IMU) è il concessionario perché in tal caso non può parlarsi di locazione e, quindi, di un rapporto di natura obbligatoria da cui scaturirebbe una semplice detenzione del bene oggetto della concessione.

Nel caso, infine, di concessione del diritto di superficie, secondo la suddetta risoluzione del Dipartimento delle finanze, soggetto passivo rimane il concessionario, perché rimane proprietario superficiario, ovvero del diritto di realizzare una costruzione su un’area che potrebbe anche alienare o sulla quale può costituire diritti reali.

Detto tutto, la Suprema Corte con sentanza n. 6882 dell’8 marzo 2019 a sezioni Unite, ha sancito un principio al quanto rivoluzionario. Ici e Imu possono essere pagate anche dal conduttore dell'immobile se questo obbligo è previsto nel contratto di locazione. La clausola contrattuale che impone all'affittuario di pagare le imposte locali non si pone in contrasto con il principio di capacità contributiva e non viola la regola sul divieto di traslazione del carico fiscale a un soggetto diverso dal soggetto passivo del tributo. È dunque legittima la clausola contrattuale che pone a carico del conduttore l'onere di pagare le imposte, il cui importo concorre a determinare l'ammontare complessivo del canone dovuto al locatore.

Per le Sezioni unite della Cassazione, la clausola contrattuale che prevede tale assolvimento a carico del conduttore non viola l'articolo 53 della Costituzione, che sancisce il principio di capacità contributiva. Allo stesso modo non si pone in contrasto con la regola di intrasferibilità del carico tributario su un soggetto diverso rispetto a quello individuato dalla norma di legge.

In effetti, l'Imu (e prima ancora l'Ici), come analizzato avanti, è dovuta dal soggetto che sia possessore di diritto dell'immobile proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento. Non è soggetto passivo del tributo il locatario, il comodatario, l'utilizzatore o l'occupante. Le Sezioni unite, però, hanno giudicato corretta la sentenza impugnata che ha previsto «un'ulteriore voce o componente (la somma corrispondente a quella degli assolti oneri tributari) costituente integrazione del canone locativo, concorrendo a determinarne l'ammontare complessivo a tale titolo dovuto dalla conduttrice». Con «due distinte clausole contrattuali» di un «unico atto», le parti hanno nella specie inteso «determinare il canone in due diverse componenti».

I giudici in questa circostanza non hanno ritenuto nulla la clausola volta a riversare l'onere tributario relativo all'Ici e all'Imu, gravanti sull'immobile locato, su un soggetto diverso da quello passivo tenuto per legge a subire il «relativo sacrificio patrimoniale».

Probabilmente perché, nonostante l'articolo 89 della legge 392/1978, che disciplina le locazioni, non indichi in alcun modo, «tra gli oneri accessori a carico del conduttore, ivi tassativamente elencati, anche le imposte patrimoniali relative ai beni locati», il contratto tra le parti può se liberamente accettato e sottoscritto da entrambi essere modulato su tale esigenza.

16 aprile 2019

ECCO LA COMUNICAZIONE DEGLI IMPORTI CANCELLATI PER CARTELLE SOTTO 1.000 EURO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018 il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria". Il provvedimento introduce importanti novità per la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”).

All’articolo 4 si disciplina lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché' riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.”

Questo quanto espressamente previsto dall’articolo di Legge.

Si prescrive anche che ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore e soprattutto proprio in virtù dell’eliminazione delle scritture contabili patrimoniali, l'agente della riscossione si occuperà di trasmettere agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, o in via TELEMATICA, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015.

Alla data del 11/04/2019 sul sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è stato pubblicato il tracciato record dei file contenenti gli elenchi delle quote automaticamente discaricate, con più precisione, nel servizio Ricezione Dati: Stato della Riscossione.

Tale tracciato è un file contenente una rendicontazione delle quote da discaricare automaticamente da parte dell'ufficio ragioneria dei Comuni in quanto quote annullate.

Geropa Srl propone un servizio che consente di codificare tale file scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, restituirlo in comodo CSV e non solo, permetterà di venire a conoscenza dell'ammontare residuo che potrà rimanere nelle casse degli Enti dopo il discarico.

CLICCA SULL'IMMAGINE PER ACCEDERE AL SERVIZIO

Tale lavorazione di codifica di supporto ovviamente permetterà agli uffici l'agevole interpretazione di detti file che risultano pressoché illeggibili o quanto meno per nulla dettagliati così da poter permettere al responsabile d'ufficio una chiara lettura dei dati a disposizioni e senza alcun dubbio il file scaricabile dal sito propone un report meramente numerico che in nulla può coadiuvare l'attività dell'ufficio nel cercare di comprendere al meglio quale siano i valori di riscontro.

Geropa con il servizio menzionato supporta dunque nell'ottenere l'esatto ammontare dei residui suddivisi per:

- ENTRATA
- ANNO COMPETENZA E ANNO RUOLO
- CANCELLABILI ART 4 DL 119/2018
- NR E TIPO RUOLO
- ESIGIBILI

Il risultato sarà la lista dettagliata e puntuale dei crediti residui per una corretta imputazione a Bilancio con la fondatezza giuridica dell'esigibilità del credito.

Ricorrendo al Mercato Elettronico per la più corretta azione di trasparenza e rispetto delle normative vigenti in ordine agli acquisti per le Pubbliche Amministrazioni. Codice Prodotto Mepa: MINICARTELLE scegliendo in ordine alla densità di popolazione del Comune.

COMUNICATO MEF: RIMBORSI IMU TRA COMUNI E STATO


Il Dipartimento delle Finanze del Mef il 28 marzo scorso, dopo ripetute richieste dell’Anci/Ifel su sollecitazione di diversi Comuni interessati, ha pubblicato il comunicato con il quale è stata formalizzata la procedura da seguire per effettuare le regolazioni IMU da Comune a Stato, dovuta a seguito di errati versamenti ai Comuni della quota IMU di competenza dello Stato.

L’indicazione delle modalità operative con cui effettuare questo tipo di riversamento si attendeva ormai da tempo e riguarda il caso in cui l'imposta complessivamente versata dal contribuente sia corretta ed occorra effettuare le regolazioni tra Stato e Comune.

L'ipotesi è quella prevista dall'articolo 1, comma 727 della legge 147/2013, le cui modalità sono state definite dall'articolo 6, comma 3, del DM 24 febbraio 2016, il quale dispone che «nel caso di somme erroneamente versate all'ente locale ma di competenza dell'erario, l'ente locale provvede al riversamento di dette somme nei confronti dell'erario».

Quando un Comune rileva di aver incassato delle somme di competenza statale o su segnalazione del contribuente stesso o all'esito della propria attività di controllo, deve provvedere ad impegnare tale somma, in quanto oggetto di riversamento, non essendo oggetto di regolazione all'interno dell'FSC, dopo l’anno 2013.

Successivamente, sempre a livello operativo, deve caricare l'importo da riversare sulla piattaforma informatica dei rimborsi, e alla fine, riversarle, mediante bonifico bancario o postale, «sul capitolo di capo 10, n. 3465, articolo 4, denominato "Rimborsi e concorsi diversi dovuti dai comuni", indicando nella causale del versamento "Rimborsi IMU di spettanza erariale ai sensi della circolare DF n. 1/ 2016"».

Il caso inverso, ovvero quello contemplato dal comma 725 della legge 147/2013 che prevede l'ipotesi in cui sia stata versata allo Stato una somma a titolo di IMU di competenza comunale, resta invece ancora privo di indicazioni operative ministeriali, sia sui tempi che sulle modalità di riversamento ai Comuni, nonostante le diverse sollecitazioni dell’Anci. In questo caso la norma citata prevede che il Comune comunichi al Mef l’esito dell’istruttoria comprendente la necessità di recuperare l’IMU erroneamente versata allo Stato e, di conseguenza, il Mef «effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione» (art. 6, comma 2, del DM 24 febbraio 2016).

Rimane parimenti sprovvista di indicazioni ministeriali anche l’ipotesi in cui le somme erroneamente versate dal contribuente allo Stato siano state anticipatamente rimborsate a cura del Comune (cfr. articolo 5, comma 3, del DM 24 febbraio 2016). In considerazione del lungo tempo trascorso dalla norma primaria (legge n.147 del 2013) e, ormai, anche dal DM del febbraio 2016, appare quanto mai urgente colmare questa lacuna che comporta un’indebita ed ulteriore sofferenza di parte corrente in ragione delle previsioni di entrata, legittimamente iscritte nei bilanci dei Comuni, che non trovano tempestiva realizzazione per effetto dell’ingiustificabile inerzia delle preposte strutture ministeriali.

Dunque, con il comunicato pubblicato dal Dipartimento delle finanze del MEF è stata formalizzata la procedura da seguire per effettuare le regolazioni IMU da Comune a Stato, dovute a seguito di errati versamenti ai Comuni della quota IMU di competenza dello Stato, il caso inverso, ovvero quello che prevede l'ipotesi in cui sia stata versata allo Stato una somma a titolo di IMU di competenza comunale, resta invece ancora privo di indicazioni operative ministeriali.

10 marzo 2019

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI: ENTI LOCALI E TERMINE ULTIMO


La definizione agevolata è prevista anche per le controversie tributarie, ed è stata introdotta dall’articolo 6 del Dl 119/2018 (convertito dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136), lasciando tuttavia piena facoltà agli enti di avvalersene o meno. Tale scelta dovrà essere fatta entro il 31 marzo 2019.

Le controversie oggetto di tale definizione, devono riferirsi ad atti impositivi e possono essere pendenti in ogni grado di giudizio. Deve trattarsi, pertanto, di cause per le quali è stato depositato il ricorso di primo grado alla data di entrata in vigore del Dl 119/2018 (24 ottobre 2018) e per le quali non si sia concluso il processo con sentenza definitiva alla data della presentazione della domanda.

Restano escluse, quindi, le controversie con ricorso notificato dopo il 24 ottobre 2018 (nel caso di spedizione a mezzo posta o di notifica a mezzo ufficiale giudiziario, il ricorso si intende notificato alla data della consegna all'agente notificatore, in virtù del principio della sdoppiamento degli effetti della notificazione), nonché quelle per le quale interviene prima della presentazione della domanda la definitività della sentenza, la scadenza dei termini per la riassunzione del giudizio, ovvero il deposito della sentenza non di rinvio della Corte di cassazione.

Il contribuente che ha proposto il ricorso può presentare domanda di ammissione alla definizione agevolata entro il termine del 31 maggio 2019, distintamente per ogni atto impugnato. Per il perfezionamento della definizione deve inoltre procedere al versamento degli importi dovuti in unica soluzione o della prima rata, entro il medesimo termine di cui sopra.

La rateizzazione è possibile in massimo 20 rate trimestrali, scadenti il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ogni anno, se l'importo dovuto eccede mille euro. In questo caso sono dovuti gli interessi legali (dal 1° gennaio 2019 fissati allo 0,8%), a decorrere dal 1° giugno 2019 fino al giorno del pagamento.

La definizione agevolata richiede il pagamento di un importo che dipende dal grado del giudizio pendente e dall’esito di eventuali gradi precedenti.

Se si tratta di una controversia pendente in primo grado, il contribuente può definirla versando un importo pari al 90% del valore, vale a dire, in base all’articolo 12, comma 2, del Dlgs 546/1992, l'ammontare del solo tributo. Se si tratta di una controversia pendente in secondo grado, qualora in primo grado è stato soccombente l’Ente, la controversia si definisce versando il 40% dell'ammontare del valore della stessa; se invece è stato soccombente il contribuente, l'importo da versare è pari all'intero valore della controversia.

In caso di pendenza in Cassazione, se è stato soccombente l’Ente in secondo grado, la definizione richiede il pagamento solo del 15% del valore della controversia; se è stato soccombente il contribuente in secondo grado, invece, sempre dell’intero importo del valore della lite. Qualora, in caso di pendenza in Cassazione, l’Ente è stato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, la controversia si definisce pagando solo il 5% del valore della lite. Nel caso di soccombenza reciproca o di accoglimento parziale, occorre versare l’importo del tributo corrispondente alla parte di lite respinta e la misura ridotta dello stesso per la parte accolta. La soccombenza dell’Ente deve risultare da una pronuncia non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del Dl 119/2018. Se la controversia riguarda solo sanzioni non collegate al tributo, la definizione agevolata richiede il versamento del 15% del valore della controversia, se è stato soccombente l’Ente nell'ultima o unica pronuncia sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del decreto. Nell’ipotesi di controversia riguardante sanzioni collegate ai tributi, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito.

Le controversie che possono essere definite non sono automaticamente sospese, ma possono esserlo su richiesta del contribuente, mediante presentazione di dichiarazione specifica di volersi avvalere delle disposizioni del decreto. In questo caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019 e continua a esserlo fino al 31 dicembre 2019 se il contribuente deposita copia della domanda di definizione agevolata e del versamento della prima o dell’unica rata. Se entro il 31 dicembre 2020 la parte interessata non presenta istanza di trattazione, il processo è estinto con decreto del presidente.

I termini per impugnare le pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per presentare controricorso che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, sono sospesi per 9 mesi.

La definizione agevolata, quindi, si applica alle controversie degli enti locali, nel momento in cui questi lo stabiliscono e termine ultimo è il 31 marzo 2019.

Il Consiglio, dunque, in base all'articolo 52 del Dlgs 446/1997, tenuto conto della natura regolamentare della disposizione (e quindi con parere dei revisori, in base all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del Dlgs 267/2000), assume tale decisione con atto specifico. (Delibera di Consiglio Comunale). SCHEMA DELIBERA CC

La norma non sembra concedere spazi di manovra agli enti locali, considerando che il comma 16, articolo 6 del Dl 119/2018 stabilisce che: “ciascun ente territoriale può stabilire…..l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente”. SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE

26 febbraio 2019

AGEVOLAZIONE IMU ABITAZIONE PRINCIPALE: LA RESIDENZA NON BASTA PIU'


Se in una stessa famiglia due coniugi o due persone unite civilmente svolgono lavori diversi, o comunque hanno esigenze differenti, è possibile che non vivano nella stessa casa pur non essendo separati, è dunque possibile, in questi casi, che abbiano residenze diverse. Non si tratta infatti, secondo la legge, di violazione dell’obbligo di coabitazione imposta dal diritto di famiglia (articolo 143 del Codice Civile).

Relativamente all’obbligo di coabitazione, questo è un dovere di entrambi i coniugi imposto per salvaguardare l’unità familiare tanto quanto il dovere di fedeltà, di assistenza morale e materiale e di collaborazione. La residenza si riferisce, invece, al luogo in cui una persona abita di solito e ha rilevanza, più che sullo stato di famiglia, sul fisco. Il fatto di avere due residenze diverse non implica infatti l’assenza di unità familiare in quanto si può trattare di una circostanza necessaria e inevitabile per motivi di lavoro e quindi proprio per assolvere a quei doveri di collaborazione di cui sopra.

Ora la questione si sposta sulla definizione di abitazione principale, rilevante nel caso di agevolazioni Imu e Tasi, che nelle abitazioni principali non si pagano (mentre si pagano per le seconde case). L’abitazione principale, ricordiamo, per la legge coincide con il luogo nel quale si ha residenza anagrafica e dimora abituale.

La residenza nell'abitazione però non sempre dà diritto all'esenzione dell'Imu.

La perde infatti la moglie se il marito usufruisce del bonus per un'altra casa. Solo uno dei due beni può infatti essere deputato a dimora reale della famiglia. Questo è il principio ultimo sancito dalla Cassazione con l’ordinanza n.5314 del 22 febbraio 2019. Per la Suprema Corte, in sostanza, la casa principale è della famiglia che è l'unica a usufruire del bonus.

La residenza, in tale fattispecie, è un parametro che passa in secondo piano. Ad avviso del Collegio di legittimità, “in tema di Ici (oggi Imu), ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dall'art 8 del dlgs n. 504/1992, un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente e invece difetti nei familiari”.
Nel caso sottoposto all'esame della Corte, è stato accertato che solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, non solo aveva residenza e dimora abituale in altro Comune ma aveva usufruito in tale Comune dell'agevolazione in materia di Ici.

La Ctr, ritenendo possibile che ogni coniuge, anche non separato, potesse avere una propria abitazione principale non si è uniformato al principio di diritto ricordato in motivazione. Il sipario sulla vicenda si è concluso definitivamente di fronte ai Supremi giudici. Infatti la Cassazione ha accolto nel merito il ricorso del Comune e, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha condannato la contribuente a versare la differenza d'imposta.

E dunque ci si chiede, l’orientamento finora sostenuto dalla giurisprudenza, ovvero che se i coniugi hanno due residenze nello stesso comune, verrà considerata abitazione principale uno dei due immobili, mentre sull’altro andranno pagate regolarmente Imu e Tasi. Contrariamente se i coniugi hanno due residenze in comuni diversi, è possibile che entrambe le case vengano riconosciute come abitazioni principali, come si colloca?

L’ordinanza senza alcun dubbio farà discutere i giuristi e gli operatori del settore perché evidenza è che se la Legge debba, come giusto che sia, avere portata generale per poi analizzare la fattispecie specifica ogni qual volta ce ne sia il bisogno, è evidente che l’interpretazione restrittiva data dalla Suprema Corte ingessi tale circuito.

Se si considera abitazione principale solo e soltanto l’abitazione della famiglia che a sua volta potrà essere la sola ad usufruire del bonus appare chiaro come l’interpretazione per cui verosimilmente due coniugi aventi residenza in comuni differenti per reali esigenze lavorative o di fatto, come tra l’altro previsto dalla Legge, non vedano riconosciuti i loro diritti di agevolazioni sull’immobile abitato.

8 febbraio 2019

IRREPERIBILITÀ' ASSOLUTA NO ALLA RACCOMANDATA INFORMATIVA!!!

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1338 del 18 gennaio 2019 chiarisce il principio per il quale, in tema di notificazioni, non deve essere inviata al contribuente la raccomandata informativa sull'avvenuto deposito dell’atto impositivo nella casa comunale nel caso di irreperibilità assoluta. Pertanto la notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale. 

Ribadiamo che il combinato disposto dell’articolo 137 e 140 cpc, nonché DPR 600 del 1973, art 60, comma 1, lett. e), è stato costantemente interpretato, nel senso che, se il destinatario dell’atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dalla linea del DPR 600 del 1973, art 60, comma 1, lett. e). 

Dunque, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario “relativamente” irreperibile, occorre: 

- Il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi; 

- L’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; 

- La comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento; 

- Il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata. 

Relativamente “all'irreperibilità assoluta”, occorre: 

- il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale; 

- l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune; 

- il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. 

In relazione a quest'ultima modalità di notificazione, è stato evidenziato che lo stato di "irreperibilità assoluta" del destinatario, rende impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale, con la conseguenza che la notificazione, in tal caso, non necessita di tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di "irreperibilità relativa", e si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale" (Cass. n. 16696 del 2013). 

Dunque, l'invio della raccomandata informativa è reso impossibile dallo stato di "irreperibilità assoluta" del destinatario e pertanto conseguenza di ciò è che la notifica si perfeziona dopo il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nel suddetto albo. 

Per meglio comprendere la nozione di “momentanea assenza” del destinatario. 

L’articolo 139 del codice di procedura civile, laddove indica i soggetti abilitati a ricevere l’atto in caso di momentanea assenza del destinatario (persona di famiglia, addetta alla casa o alla sede, portiere dello stabile, vicino di casa), che la giurisprudenza qualifica come irreperibilità relativa, va interpretato nel senso che la scelta non è demandata all'intermediario della notifica (ufficiale giudiziario, messo comunale). 

Deve, invece, essere rispettato l’ordine preferenziale delle persone alle quali il plico può essere consegnato e va dato atto dell’assenza del destinatario. Solo in caso di assenza di una persona di famiglia o di un addetto alla casa o alla sede che risulti espressamente dalla relata, l’atto può essere consegnato al portiere dello stabile o, in ultima istanza, al vicino di casa. Secondo la Cassazione (sentenza 3595/2017), il giudice tributario deve valutare questo aspetto fondamentale. Non può, infatti, ritenere regolare la notificazione a mani del portiere stante il successivo invio, ex art. 139 cit., di un avviso al destinatario mediante lettera raccomandata. In questa circostanza i giudici di piazza Cavour hanno assunto una posizione rigida, sostenendo che l’avviso non ha consentito di porre effettivamente il destinatario a conoscenza dell’avvenuta notificazione. Tra l’altro, l’Agenzia delle entrate non ha dedotto alcuna circostanza sanante in merito alla riscontrata nullità della notificazione. Quindi, ha ritenuto illegittima la notifica degli atti al portiere dello stabile in cui risiede il contribuente se l’ufficiale giudiziario non ha dato atto nella relata, oltre che dell’assenza del destinatario, che non è stato possibile consegnare il provvedimento impositivo (cartella, accertamento) a persona di famiglia, addetto alla casa o alla sede. 

Sebbene non sia imposto l’utilizzo di forme sacramentali, è necessario specificare nella relata di notifica che erano assenti sia il destinatario sia gli altri soggetti abilitati a ricevere l’atto, secondo la successione preferenziale tassativamente stabilita dalla norma di legge.
 
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